Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 689
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento non sia tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 come autonomamente impugnabili. L'elenco è tassativo e non è possibile un'interpretazione estensiva. Inoltre, le condizioni per l'impugnabilità di atti diversi (comma 3 dell'art. 19) non sono soddisfatte, poiché il ricorrente non ha impugnato gli atti prodromici (cartelle) ma solo l'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 689
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 689
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo