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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
BO GI, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4088/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020051815000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 31.03.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – SI , Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n.29620229020051815, notificata il 10 febbraio 2023,relativa a dieci cartelle alcune delle quali erano, a detta di parte ricorrente sicuramente prescritte. Oggetto del giudizio, quindi, in uno all'intimazione suddetta, erano esclusivamente le prime quattro cartelle in essa elencate, ovvero:
1. la cartella n.29620020078815552000 (dell'importo di € 14.025,78) che riguardava IRPEF, Contributo
Sanitario Nazionale e Contributo Straordinario per l'Europa del 1996 che sarebbe stata notificata il 17 settembre 2002.
2. la cartella n.29620110012407424000 (dell'importo di € 7.447,65) riguardante IRPEF del 2007 che sarebbe stata notificata il 22 giugno 2011.
3. la cartella n.29620110048309565000 (dell'importo di € 1.782,93) riguardante TARSU del 2010 e diritto annuale della Camera di Commercio del 2009 che sarebbe stata notificata il 29 novembre 2011.
4. la cartella n.29620120029389914000 (dell'importo di € 2.223,92) riguardante TOSAP del 2008 e TARSU del 2010 che sarebbe stata notificata il 28 marzo 2012.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. Dalla data della notifica delle suesposte cartelle a quella di notifica dell'intimazione per cui è causa, era maturata la relativa prescrizione dei crediti vantati.
L'Agenzia delle Entrate – SI – non si costituiva in giudizio.
Si rappresenta che parte ricorrente in data 20.02.2023, aveva presentato istanza per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Al riguardo, nell'udienza del 26.09.2023, questa Corte, con relativa ordinanza, onerava la parte a produrre le autodichiarazioni dei redditi del nucleo familiare entro 30 gg. dalla comunicazione della stessa. Con ordinanza dell'01.12.2023, questa Corte, non avendo la parte ottemperato a quanto richiesto, rigettava la prefata istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che il ricorso risulta limitato alla parte in cui l'intimazione di pagamento n.29620229020051815, notificata il 10 febbraio 2023, indicata in intestazione si fonda su dieci cartelle alcune delle quali erano, a detta di parte ricorrente sicuramente prescritte.
Ciò posto, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale il 10.02.2023, della quale chiede, in parte qua, l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle due cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta. In particolare, e di contro, sulla seconda avanza la rinuncia per avvenuta cancellazione del ruolo emesso dalla CCIAA.
La Corte deve, quindi, preliminarmente esaminare la questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale, già seguito in precedenti pronunce, secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025 ed ancora più di recente
Cass. Civ., Sez. Trib. N.20476/2025)), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025 ed ancor più di recente Cass. Civ., Sez. Trib. n.20476/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
In conclusione l'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato i contenuti delle predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento e solo di questo ha chiesto l'annullamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
BO GI, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4088/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229020051815000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 31.03.2023, contro l'Agenzia delle Entrate – SI , Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n.29620229020051815, notificata il 10 febbraio 2023,relativa a dieci cartelle alcune delle quali erano, a detta di parte ricorrente sicuramente prescritte. Oggetto del giudizio, quindi, in uno all'intimazione suddetta, erano esclusivamente le prime quattro cartelle in essa elencate, ovvero:
1. la cartella n.29620020078815552000 (dell'importo di € 14.025,78) che riguardava IRPEF, Contributo
Sanitario Nazionale e Contributo Straordinario per l'Europa del 1996 che sarebbe stata notificata il 17 settembre 2002.
2. la cartella n.29620110012407424000 (dell'importo di € 7.447,65) riguardante IRPEF del 2007 che sarebbe stata notificata il 22 giugno 2011.
3. la cartella n.29620110048309565000 (dell'importo di € 1.782,93) riguardante TARSU del 2010 e diritto annuale della Camera di Commercio del 2009 che sarebbe stata notificata il 29 novembre 2011.
4. la cartella n.29620120029389914000 (dell'importo di € 2.223,92) riguardante TOSAP del 2008 e TARSU del 2010 che sarebbe stata notificata il 28 marzo 2012.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. Dalla data della notifica delle suesposte cartelle a quella di notifica dell'intimazione per cui è causa, era maturata la relativa prescrizione dei crediti vantati.
L'Agenzia delle Entrate – SI – non si costituiva in giudizio.
Si rappresenta che parte ricorrente in data 20.02.2023, aveva presentato istanza per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Al riguardo, nell'udienza del 26.09.2023, questa Corte, con relativa ordinanza, onerava la parte a produrre le autodichiarazioni dei redditi del nucleo familiare entro 30 gg. dalla comunicazione della stessa. Con ordinanza dell'01.12.2023, questa Corte, non avendo la parte ottemperato a quanto richiesto, rigettava la prefata istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che il ricorso risulta limitato alla parte in cui l'intimazione di pagamento n.29620229020051815, notificata il 10 febbraio 2023, indicata in intestazione si fonda su dieci cartelle alcune delle quali erano, a detta di parte ricorrente sicuramente prescritte.
Ciò posto, parte ricorrente impugna esclusivamente, nei limiti appena precisati, l'intimazione di pagamento notificatale il 10.02.2023, della quale chiede, in parte qua, l'annullamento.
L'impugnazione non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle due cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta. In particolare, e di contro, sulla seconda avanza la rinuncia per avvenuta cancellazione del ruolo emesso dalla CCIAA.
La Corte deve, quindi, preliminarmente esaminare la questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale, già seguito in precedenti pronunce, secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025 ed ancora più di recente
Cass. Civ., Sez. Trib. N.20476/2025)), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025 ed ancor più di recente Cass. Civ., Sez. Trib. n.20476/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
In conclusione l'intimazione di pagamento potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento, tuttavia non ha impugnato i contenuti delle predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento e solo di questo ha chiesto l'annullamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.