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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV FE presidente
Biagio Politano consigliere
NN AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1739 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente tra
), difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Emanuele Cannalire
EL OD, difeso dagli avvocati Vincenzina Calomino ed Emanuele
Cannalire
Parte appellante
e
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , difese dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo C.F._2
Parte appellata
1 nonché
( ), difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
NN ME
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Per la posizione della : CP_4
.- preliminarmente prendere atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere con l'Ing. , stante l'intervenuta CP_3
transazione del giudizio di primo grado;
e per effetto della rinuncia agli atti del giudizio in corso nonché alle relative azioni sottostanti, dichiarare in merito cessata la materia del contendere a spese compensate.
.- Nel merito, per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto, accogliere il presente appello e, pertanto, riformare la decisione assunta sul decreto ingiuntivo n. 1966/2013 con la sentenza impugnata, riconoscendo in ogni caso dovute alla ditta le somme come liquidate dal CTU in Pt_1
misura pari ad €.36.627,00, ovvero la diversa somma, effettuata eventualmente in subordine la chiesta riduzione della penale applicata, meglio ritenuta di giustizia.
Per l'Appello proposto dall'Ing. EL OD:
.- preliminarmente accertare la nullità della sentenza impugnata che ha deciso la causa senza avere a disposizione il fascicolo d'ufficio (rg.
1443/2014) contenente il fascicolo del monitorio e la relativa opposizione;
in subordine sempre preliminarmente, accertare comunque la corretta trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento Rg 1443/2014
(contenente pure il fascicolo del monitorio) da parte della Cancelleria del
Tribunale di Cosenza e l'acquisizione nel fascicolo d'ufficio di primo grado della causa 2140/2013.
2 .- Nel merito, per i motivi espressi nell'atto, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, rigettando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque, riconoscendo in subordine all'Ing. EL OD il giusto compenso per l'opera professionale espletata in favore dei committenti, odierni appellati.
.- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore di entrambi i gradi di giudizio.”
Per e “Ogni contraria Controparte_1 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione reietta:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante, e ing. CP_4
OD, per quanto esposto nel paragrafo 1), essendo l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti della norma ex aert 342 c.p.c.;
- rigettare l'atto di appello, dichiarando l'inesistenza di qualsiasi diritto dell'ing. OD in merito al decreto ingiuntivo n. 1996/2013, opposto, e della ditta per il decreto ingiuntivo n. 341/2013, per tutti Pt_1
i motivi esposti al paragrafo 2 e 3;
- confermare la sentenza impugnata n. 552/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della dr.ssa Rombolà pubblicata in data 16 marzo
2019;
- in via del tutto subordinata si chiede che l'azione promossa venga dichiarata assolutamente inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per l'inesatta esecuzione dei lavori da parte della e la negligenza e CP_4
omessa vigilanza del direttore dei lavori ing. OD;
- condannare la ditta e l'ing. OD alla rifusione delle spese Pt_1
del giudizio e si chiede vengano condannati anche alle spese del primo grado di giudizio anche se compensate.
3 - Si chiede la condanna alle spese con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per RE IN OM: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa con conferma della sentenza di primo grado.
2) Dichiarare nullo e/o revocare altresì il provvedimento di sequestro conservativo del 31.03.2014 emesso nel giudizio portante il numero 2140-
1/2013 poiché posto in violazione dell'art. 102 cpc;
difatti nel giudizio de quo non è stato convenuto il sig. . Inoltre il Controparte_3
provvedimento citato - superato dalla sentenza di I° grado - è divenuto del tutto inattuale e privo di significato ritenendolo non necessario e disponendo, quindi lo svincolo delle somme.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
e avevano convenuto in Controparte_2 Controparte_1
giudizio la OD Controparte_5
EL, proponendo un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2013, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 24 gennaio 2013, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.172,56 in favore della ditta , e uno avverso il decreto ingiuntivo n. 1996/2013, emesso Pt_1
dal Tribunale di Cosenza in data 6 dicembre 2013, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.388,00 in favore dell'ingegnere EL
OD.
Analoghe opposizioni erano state proposte da parte di Controparte_3
destinatario dei medesimi decreti ingiuntivi.
[...]
4 Il decreto ingiuntivo n. 341/2013 era stato emesso su richiesta della ditta per il pagamento della somma di € 47.172,56, oltre interessi Pt_1
moratori, quale residuo per il corrispettivo dei lavori di costruzione di una villa bifamiliare sita in Cosenza, alla contrada Muoio Grande, su terreno di proprietà di e , facente parte di Controparte_2 Controparte_1
una più ampia lottizzazione a nome di . Controparte_1
A fondamento delle opposizioni avverso tale decreto ingiuntivo, i tre opponenti avevano dedotto che: a) con contratto d'appalto del 2 gennaio
2010 e , comproprietari Controparte_2 Controparte_3
di un terreno sito in Cosenza, alla contrada Muoio Grande, avevano affidato alla ditta l'esecuzione dei lavori di costruzione di una porzione di Pt_1
villa bifamiliare, al prezzo di € 80.720,00, oltre IVA, da ultimarsi in sette mesi, con la previsione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e il direttore dei lavori era l'ingegnere EL OD;
b) in data 6 luglio 2010 era stato stipulato un nuovo contratto con cui , Controparte_1
madre di si era obbligata al pagamento di € Controparte_2
50.000,00, somma in cui erano ricompresi in parte i lavori di adeguamento di cui al preventivo del 23 aprile 2010 e in parte i lavori di completamento di due stanze di un casolare di proprietà di , sito nel Comune Controparte_1
di Cerzeto, ed era stato previsto che il pagamento sarebbe avvenuto tramite permuta di un terreno;
c) successivamente, in data 5 gennaio 2011, era stata conclusa una nuova scrittura privata con cui era stato risolto il preliminare del 6 luglio 2010 limitatamente al trasferimento del terreno ed era stato determinato il corrispettivo complessivo per la realizzazione del fabbricato nella somma di € 135.000,00, dei quali euro 80.000,00 già corrisposti, per i quali la ditta rilasciava regolare quietanza, ed € 55.000,00 che CP_1
avrebbe corrisposto, previa vendita del terreno oggetto del
[...]
5 preliminare ad con la previsione che, ove tale condizione Parte_2
sospensiva non si fosse verificata, sarebbero tornate in vigore le pattuizioni del preliminare del 6 luglio 2010; la durata dei lavori era stata prevista in 60 giorni dal 5 gennaio 2011, con ultimazione entro il 6 marzo 2011, salvo casi di forza maggiore dipendenti dal maltempo e, in caso di violazione di detto termine, gli appaltanti erano autorizzati a trattenere dall'importo del saldo dovuto le penali di cui all'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010 e all'art. 8 del preliminare datato 6 luglio 2010, pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
era stato incaricato, quale direttore dei lavori, l'ingegner EL
OD; d) la condizione sospensiva prevista nel contratto del 5 gennaio
2011 non si era ancora verificata: la ditta , pertanto, non era titolare Pt_1
di alcun credito, in quanto il suo diritto a ricevere la somma di € 55.000,00 sarebbe sorto soltanto al momento della stipula del contratto definitivo con che non era ancora stato stipulato;
e) in ragione dello Parte_2
svolgimento del rapporto contrattuale, comunque, nessun credito poteva essere vantato dalla ditta , atteso che, secondo quanto esposto nella Pt_1
consulenza tecnica di parte, dalla complessiva somma dell'importo dei lavori, pari a € 145.000,00, dovevano essere detratte le somme corrisposte all'appaltatore, oltre agli importi relativi a opere non eseguite o diversamente computate, e precisamente: € 80.000,00, quale importo già corrisposto per la messa in opera della porzione di villa bifamiliare;
€ 13.230,64 per la mancata realizzazione di lavori inerenti il contratto di appalto del 2 gennaio 2010; €
11.414,00 per la mancata realizzazione di lavori inerenti il preventivo-offerta del 23 aprile 2010; € 89.005,65, quale importo inerente la scrittura privata del 5 gennaio 2011, comprensiva di € 13.705,65 per la mancata realizzazione di lavori e di € 75.300,00 per le penali di cui all'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010; € 10.000,00 per la mancata realizzazione di attività inerenti al
6 preventivo-offerta del 13 settembre 2011; € 1.001,59 per le opere danneggiate.
Avevano dedotto gli opponenti, quindi, che nulla era dovuto alla ditta appaltatrice e che la stessa era tenuta a corrispondere la somma di €
39.767,09 nei confronti di e di e Controparte_1 Controparte_2
di € 20.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_3
dei danni, e perciò avevano formulato domanda riconvenzionale, chiedendo, altresì, il pagamento di ulteriori somme, da valutare in via equitativa, per il deprezzamento del valore dell'immobile e per i danni arrecati dal ritardo, con conseguente necessità di prendere in locazione altri alloggi.
Il decreto ingiuntivo n. 1996/2013 era stato emesso, su ricorso dell'ingegnere EL OD, per la somma di € 46.716,28 a titolo di compenso per l'attività di realizzazione, progettazione e direzione dei lavori di un piano di lottizzazione sul terreno di proprietà degli opponenti, in località Muoio Grande, in agro di Cosenza.
A fondamento delle opposizioni, i tre opponenti avevano dedotto che l'ingegnere OD si era reso negligente nello svolgimento dei lavori di progettazione e direzione lavori, in quanto il progetto da lui redatto era erroneo ed egli non aveva considerato le quote effettive di altezza dei terreni su cui le opere insistevano, creando una situazione di aggravio dei costi per procedere alla esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Avevano rappresentato gli opponenti che la perizia tecnica di parte aveva descritto analiticamente gli errori in cui era incorso il progettista e direttore dei lavori, che non aveva neppure presentato e richiesto il collaudo statico delle opere realizzate.
7 Avevano chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'ingegnere OD al risarcimento dei danni in favore degli opponenti, quantificati nella somma di € 510.000,00.
Si era costituita in giudizio la ditta di Parte_1 Parte_1
contestando la fondatezza delle opposizioni e rilevando che:
[...]
- non era ad essa imputabile il ritardo nella esecuzione dei lavori, atteso che le sospensioni erano state determinate sia dalle avverse condizioni metereologiche sia dalla necessità di eseguire una variante richiesta dagli opponenti e approvata dal in data 27 luglio 2011; Controparte_6
- la corretta realizzazione delle opere appaltate emergeva dallo stato di consistenza dei lavori redatto dall'ingegnere OD in data 17 settembre
2012, che determinava il saldo dovuto alla ditta appaltatrice nella somma di
€ 42.589,00.
Costituitosi in giudizio, EL OD aveva contestato la fondatezza delle opposizioni, rilevando di aver adempiuto all'incarico professionale con diligenza e precisione, realizzando anche tutti gli adempimenti connessi.
Aveva dedotto che gli opponenti non avevano corrisposto alcun compenso, neanche sotto forma di acconto;
pertanto, in data 23.4.2011, era stato costretto a dimettersi dall'incarico.
Con ordinanze emesse in data 20 aprile 2015, era stata disposta la riunione dei giudizi.
Era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza resa il 16 marzo 2019 a definizione del giudizio n. 2410/2013 R.G.A.C., cui erano state riunite le cause iscritte ai nn. 2283/2013, 1443/2014 e 1562/2914, aveva accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi n. 341/2013 del 24 gennaio 2013
e n. 1996/2013 del 6 dicembre 2013.
8 Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta nei confronti della ditta opposta e, previa compensazione delle reciproche poste di dare-avere, aveva condannato quest'ultima al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di €
573,00, a titolo di penale prevista dall'art. 9 del contratto di appalto, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le domande riconvenzionali di risarcimento del danno, proposte dagli opponenti sia nei confronti della ditta che del direttore dei lavori, invece, erano state rigettate dal tribunale.
La ditta appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello: 1) erronea inversione dell'onere della prova, in quanto sarebbe stato onere dei committenti dimostrare il pagamento delle fatture in riferimento all'I.V.A., l'errato accertamento del credito residuo dovuto e l'illegittima applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione nei lavori, rispetto alla quale il giudice ha omesso di motivare la mancata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; 2) mancato riconoscimento dell'intervenuta transazione tra e Controparte_3
la ditta appellante nel corso del giudizio di primo grado;
3) erroneità della decisione, quanto alla posizione dell'ingegnere EL OD, in tema di responsabilità professionale e riparto dell'onere probatorio, non fondata sulle prove costituite e in contrasto con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_3
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
9 c.p.c. e della domanda di cessazione della materia del contendere essendo stata formulata dalla ditta appaltatrice per la prima volta nel giudizio d'appello, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha chiesto, inoltre, la revoca del provvedimento di sequestro conservativo, del 31 marzo 2014, della somma di euro 116.332,81 ancora dovuta da e Controparte_7 Controparte_8
e .
[...] Controparte_3
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza con cui sono state rigettate le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti nel giudizio di primo grado, in quanto non oggetto di specifica impugnazione.
Ancora preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., risultando l'atto di appello conforme ai requisiti prescritti dalla citata disposizione.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La ditta appellante lamenta, innanzitutto, l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il tribunale grado escluso dal credito riconosciuto la somma di € 3.200,00 a titolo di IVA.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, non ravvisando al riguardo alcuna errata inversione dell'onere probatorio.
La ditta appellante si è limitata a produrre le fatture e i registri IVA autenticati, ritenendo che ciò fosse sufficiente a dimostrare che l'importo dell'imposta fosse rimasto insoluto.
10 Tali documenti, invece, attestano unicamente che l'operazione è stata fatturata e registrata ai fini fiscali, non già che il relativo importo non sia stato corrisposto.
La quantificazione del credito residuo è stata censurata dalla ditta appellante con riferimento al presunto errato calcolo della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, contrattualmente prevista.
L'appellante censura, in particolare, la mancata adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza alcuna motivazione.
Incontestato, nonché documentalmente provato, è che le parti abbiano contrattualmente previsto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori, “una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo comunque il risarcimento del maggior danno, sempre che il ritardo sia imputabile all'appaltatore” (v. art. 9 del contratto d'appalto del 2 gennaio
2010).
Il perito ha calcolato, dalla data della stipula dell'originario contratto d'appalto del 2 gennaio 2010, 372 giornate lavorative, ovvero 482 giornate consecutive, di ritardo nell'esecuzione dei lavori, al netto di sospensioni, proroghe, ordinanze, giornate meteorologicamente avverse, rilevando che, a suo parere, sarebbe più aderente alla natura privata del rapporto contrattuale utilizzare il parametro delle giornate consecutive in luogo di quelle lavorative e che, comunque, applicando rigorosamente l'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010, si perverrebbe a una somma di risarcimento non congrua, se rapportata all'ammontare complessivo dei lavori (pagg. 32-33 della relazione).
Contrariamente a quanto affermato dalla ditta appellante, dunque, il c.t.u. ha provveduto a scomputare dal calcolo i ritardi dovuti alle varie
11 sospensioni e alle condizioni climatiche avverse, dunque per cause imprevedibili o comunque non imputabili all'appaltatore.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto più conforme a equità considerare, quale ritardo imputabile alla ditta appaltante, quello con riferimento alle giornate lavorative, discostandosi in tal senso dal parere del consulente tecnico d'ufficio, tenendo conto delle peculiarità dello svolgimento del rapporto contrattuale, caratterizzato da successive scritture private e preventivi che hanno integrato le lavorazioni originariamente appaltate.
Il consulente tecnico ha precisato, sempre con riferimento all'art. 9 del contratto d'appalto, che si sono susseguite vicende, relative a preliminari di permuta, successive revoche, nuove pattuizioni contrattuali e relativi preventivi, che hanno generato, per volontà di entrambe le parti, un'evidente dilazione dei tempi, non imputabile esclusivamente all'appaltatore (pag. 33 della relazione).
Vero è che le vicende susseguitesi durante il rapporto contrattuale hanno dilatato i tempi di esecuzione delle opere, tanto che la scadenza originariamente prevista è stata prorogata in ragione delle successive scritture private, ma tali vicende sono state considerate dal consulente tecnico nel calcolo dei giorni di ritardo.
Sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare ulteriori cause, estranee alla sua sfera di controllo, che avrebbero impedito il completamento dei lavori nei tempi pattuiti.
Ritiene la corte, comunque, che non sussistono i presupposti per la diminuzione della penale previsti dall'art. 1384 c.c.
Il calcolo dell'importo dovuto a titolo di penale è stato effettuato considerando esclusivamente i ritardi imputabili all'appaltatore, già depurati
12 delle sospensioni, delle giornate perse per cause meteorologiche o altre evenienze estranee alla sua responsabilità.
Non sussistono elementi idonei a dimostrare un'eccessiva sproporzione tra l'ammontare della penale e il valore complessivo delle opere, né sono state documentate circostanze ulteriori che potrebbero giustificarne una riduzione.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
La domanda relativa alla declaratoria della cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra la ditta appellante e tra prodotta nel corso del giudizio di primo grado, è Controparte_3
domanda nuova, formulata per la prima volta nel giudizio di appello, e come tale inammissibile.
Anche successivamente al dedotto accordo, inoltre, in primo grado le parti hanno insistito nelle rispettive difese, ne consegue che evidentemente non hanno inteso dar seguito all'accordo.
Il terzo motivo d'appello – relativo all'asserita erroneità della decisione, quanto alla posizione dell'ingegnere EL OD, in tema di responsabilità professionale e riparto dell'onere probatorio, non fondata sulle prove costituite e in contrasto con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio
– è infondato.
L'ingegner OD si duole della decisione del primo giudice, che non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria, nonché del fatto che il primo giudice sarebbe giunto alla conclusione di uno svolgimento non diligente dell'incarico, estrapolando tale profilo dagli atti, atteso che le doglianze degli opponenti riguardavano esclusivamente gli asseriti errori di progettazione, ritenuti dal c.t.u. di minima rilevanza.
