TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00211 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00060/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2023, proposto da
PI NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cerbone e Giovanni Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castione della Presolana e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0012392 del 21.10.2022 - Cat. 6 Cl 3 a firma del
Responsabile dell'Area edilizia privata ed urbanistica del Comune di Castione della
Presolana, notificato in pari data ai progettisti incaricati arch. Giuseppe Bellinelli e arch. Perolari Norberto, con cui l'ente locale ha ordinato “ai soggetti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di non dare inizio ai lavori” di cui alla N. 00060/2023 REG.RIC.
“Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di fabbricato avente destinazione d'uso commerciale e residenziale con creazione di autorimesse pertinenziali interrate, in Via Donizetti G. 20- Pratica edilizia n° 264/2022”;
- quatenus opus, del parere espresso da Regione Lombardia - Settore urbanistica e
Assetto del Territorio - DG Territorio e protezione Civile, registrato al pg. N. 12359 del 21.10.2022, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è comproprietario di un fabbricato che ha al piano sopraelevato un bar e un ristorante, al piano primo e secondo 4 appartamenti per piano, all'ultimo piano 3 appartamenti.
Ha presentato SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma il Comune di Castione della Presolana ha emesso l'ordine di non eseguire i lavori, sostenendo che le NTA impongono di rispettare l'altezza massima di 7,5 m, o quella dell'edificio preesistente se maggiore, e che il progetto in questione non osserverebbe tale prescrizione, perché l'altezza del nuovo fabbricato sarebbe maggiore di quella del vecchio. N. 00060/2023 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che, in realtà, il fabbricato esistente ha una soletta di circa 1,5 metri, e che l'altezza da considerare va calcolata al lordo di tale soletta, perché quel che conta è l'altezza del fabbricato rispetto al piano campagna, che appunto resta invariata secondo il progetto.
È stata evocata in giudizio anche la Regione Lombardia, che ha emesso un parere citato nel provvedimento.
Il Comune e la Regione non si sono costituiti.
A ridosso dell'udienza pubblica, in data 25.1.2026, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia, nella quale non ha chiesto “nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione delle parti resistenti”.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c,
e 85, comma 9, c.p.a.
Le spese vanno compensate, in considerazione del fatto che il ricorrente, nella citata dichiarazione, non ne ha chiesto la rifusione, e le Amministrazioni evocate in giudizio non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00060/2023 REG.RIC.
GE GA, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Alessandro ED
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE GA
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00211 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00060/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2023, proposto da
PI NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cerbone e Giovanni Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castione della Presolana e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0012392 del 21.10.2022 - Cat. 6 Cl 3 a firma del
Responsabile dell'Area edilizia privata ed urbanistica del Comune di Castione della
Presolana, notificato in pari data ai progettisti incaricati arch. Giuseppe Bellinelli e arch. Perolari Norberto, con cui l'ente locale ha ordinato “ai soggetti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di non dare inizio ai lavori” di cui alla N. 00060/2023 REG.RIC.
“Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di fabbricato avente destinazione d'uso commerciale e residenziale con creazione di autorimesse pertinenziali interrate, in Via Donizetti G. 20- Pratica edilizia n° 264/2022”;
- quatenus opus, del parere espresso da Regione Lombardia - Settore urbanistica e
Assetto del Territorio - DG Territorio e protezione Civile, registrato al pg. N. 12359 del 21.10.2022, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è comproprietario di un fabbricato che ha al piano sopraelevato un bar e un ristorante, al piano primo e secondo 4 appartamenti per piano, all'ultimo piano 3 appartamenti.
Ha presentato SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma il Comune di Castione della Presolana ha emesso l'ordine di non eseguire i lavori, sostenendo che le NTA impongono di rispettare l'altezza massima di 7,5 m, o quella dell'edificio preesistente se maggiore, e che il progetto in questione non osserverebbe tale prescrizione, perché l'altezza del nuovo fabbricato sarebbe maggiore di quella del vecchio. N. 00060/2023 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che, in realtà, il fabbricato esistente ha una soletta di circa 1,5 metri, e che l'altezza da considerare va calcolata al lordo di tale soletta, perché quel che conta è l'altezza del fabbricato rispetto al piano campagna, che appunto resta invariata secondo il progetto.
È stata evocata in giudizio anche la Regione Lombardia, che ha emesso un parere citato nel provvedimento.
Il Comune e la Regione non si sono costituiti.
A ridosso dell'udienza pubblica, in data 25.1.2026, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia, nella quale non ha chiesto “nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione delle parti resistenti”.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c,
e 85, comma 9, c.p.a.
Le spese vanno compensate, in considerazione del fatto che il ricorrente, nella citata dichiarazione, non ne ha chiesto la rifusione, e le Amministrazioni evocate in giudizio non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00060/2023 REG.RIC.
GE GA, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Alessandro ED
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE GA