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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17400 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 49462/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies (comma 3) c.p.c. in data 18.07.2025, vertente tra:
, C.F. , che si difende in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, in via Giorgio Baglivi n. 8, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al difensore d'ufficio per l'attività professionale espletata in ambito penale.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, le parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, in data
17.10.2024, e notificato in data 29.10.2024, il quale ha liquidato, a seguito dell'istanza di liquidazione degli onorari presentata in data 14.06.2024 dall'odierno ricorrente, la somma di euro
200,00 oltre spese generali e CPA, quale difensore d'ufficio del Sig. , imputato Persona_1 nel procedimento n. 31911/2020 R.G.N.R. – n. 9889/2023 R.G.Dib., trattandosi di imputato irreperibile di fatto.
In data 14.03.2025, si è costituito in giudizio il insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata e chiedendo, in subordine, la liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari.
Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, sia con riferimento all'art. 4, comma 1, che con riferimento all'art. 4, comma 5 lett. d); nonché per violazione degli artt. 36 e 111, comma 6, della Costituzione, in quanto non vi è indicazione dei criteri di liquidazione adottati e la tariffa applicata;
nonché la mancata liquidazione della fase decisionale, riconoscendo alla ricorrente una somma meramente simbolica.
In merito alle deduzioni del ricorrente, il Ministero della Giustizia sostiene invece che la fase decisoria non è dovuta in quanto la stessa non si è concretamente svolta nell'ambito del procedimento penale di cui si discute, il quale si è concluso con una sentenza di proscioglimento ex art. 420 c.p.p., ed essendo liquidabile solamente la fase di studio. Inoltre, precisa che il compenso liquidato è giustificato dall'assenza di questioni giuridiche rilevanti e dalla natura dell'impegno professionale profuso.
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre, innanzitutto premettere che, nominata difensore d'ufficio, alla ricorrente veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, per il giorno 06.11.2023, in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza predibattimentale, ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. e pertanto si attivava per contattare l'imputato, chiedendo il certificato anagrafico di residenza poiché lo stesso risultava irreperibile presso la residenza indicata. Tuttavia, anche nella nuova residenza indicata nel certificato anagrafico di residenza risultava assente. All'udienza del 06.11.2023, constatata l'assenza dell'imputato, non regolarmente citato, veniva disposto un rinvio ad altra data, al fine di proseguire le ricerche e notificare allo stesso l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza. All'udienza del 13.06.2024, poiché le ulteriori ricerche avevano dato esito negativo, su richiesta delle parti veniva pronunciata sentenza di non diversi procedere, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La ricorrente, dichiarata la conclusione del procedimento e accertata l'irreperibilità dell'imputato, depositava l'istanza di liquidazione degli onorari, chiedendo la liquidazione della fase di studio e della fase decisoria, per l'importo di euro 717,60. Il Tribunale Penale di Roma emetteva il decreto di liquidazione, considerando l'irreperibilità dell'imputato, per l'importo di euro 200,00 oltre oneri di legge senza liquidare la fase decisoria, motivando sul punto poiché l'udienza del 13.06.2024 aveva avuto la durata complessiva di cinque minuti. Tali considerazioni non appaiono condivisibili a questo giudice. Innanzitutto, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. d), D.M. 55/2014, tra le attività liquidabili per la fase decisionale viene ricompresa anche la discussione orale;
infatti, per fase decisionale si intendono “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, non facendosi menzione della durata temporale che dovrebbe avere ogni singola attività per essere liquidata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, decreto citato, per la liquidazione del compenso si deve tener conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che l'avv. ha comunque Parte_1 presenziato a due udienze ed ha partecipato alla fase decisoria che, pertanto, deve essere liquidata.
Pertanto, considerando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dalla sentenza di non doversi procedere, e applicando i valori minimi in considerazione della natura del procedimento, si ritiene congruo liquidare euro 237,00 per la fase di studio ed euro 709,00 per la fase decisionale;
per l'importo totale di euro 946,00 che decurtato ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 nella misura di 1/3 risulta pari ad euro 630,67 oltre accessori di legge;
poiché l'avv. nella istanza di Parte_1 liquidazione ha richiesto la minor somma di € 600,00 la liquidazione deve essere contenuta in tale limite.
Il decreto opposto deve quindi essere revocato e alla ricorrente liquidato il compenso così come sopra rideterminato.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il provvedimento opposto, emesso in data 17.10.2024 dal
Tribunale Penale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 31911/2020 R.G.N.R. – n. 9889/2023
R.G.Dib.; liquida in favore della ricorrente l'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge;
-condanna il a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite di questo Controparte_1 giudizio che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 49462/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies (comma 3) c.p.c. in data 18.07.2025, vertente tra:
, C.F. , che si difende in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, in via Giorgio Baglivi n. 8, Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato, in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al difensore d'ufficio per l'attività professionale espletata in ambito penale.
