Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3720 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CORNALBA MARIA LAURA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia – Piazza del Carmine n.4
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAGGIANO SILVIA MARIA e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Largo Panizza 4
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- Dichiarare la separazione legale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati nel mutuo rispetto, disponendo che l'emananda sentenza di separazione venga annotata a margine dell'atto di matrimonio n. 229 parte II serie
C del 2019 del Comune di S. Martino Siccomario (Pv)
- I coniugi dichiarano entrambi di rinunciare a qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento personale, dando atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, e di non avere reciproche pretese in tal senso.
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Carpignano (PV) – Via Marconi n. 22, posta la PT-1 e composta a piano terra da due locali, cucina, servizio, disimpegno e, in lato sud, piccola area scoperta di proprietà esclusiva;
al P1 tre locali, servizio, disimpegno e un balcone, censita ala Catastato Fabbricati come segue: Sez. B, foglio 3, mapp. n. 198 sub 5, cat. A3, classe
3, vani 8, superficie catastale totale mq 150 escluse aree scoperte mq 148, rendita catastale € 351,19 e autorimesse edificato sul mappale 627 (ex 202) di mq 133 del foglio 9, sezione di Cura Carpignano di catasto e terreni e censita come segue: Sez. B, foglio 3, mappale n. 627 sub 3, categoria C6, classe 2, mq 15, superficie catastale totale mq 17, rendita catastale € 30,21.
- Suddetta quota viene ceduta a fronte dell'accollo da parte del sig. delle rate già scadute e a CP_1 scadere del mutuo Rep. N. 84367 – Racc. n. 48.380 sottoscritto dalle parti in data 05.07.2021 con Cassa di
Risparmio di Asti, avanti al Notaio dott. e registrato presso l'Agenzia Entrate di Pavia in data Persona_1
14.07.2021 al n. 13291 Serie 1T.
- il sig. , in quanto parte acquirente, si impegna a sostenere tutti i costi per compensi, spese vive, CP_1 tasse, imposte o comunque collegati a suddetto passaggio di proprietà.
- Il sig. si impegna sin d'ora a manlevare la sig.ra da qualsiasi pagamento CP_1 Parte_1 eventualmente richiestoLe dall'istituto mutuante, dipendente dall'omesso o ritardato pagamento di suddetti ratei già scaduti e a scadere.
- La parti concordano altresì che fino all'atto di compravendita avanti al notaio, il sig. si faccia CP_1 carico in modo esclusivo delle spese di gestione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, ivi comprese tasse di proprietà o affitto/spazzatura e spese relative alle utenze domestiche, con diritto alla manleva della sig.ra nei suoi confronti per qualsiasi pagamento alla stessa richiesto o dalla stessa effettuato a Parte_1 tale titolo.
- In caso di successiva rinegoziazione del mutuo con Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. o di surroga da parte di altro istituto bancario, il sig. pegna a liberare la sig.ra dalle garanzie fideiussorie Parte_2 Parte_3 prestate in sede di sottoscrizione del mutuo originario.
- Sotto il profilo economico, i coniugi dichiarano di aver già regolato i reciproci rapporti economici/patrimoniali e che al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, le parti nulla più hanno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale.
- Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8, L. 247/2012 da parte dei difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Si dà, inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra i coniugi.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in San Martino Parte_1 CP_1
Siccomario, in data 18.6.2019 (registro degli atti di matrimonio del comune di San Martino
Siccomario, anno, atto n.7, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 10.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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