Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026REG.PROV.COLL.
N. 01278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2024, proposto da
Condominio Baia dei Sette Emiri, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore , sig. NO PA, nonché da: CA AM, LO AM, NC CE, ON OT, ES UL, RO RR, ON D’AM, UM LI DI, LE Di GR, AO AN, PE IO, FR GR, IA MA La TA, SS Li NI, AN Lo RO, PE AN, AN IS, ME LO, RO RI DA, CE SI, CO PI, EO RO, ID OR, AT TO, RI LU PA, EO PI, PE IT, RI NZ, LE De CA, NA IN, VA IA, UE NI CO, CA Lo AS, NI NA, ZI NA, IN IC, IN OR, NC PI PE IN, Iminvest S.r.l. in Liquidazione, EN AM, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, in persona dell’Assessore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di Cefalù, non costituito in giudizio;
per la parziale riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, n. 2188/2024, pubblicata in data 10 luglio 2024 e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso di primo grado R.G. n. 1392/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. IN Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. La presente controversia concerne la legittimità di una statuizione contenuta nella sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 2188/2024, con la quale è stato annullato, per tardività, un provvedimento di autotutela adottato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.
2. La vicenda trae origine dalla complessa situazione urbanistico-paesaggistica del complesso residenziale denominato " Baia dei Sette Emiri " nel Comune di Cefalù. Il complesso fu realizzato in forza delle Concessioni Edilizie (C.E.) n. 19/1989 e n. 28/1989, entrambe assistite da parere favorevole della Soprintendenza. Successivamente, il Comune autorizzò quattro varianti in corso d'opera senza acquisire il preventivo nulla osta paesaggistico.
3. Un primo tentativo di sanatoria di tali varianti si concluse con il diniego della Soprintendenza prot. n. 18821 del 23.12.1995, divenuto definitivo a seguito di contenzioso giurisdizionale.
4. In data 3.12.2020, gli odierni appellanti presentarono una nuova istanza alla Soprintendenza, con duplice oggetto:
a) la regolarizzazione delle varianti alle C.E. originarie, ai sensi dell'art. 25, co. 3, della L.R. n. 16/2016;
b) l'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori e lievi difformità, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
5. L'Amministrazione, con la perizia di stima prot. n. 19979 del 23.12.2020 e il successivo parere definitivo prot. n. 5418 del 23.03.2021, accolse integralmente l'istanza, disponendo sia la regolarizzazione delle varianti sia l'accertamento di compatibilità delle opere minori.
6. Tuttavia, con determina prot. n. 10644 del 14 giugno 2023, la medesima Soprintendenza annullava in autotutela i predetti atti favorevoli, ritenendoli illegittimi.
7. Gli interessati impugnavano tale provvedimento di ritiro dinanzi al T.A.R. per la Sicilia che, con la sentenza n. 2188/2024 qui impugnata, accoglieva il ricorso e annullava l'atto di autotutela, per l’assorbente e dirimente ragione della riscontrata violazione del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21- nonies della L. n. 241/1990.
8. L'annullamento giurisdizionale del provvedimento di ritiro ha comportato, quale effetto tipico, la reviviscenza degli atti favorevoli: prot. n. 19979/2020 e n. 5418/2021.
Ciononostante, il T.A.R., nella parte finale della motivazione, ha ritenuto di dover " precisare" la portata di tali atti, statuendo che essi non contenessero un accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intero progetto, ma solo per le opere di completamento e finitura, escludendo di fatto le opere realizzate in variante.
In particolare, la sentenza gravata afferma, al terzultimo e penultimo paragrafo della motivazione:
“ Bisogna non di meno precisare che tali atti, contrariamente a quanto opinato dalla parte ricorrente, non contengono un accertamento, neppure implicito, della compatibilità paesaggistica dell'intero progetto edilizio già realizzato: tanto la perizia di stima del 23 dicembre 2020 quanto il parere di compatibilità paesaggistica n. 5418 del 23 marzo 2021 affermano chiaramente che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ivi condotto attiene alla rimodulazione degli infissi esterni, del terrazzino a tasca, alla sistemazione esterna, al rivestimento delle pareti esterne in conci di tufo e non alle palazzine già realizzate, ragion per cui il progetto allegato dall'istante viene approvato solo per ciò che attiene alle predette opere di completamento .
Non vi è nulla che faccia del resto pensare che con gli atti in questione, e specialmente con il parere del 23 marzo 2021, la Soprintendenza abbia mutato orientamento rispetto al parere negativo reso nel 1995, intendendo non più lesivo dell’interesse paesaggistico tutelato il complesso residenziale così come a suo tempo realizzato dall’impresa costruttrice, ormai fallita, in difformità alle C.E. nn. 19 e 28/1989. In realtà, come evidenziato dall’Amministrazione nei ricorsi relativi agli immobili del predetto complesso immobiliare, sul piano istruttorio è mancato uno specifico approfondimento sullo stato “giustificato” dell’intero fabbricato e una valutazione di compatibilità paesaggistica che coinvolgesse il complesso delle opere precedentemente realizzate, essendosi la Soprintendenza concentrata, con gli atti annullati in autotutela, sulle sole opere di manutenzione e di completamento dichiarate dalle parti istanti, supponendo – ma concretamente non verificando – che quanto già costruito fosse in regola con le autorizzazioni paesaggistiche .”
