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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9319/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9319/2018 promossa da:
(P. I. ) in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Marco Tedde e Gian Comita NE
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore in carica, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
in carica rappresentata e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3 di LI
(c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
CONVENUTI
Causa in tema di: occupazione di demanio marittimo trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: (nell'atto introduttivo) in via principale, in accoglimento dei motivi riportati nel presente atto di citazione: accertare e dichiarare l'insussistenza dell'occupazione sine titulo di aree demaniali da parte della società accertare e dichiarare che i Parte_1 fabbricati realizzati e descritti in narrativa, ricadenti in Catasto al foglio49mapp645/8 628 627 (salva migliore e più precisa individuazione a mezzo di CTU) sono stati realizzati in area privata, e per
pagina 1 di 21 l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per la Controparte_1 somma di euro 52.910,60 a titolo di indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali;
In via subordinata e senza rinuncia al gravame: a) accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata
e comunque non dovuta per maturata prescrizione la pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo di aree demaniali per la somma di euro 21.387,21, o di quella veriore accertanda, avanzata dall' nei confronti di b) nella denegata Controparte_1 Parte_1 ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni: accertare e dichiarare non dovuti gli interessi calcolati sull'indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali per l'importo accertando in corso di causa;
c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
(nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.): “1) in via preliminare: ai sensi degli artt. 615 e 624
c.p.c. adottare idoneo provvedimento inibitorio e/o di sospensione degli effetti e dell'esecutività della prima richiesta di pagamento e di sospensione dell'esecuzione forzata eventualmente intrapresa dall'Amministrazione nelle more del presente giudizio;
2) in via principale, in accoglimento dei motivi riportati nel presente atto di citazione: - accertare e dichiarare l'insussistenza dell'occupazione sine titulo di aree demaniali da parte della accertare e dichiarare che i fabbricati Controparte_5 realizzati e descritti in narrativa, ricadenti in Catasto al foglio 49 mapp 645/8 628 627 (salva migliore
e più precisa individuazione a mezzo di CTU) sono stati realizzati in area privata, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per la somma di euro Controparte_1
52.910,60 a titolo di indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali;
3) In via subordinata e senza rinuncia al gravame - accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque non dovuta per maturata prescrizione la pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo di aree demaniali per la somma di euro 21.387,21, o di quella veriore accertanda, avanzata dall'
[...]
nei confronti di 3) nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti CP_1 Parte_1 conclusioni: - accertare e dichiarare non dovuti gli interessi calcolati sull'indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali per l'importo accertando in corso di causa;
4) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 5) nella ipotesi non creduta del riconoscimento del passaggio dei beni in questione al regime dei beni patrimoniali, e fatta salva ogni azione e ragione impugnatoria: accertare
e dichiarare che l'attrice (P. I. ) in persona dell'Amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Ing. (C.F. , con sede in Controparte_6 C.F._1
Alghero, Località “Le Bombarde”, possiede in modo continuativo ed ininterrotto da oltre venti anni i terreni per cui è causa con gli eventuali insistenti fabbricati, meglio rappresentati negli atti difensivi che a seguito di apposita CTU verranno meglio specificati;
6) In virtù di quanto sopra dichiarare che la attrice ha acquistato a titolo originario per usucapione la proprietà dei terreni di cui al punto che pagina 2 di 21 precede. 7) Per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Sassari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità”.
Nell'interesse di parte convenuta:
Dichiarare inammissibile la domanda nei confronti dell' , Controparte_1 Controparte_2
e del rigettarla nei confronti dell'
[...] Controparte_4 CP_1
spese vinte.
[...]
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
L' ed il
[...] Controparte_7 [...]
affinché, attesa l'insussistenza del presupposto dell'abusiva occupazione di Controparte_4 area demaniale, venga dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo all' CP_1 per la asserita occupazione abusiva di suolo demaniale accertato con verbale di ispezione di
[...] prot. n. 2017/6249 del 12.07.2017.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- di essere proprietaria della struttura alberghiera denominata “Hotel dei Pini” ubicata in Alghero, località “Le Bombarde”, individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 49,
Particella 10, Cat. D/2, insistente su area in Catasto Terreni al Foglio 49, Particella 779, della complessiva superficie di ha 2.11.90;
- che l'area ove sorge l'hotel è ubicata lungo la fascia costiera ed è topograficamente compresa nel foglio 478 "Alghero" sez. I, edito dall' in scala 1:25.000. CP_8
- che la struttura alberghiera è decisamente risalente nel tempo, essendo stata costruita nel 1957, ampliata nel 1962 e definitivamente accatastata nel 1964;
- che circa un anno dopo l'ampliamento della struttura, in data 17.03.1963, fra la società attrice
(allora nella veste giuridica di società per azioni) e l'Amministrazione demaniale veniva sottoscritto, ai sensi dell'art. 32 cod. nav., il verbale n. 77, rep. n. 117, di delimitazione del confine fra la proprietà privata e quella pubblica (doc. 1).
- che sotto il profilo geologico ed ambientale, per quel che rileva nella presente sede, in corrispondenza della struttura alberghiera la costa è caratterizzata dalla transizione fra un ambiente di costa sabbiosa (spiaggia delle “Bombarde”) e una costa rocciosa in corrispondenza del lembo a mare del promontorio che costituisce il limite morfologico occidentale dell'insenatura omonima;
pagina 3 di 21 - che la struttura ricettiva, pur essendo a suo tempo realizzata all'interno della proprietà privata, è adiacente alla spiaggia pubblica ed in particolare risulta confinare con il lembo più occidentale della spiaggia delle “Bombarde”, in Alghero ed in corrispondenza del settore ovest, la proprietà dell'Hotel dei Pini è delimitata verso mare da una scarpata rocciosa, che raggiunge un'altezza massima di 5-6 metri s.l.m.;
- che al fine di completare il quadro di riferimento delle componenti ambientali presenti in corrispondenza della fascia costiera antistante l'Hotel dei Pini, è stato effettuato uno studio della natura e distribuzione della vegetazione (doc. 2), che ha accertato che la porzione della spiaggia interessata dalla massima escursione di marea è limitata proprio alle porzioni degli affioramenti in cui non è presente alcuna copertura vegetale, a differenza di quanto si vede spostandosi verso l'interno, in zone con maggiore elevazione rispetto a tali quote altimetriche;
- che per oltre cinquant'anni, nella località "Le Bombarde", ove sorge il complesso alberghiero gestito dall'attrice, l'azione delle mareggiate ha determinato il costante mutamento dello stato dei luoghi e dunque la necessità di provvedere ad una nuova individuazione del confine demaniale, la società con istanza in data 16.05.2015, inoltrata alla Capitaneria di Porto di Porto Parte_1
Torres, chiedeva al Capo Compartimento Marittimo di avviare la procedura di delimitazione in contraddittorio del confine demaniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. esec. cod. nav..
- che ricevuta l'istanza, la Capitaneria di Porto di Porto Torres, con nota prot. 03.03.02/5732 del
31.03.2015 (doc. 4), la rigettava – peraltro giudicandola come "presentata in modo non conforme", con la seguente motivazione: "In riferimento all'istanza di delimitazione del 19.01.2015 si comunica che la stessa non può essere accolta, nei termini di nuova individuazione dei confini, posto che la zona è stata già delimitata con verbale n. 77 rep. n. 117 in data 17.3.1963 e che la dividente determinata allora dalla Commissione delimitatrice in contraddittorio con la Pineta, rappresentata Controparte_9 dal Rag. , risulta essere stata introdotta nelle mappe catastali ed il sistema informativo Persona_1 del demanio aggiornato".
- che successivamente, l' , con il verbale di ispezione demaniale prot. n. Controparte_1
2017/6249 del 12.07.2017 (doc. 5), a firma congiunta dell'Ispettore Demaniale e del Direttore
Regionale, rilevava l'occupazione abusiva di aree demaniali marittime da parte della società attrice affermando quanto segue: "Nell'ambito demaniale marittimo ispezionato, ubicato nel Comune di
Alghero, in località Le Bombarde, sono stati rilevati i seguenti manufatti, tutti ricadenti nel Foglio 49 sviluppo Y nei mappali 627-628-645 parte del Catasto Terreni del medesimo Comune censuario:
pagina 4 di 21 - Porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiuse da muri in pietra aventi superficie complessiva di mq 180,60;
- Porzione di area scoperta destinata a camminamenti costituita da mattonelle in gres della superficie complessiva di mq. 9,40;
- Porzione di facile rimozione con soprastante struttura in legno destinata a sala ristorazione posta al piano terra della superficie di mq 71,60;
- Opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura avente superficie complessiva di mq
69,54;
- Porzioni di fabbricato destinato a sala ristorazione posta al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 198;
- Porzione di fabbricato destinato a sala ristorazione al piano seminterrato/terra e terrazza al primo della superficie di mq 98 per piano.
La superficie di dette aree e opere è stata ricavata, come precedentemente detto, mediante rilievo topografico eseguito con strumentazione GPS e successiva sovrapposizione con la vigente cartografia catastale. Dalla documentazione raccolta dai funzionari di questa Direzione Regionale, l'utilizzo degli stessi non risulta mai essere stata autorizzato dall'Ente preposto al rilascio delle prescritte concessioni demaniali marittime: ne discende che le aree in questione sono occupate abusivamente".
- nello stesso verbale, in maniera arbitraria, l' pur sostenendo Controparte_1
l'impossibilità di riposizionare il confine demaniale di cui al verbale di delimitazione del 1963 (e quindi affermando implicitamente la necessità di individuare i confini in contraddittorio), dichiarava unilateralmente che l'unico confine certo era quello catastale;
in tale atto si precisava infatti che: "Il tratto costiero in parola risulta è stato oggetto di delimitazione demaniale marittima di cui al verbale
n. 77/1963, come infra meglio precisato. Dall'analisi del verbale di delimitazione e dal raffronto tra la planimetria ad esso allegata e la cartografia attuale emerge notevole incongruenza tra la descrizione dei vertici demaniali e la rappresentazione cartografica: tale situazione determina l'impossibilità di riposizionare incontrovertibilmente il confine proprio a causa della natura meramente descrittiva dell'atto delimitatorio in questione. Pertanto l'attività ispettiva viene svolta prendendo a riferimento
l'unico limite demaniale certo ed ufficiale avente riferimenti univoci, ossia la rappresentazione del confine d'impianto catastale".
- che nonostante le oggettive incertezze circa la posizione del confine demaniale effettivo e reale,
l' concludeva l'ispezione con l'emissione della nota prot. 8726/2017 (doc. 6) Controparte_1 avente ad oggetto la prima richiesta di pagamento dell'indennità – emessa ai sensi del D.L. 400/1993 convertito in L. 494/1993 come modificati dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ai sensi dell'art. 1, pagina 5 di 21 comma 274, L. 311/2004 (Finanziaria 2005) – dovuta per l'utilizzo senza titolo delle aree demaniali per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2017 per l'importo complessivo di euro 52.910,60;
- che la pretesa patrimoniale dell' è illegittima perché assunta sulla scorta di Controparte_1
accertamenti unilaterali e fondati esclusivamente sulle risultanze catastali, ed infondata nel merito perché pretende di ricomprendere nel demanio tratti di terreni che sono in realtà privati;
- che pertanto, è illegittima la determinazione del confine eseguita in assenza di contraddittorio dalle Amministrazioni convenute e conseguentemente non sussiste la titolarità in capo all' CP_1 del diritto a riscuotere l'indennità e del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base
[...] della seconda richiesta di indennità, che potrebbe essere emessa nelle more del presente giudizio;
- che in ogni caso deve essere contestato il calcolo dell'indennità di occupazione in quanto nella richiesta di pagamento non viene determinato anno per anno il costo dell'occupazione di un singolo metro quadrato di area demaniale da assumere come base per il calcolo dell'indennità totale dovuta per l'intera superficie asseritamente occupata;
- che l'Amministrazione ha determinato l'indennità in maniera arbitraria senza definirne i parametri unitari e altrettanto arbitrariamente ha provveduto al calcolo della maggiorazione al 200% utilizzando come base di partenza dei valori non definiti correttamente, sicché il valore del credito vantato dall'Amministrazione non presenta i caratteri della determinatezza e della certezza e soprattutto non è calcolato secondo le modalità previste dal D.L. 400/1993 convertito nella L. 494/1993, per cui la richiesta di pagamento è inammissibile ed infondata oltre che inesigibile ed errata;
- che anche gli interessi calcolati nella richiesta di pagamento non sono dovuti alla luce del disposto dell'art. 1, comma 274, della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) il quale stabilisce che si proceda alla riscossione degli stessi insieme alla rivalutazione monetaria, mediante iscrizione a ruolo, dopo il decorso dei novanta giorni dalla notificazione da parte dell' della seconda Controparte_1 richiesta di pagamento delle somme dovute.
*
I convenuti si sono costituiti in giudizio per mezzo dell'avvocatura di Stato con tre distinte comparse di costituzione di identico contenuto ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo: a) in via preliminare l'inammissibilità della domanda nei confronti della Direzione Regione e del
[...]
b) nel merito che la superficie in contesa fa parte del demanio marittimo Controparte_4 non soltanto perché ricompresa in mappali da sempre ad esso intestati, ma anche perché l'area presenta caratteri naturalistici del demanio marittimo e perché, quand'anche essa avesse perso i caratteri e la natura giuridica di demanio marittimo, sarebbe stato necessario un provvedimento di sclassificazione (e comunque sarebbe passata dal demanio al patrimonio pubblico). pagina 6 di 21 Nello specifico ha allegato:
- che oggetto della presente controversia è la contestata appartenenza al demanio marittimo delle superfici sulle quali insistono i seguenti manufatti e dei manufatti stessi, in Alghero, foglio 49, sviluppo
Y, mappali 627, 628 e 645 parte, catasto terreni:
- porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiusa da muri in pietra (mq. 180,60);
- porzione di area scoperta destinata a camminamenti in mattonelle di gres (mq. 9,40);
- porzione con soprastante strutture in legno destinata a sala ristorazione (mq. 71,60);
- porzione con opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura (mq. 69,54);
- porzione con fabbricato destinato a sala ristorazione, piano seminterrato (mq. 198);
- porzione con fabbricato destinato a sala ristorazione, piani seminterrato, terra e terrazza (mq. 98 per piano);
- che le superfici in contestazione appartengono al non solo e non tanto perché Controparte_10 ricomprese entro la linea di demarcazione tracciata nella mappa catastale d'impianto - come pure, peraltro, è (e il verbale ispettivo precisa chiaramente) - quanto piuttosto:
1. perché esse presentano i caratteri naturalistici del demanio marittimo: vi risulta, invero, evidente, dall' esame della documentazione fotografica agli atti, la presenza di sabbia, che, a sua volta, basta a ricondurla nella nozione giurisprudenziale di arenile, con conseguente destinazione, se non in atto almeno in potenza, ai pubblici usi del mare, quali la balneazione e il ricovero di piccole imbarcazioni (da ult., Cass., n.
6619/ 2015);
2. perchè, ove mai tali caratteri avessero perduto, in tutto o in parte, ciò sarebbe avvenuto per fatto artificiale di mano della stessa attrice o chi per essa: alla occupazione abusiva da parte sua, tra l' altro, sarebbe da imputare – se mai effettivamente sussistente – anche la sottrazione a pubblici usi del mare attuali;
3. comunque, perché, ove mai i medesimi caratteri avessero perduto (s' intende, per causa diversa dal fatto della stessa attrice), ciò non sarebbe, di per sé solo, valso a privarle della natura demaniale marittima, al qual fine invero - secondo un insegnamento che, per il demanio marittimo, la giurisprudenza di legittimità, a tutt' oggi, non ha mai abbandonato, è indispensabile un formale provvedimento di sclassificazione (Cass., n. 12945/ 2014; n. 370/ 2008; n. 2995/ 1980 - con la conseguenza che alla stregua della sua stessa prospettazione, l' attrice avrebbe, in ogni caso, continuato a godere di un bene ancora soggetto al regime giuridico proprio dei beni demaniali marittimi, dal quale, peraltro, ove davvero ne fossero ricorsi i presupposti, ben avrebbe potuto provo- carne l' esclusione, sol che avesse esperito i noti rimedi offerti al riguardo dal diritto processuale amministrativo);
4. da ultimo, perché, quand' anche, per assurdo, le superfici avessero perduto caratteri e natura giuridica demaniale marittima, la conseguenza non avrebbe potuto essere che – puramente e semplicemente – il passaggio dal demanio al patrimonio;
pagina 7 di 21 - che il fatto che il limite individuato dalla Commissione delimitatrice del 1963 – giacchè riportato nel relativo verbale in modo meramente descrittivo e in assenza di coordinate – non ha potuto essere puntualmente recepito nelle mappe catastali e nel servizio informativo del demanio (SID), dal canto suo, non vale, di per sé, ad ingenerare alcun dubbio, avendo, piuttosto, come unica conseguenza, che devono continuare ad essere assunte come riferimento le mappe catastali d' impianto;
- che deve ritenersi infondata anche l' eccezione di prescrizione, posto che l' occupazione senza titolo di un immobile pubblico, anzitutto, costituisce, di per sé, fonte di un' obbligazione compensativa ex lege (artt. 12, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella l. 26 giugno 1990, n.
165 e 6 s., d.m. 20 luglio 1990; art. 9, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 5, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella l. 29 novembre 1995, n. 507; art. 32, l. 23 dicembre 1994, n. 724); trattandosi, pertanto, di un' obbligazione derivante da “altro fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all' ordinamento giuridico”, peraltro di natura indennitaria e comunque non soggetta ad alcun altro regime speciale, ad essa non può che applicarsi l' ordinario termine di prescrizione decennale;
fermo restando che l' occupazione senza titolo del demanio marittimo costituisce un illecito permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere che con la cessazione della permanenza, che, nella specie, non si è ancora verificata;
- che debbono ritenersi infondate anche le contestazioni sul quantum, posto che le somme dovute per l' occupazione senza titolo del demanio marittimo sono determinate direttamente dalla legge e dal regolamento;
- che la quantificazione dei canoni o indennità, segnatamente, è operata dal d.l. n. 300/ 1993, conv. in l. n. 494/ 1993 e dai regolamenti approvati, rispettivamente, con d.m. n. 342/ 1998, per l' utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative, d.m. n. 343/ 1998, per l' utilizzazione ai fini dell' esercizio della nautica da diporto, d.i. n. 595/ 1995, per l' utilizzazione ai fini dell' esercizio della pesca ed acquacoltura e d.i. 19 luglio 1989 per ogni altra tipologia di utilizzazione;
- che nella prima richiesta di pagamento, d' altro canto, al contrario di quanto pretestuosamente si assume nell' atto di citazione, è contenuta la chiara ed esaustiva illustrazione dei criteri di calcolo applicati: “la suddetta somma è comprensiva delle indennità di occupazione determinate sulla base dei parametri tabellari previsti per le rispettive tipologie di occupazione dal d.i. 19 luglio 1989, successivamente maggiorate del 200% come previsto dall' art. 8 della l. n. 494/ 1993 nonchè degli interessi di legge sulle stesse maturate. Al riguardo pare opportuno precisare che la circolare n. 77 del
17 dicembre 1998 emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione indica la normativa di riferimento per le diverse tipologie concessorie, individuando quattro diverse finalità di utilizzo dei beni demaniali marittimi: turistico- ricreativo (d.m. n. 342/ 1998), nautica da diporto (d.m. n. 343/ pagina 8 di 21 1998), pesca ed acquacultura (d.m. n. 595/ 1995) ed una residuale comprendente tutte le altre tipologie non ascrivibili in quelle precedenti (d.i. 19 luglio 1989). Pertanto in considerazione dell' utilizzo non specifico dell' area in parola sono stati applicati gli importi tabellari del d.i. 19 luglio 1989”;
- che in ogni caso l' importo dovuto - contrariamente a quanto si assume nell' atto di citazione - è partitamente suddiviso per ciascuna singola annualità e determinato analiticamente sia in relazione all' estensione delle superfici, sia in relazione alla categoria di ascrivibilità di ciascuna tipologia: a) impianti di difficile rimozione;
b) impianti di difficile rimozione con sviluppo di volumetria;
c) impianti di facile rimozione;
d) aree scoperte;
- che con riferimento agli interessi, l' art. 1, comma 274, l. n. 311/ 2004 – diretto unicamente a introdurre la riscossione diretta a mezzo ruolo di tutte le somme dovute per il godimento dei beni immobili delle pubbliche amministrazioni - non dispone alcuna limitazione in ordine al debito per interessi.
*
All'esito delle difese della parte convenuta l'attrice, nelle memorie ex art. 183 comma Vi c.p.c., ha reiterato le conclusioni di cui all'atto introduttivo – fatta eccezione per quella relativa alle modalità di determinazione delle somme pretese dall e, in via subordinata, per l'ipotesi di Controparte_1 accoglimento delle difese di parte convenuta circa l'intervenuto passaggio delle aree in contesa dal demanio marittimo al patrimonio pubblico, è stata proposta domanda di usucapione.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
***
In punto di legittimazione occorre chiarire che, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, modificato con il DL 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni con la L. 3 agosto 2001, n.
317, in vigore dall'1.1.2001, sono state istituite le Agenzie fiscali, tra cui anche, ex art. 65, l'
[...]
, la quale, ereditando tutti i compiti propri dell'ex direzione generale del è CP_1 CP_1 subentrata nella cura dei servizi relativi all'amministrazione dei beni demaniali ai sensi delle disposizioni del codice civile, della legge e del regolamento per l'amministrazione ed il patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - approvati con r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e con r.d. 23 maggio 1924, n. 827 -, nonché delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato Generale dello
Stato - approvato con D.M. 24 agosto 1940, n. 2984 - e delle disposizioni regolamentari ed istruzioni impartite dalla ex Direzione Generale del Demanio, acquisendo le competenze in merito ai poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di accertamento del corretto utilizzo dei beni dello Stato, a tutela degli aspetti dominicali. È dunque all' , divenuta titolare delle facoltà dominicali, Controparte_1 che spetta il potere di tutelare, ai sensi dell'art. 823, comma secondo, c.c., i beni facenti parte del pagina 9 di 21 demanio pubblico, sia procedendo in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.
Deve pertanto concordarsi con le difese delle parti convenute circa l'estraneità rispetto ai fatti di causa dell e del Controparte_2 Controparte_4
L'infondatezza della domanda, di cui si dirà, rende peraltro superfluo ogni ulteriore
[...] approfondimento.
***
Venendo al merito, la domanda principale volta a dimostrare che le aree per cui è causa non ricadono nel demanio marittimo è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto va precisato che il provvedimento che ha imposto il pagamento contestato è stato emesso sulla base del combinato disposto degli artt. 54 e 1161, Codice della Navigazione e dell'art. 8, d.l.
400/1993, che disciplinano il potere del proprietario del bene demaniale di emettere provvedimenti sanzionatori in capo a chi occupi sine titulo beni demaniali, ivi compreso il pagamento ai valori di mercato (art. 1, co. 257, l. 296/2006) dell'indennità per l'utilizzazione senza titolo di beni demaniali, come nel caso di specie. Invero tale provvedimento costituisce esercizio del potere di polizia demaniale e ha pertanto natura vincolata.
Ne consegue che l'emanazione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
Non può infatti ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né l'interessato può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato,
3010/2013).
Invero l'unico elemento rilevante a tali fini, che consente di ritenere la legittimità del provvedimento adottato, è costituito dall'accertamento della demanialità del bene sul quale insistono i manufatti attorei.
Com'è noto, la demanialità è una qualità che inerisce la “res”, dipendendo dalla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che ai fini dell'inclusione nella categoria in esame è necessario che i beni presentino caratteristiche obiettive tali da consentirne la riconduzione al suddetto elenco.
Più precisamente, la natura di bene del demanio marittimo è connessa ad una situazione di fatto e non ad un atto giuridico, cosicchè la mera iscrizione in un elenco di beni demaniali non ha di per sé alcuna efficacia attributiva del carattere in discorso.
pagina 10 di 21 Poiché dalle suddette premesse deriva una fisiologica instabilità del confine demaniale - direttamente influenzato dalle modifiche subite dalle aree costiere per effetto della continua azione del mare -,
l'art.32 cod. nav. attribuisce all'Autorità marittima un potere di accertamento dell'esatta delimitazione delle aree demaniali, potere che ha però natura meramente dichiarativa;
tale funzione ricognitiva deve poi esercitarsi anche d'ufficio, in contraddittorio con i proprietari confinanti, ogni qual volta vi sia una situazione d'incertezza obiettiva in relazione alla linea di confine.
Parte attrice contestando l'occupazione del bene demaniale, alla base del provvedimento sanzionatorio, ha rilevato da un lato la sussistenza di un provvedimento di delimitazione risalente al 1963 e l'avvenuto accertamento unilaterale successivo in capo all'amministrazione senza previo esperimento di nuovo procedimento di delimitazione nel contradditorio tra le parti.
Al riguardo, va osservato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata di cui all'art. 32 cod. nav. svolge la medesima funzione pratica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. (rimozione di uno stato di incertezza sulla delimitazione fondiaria), ma opera sul piano meramente amministrativo, e lascia indenne (previa disapplicazione dell'atto di delimitazione, se esistente e ritenuto illegittimo) la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale.
Si è in proposito affermato che "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo" (Cass. n. 10817 del 11/05/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2956 del 11/03/1992).
Diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, pertanto, l'atto di delimitazione in oggetto ha natura, non attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, bensì puramente ricognitiva e di accertamento.
Corollario di tali principi è che, quello di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - proprio perchè puramente ricognitivo - è atto non indefettibile, ma eventuale;
e ciò in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, come anche si desume dalla chiara lettera dell'art. 32 cit., secondo cui: "Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (...)". pagina 11 di 21 Resta naturalmente fermo che, allorquando l'amministrazione si risolva a discrezionalmente procedere all'atto di delimitazione, quest'ultimo debba essere realizzato nel contraddittorio delle parti interessate e secondo le procedure previste dalla disciplina speciale.
Non è quindi esatto affermare che la delimitazione concertata dell'area demaniale costituisca un presupposto sostanziale, ovvero una condizione per procedere, da parte dell'amministrazione stessa, all'azione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, posto che: "in tema di delimitazione delle zone del demanio marittimo, dal tenore letterale dell'art. 32 cod. nav., che disciplina il relativo procedimento, si evince che la delimitazione delle zone non è resa ineludibile, ma piuttosto che, qualora il Capo del compartimento, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, ritenga indispensabile procedervi, la relativa iniziativa deve attuarsi nel contraddittorio delle parti. (Cass. n.
13283 del 07/06/2006).
Tanto detto, come già evidenziato, e conformemente a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, allorquando si controverte in merito alla effettiva estensione delle are demaniali e alla loro delimitazione dalle contigue proprietà dei privati, si configura una situazione non dissimile a quella che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini fra soggetti privati.
Diversamente da quanto accade però ordinariamente, allorchè, in assenza di criteri gerarchici per l'individuazione del confine, si procede all'accertamento richiesto sulla base di qualsiasi elemento probatorio, sia tecnico che presuntivo, ritenuto decisivo e anche sulla base di una pluralità di elementi, purché concordanti, salvo ricorrere alle risultanze catastali quale ultima ratio, nel caso in esame l'individuazione dell'esatto confine non può non passare necessariamente ed esclusivamente attraverso la verifica della natura demaniale o meno della porzione immobiliare contesa, escludendo questa l'attribuibilità a privati della relativa proprietà.
Viene in particolare considerato demanio marittimo sia il lido del mare, ossia la porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, normalmente coperta per le ordinarie mareggiate così da non poter avere un uso diverso da quello marittimo, sia la spiaggia, comprensiva non soltanto del tratto di terra prossimo al mare, sottoposto a mareggiate straordinarie, ma anche dell'arenile, ossia del tratto di terraferma che, relitto dal naturale ritirarsi delle acque, resti idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (cass. 30.7.2009, n. 17737).
Il lido del mare è la porzione di terraferma a diretto contatto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta in occasione delle ordinarie mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta.
Nella nozione di lido rientrano pertanto anche i tratti di costa elevati sul mare, le scogliere, gli scogli ed pagina 12 di 21 i promontori, sempre che - come già detto - si presentino immediatamente a contatto col mare e siano raggiunti dalle ordinarie mareggiate invernali.
La spiaggia comprende, invece, i tratti di terra che dal lido del mare si estendono verso la terraferma, con estensione variabile a seconda dell'andamento delle mareggiate anche straordinarie.
L'arenile, è infine il tratto di terra non più bagnato dalle acque del mare neppure in occasione della straordinarie mareggiate, che risulta pertanto relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando tuttavia idoneo ai pubblici usi del mare anche se in via soltanto potenziale.
Va da sé che, trattandosi di beni appartenenti al demanio marittimo naturale, l'acquisto della loro demanialità necessariamente coincide coi fenomeni naturali che ne determinano la formazione e venuta ad esistenza con le intrinseche caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di beni, indipendentemente dalla adozione di specifici provvedimenti amministrativi.
Al contrario, il mutamento del naturale stato dei luoghi non è di per sé solo idoneo a modificare lo status giuridico di detti beni, essendo opinione pressoché unanime in giurisprudenza che, stante il disposto di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione (“..Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze..”) la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo richiede necessariamente un formale provvedimento amministrativo che - diversamente dagli atti di mera classificazione e mappatura - assumono efficacia costitutiva, non potendo detti effetti prodursi per meri fatti concludenti.
L'applicazione di tale speciale normativa presuppone, naturalmente, la riconducibilità del bene oggetto di causa nel novero delle specifiche e tassative categorie naturalistiche testè evidenziate, ed impone pertanto una indagine di carattere fattuale alla quale - solamente - potrà far seguito la individuazione della normativa correttamente applicabile.
Tutto ciò premesso, nel caso che ci occupa è accaduto che all'originaria delimitazione sia stata sostituita una nuova delimitazione originata dalla realizzazione di una mappatura catastale recante in sé la modifica dei precedenti confini.
È dato leggere nel verbale di ispezione: "Nell'ambito demaniale marittimo ispezionato, ubicato nel
Comune di Alghero, in località Le Bombarde, sono stati rilevati i seguenti manufatti, tutti ricadenti nel
Foglio 49 sviluppo Y nei mappali 627-628-645 parte del Catasto Terreni del medesimo Comune censuario:
- Porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiuse da muri in pietra aventi superficie complessiva di mq 180,60;
pagina 13 di 21 - Porzione di area scoperta destinata a camminamenti costituita da mattonelle in gres della superficie complessiva di mq. 9,40;
- Porzione di facile rimozione con soprastante struttura in legno destinata a sala ristorazione posta al piano terra della superficie di mq 71,60;
- Opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura avente superficie complessiva di mq
69,54;
- Porzioni di fabbricato destinato a sala ristorazione posta al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 198;
- Porzione di fabbricato destinato a sala ristorazione al piano seminterrato/terra e terrazza al primo della superficie di mq 98 per piano.
La superficie di dette aree e opere è stata ricavata, come precedentemente detto, mediante rilievo topografico eseguito con strumentazione GPS e successiva sovrapposizione con la vigente cartografia catastale. Dalla documentazione raccolta dai funzionari di questa Direzione Regionale, l'utilizzo degli stessi non risulta mai essere stata autorizzato dall'Ente preposto al rilascio delle prescritte concessioni demaniali marittime: ne discende che le aree in questione sono occupate abusivamente.
Il tratto costiero in parola risulta è stato oggetto di delimitazione demaniale marittima di cui al verbale
n. 77/1963. Dall'analisi del verbale di delimitazione e dal raffronto tra la planimetria ad esso allegata
e la cartografia attuale emerge notevole incongruenza tra la descrizione dei vertici demaniali e la rappresentazione cartografica: tale situazione determina l'impossibilità di riposizionare incontrovertibilmente il confine proprio a causa della natura meramente descrittiva dell'atto delimitatorio in questione. Pertanto l'attività ispettiva viene svolta prendendo a riferimento l'unico limite demaniale certo ed ufficiale avente riferimenti univoci, ossia la rappresentazione del confine
d'impianto catastale".
Non si è trattato dunque di modifiche convenzionali degli origini limiti catastali per effetto delle quali tale zona è stata attratta nell'area demaniale (con conseguente corrispondente modifica, in difetto, dell'estensione della proprietà della società attrice), ma di un accertamento dello stato naturale dei luoghi con conseguente contrazione della proprietà privata, per effetto dell'attitudine a realizzare i pubblici usi del mare della zona confinaria.
Al fine di verificare la fondatezza delle pretese di parte convenuta e della correttezza dell'accertamento circa la natura demaniale dell'area in contesa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, come si è detto, l'individuazione dell'esatto confine tra area privata e area del demanio marittimo non può non passare necessariamente ed esclusivamente attraverso la verifica della natura demaniale o pagina 14 di 21 meno della porzione immobiliare contesa, il cui esito, nel caso di specie, conferma, la pretesa della convenuta.
Ebbene, il consulente d'ufficio, al fine di determinare se il tratto costiero in contestazione, attualmente occupato dalla Parte Attrice, sia stato in passato e sia tuttora, per le sue caratteristiche fisiche naturali, riconducibile alle fattispecie indicate nel quesito di cui sopra, ha condotto una accurata analisi geomorfologica dello stato dei luoghi attraverso metodi di indagine diretti ed indiretti estesa anche a tutta l'unità fisiografica, all'esito del quale ha constatato che:
La superficie oggetto di contestazione ricade nel settore occidentale della località “Le Bombarde” su una spiaggia microtidale mediterranea imbaiata a forte controllo geologico, con fetch massimo di 420 km in direzione 215°, quindi prevalentemente esposta agli eventi meteomarini da SW (figura
1/appendice1) che possono generare, in questo settore, ondazioni che raggiungono i 4 m di altezza.
Le analisi indirette hanno riguardato: il clima meteomarino e di moto ondoso e lo studio della documentazione agli atti. Inoltre, a seguire, si è proceduto con la ricostruzione dell'evoluzione storica dell'area attraverso il metodo scientifico geomorfologico della fotointerpretazione di immagini aerofotogrammetriche. Tale metodo di analisi è stato poi integrato da rilievi e osservazioni geomorfologiche sul campo (di “verità a terra”) estese a tutta l'area del sistema spiaggia-dune-ripe
d'erosione.
Attraverso la fotointerpretazione sono state analizzate le serie storiche aerofotogrammetriche disponibili al fine di ricostruire l'evoluzione dei luoghi e le loro modificazioni da uno stato di pre- antropizzazione ad oggi. Nel caso specifico è stato analizzato l'archivio storico R.A.S. delle annate
1954-1968-1977-1997-2000-2003-2006-2008/10-2013-2016-2019 con l'obiettivo primario di ricostruire, relativamente all'areale in contestazione, la disposizione originaria del limite minimo teorico (a monte) della spiaggia attiva (sistema dinamico composto da diverse zone - spiaggia sottomarina, spiaggia emersa e dune - tra le quali zone vi è uno stretto rapporto di relazione funzionale
e di continuo interscambio sedimentario ad opera dei venti, del moto ondoso, e delle correnti marine indotte – appendice 2) e le sue eventuali modificazioni dell'arco di tempo considerato. Si parla qui di limite minimo teorico in quanto questo viene fatto coincidere con il limite visibile della vegetazione stabile dell'habitat dunale e viene riportato, con mappatura in scala 1:1000 sulla base della ortofoto
1954 (dopo opportuna rettifica operata dallo scrivente CTU), in figura 2/appendice 1.
Il limite minimo così individuato è stato utilizzato per una verifica comparativa di congruenza con le ortofoto degli anni successivi raffrontato con lo stato attuale dei luoghi e con la cartografia demaniale vigente al fine di evidenziare l'areale interessato dalle strutture che eccede il limite minimo naturale della spiaggia attiva esistente nel 1954 (figura 3, 6 e 7/appendice 1). pagina 15 di 21 Allargando il campo d'indagine all'intera Unità fisiografica (visione di scala indispensabile per la comprensione dei processi geomorfologici nello spazio e nel tempo), come rappresentato in figura
4/appendice 1, possono essere fatte utili considerazioni al fine della comprensione degli spazi costieri interessati dalle dinamiche meteo marine nel passato che meglio permettono di comprendere ciò che poteva essere demanio marittimo naturale. Infatti, se consideriamo nell'analisi l'intera Unità fisiografica, possiamo rilevare come negli anni '50 il limite di spiaggia attiva nel settore orientale apparisse decisamente più ampio rispetto al settore occidentale. Proiettando questo limite da est a ovest, guidati da indicatori di continuità geomorfologica, otteniamo una delimitazione dell'avanduna stabilizzata da vegetazione (coincidente con il limite a monte della spiaggia e dunque del demanio marittimo naturale).
Attenendosi al quesito posto appare evidente come almeno una parte delle strutture in contestazione ricada certamente in un contesto geomorfologico/ambientale riconducibile al Demanio Marittimo
Naturale. Nel prosieguo della trattazione si vedrà anche come alcune delle opere in questione possano aver influenzato nel tempo e influenzare ancora oggi l'attuale sistema di spiaggia attiva.
Da un punto di vista geomorfologico, e sulla base della prima ricostruzione aerofotogrammetrica, possiamo qui affermare che, certamente, le aree rappresentate dai poligoni evidenziati in viola in figura 3/appendice 1 (ascrivibili alle particelle 627 e 628), fossero inquadrabili, per le loro caratteristiche morfologiche e sedimentologiche, e prima che venissero realizzate le opere antropiche in contestazione (muri di contenimento della spiaggia artificialmente terrazzata, scale e gradoni di discesa a mare in calcestruzzo, muri a gravità di rinforzo delle ripe d'erosione e del piede della falesia, etc.), nella nozione del lido del mare (a) intesa come la porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate ed ivi compresi i tratti di costa elevati a contatto col mare.
L'area oggetto di causa era altresì inquadrabile, prima che venissero realizzate infrastrutture artificiali, nella nozione di spiaggia secondo la comune nozione scientifica (b1) e nella nozione di spiaggia quale porzione di terra prossima al mare sottoposta alle mareggiate straordinarie (b2). Tale area comprende, infatti, l'intero sistema spiaggia, quindi anche anche le zone a copertura dunale, e può dunque essere estesa fino ai limiti indicati nelle figure 4 e 5/appendice 1;
Ma l'area oggetto di causa sarebbe stata anche inquadrabile nella nozione intesa come tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (b3).
In conclusione, pertanto, il CTU sulla base delle analisi geomorfologiche fino ad oggi condotte (*) non solo ritiene che parte dell'area appartenesse originariamente ad un dominio di spiaggia attiva e pagina 16 di 21 dinamica normalmente soggetto al sormonto dell'onda e del flutto montante in condizioni ordinarie ma, anche ad un dominio di spiaggia occasionalmente attivo e soggetto alle mareggiate straordinarie.
Area che pur sempre appartiene alla spiaggia secondo le più accreditate e recenti definizioni scientifiche (cfr. appendice2).
Il consulente, sulla base dei dati acquisiti e delle analisi svolte, ha altresì ritenuto che alcune delle opere realizzate dalla Parte Attrice nell'area oggetto di studio (recinzione in muratura/scale di accesso/cordoli in calcestruzzo, e muri a gravità di controscarpa, terrazzamenti – figure 10-19/appendice 1) abbiano modificato le caratteristiche geomorfologiche di una porzione di alta spiaggia e di piede e fronte della avanduna nonché delle naturali ripe d'erosione sottraendole alle mareggiate ovvero agli usi del mare.
Questa modificazione, si legge nella relazione peritale, è del tutto evidente dall'analisi dei luoghi effettuata attraverso metodologie Gis, attraverso la quale è stato messo in evidenza in modo netto come le opere artificiali realizzate nella suddetta area ricadano tra l'alta spiaggia e l'avanduna e confermato dalle evidenze geomorfologiche rilevate sul campo.
In particolar modo, le strutture murarie, i basamenti e le scale in muratura, fronte mare, hanno determinato e determinano, lungo tutto il perimetro dell'infrastruttura alberghiera (fronte spiaggia), una serie di modificazioni ed impatti, i più evidenti dei quali risultano essere:
-traslazione indotta/forzata del piede duna rispetto alle originarie condizioni di naturale equilibrio del sistema spiaggia;
-riduzione degli spazi per il naturale sormonto orizzontale del flutto montante e relativo trasporto dei volumi sedimentari essenziali ed utili per le naturali dinamiche dissipative/costruttive del sistema spiaggia-duna, spazi, inoltre, utili per la formazione di dune embrionali ed avanduna o dune trasgressive;
-trasformazione antropica ed irrigidimento del (residuo) cordone dunale con conseguente alterazione della naturale risposta dello stesso alle sollecitazioni del moto ondoso;
-interferenza sulle dinamiche del trasporto eolico connesso a quello delle dinamiche marine;
-riduzione/annullamento degli apporti sedimentari dal versante e dalle ripe d'erosione indispensabili per il mantenimento in equilibrio del sistema spiaggia (apporti terrigeni) anche in riferimento all'intera Unità fisiografica.
In riferimento all'ultimo punto occorre rilevare come la ripa d'erosione naturale sia stata rinforzata artificialmente con muri di controscarpa al fine di limitare lo scalzamento alla base da parte del flutto montante in posizione di massimo run up (in occasione delle mareggiate più significative) e ridurre il processo erosivo naturale. Il risultato è certamente di opposizione al processo erosivo marino e di notevole vantaggio nel rendere più stabile la ripa e la falesia per la finalità di utilizzo antropico ma, al pagina 17 di 21 fine della evoluzione naturale dei luoghi e della identificazione delle aree naturali demaniali, questa azione antropica ha causato e causa la diretta diminuzione del naturale input sedimentario prodotto dall'evoluzione delle ripe d'erosione. In sintesi, riduce gli apporti sedimentari naturali a svantaggio della porzione di lido sabbiosa frontaliera all'infrastruttura alberghiera (definita “spiaggia ad uso privato e riservata all'Hotel”) ma anche a quella adiacente e libera da concessione demaniale. Le strutture antropiche realizzate in spiaggia (rigide, verticali e impermeabili), riflettono l'energia delle onde aumentando la possibilità di perdita trasversale (cosiddetta “cross shore”) del sedimento.
L'interferenza fisica generata sul sistema da queste strutture, inoltre, riduce notevolmente la possibilità dissipativa generata dai crolli e dai massi di varie dimensioni che, accumulandosi nel tempo e nello spazio al piede della ripa sulla piattaforma d'abrasione, ne aumentano la rugosità e riforniscono di sedimento il sistema spiaggia nel suo complesso. Questi processi sono inscindibili da quelli delle dinamiche di spiaggia sabbiosa, tanto che il legislatore ha incluso nella definizione di lido anche i tratti di costa elevati a contatto col mare.
Tali considerazioni sono state rafforzate dalle osservazioni dirette, effettuate durante i sopralluoghi di terreno, dalle quali appare chiaro ed evidente come molte opere antropiche insistano su un'area di spiaggia che ordinariamente veniva sormontata dalle onde. Questo areale sarebbe stato ancor più facilmente sormontabile da onde straordinarie. Le fotografie acquisite documentano, infatti, evidenze del raggiungimento di un limite di run up, oggi, confinato a monte dalle recinzioni murarie, dai cordoli, dai basamenti delle scale in laterizio e dai muri di controscarpa realizzati per sorreggere i terrazzamenti adibiti a spiaggia artificiale. Si sottolinea come il limite raggiungibile attualmente dal run up possa essere considerato ora ampliato verso monte rispetto alle condizioni originarie pre- antropizzazione, a causa dalle cattive pratiche di rimozione di biomasse (principalmente cascami di
Posidonia oceanica ed egagropile) mediante mezzi meccanici che alterano le morfologie spianando la spiaggia e riducendone la pendenza (figure 8 e 9/appendice 1).
La sottoescavazione al piede di alcune strutture generata dal flutto montante (figure 14 e 15/appendice
1) è ulteriore prova della riduzione di spazio dinamico verso monte a spese della spiaggia.
La consulenza ha quindi accertato che le aree occupate da parte attrice oggetto del presente giudizio facevano parte ab origine e fanno parte tutt'ora del demanio marittimo.
Si ritiene, quindi, che la consulenza tecnica d'ufficio condotta con coerenza argomentativa, nel pieno rispetto del contradditorio peritale, ed in assenza di (tempestive) osservazioni delle parti, sia pienamente condivisibile nelle sue argomentazioni e conclusioni.
Ed invero, solo dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per la trasmissione delle osservazioni delle parti e dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza, parte attrice pagina 18 di 21 all'udienza del 13 luglio 2023 ha contestato le conclusioni del consulente depositando una propria perizia di parte, fuori dal contradditorio peritale, lamentando che la definizione quantitativa dell'estensione areale compresa all'interno del settore compreso fra il limite di espansione della vegetazione stabile di habitat dunale, a monte, e il limite minimo originario di spiaggia attiva a mare sono evidentemente parziali;
e sostenendo l' errata la perimetrazione del settore d'interferenza con le opere antropiche, definito come “una porzione di alta spiaggia e di piede e fronte della avanduna nonché delle naturali ripe d'erosione” per la porzione dello stesso posta a monte della linea della spiaggia attiva.
Ha contestato la contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il consulente per essere scollegate dal verbale del 17.03.1963 n. 77 rep. 117, che ai sensi dell'art. 32 Cod. nav. delimitò i limiti castali demaniali, approvato dalla Direzione Marittima di LI di concerto con l'Intendenza di Finanza di
Sassari, sostenendo che il consulente avrebbe dovuto limitarsi a verificare se i beni di proprietà dell'attrice ricadono o meno nel demanio marittimo come risultante dalla dividente demaniale già fissata mediante il predetto verbale del 1963 ed approvato ai sensi dell'art. 32 Codice della
Navigazione, ritenendo che il consulente non avrebbe dovuto sostituire le proprie valutazioni rispetto alle risultanze del predetto procedimento, in quanto, per legge, solo mediante l'iter fissato dall'art. 32 citato può giungersi nel contraddittorio tra le parti ad individuare il confine tra la proprietà privata ed il demanio. Ebbene, le contestazioni sollevate da parte attrice oltre che tardive, sono inidonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in quanto come detto, qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, devono essere accertati i caratteri obiettivi che il bene presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, non potendo, come già abbondantemente argomentato, conferire all'atto di delimitazione ex art 32 del codice della navigazione, natura attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, il quale lascia indenne la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale, non potendo prevalere, in favore del privato, sul dato naturalistico.
Sul punto la Cassazione ha recentemente ribadito che qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente pagina 19 di 21 al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass.n. 8872/ 2024).
Ciò detto, deve essere rigettata la domanda formulata in via principale da parte attrice.
La circostanza che l'area in oggetto rientri a pieno titolo nel demanio marittimo rende superfluo l'esame della subordinata di usucapione proposta dall'attrice con le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c. per l'ipotesi di ritenuta insussistenza della natura demaniale dei beni (fermo restando che i beni demaniali non sono alienabili né usucapibili).
*
Deve di seguito essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In via subordinata, nell'atto introduttivo del giudizio la parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per cui è causa oltre alla infondatezza della pretesa a titolo di interessi.
Sotto il primo profilo parte attrice ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste per gli anni dal 2008 al 2011 richieste con la nota prot. 8726/2017 avente ad oggetto la prima richiesta di pagamento dell'indennità 2017.
L'eccezione è infondata, in quanto per costante giurisprudenza, recentemente confermata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, la pretesa indennitaria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, non trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (cfr. sulla prescrizione decennale relativamente agli indennizzi per occupazione sine titulo di suolo demaniale, Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313; Cass. Civ. Sez. Unite 22 maggio 2023 n. 14038).
Conseguentemente, attesa la richiesta di pagamento nel 2017 per l'occupazione protrattasi dal 2008, non può dirsi maturata la prescrizione. La relativa eccezione deve pertanto essere respinta.
Non occorre di seguito esaminare le doglianze relative alle modalità di calcolo dell'indennità di occupazione, posto che l'attrice – all'esito delle difese di parte convenuta – ha omesso di reiterare tali doglianze peraltro non oggetto di specifiche conclusioni.
Deve del pari ritenersi infondata la doglianza relativa agli interessi. La parte attrice ha infatti invocato l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 274, della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) il quale stabilisce che si proceda alla riscossione degli interessi e della rivalutazione monetaria, pagina 20 di 21 mediante iscrizione a ruolo, dopo il decorso dei novanta giorni dalla notificazione da parte dell'
[...]
della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute e che pertanto l' CP_1 CP_1 abbia violato espressamente il contenuto di tale disposizione, richiedendo all'attrice la somma
[...] di euro 3.064,00 con la prima richiesta di pagamento.