CONCLUSIONI: disposto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, le parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, in data
17.10.2024, e notificato in data 29.10.2024, il quale ha liquidato, a seguito dell'istanza di liquidazione degli onorari presentata in data 14.06.2024 dall'odierno ricorrente, la somma di euro
200,00 oltre spese generali e CPA, quale difensore d'ufficio del Sig. , imputato Persona_1 nel procedimento n. 31911/2020 R.G.N.R. – n. 9889/2023 R.G.Dib., trattandosi di imputato irreperibile di fatto.
In data 14.03.2025, si è costituito in giudizio il insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata e chiedendo, in subordine, la liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari.
Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, sia con riferimento all'art. 4, comma 1, che con riferimento all'art. 4, comma 5 lett. d); nonché per violazione degli artt. 36 e 111, comma 6, della Costituzione, in quanto non vi è indicazione dei criteri di liquidazione adottati e la tariffa applicata;
nonché la mancata liquidazione della fase decisionale, riconoscendo alla ricorrente una somma meramente simbolica.
In merito alle deduzioni del ricorrente, il Ministero della Giustizia sostiene invece che la fase decisoria non è dovuta in quanto la stessa non si è concretamente svolta nell'ambito del procedimento penale di cui si discute, il quale si è concluso con una sentenza di proscioglimento ex art. 420 c.p.p., ed essendo liquidabile solamente la fase di studio. Inoltre, precisa che il compenso liquidato è giustificato dall'assenza di questioni giuridiche rilevanti e dalla natura dell'impegno professionale profuso.
Il ricorso deve essere accolto.
Occorre, innanzitutto premettere che, nominata difensore d'ufficio, alla ricorrente veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, per il giorno 06.11.2023, in cui si sarebbe dovuta svolgere l'udienza predibattimentale, ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. e pertanto si attivava per contattare l'imputato, chiedendo il certificato anagrafico di residenza poiché lo stesso risultava irreperibile presso la residenza indicata. Tuttavia, anche nella nuova residenza indicata nel certificato anagrafico di residenza risultava assente. All'udienza del 06.11.2023, constatata l'assenza dell'imputato, non regolarmente citato, veniva disposto un rinvio ad altra data, al fine di proseguire le ricerche e notificare allo stesso l'avviso di cui all'art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza. All'udienza del 13.06.2024, poiché le ulteriori ricerche avevano dato esito negativo, su richiesta delle parti veniva pronunciata sentenza di non diversi procedere, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La ricorrente, dichiarata la conclusione del procedimento e accertata l'irreperibilità dell'imputato, depositava l'istanza di liquidazione degli onorari, chiedendo la liquidazione della fase di studio e della fase decisoria, per l'importo di euro 717,60. Il Tribunale Penale di Roma emetteva il decreto di liquidazione, considerando l'irreperibilità dell'imputato, per l'importo di euro 200,00 oltre oneri di legge senza liquidare la fase decisoria, motivando sul punto poiché l'udienza del 13.06.2024 aveva avuto la durata complessiva di cinque minuti. Tali considerazioni non appaiono condivisibili a questo giudice. Innanzitutto, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. d), D.M. 55/2014, tra le attività liquidabili per la fase decisionale viene ricompresa anche la discussione orale;
infatti, per fase decisionale si intendono “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, non facendosi menzione della durata temporale che dovrebbe avere ogni singola attività per essere liquidata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, decreto citato, per la liquidazione del compenso si deve tener conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che l'avv. ha comunque Parte_1 presenziato a due udienze ed ha partecipato alla fase decisoria che, pertanto, deve essere liquidata.
Pertanto, considerando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dalla sentenza di non doversi procedere, e applicando i valori minimi in considerazione della natura del procedimento, si ritiene congruo liquidare euro 237,00 per la fase di studio ed euro 709,00 per la fase decisionale;
per l'importo totale di euro 946,00 che decurtato ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 nella misura di 1/3 risulta pari ad euro 630,67 oltre accessori di legge;
poiché l'avv. nella istanza di Parte_1 liquidazione ha richiesto la minor somma di € 600,00 la liquidazione deve essere contenuta in tale limite.
Il decreto opposto deve quindi essere revocato e alla ricorrente liquidato il compenso così come sopra rideterminato.
Le spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenendo conto del valore di causa, ed escludendo dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicando i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il provvedimento opposto, emesso in data 17.10.2024 dal
Tribunale Penale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 31911/2020 R.G.N.R. – n. 9889/2023
R.G.Dib.; liquida in favore della ricorrente l'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge;
-condanna il a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite di questo Controparte_1 giudizio che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Wanda Verusio