9. Con il presente appello, i ricorrenti chiedono la riforma parziale della predetta sentenza, limitatamente al capo contenente la descritta "precisazione".
9.1. Con il primo motivo di gravame deducono, in particolare e in primo luogo ( inter alia ), la “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha voluto precisare il tenore dispositivo degli atti favorevoli prot. n. 19979/2020 e prot. n. 5418/2021 ... ”.
In tesi di parte appellante, con tale “precisazione”, inserita d’ufficio in sentenza perché non richiesta da alcuna parte, il giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto di tali atti favorevoli e comunque pronunciato oltre i limiti del thema decidendum , con conseguente vizio di ultrapetizione.
10. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
TT
A.) L'appello è fondato e merita accoglimento.
B.) Il thema decidendum del presente giudizio – conformemente al principio tantum devolutum quantum appellatum – è rigorosamente circoscritto alla legittimità della statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, con cui il T.A.R., dopo aver correttamente annullato il provvedimento di autotutela impugnato, ha proceduto d’ufficio a una interpretazione restrittiva della portata degli atti amministrativi favorevoli, tornati ex se in vigore per effetto di tale annullamento.
C.) Con il primo motivo di appello, che risulta assorbente di ogni altro profilo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha inteso precisare il contenuto dispositivo degli atti favorevoli, deducendo un vizio di ultrapetizione che, nella sua sostanza giuridica, attiene all'eccesso di pronunzia per violazione dei limiti della domanda e del perimetro cognitivo del T.A.R..
D.) La censura è fondata.
L'art. 34, comma 1, del Codice del processo amministrativo stabilisce che, in ogni caso e in particolare “[i] n caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; … ”.
Conformemente, il successivo comma 2 del medesimo articolo, pone un divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della c.d. riserva di amministrazione, specificando che “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
Tali disposizioni definiscono il perimetro dell'intervento giurisdizionale, che è volto a sindacare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo già manifestatosi, ma non a sostituirsi all'Amministrazione, né ad anticiparla o condizionarla, nell'esercizio di poteri futuri o nella definizione del contenuto di atti la cui efficacia è meramente ripristinata.
E.) Nel caso di specie, il giudice di primo grado era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità del provvedimento di autotutela prot. n. 10644 del 14 giugno 2023. Una volta accertata, con statuizione assorbente e non contestata, l'illegittimità di tale atto per violazione del termine di cui all'art. 21- nonies della L. n. 241/1990, il sindacato giurisdizionale doveva ritenersi esaurito e dunque fermarsi.
L'effetto conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente annullati in via amministrativa, i quali riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri.
F.) La c.d. " precisazione " operata dal T.A.R. nella parte finale della motivazione al terzultimo e penultimo paragrafo si configura, pertanto, come una statuizione ultronea, ovvero eccedente i limiti del potere decisorio, dunque in definitiva un fuor d’opera. Essa non è funzionale alla definizione della controversia sull'atto di autotutela, ma si spinge a interpretare e conformare il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti, invadendo una sfera di valutazione che appartiene, eventualmente, solo all'Amministrazione e contravvenendo al divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a..
Il giudice annullando l'autotutela – specialmente se l’annulla per esaurimento del relativo potere a causa dello spirare del termine massimo a tal fine previsto dalla legge – ripristina la situazione giuridica preesistente, senza alcun potere di ridefinirla o di modellarla (nella specie restrittivamente) secondo una propria (e soggettiva, perché al di fuori del potere giurisdizionale conferitogli dalla legge processuale) interpretazione, poiché ciò equivarrebbe a pronunciarsi su poteri (interpretativi e applicativi) che l'Amministrazione non ha ancora nuovamente, ma solo eventualmente, esercitato dopo la sentenza ripristinatoria della situazione anteriormente in essere.
F.) L'appello deve, pertanto, essere accolto.
Per l’effetto, la sentenza gravata va riformata limitatamente al segmento motivazionale e dispositivo implicito con cui il primo giudice ha definito la portata degli atti della Soprintendenza prot. n. 19979/2020 e prot. n. 5418/2021: vanno pertanto in questa sede espunti il terzultimo e il penultimo paragrafo dalla parte motiva della sentenza gravata – così eliminandosi il segmento motivazionale successivo al rilievo della reviviscenza degli atti prot. n. 19979/2020 e prot. n. 5418/2021 – nonché, conseguentemente, le parole “ nei sensi di cui in motivazione ” dal relativo dispositivo
Tale statuizione deve essere elisa, con la conseguenza che i predetti provvedimenti, tornati in vigore a seguito della sentenza di primo grado, riacquistano la loro piena e originaria efficacia, secondo il loro tenore letterale e dispositivo, senza alcuna limitazione o conformazione derivante dalla qui riformata pronuncia giurisdizionale.
G.) Resta fermo, ovviamente, ogni altro capo della sentenza di primo grado e in particolare quello che ha disposto l'annullamento del provvedimento di autotutela prot. n. 10644 del 14 giugno 2023.
H.) La peculiarità della vicenda, derivata anche da un eccesso di attività giurisdizionale in prime cure, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, espunge da essa il terzultimo e il penultimo paragrafo della relativa parte motiva, nonché le parole “ nei sensi di cui in motivazione ,” dal relativo dispositivo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de AN, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
RI ES Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
IN Lo ST, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IN Lo ST | RM de AN |
IL SEGRETARIO