Ebbene, il richiamo dell'art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 appare del tutto inconferente nella presente sede, giacché la predetta norma disciplina unicamente il procedimento di riscossione diretta a mezzo ruolo, non applicabile al caso di specie (e non essendo state dedotte ulteriori contestazioni in ordine all'applicabilità degli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, in ragione del valore della domanda (prossima ai minimi dello scaglione) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (avendo le parti convenute depositato la comparsa di costituzione e quella conclusionale, oltre all'attività istruttoria), secondo valori compresi tra quelli minimi e quelli medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 52.000 e
260.000, per complessivi € 9.700,00 (1.500+1.200+4.000+3.000), oltre spese generali e accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara tenuta e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, spese che si liquidano in 9.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge
LI, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9319/2018 promossa da:
(P. I. ) in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Marco Tedde e Gian Comita NE
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore in carica, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
in carica rappresentata e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3 di LI
(c.f. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI
CONVENUTI
Causa in tema di: occupazione di demanio marittimo trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: (nell'atto introduttivo) in via principale, in accoglimento dei motivi riportati nel presente atto di citazione: accertare e dichiarare l'insussistenza dell'occupazione sine titulo di aree demaniali da parte della società accertare e dichiarare che i Parte_1 fabbricati realizzati e descritti in narrativa, ricadenti in Catasto al foglio49mapp645/8 628 627 (salva migliore e più precisa individuazione a mezzo di CTU) sono stati realizzati in area privata, e per
pagina 1 di 21 l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per la Controparte_1 somma di euro 52.910,60 a titolo di indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali;
In via subordinata e senza rinuncia al gravame: a) accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata
e comunque non dovuta per maturata prescrizione la pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo di aree demaniali per la somma di euro 21.387,21, o di quella veriore accertanda, avanzata dall' nei confronti di b) nella denegata Controparte_1 Parte_1 ipotesi di rigetto delle precedenti conclusioni: accertare e dichiarare non dovuti gli interessi calcolati sull'indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali per l'importo accertando in corso di causa;
c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
(nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.): “1) in via preliminare: ai sensi degli artt. 615 e 624
c.p.c. adottare idoneo provvedimento inibitorio e/o di sospensione degli effetti e dell'esecutività della prima richiesta di pagamento e di sospensione dell'esecuzione forzata eventualmente intrapresa dall'Amministrazione nelle more del presente giudizio;
2) in via principale, in accoglimento dei motivi riportati nel presente atto di citazione: - accertare e dichiarare l'insussistenza dell'occupazione sine titulo di aree demaniali da parte della accertare e dichiarare che i fabbricati Controparte_5 realizzati e descritti in narrativa, ricadenti in Catasto al foglio 49 mapp 645/8 628 627 (salva migliore
e più precisa individuazione a mezzo di CTU) sono stati realizzati in area privata, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' per la somma di euro Controparte_1
52.910,60 a titolo di indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali;
3) In via subordinata e senza rinuncia al gravame - accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque non dovuta per maturata prescrizione la pretesa di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo di aree demaniali per la somma di euro 21.387,21, o di quella veriore accertanda, avanzata dall'
[...]
nei confronti di 3) nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti CP_1 Parte_1 conclusioni: - accertare e dichiarare non dovuti gli interessi calcolati sull'indennità per occupazione sine titulo di aree demaniali per l'importo accertando in corso di causa;
4) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 5) nella ipotesi non creduta del riconoscimento del passaggio dei beni in questione al regime dei beni patrimoniali, e fatta salva ogni azione e ragione impugnatoria: accertare
e dichiarare che l'attrice (P. I. ) in persona dell'Amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Ing. (C.F. , con sede in Controparte_6 C.F._1
Alghero, Località “Le Bombarde”, possiede in modo continuativo ed ininterrotto da oltre venti anni i terreni per cui è causa con gli eventuali insistenti fabbricati, meglio rappresentati negli atti difensivi che a seguito di apposita CTU verranno meglio specificati;
6) In virtù di quanto sopra dichiarare che la attrice ha acquistato a titolo originario per usucapione la proprietà dei terreni di cui al punto che pagina 2 di 21 precede. 7) Per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Sassari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità”.
Nell'interesse di parte convenuta:
Dichiarare inammissibile la domanda nei confronti dell' , Controparte_1 Controparte_2
e del rigettarla nei confronti dell'
[...] Controparte_4 CP_1
spese vinte.
[...]
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
L' ed il
[...] Controparte_7 [...]
affinché, attesa l'insussistenza del presupposto dell'abusiva occupazione di Controparte_4 area demaniale, venga dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo all' CP_1 per la asserita occupazione abusiva di suolo demaniale accertato con verbale di ispezione di
[...] prot. n. 2017/6249 del 12.07.2017.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- di essere proprietaria della struttura alberghiera denominata “Hotel dei Pini” ubicata in Alghero, località “Le Bombarde”, individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 49,
Particella 10, Cat. D/2, insistente su area in Catasto Terreni al Foglio 49, Particella 779, della complessiva superficie di ha 2.11.90;
- che l'area ove sorge l'hotel è ubicata lungo la fascia costiera ed è topograficamente compresa nel foglio 478 "Alghero" sez. I, edito dall' in scala 1:25.000. CP_8
- che la struttura alberghiera è decisamente risalente nel tempo, essendo stata costruita nel 1957, ampliata nel 1962 e definitivamente accatastata nel 1964;
- che circa un anno dopo l'ampliamento della struttura, in data 17.03.1963, fra la società attrice
(allora nella veste giuridica di società per azioni) e l'Amministrazione demaniale veniva sottoscritto, ai sensi dell'art. 32 cod. nav., il verbale n. 77, rep. n. 117, di delimitazione del confine fra la proprietà privata e quella pubblica (doc. 1).
- che sotto il profilo geologico ed ambientale, per quel che rileva nella presente sede, in corrispondenza della struttura alberghiera la costa è caratterizzata dalla transizione fra un ambiente di costa sabbiosa (spiaggia delle “Bombarde”) e una costa rocciosa in corrispondenza del lembo a mare del promontorio che costituisce il limite morfologico occidentale dell'insenatura omonima;
pagina 3 di 21 - che la struttura ricettiva, pur essendo a suo tempo realizzata all'interno della proprietà privata, è adiacente alla spiaggia pubblica ed in particolare risulta confinare con il lembo più occidentale della spiaggia delle “Bombarde”, in Alghero ed in corrispondenza del settore ovest, la proprietà dell'Hotel dei Pini è delimitata verso mare da una scarpata rocciosa, che raggiunge un'altezza massima di 5-6 metri s.l.m.;
- che al fine di completare il quadro di riferimento delle componenti ambientali presenti in corrispondenza della fascia costiera antistante l'Hotel dei Pini, è stato effettuato uno studio della natura e distribuzione della vegetazione (doc. 2), che ha accertato che la porzione della spiaggia interessata dalla massima escursione di marea è limitata proprio alle porzioni degli affioramenti in cui non è presente alcuna copertura vegetale, a differenza di quanto si vede spostandosi verso l'interno, in zone con maggiore elevazione rispetto a tali quote altimetriche;
- che per oltre cinquant'anni, nella località "Le Bombarde", ove sorge il complesso alberghiero gestito dall'attrice, l'azione delle mareggiate ha determinato il costante mutamento dello stato dei luoghi e dunque la necessità di provvedere ad una nuova individuazione del confine demaniale, la società con istanza in data 16.05.2015, inoltrata alla Capitaneria di Porto di Porto Parte_1
Torres, chiedeva al Capo Compartimento Marittimo di avviare la procedura di delimitazione in contraddittorio del confine demaniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. esec. cod. nav..
- che ricevuta l'istanza, la Capitaneria di Porto di Porto Torres, con nota prot. 03.03.02/5732 del
31.03.2015 (doc. 4), la rigettava – peraltro giudicandola come "presentata in modo non conforme", con la seguente motivazione: "In riferimento all'istanza di delimitazione del 19.01.2015 si comunica che la stessa non può essere accolta, nei termini di nuova individuazione dei confini, posto che la zona è stata già delimitata con verbale n. 77 rep. n. 117 in data 17.3.1963 e che la dividente determinata allora dalla Commissione delimitatrice in contraddittorio con la Pineta, rappresentata Controparte_9 dal Rag. , risulta essere stata introdotta nelle mappe catastali ed il sistema informativo Persona_1 del demanio aggiornato".
- che successivamente, l' , con il verbale di ispezione demaniale prot. n. Controparte_1
2017/6249 del 12.07.2017 (doc. 5), a firma congiunta dell'Ispettore Demaniale e del Direttore
Regionale, rilevava l'occupazione abusiva di aree demaniali marittime da parte della società attrice affermando quanto segue: "Nell'ambito demaniale marittimo ispezionato, ubicato nel Comune di
Alghero, in località Le Bombarde, sono stati rilevati i seguenti manufatti, tutti ricadenti nel Foglio 49 sviluppo Y nei mappali 627-628-645 parte del Catasto Terreni del medesimo Comune censuario:
pagina 4 di 21 - Porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiuse da muri in pietra aventi superficie complessiva di mq 180,60;
- Porzione di area scoperta destinata a camminamenti costituita da mattonelle in gres della superficie complessiva di mq. 9,40;
- Porzione di facile rimozione con soprastante struttura in legno destinata a sala ristorazione posta al piano terra della superficie di mq 71,60;
- Opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura avente superficie complessiva di mq
69,54;
- Porzioni di fabbricato destinato a sala ristorazione posta al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 198;
- Porzione di fabbricato destinato a sala ristorazione al piano seminterrato/terra e terrazza al primo della superficie di mq 98 per piano.
La superficie di dette aree e opere è stata ricavata, come precedentemente detto, mediante rilievo topografico eseguito con strumentazione GPS e successiva sovrapposizione con la vigente cartografia catastale. Dalla documentazione raccolta dai funzionari di questa Direzione Regionale, l'utilizzo degli stessi non risulta mai essere stata autorizzato dall'Ente preposto al rilascio delle prescritte concessioni demaniali marittime: ne discende che le aree in questione sono occupate abusivamente".
- nello stesso verbale, in maniera arbitraria, l' pur sostenendo Controparte_1
l'impossibilità di riposizionare il confine demaniale di cui al verbale di delimitazione del 1963 (e quindi affermando implicitamente la necessità di individuare i confini in contraddittorio), dichiarava unilateralmente che l'unico confine certo era quello catastale;
in tale atto si precisava infatti che: "Il tratto costiero in parola risulta è stato oggetto di delimitazione demaniale marittima di cui al verbale
n. 77/1963, come infra meglio precisato. Dall'analisi del verbale di delimitazione e dal raffronto tra la planimetria ad esso allegata e la cartografia attuale emerge notevole incongruenza tra la descrizione dei vertici demaniali e la rappresentazione cartografica: tale situazione determina l'impossibilità di riposizionare incontrovertibilmente il confine proprio a causa della natura meramente descrittiva dell'atto delimitatorio in questione. Pertanto l'attività ispettiva viene svolta prendendo a riferimento
l'unico limite demaniale certo ed ufficiale avente riferimenti univoci, ossia la rappresentazione del confine d'impianto catastale".
- che nonostante le oggettive incertezze circa la posizione del confine demaniale effettivo e reale,
l' concludeva l'ispezione con l'emissione della nota prot. 8726/2017 (doc. 6) Controparte_1 avente ad oggetto la prima richiesta di pagamento dell'indennità – emessa ai sensi del D.L. 400/1993 convertito in L. 494/1993 come modificati dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ai sensi dell'art. 1, pagina 5 di 21 comma 274, L. 311/2004 (Finanziaria 2005) – dovuta per l'utilizzo senza titolo delle aree demaniali per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2017 per l'importo complessivo di euro 52.910,60;
- che la pretesa patrimoniale dell' è illegittima perché assunta sulla scorta di Controparte_1
accertamenti unilaterali e fondati esclusivamente sulle risultanze catastali, ed infondata nel merito perché pretende di ricomprendere nel demanio tratti di terreni che sono in realtà privati;
- che pertanto, è illegittima la determinazione del confine eseguita in assenza di contraddittorio dalle Amministrazioni convenute e conseguentemente non sussiste la titolarità in capo all' CP_1 del diritto a riscuotere l'indennità e del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base
[...] della seconda richiesta di indennità, che potrebbe essere emessa nelle more del presente giudizio;
- che in ogni caso deve essere contestato il calcolo dell'indennità di occupazione in quanto nella richiesta di pagamento non viene determinato anno per anno il costo dell'occupazione di un singolo metro quadrato di area demaniale da assumere come base per il calcolo dell'indennità totale dovuta per l'intera superficie asseritamente occupata;
- che l'Amministrazione ha determinato l'indennità in maniera arbitraria senza definirne i parametri unitari e altrettanto arbitrariamente ha provveduto al calcolo della maggiorazione al 200% utilizzando come base di partenza dei valori non definiti correttamente, sicché il valore del credito vantato dall'Amministrazione non presenta i caratteri della determinatezza e della certezza e soprattutto non è calcolato secondo le modalità previste dal D.L. 400/1993 convertito nella L. 494/1993, per cui la richiesta di pagamento è inammissibile ed infondata oltre che inesigibile ed errata;
- che anche gli interessi calcolati nella richiesta di pagamento non sono dovuti alla luce del disposto dell'art. 1, comma 274, della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) il quale stabilisce che si proceda alla riscossione degli stessi insieme alla rivalutazione monetaria, mediante iscrizione a ruolo, dopo il decorso dei novanta giorni dalla notificazione da parte dell' della seconda Controparte_1 richiesta di pagamento delle somme dovute.
*
I convenuti si sono costituiti in giudizio per mezzo dell'avvocatura di Stato con tre distinte comparse di costituzione di identico contenuto ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo: a) in via preliminare l'inammissibilità della domanda nei confronti della Direzione Regione e del
[...]
b) nel merito che la superficie in contesa fa parte del demanio marittimo Controparte_4 non soltanto perché ricompresa in mappali da sempre ad esso intestati, ma anche perché l'area presenta caratteri naturalistici del demanio marittimo e perché, quand'anche essa avesse perso i caratteri e la natura giuridica di demanio marittimo, sarebbe stato necessario un provvedimento di sclassificazione (e comunque sarebbe passata dal demanio al patrimonio pubblico). pagina 6 di 21 Nello specifico ha allegato:
- che oggetto della presente controversia è la contestata appartenenza al demanio marittimo delle superfici sulle quali insistono i seguenti manufatti e dei manufatti stessi, in Alghero, foglio 49, sviluppo
Y, mappali 627, 628 e 645 parte, catasto terreni:
- porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiusa da muri in pietra (mq. 180,60);
- porzione di area scoperta destinata a camminamenti in mattonelle di gres (mq. 9,40);
- porzione con soprastante strutture in legno destinata a sala ristorazione (mq. 71,60);
- porzione con opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura (mq. 69,54);
- porzione con fabbricato destinato a sala ristorazione, piano seminterrato (mq. 198);
- porzione con fabbricato destinato a sala ristorazione, piani seminterrato, terra e terrazza (mq. 98 per piano);
- che le superfici in contestazione appartengono al non solo e non tanto perché Controparte_10 ricomprese entro la linea di demarcazione tracciata nella mappa catastale d'impianto - come pure, peraltro, è (e il verbale ispettivo precisa chiaramente) - quanto piuttosto:
1. perché esse presentano i caratteri naturalistici del demanio marittimo: vi risulta, invero, evidente, dall' esame della documentazione fotografica agli atti, la presenza di sabbia, che, a sua volta, basta a ricondurla nella nozione giurisprudenziale di arenile, con conseguente destinazione, se non in atto almeno in potenza, ai pubblici usi del mare, quali la balneazione e il ricovero di piccole imbarcazioni (da ult., Cass., n.
6619/ 2015);
2. perchè, ove mai tali caratteri avessero perduto, in tutto o in parte, ciò sarebbe avvenuto per fatto artificiale di mano della stessa attrice o chi per essa: alla occupazione abusiva da parte sua, tra l' altro, sarebbe da imputare – se mai effettivamente sussistente – anche la sottrazione a pubblici usi del mare attuali;
3. comunque, perché, ove mai i medesimi caratteri avessero perduto (s' intende, per causa diversa dal fatto della stessa attrice), ciò non sarebbe, di per sé solo, valso a privarle della natura demaniale marittima, al qual fine invero - secondo un insegnamento che, per il demanio marittimo, la giurisprudenza di legittimità, a tutt' oggi, non ha mai abbandonato, è indispensabile un formale provvedimento di sclassificazione (Cass., n. 12945/ 2014; n. 370/ 2008; n. 2995/ 1980 - con la conseguenza che alla stregua della sua stessa prospettazione, l' attrice avrebbe, in ogni caso, continuato a godere di un bene ancora soggetto al regime giuridico proprio dei beni demaniali marittimi, dal quale, peraltro, ove davvero ne fossero ricorsi i presupposti, ben avrebbe potuto provo- carne l' esclusione, sol che avesse esperito i noti rimedi offerti al riguardo dal diritto processuale amministrativo);
4. da ultimo, perché, quand' anche, per assurdo, le superfici avessero perduto caratteri e natura giuridica demaniale marittima, la conseguenza non avrebbe potuto essere che – puramente e semplicemente – il passaggio dal demanio al patrimonio;
pagina 7 di 21 - che il fatto che il limite individuato dalla Commissione delimitatrice del 1963 – giacchè riportato nel relativo verbale in modo meramente descrittivo e in assenza di coordinate – non ha potuto essere puntualmente recepito nelle mappe catastali e nel servizio informativo del demanio (SID), dal canto suo, non vale, di per sé, ad ingenerare alcun dubbio, avendo, piuttosto, come unica conseguenza, che devono continuare ad essere assunte come riferimento le mappe catastali d' impianto;
- che deve ritenersi infondata anche l' eccezione di prescrizione, posto che l' occupazione senza titolo di un immobile pubblico, anzitutto, costituisce, di per sé, fonte di un' obbligazione compensativa ex lege (artt. 12, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella l. 26 giugno 1990, n.
165 e 6 s., d.m. 20 luglio 1990; art. 9, l. 24 dicembre 1993, n. 537; art. 5, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella l. 29 novembre 1995, n. 507; art. 32, l. 23 dicembre 1994, n. 724); trattandosi, pertanto, di un' obbligazione derivante da “altro fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all' ordinamento giuridico”, peraltro di natura indennitaria e comunque non soggetta ad alcun altro regime speciale, ad essa non può che applicarsi l' ordinario termine di prescrizione decennale;
fermo restando che l' occupazione senza titolo del demanio marittimo costituisce un illecito permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere che con la cessazione della permanenza, che, nella specie, non si è ancora verificata;
- che debbono ritenersi infondate anche le contestazioni sul quantum, posto che le somme dovute per l' occupazione senza titolo del demanio marittimo sono determinate direttamente dalla legge e dal regolamento;
- che la quantificazione dei canoni o indennità, segnatamente, è operata dal d.l. n. 300/ 1993, conv. in l. n. 494/ 1993 e dai regolamenti approvati, rispettivamente, con d.m. n. 342/ 1998, per l' utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative, d.m. n. 343/ 1998, per l' utilizzazione ai fini dell' esercizio della nautica da diporto, d.i. n. 595/ 1995, per l' utilizzazione ai fini dell' esercizio della pesca ed acquacoltura e d.i. 19 luglio 1989 per ogni altra tipologia di utilizzazione;
- che nella prima richiesta di pagamento, d' altro canto, al contrario di quanto pretestuosamente si assume nell' atto di citazione, è contenuta la chiara ed esaustiva illustrazione dei criteri di calcolo applicati: “la suddetta somma è comprensiva delle indennità di occupazione determinate sulla base dei parametri tabellari previsti per le rispettive tipologie di occupazione dal d.i. 19 luglio 1989, successivamente maggiorate del 200% come previsto dall' art. 8 della l. n. 494/ 1993 nonchè degli interessi di legge sulle stesse maturate. Al riguardo pare opportuno precisare che la circolare n. 77 del
17 dicembre 1998 emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione indica la normativa di riferimento per le diverse tipologie concessorie, individuando quattro diverse finalità di utilizzo dei beni demaniali marittimi: turistico- ricreativo (d.m. n. 342/ 1998), nautica da diporto (d.m. n. 343/ pagina 8 di 21 1998), pesca ed acquacultura (d.m. n. 595/ 1995) ed una residuale comprendente tutte le altre tipologie non ascrivibili in quelle precedenti (d.i. 19 luglio 1989). Pertanto in considerazione dell' utilizzo non specifico dell' area in parola sono stati applicati gli importi tabellari del d.i. 19 luglio 1989”;
- che in ogni caso l' importo dovuto - contrariamente a quanto si assume nell' atto di citazione - è partitamente suddiviso per ciascuna singola annualità e determinato analiticamente sia in relazione all' estensione delle superfici, sia in relazione alla categoria di ascrivibilità di ciascuna tipologia: a) impianti di difficile rimozione;
b) impianti di difficile rimozione con sviluppo di volumetria;
c) impianti di facile rimozione;
d) aree scoperte;
- che con riferimento agli interessi, l' art. 1, comma 274, l. n. 311/ 2004 – diretto unicamente a introdurre la riscossione diretta a mezzo ruolo di tutte le somme dovute per il godimento dei beni immobili delle pubbliche amministrazioni - non dispone alcuna limitazione in ordine al debito per interessi.
*
All'esito delle difese della parte convenuta l'attrice, nelle memorie ex art. 183 comma Vi c.p.c., ha reiterato le conclusioni di cui all'atto introduttivo – fatta eccezione per quella relativa alle modalità di determinazione delle somme pretese dall e, in via subordinata, per l'ipotesi di Controparte_1 accoglimento delle difese di parte convenuta circa l'intervenuto passaggio delle aree in contesa dal demanio marittimo al patrimonio pubblico, è stata proposta domanda di usucapione.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
***
In punto di legittimazione occorre chiarire che, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, modificato con il DL 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni con la L. 3 agosto 2001, n.
317, in vigore dall'1.1.2001, sono state istituite le Agenzie fiscali, tra cui anche, ex art. 65, l'
[...]
, la quale, ereditando tutti i compiti propri dell'ex direzione generale del è CP_1 CP_1 subentrata nella cura dei servizi relativi all'amministrazione dei beni demaniali ai sensi delle disposizioni del codice civile, della legge e del regolamento per l'amministrazione ed il patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - approvati con r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e con r.d. 23 maggio 1924, n. 827 -, nonché delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato Generale dello
Stato - approvato con D.M. 24 agosto 1940, n. 2984 - e delle disposizioni regolamentari ed istruzioni impartite dalla ex Direzione Generale del Demanio, acquisendo le competenze in merito ai poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di accertamento del corretto utilizzo dei beni dello Stato, a tutela degli aspetti dominicali. È dunque all' , divenuta titolare delle facoltà dominicali, Controparte_1 che spetta il potere di tutelare, ai sensi dell'art. 823, comma secondo, c.c., i beni facenti parte del pagina 9 di 21 demanio pubblico, sia procedendo in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.
Deve pertanto concordarsi con le difese delle parti convenute circa l'estraneità rispetto ai fatti di causa dell e del Controparte_2 Controparte_4
L'infondatezza della domanda, di cui si dirà, rende peraltro superfluo ogni ulteriore
[...] approfondimento.
***
Venendo al merito, la domanda principale volta a dimostrare che le aree per cui è causa non ricadono nel demanio marittimo è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto va precisato che il provvedimento che ha imposto il pagamento contestato è stato emesso sulla base del combinato disposto degli artt. 54 e 1161, Codice della Navigazione e dell'art. 8, d.l.
400/1993, che disciplinano il potere del proprietario del bene demaniale di emettere provvedimenti sanzionatori in capo a chi occupi sine titulo beni demaniali, ivi compreso il pagamento ai valori di mercato (art. 1, co. 257, l. 296/2006) dell'indennità per l'utilizzazione senza titolo di beni demaniali, come nel caso di specie. Invero tale provvedimento costituisce esercizio del potere di polizia demaniale e ha pertanto natura vincolata.
Ne consegue che l'emanazione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
Non può infatti ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né l'interessato può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato,
3010/2013).
Invero l'unico elemento rilevante a tali fini, che consente di ritenere la legittimità del provvedimento adottato, è costituito dall'accertamento della demanialità del bene sul quale insistono i manufatti attorei.
Com'è noto, la demanialità è una qualità che inerisce la “res”, dipendendo dalla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che ai fini dell'inclusione nella categoria in esame è necessario che i beni presentino caratteristiche obiettive tali da consentirne la riconduzione al suddetto elenco.
Più precisamente, la natura di bene del demanio marittimo è connessa ad una situazione di fatto e non ad un atto giuridico, cosicchè la mera iscrizione in un elenco di beni demaniali non ha di per sé alcuna efficacia attributiva del carattere in discorso.
pagina 10 di 21 Poiché dalle suddette premesse deriva una fisiologica instabilità del confine demaniale - direttamente influenzato dalle modifiche subite dalle aree costiere per effetto della continua azione del mare -,
l'art.32 cod. nav. attribuisce all'Autorità marittima un potere di accertamento dell'esatta delimitazione delle aree demaniali, potere che ha però natura meramente dichiarativa;
tale funzione ricognitiva deve poi esercitarsi anche d'ufficio, in contraddittorio con i proprietari confinanti, ogni qual volta vi sia una situazione d'incertezza obiettiva in relazione alla linea di confine.
Parte attrice contestando l'occupazione del bene demaniale, alla base del provvedimento sanzionatorio, ha rilevato da un lato la sussistenza di un provvedimento di delimitazione risalente al 1963 e l'avvenuto accertamento unilaterale successivo in capo all'amministrazione senza previo esperimento di nuovo procedimento di delimitazione nel contradditorio tra le parti.
Al riguardo, va osservato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata di cui all'art. 32 cod. nav. svolge la medesima funzione pratica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. (rimozione di uno stato di incertezza sulla delimitazione fondiaria), ma opera sul piano meramente amministrativo, e lascia indenne (previa disapplicazione dell'atto di delimitazione, se esistente e ritenuto illegittimo) la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale.
Si è in proposito affermato che "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo" (Cass. n. 10817 del 11/05/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2956 del 11/03/1992).
Diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, pertanto, l'atto di delimitazione in oggetto ha natura, non attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, bensì puramente ricognitiva e di accertamento.
Corollario di tali principi è che, quello di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - proprio perchè puramente ricognitivo - è atto non indefettibile, ma eventuale;
e ciò in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, come anche si desume dalla chiara lettera dell'art. 32 cit., secondo cui: "Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (...)". pagina 11 di 21 Resta naturalmente fermo che, allorquando l'amministrazione si risolva a discrezionalmente procedere all'atto di delimitazione, quest'ultimo debba essere realizzato nel contraddittorio delle parti interessate e secondo le procedure previste dalla disciplina speciale.
Non è quindi esatto affermare che la delimitazione concertata dell'area demaniale costituisca un presupposto sostanziale, ovvero una condizione per procedere, da parte dell'amministrazione stessa, all'azione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, posto che: "in tema di delimitazione delle zone del demanio marittimo, dal tenore letterale dell'art. 32 cod. nav., che disciplina il relativo procedimento, si evince che la delimitazione delle zone non è resa ineludibile, ma piuttosto che, qualora il Capo del compartimento, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, ritenga indispensabile procedervi, la relativa iniziativa deve attuarsi nel contraddittorio delle parti. (Cass. n.
13283 del 07/06/2006).
Tanto detto, come già evidenziato, e conformemente a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, allorquando si controverte in merito alla effettiva estensione delle are demaniali e alla loro delimitazione dalle contigue proprietà dei privati, si configura una situazione non dissimile a quella che costituisce il presupposto dell'azione di regolamento di confini fra soggetti privati.
Diversamente da quanto accade però ordinariamente, allorchè, in assenza di criteri gerarchici per l'individuazione del confine, si procede all'accertamento richiesto sulla base di qualsiasi elemento probatorio, sia tecnico che presuntivo, ritenuto decisivo e anche sulla base di una pluralità di elementi, purché concordanti, salvo ricorrere alle risultanze catastali quale ultima ratio, nel caso in esame l'individuazione dell'esatto confine non può non passare necessariamente ed esclusivamente attraverso la verifica della natura demaniale o meno della porzione immobiliare contesa, escludendo questa l'attribuibilità a privati della relativa proprietà.
Viene in particolare considerato demanio marittimo sia il lido del mare, ossia la porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, normalmente coperta per le ordinarie mareggiate così da non poter avere un uso diverso da quello marittimo, sia la spiaggia, comprensiva non soltanto del tratto di terra prossimo al mare, sottoposto a mareggiate straordinarie, ma anche dell'arenile, ossia del tratto di terraferma che, relitto dal naturale ritirarsi delle acque, resti idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (cass. 30.7.2009, n. 17737).
Il lido del mare è la porzione di terraferma a diretto contatto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta in occasione delle ordinarie mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta.
Nella nozione di lido rientrano pertanto anche i tratti di costa elevati sul mare, le scogliere, gli scogli ed pagina 12 di 21 i promontori, sempre che - come già detto - si presentino immediatamente a contatto col mare e siano raggiunti dalle ordinarie mareggiate invernali.
La spiaggia comprende, invece, i tratti di terra che dal lido del mare si estendono verso la terraferma, con estensione variabile a seconda dell'andamento delle mareggiate anche straordinarie.
L'arenile, è infine il tratto di terra non più bagnato dalle acque del mare neppure in occasione della straordinarie mareggiate, che risulta pertanto relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando tuttavia idoneo ai pubblici usi del mare anche se in via soltanto potenziale.
Va da sé che, trattandosi di beni appartenenti al demanio marittimo naturale, l'acquisto della loro demanialità necessariamente coincide coi fenomeni naturali che ne determinano la formazione e venuta ad esistenza con le intrinseche caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di beni, indipendentemente dalla adozione di specifici provvedimenti amministrativi.
Al contrario, il mutamento del naturale stato dei luoghi non è di per sé solo idoneo a modificare lo status giuridico di detti beni, essendo opinione pressoché unanime in giurisprudenza che, stante il disposto di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione (“..Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze..”) la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo richiede necessariamente un formale provvedimento amministrativo che - diversamente dagli atti di mera classificazione e mappatura - assumono efficacia costitutiva, non potendo detti effetti prodursi per meri fatti concludenti.
L'applicazione di tale speciale normativa presuppone, naturalmente, la riconducibilità del bene oggetto di causa nel novero delle specifiche e tassative categorie naturalistiche testè evidenziate, ed impone pertanto una indagine di carattere fattuale alla quale - solamente - potrà far seguito la individuazione della normativa correttamente applicabile.
Tutto ciò premesso, nel caso che ci occupa è accaduto che all'originaria delimitazione sia stata sostituita una nuova delimitazione originata dalla realizzazione di una mappatura catastale recante in sé la modifica dei precedenti confini.
È dato leggere nel verbale di ispezione: "Nell'ambito demaniale marittimo ispezionato, ubicato nel
Comune di Alghero, in località Le Bombarde, sono stati rilevati i seguenti manufatti, tutti ricadenti nel
Foglio 49 sviluppo Y nei mappali 627-628-645 parte del Catasto Terreni del medesimo Comune censuario:
- Porzione di area scoperta destinata ad aree verdi racchiuse da muri in pietra aventi superficie complessiva di mq 180,60;
pagina 13 di 21 - Porzione di area scoperta destinata a camminamenti costituita da mattonelle in gres della superficie complessiva di mq. 9,40;
- Porzione di facile rimozione con soprastante struttura in legno destinata a sala ristorazione posta al piano terra della superficie di mq 71,60;
- Opere di difficile rimozione costituite da scalinate in muratura avente superficie complessiva di mq
69,54;
- Porzioni di fabbricato destinato a sala ristorazione posta al piano seminterrato della superficie complessiva di mq 198;
- Porzione di fabbricato destinato a sala ristorazione al piano seminterrato/terra e terrazza al primo della superficie di mq 98 per piano.
La superficie di dette aree e opere è stata ricavata, come precedentemente detto, mediante rilievo topografico eseguito con strumentazione GPS e successiva sovrapposizione con la vigente cartografia catastale. Dalla documentazione raccolta dai funzionari di questa Direzione Regionale, l'utilizzo degli stessi non risulta mai essere stata autorizzato dall'Ente preposto al rilascio delle prescritte concessioni demaniali marittime: ne discende che le aree in questione sono occupate abusivamente.
Il tratto costiero in parola risulta è stato oggetto di delimitazione demaniale marittima di cui al verbale
n. 77/1963. Dall'analisi del verbale di delimitazione e dal raffronto tra la planimetria ad esso allegata
e la cartografia attuale emerge notevole incongruenza tra la descrizione dei vertici demaniali e la rappresentazione cartografica: tale situazione determina l'impossibilità di riposizionare incontrovertibilmente il confine proprio a causa della natura meramente descrittiva dell'atto delimitatorio in questione. Pertanto l'attività ispettiva viene svolta prendendo a riferimento l'unico limite demaniale certo ed ufficiale avente riferimenti univoci, ossia la rappresentazione del confine
d'impianto catastale".
Non si è trattato dunque di modifiche convenzionali degli origini limiti catastali per effetto delle quali tale zona è stata attratta nell'area demaniale (con conseguente corrispondente modifica, in difetto, dell'estensione della proprietà della società attrice), ma di un accertamento dello stato naturale dei luoghi con conseguente contrazione della proprietà privata, per effetto dell'attitudine a realizzare i pubblici usi del mare della zona confinaria.
Al fine di verificare la fondatezza delle pretese di parte convenuta e della correttezza dell'accertamento circa la natura demaniale dell'area in contesa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, giacché, come si è detto, l'individuazione dell'esatto confine tra area privata e area del demanio marittimo non può non passare necessariamente ed esclusivamente attraverso la verifica della natura demaniale o pagina 14 di 21 meno della porzione immobiliare contesa, il cui esito, nel caso di specie, conferma, la pretesa della convenuta.
Ebbene, il consulente d'ufficio, al fine di determinare se il tratto costiero in contestazione, attualmente occupato dalla Parte Attrice, sia stato in passato e sia tuttora, per le sue caratteristiche fisiche naturali, riconducibile alle fattispecie indicate nel quesito di cui sopra, ha condotto una accurata analisi geomorfologica dello stato dei luoghi attraverso metodi di indagine diretti ed indiretti estesa anche a tutta l'unità fisiografica, all'esito del quale ha constatato che:
La superficie oggetto di contestazione ricade nel settore occidentale della località “Le Bombarde” su una spiaggia microtidale mediterranea imbaiata a forte controllo geologico, con fetch massimo di 420 km in direzione 215°, quindi prevalentemente esposta agli eventi meteomarini da SW (figura
1/appendice1) che possono generare, in questo settore, ondazioni che raggiungono i 4 m di altezza.
Le analisi indirette hanno riguardato: il clima meteomarino e di moto ondoso e lo studio della documentazione agli atti. Inoltre, a seguire, si è proceduto con la ricostruzione dell'evoluzione storica dell'area attraverso il metodo scientifico geomorfologico della fotointerpretazione di immagini aerofotogrammetriche. Tale metodo di analisi è stato poi integrato da rilievi e osservazioni geomorfologiche sul campo (di “verità a terra”) estese a tutta l'area del sistema spiaggia-dune-ripe
d'erosione.
Attraverso la fotointerpretazione sono state analizzate le serie storiche aerofotogrammetriche disponibili al fine di ricostruire l'evoluzione dei luoghi e le loro modificazioni da uno stato di pre- antropizzazione ad oggi. Nel caso specifico è stato analizzato l'archivio storico R.A.S. delle annate
1954-1968-1977-1997-2000-2003-2006-2008/10-2013-2016-2019 con l'obiettivo primario di ricostruire, relativamente all'areale in contestazione, la disposizione originaria del limite minimo teorico (a monte) della spiaggia attiva (sistema dinamico composto da diverse zone - spiaggia sottomarina, spiaggia emersa e dune - tra le quali zone vi è uno stretto rapporto di relazione funzionale
e di continuo interscambio sedimentario ad opera dei venti, del moto ondoso, e delle correnti marine indotte – appendice 2) e le sue eventuali modificazioni dell'arco di tempo considerato. Si parla qui di limite minimo teorico in quanto questo viene fatto coincidere con il limite visibile della vegetazione stabile dell'habitat dunale e viene riportato, con mappatura in scala 1:1000 sulla base della ortofoto
1954 (dopo opportuna rettifica operata dallo scrivente CTU), in figura 2/appendice 1.
Il limite minimo così individuato è stato utilizzato per una verifica comparativa di congruenza con le ortofoto degli anni successivi raffrontato con lo stato attuale dei luoghi e con la cartografia demaniale vigente al fine di evidenziare l'areale interessato dalle strutture che eccede il limite minimo naturale della spiaggia attiva esistente nel 1954 (figura 3, 6 e 7/appendice 1). pagina 15 di 21 Allargando il campo d'indagine all'intera Unità fisiografica (visione di scala indispensabile per la comprensione dei processi geomorfologici nello spazio e nel tempo), come rappresentato in figura
4/appendice 1, possono essere fatte utili considerazioni al fine della comprensione degli spazi costieri interessati dalle dinamiche meteo marine nel passato che meglio permettono di comprendere ciò che poteva essere demanio marittimo naturale. Infatti, se consideriamo nell'analisi l'intera Unità fisiografica, possiamo rilevare come negli anni '50 il limite di spiaggia attiva nel settore orientale apparisse decisamente più ampio rispetto al settore occidentale. Proiettando questo limite da est a ovest, guidati da indicatori di continuità geomorfologica, otteniamo una delimitazione dell'avanduna stabilizzata da vegetazione (coincidente con il limite a monte della spiaggia e dunque del demanio marittimo naturale).
Attenendosi al quesito posto appare evidente come almeno una parte delle strutture in contestazione ricada certamente in un contesto geomorfologico/ambientale riconducibile al Demanio Marittimo
Naturale. Nel prosieguo della trattazione si vedrà anche come alcune delle opere in questione possano aver influenzato nel tempo e influenzare ancora oggi l'attuale sistema di spiaggia attiva.
Da un punto di vista geomorfologico, e sulla base della prima ricostruzione aerofotogrammetrica, possiamo qui affermare che, certamente, le aree rappresentate dai poligoni evidenziati in viola in figura 3/appendice 1 (ascrivibili alle particelle 627 e 628), fossero inquadrabili, per le loro caratteristiche morfologiche e sedimentologiche, e prima che venissero realizzate le opere antropiche in contestazione (muri di contenimento della spiaggia artificialmente terrazzata, scale e gradoni di discesa a mare in calcestruzzo, muri a gravità di rinforzo delle ripe d'erosione e del piede della falesia, etc.), nella nozione del lido del mare (a) intesa come la porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate ed ivi compresi i tratti di costa elevati a contatto col mare.
L'area oggetto di causa era altresì inquadrabile, prima che venissero realizzate infrastrutture artificiali, nella nozione di spiaggia secondo la comune nozione scientifica (b1) e nella nozione di spiaggia quale porzione di terra prossima al mare sottoposta alle mareggiate straordinarie (b2). Tale area comprende, infatti, l'intero sistema spiaggia, quindi anche anche le zone a copertura dunale, e può dunque essere estesa fino ai limiti indicati nelle figure 4 e 5/appendice 1;
Ma l'area oggetto di causa sarebbe stata anche inquadrabile nella nozione intesa come tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale (b3).
In conclusione, pertanto, il CTU sulla base delle analisi geomorfologiche fino ad oggi condotte (*) non solo ritiene che parte dell'area appartenesse originariamente ad un dominio di spiaggia attiva e pagina 16 di 21 dinamica normalmente soggetto al sormonto dell'onda e del flutto montante in condizioni ordinarie ma, anche ad un dominio di spiaggia occasionalmente attivo e soggetto alle mareggiate straordinarie.
Area che pur sempre appartiene alla spiaggia secondo le più accreditate e recenti definizioni scientifiche (cfr. appendice2).
Il consulente, sulla base dei dati acquisiti e delle analisi svolte, ha altresì ritenuto che alcune delle opere realizzate dalla Parte Attrice nell'area oggetto di studio (recinzione in muratura/scale di accesso/cordoli in calcestruzzo, e muri a gravità di controscarpa, terrazzamenti – figure 10-19/appendice 1) abbiano modificato le caratteristiche geomorfologiche di una porzione di alta spiaggia e di piede e fronte della avanduna nonché delle naturali ripe d'erosione sottraendole alle mareggiate ovvero agli usi del mare.
Questa modificazione, si legge nella relazione peritale, è del tutto evidente dall'analisi dei luoghi effettuata attraverso metodologie Gis, attraverso la quale è stato messo in evidenza in modo netto come le opere artificiali realizzate nella suddetta area ricadano tra l'alta spiaggia e l'avanduna e confermato dalle evidenze geomorfologiche rilevate sul campo.
In particolar modo, le strutture murarie, i basamenti e le scale in muratura, fronte mare, hanno determinato e determinano, lungo tutto il perimetro dell'infrastruttura alberghiera (fronte spiaggia), una serie di modificazioni ed impatti, i più evidenti dei quali risultano essere:
-traslazione indotta/forzata del piede duna rispetto alle originarie condizioni di naturale equilibrio del sistema spiaggia;
-riduzione degli spazi per il naturale sormonto orizzontale del flutto montante e relativo trasporto dei volumi sedimentari essenziali ed utili per le naturali dinamiche dissipative/costruttive del sistema spiaggia-duna, spazi, inoltre, utili per la formazione di dune embrionali ed avanduna o dune trasgressive;
-trasformazione antropica ed irrigidimento del (residuo) cordone dunale con conseguente alterazione della naturale risposta dello stesso alle sollecitazioni del moto ondoso;
-interferenza sulle dinamiche del trasporto eolico connesso a quello delle dinamiche marine;
-riduzione/annullamento degli apporti sedimentari dal versante e dalle ripe d'erosione indispensabili per il mantenimento in equilibrio del sistema spiaggia (apporti terrigeni) anche in riferimento all'intera Unità fisiografica.
In riferimento all'ultimo punto occorre rilevare come la ripa d'erosione naturale sia stata rinforzata artificialmente con muri di controscarpa al fine di limitare lo scalzamento alla base da parte del flutto montante in posizione di massimo run up (in occasione delle mareggiate più significative) e ridurre il processo erosivo naturale. Il risultato è certamente di opposizione al processo erosivo marino e di notevole vantaggio nel rendere più stabile la ripa e la falesia per la finalità di utilizzo antropico ma, al pagina 17 di 21 fine della evoluzione naturale dei luoghi e della identificazione delle aree naturali demaniali, questa azione antropica ha causato e causa la diretta diminuzione del naturale input sedimentario prodotto dall'evoluzione delle ripe d'erosione. In sintesi, riduce gli apporti sedimentari naturali a svantaggio della porzione di lido sabbiosa frontaliera all'infrastruttura alberghiera (definita “spiaggia ad uso privato e riservata all'Hotel”) ma anche a quella adiacente e libera da concessione demaniale. Le strutture antropiche realizzate in spiaggia (rigide, verticali e impermeabili), riflettono l'energia delle onde aumentando la possibilità di perdita trasversale (cosiddetta “cross shore”) del sedimento.
L'interferenza fisica generata sul sistema da queste strutture, inoltre, riduce notevolmente la possibilità dissipativa generata dai crolli e dai massi di varie dimensioni che, accumulandosi nel tempo e nello spazio al piede della ripa sulla piattaforma d'abrasione, ne aumentano la rugosità e riforniscono di sedimento il sistema spiaggia nel suo complesso. Questi processi sono inscindibili da quelli delle dinamiche di spiaggia sabbiosa, tanto che il legislatore ha incluso nella definizione di lido anche i tratti di costa elevati a contatto col mare.
Tali considerazioni sono state rafforzate dalle osservazioni dirette, effettuate durante i sopralluoghi di terreno, dalle quali appare chiaro ed evidente come molte opere antropiche insistano su un'area di spiaggia che ordinariamente veniva sormontata dalle onde. Questo areale sarebbe stato ancor più facilmente sormontabile da onde straordinarie. Le fotografie acquisite documentano, infatti, evidenze del raggiungimento di un limite di run up, oggi, confinato a monte dalle recinzioni murarie, dai cordoli, dai basamenti delle scale in laterizio e dai muri di controscarpa realizzati per sorreggere i terrazzamenti adibiti a spiaggia artificiale. Si sottolinea come il limite raggiungibile attualmente dal run up possa essere considerato ora ampliato verso monte rispetto alle condizioni originarie pre- antropizzazione, a causa dalle cattive pratiche di rimozione di biomasse (principalmente cascami di
Posidonia oceanica ed egagropile) mediante mezzi meccanici che alterano le morfologie spianando la spiaggia e riducendone la pendenza (figure 8 e 9/appendice 1).
La sottoescavazione al piede di alcune strutture generata dal flutto montante (figure 14 e 15/appendice
1) è ulteriore prova della riduzione di spazio dinamico verso monte a spese della spiaggia.
La consulenza ha quindi accertato che le aree occupate da parte attrice oggetto del presente giudizio facevano parte ab origine e fanno parte tutt'ora del demanio marittimo.
Si ritiene, quindi, che la consulenza tecnica d'ufficio condotta con coerenza argomentativa, nel pieno rispetto del contradditorio peritale, ed in assenza di (tempestive) osservazioni delle parti, sia pienamente condivisibile nelle sue argomentazioni e conclusioni.
Ed invero, solo dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per la trasmissione delle osservazioni delle parti e dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza, parte attrice pagina 18 di 21 all'udienza del 13 luglio 2023 ha contestato le conclusioni del consulente depositando una propria perizia di parte, fuori dal contradditorio peritale, lamentando che la definizione quantitativa dell'estensione areale compresa all'interno del settore compreso fra il limite di espansione della vegetazione stabile di habitat dunale, a monte, e il limite minimo originario di spiaggia attiva a mare sono evidentemente parziali;
e sostenendo l' errata la perimetrazione del settore d'interferenza con le opere antropiche, definito come “una porzione di alta spiaggia e di piede e fronte della avanduna nonché delle naturali ripe d'erosione” per la porzione dello stesso posta a monte della linea della spiaggia attiva.
Ha contestato la contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il consulente per essere scollegate dal verbale del 17.03.1963 n. 77 rep. 117, che ai sensi dell'art. 32 Cod. nav. delimitò i limiti castali demaniali, approvato dalla Direzione Marittima di LI di concerto con l'Intendenza di Finanza di
Sassari, sostenendo che il consulente avrebbe dovuto limitarsi a verificare se i beni di proprietà dell'attrice ricadono o meno nel demanio marittimo come risultante dalla dividente demaniale già fissata mediante il predetto verbale del 1963 ed approvato ai sensi dell'art. 32 Codice della
Navigazione, ritenendo che il consulente non avrebbe dovuto sostituire le proprie valutazioni rispetto alle risultanze del predetto procedimento, in quanto, per legge, solo mediante l'iter fissato dall'art. 32 citato può giungersi nel contraddittorio tra le parti ad individuare il confine tra la proprietà privata ed il demanio. Ebbene, le contestazioni sollevate da parte attrice oltre che tardive, sono inidonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in quanto come detto, qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, devono essere accertati i caratteri obiettivi che il bene presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, non potendo, come già abbondantemente argomentato, conferire all'atto di delimitazione ex art 32 del codice della navigazione, natura attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, il quale lascia indenne la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale, non potendo prevalere, in favore del privato, sul dato naturalistico.
Sul punto la Cassazione ha recentemente ribadito che qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente pagina 19 di 21 al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass.n. 8872/ 2024).
Ciò detto, deve essere rigettata la domanda formulata in via principale da parte attrice.
La circostanza che l'area in oggetto rientri a pieno titolo nel demanio marittimo rende superfluo l'esame della subordinata di usucapione proposta dall'attrice con le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c. per l'ipotesi di ritenuta insussistenza della natura demaniale dei beni (fermo restando che i beni demaniali non sono alienabili né usucapibili).
*
Deve di seguito essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In via subordinata, nell'atto introduttivo del giudizio la parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per cui è causa oltre alla infondatezza della pretesa a titolo di interessi.
Sotto il primo profilo parte attrice ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste per gli anni dal 2008 al 2011 richieste con la nota prot. 8726/2017 avente ad oggetto la prima richiesta di pagamento dell'indennità 2017.
L'eccezione è infondata, in quanto per costante giurisprudenza, recentemente confermata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, la pretesa indennitaria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, non trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (cfr. sulla prescrizione decennale relativamente agli indennizzi per occupazione sine titulo di suolo demaniale, Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313; Cass. Civ. Sez. Unite 22 maggio 2023 n. 14038).
Conseguentemente, attesa la richiesta di pagamento nel 2017 per l'occupazione protrattasi dal 2008, non può dirsi maturata la prescrizione. La relativa eccezione deve pertanto essere respinta.
Non occorre di seguito esaminare le doglianze relative alle modalità di calcolo dell'indennità di occupazione, posto che l'attrice – all'esito delle difese di parte convenuta – ha omesso di reiterare tali doglianze peraltro non oggetto di specifiche conclusioni.
Deve del pari ritenersi infondata la doglianza relativa agli interessi. La parte attrice ha infatti invocato l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 274, della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) il quale stabilisce che si proceda alla riscossione degli interessi e della rivalutazione monetaria, pagina 20 di 21 mediante iscrizione a ruolo, dopo il decorso dei novanta giorni dalla notificazione da parte dell'
[...]
della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute e che pertanto l' CP_1 CP_1 abbia violato espressamente il contenuto di tale disposizione, richiedendo all'attrice la somma
[...] di euro 3.064,00 con la prima richiesta di pagamento.
Ebbene, il richiamo dell'art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 appare del tutto inconferente nella presente sede, giacché la predetta norma disciplina unicamente il procedimento di riscossione diretta a mezzo ruolo, non applicabile al caso di specie (e non essendo state dedotte ulteriori contestazioni in ordine all'applicabilità degli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, in ragione del valore della domanda (prossima ai minimi dello scaglione) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (avendo le parti convenute depositato la comparsa di costituzione e quella conclusionale, oltre all'attività istruttoria), secondo valori compresi tra quelli minimi e quelli medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 52.000 e
260.000, per complessivi € 9.700,00 (1.500+1.200+4.000+3.000), oltre spese generali e accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara tenuta e condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, spese che si liquidano in 9.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge
LI, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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