13 Orbene, la corte condivide la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti condotte omissive e negligenti del direttore dei lavori rispetto agli obblighi inerenti agli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori allo stesso conferiti dagli appellati.
Gli opponenti hanno contestato gli errori progettuali e anche le omissioni e negligenze commesse nello svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori (vedansi memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2), mentre l'ingegnere non ha fornito adeguata prova di aver diligentemente adempiuto il suo incarico.
La Corte di cassazione ha affermato che il direttore dei lavori, “per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non
è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass.
Civ., n. 8700 del 3.5.2016); e che, in tema di appalto, “l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”
(Cass. n. 14456 del 24.5.2023).
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti, costituito dai documenti prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, sono emersi i
14 seguenti elementi: a) il direttore dei lavori non ha dato prova di aver correttamente vigilato sul corretto svolgimento dei lavori né di aver riferito ai committenti le anomalie, quali la mancata esecuzione, da parte della ditta
, di alcune opere oggetto del contratto di appalto e il ritardo nella Pt_1
consegna dei lavori rispetto ai tempi contrattualmente convenuti;
b) egli non ha presentato la richiesta di collaudo statico, poi conseguito solo a distanza di circa tre anni, in data 17.3.2014 (vedasi allegato n. 10 del fascicolo delle opponenti . CP_9
A fronte di tale quadro probatorio e dell'eccezione di inadempimento degli appellati, l'ingegner OD non ha fornito prova dell'esatto adempimento, consistente nella diligente esecuzione dell'incarico conferitogli.
Quanto, infine, alla richiesta di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, del 31 marzo 2014, della somma di euro 116.332,81, avanzata da , essa dev'essere accolta, discendendo la revoca Controparte_3
del provvedimento dalla decisione che ha accolto la tesi degli opponenti e dunque non ha riconosciuto sussistente il credito vantato.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
15 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- revoca il provvedimento di sequestro conservativo del 31 marzo 2014 reso nel giudizio n. 2140/2013 sub 1;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna delle due parti appellate in epigrafe le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi €
7.160 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR RC LV FE
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV FE presidente
Biagio Politano consigliere
NN AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1739 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente tra
), difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Emanuele Cannalire
EL OD, difeso dagli avvocati Vincenzina Calomino ed Emanuele
Cannalire
Parte appellante
e
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , difese dall'avvocato Giuseppe Mastrangelo C.F._2
Parte appellata
1 nonché
( ), difeso dall'avvocato Controparte_3 C.F._3
NN ME
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Per la posizione della : CP_4
.- preliminarmente prendere atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere con l'Ing. , stante l'intervenuta CP_3
transazione del giudizio di primo grado;
e per effetto della rinuncia agli atti del giudizio in corso nonché alle relative azioni sottostanti, dichiarare in merito cessata la materia del contendere a spese compensate.
.- Nel merito, per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto, accogliere il presente appello e, pertanto, riformare la decisione assunta sul decreto ingiuntivo n. 1966/2013 con la sentenza impugnata, riconoscendo in ogni caso dovute alla ditta le somme come liquidate dal CTU in Pt_1
misura pari ad €.36.627,00, ovvero la diversa somma, effettuata eventualmente in subordine la chiesta riduzione della penale applicata, meglio ritenuta di giustizia.
Per l'Appello proposto dall'Ing. EL OD:
.- preliminarmente accertare la nullità della sentenza impugnata che ha deciso la causa senza avere a disposizione il fascicolo d'ufficio (rg.
1443/2014) contenente il fascicolo del monitorio e la relativa opposizione;
in subordine sempre preliminarmente, accertare comunque la corretta trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento Rg 1443/2014
(contenente pure il fascicolo del monitorio) da parte della Cancelleria del
Tribunale di Cosenza e l'acquisizione nel fascicolo d'ufficio di primo grado della causa 2140/2013.
2 .- Nel merito, per i motivi espressi nell'atto, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, rigettando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque, riconoscendo in subordine all'Ing. EL OD il giusto compenso per l'opera professionale espletata in favore dei committenti, odierni appellati.
.- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore di entrambi i gradi di giudizio.”
Per e “Ogni contraria Controparte_1 Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione reietta:
- rigettare l'appello proposto da parte appellante, e ing. CP_4
OD, per quanto esposto nel paragrafo 1), essendo l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti della norma ex aert 342 c.p.c.;
- rigettare l'atto di appello, dichiarando l'inesistenza di qualsiasi diritto dell'ing. OD in merito al decreto ingiuntivo n. 1996/2013, opposto, e della ditta per il decreto ingiuntivo n. 341/2013, per tutti Pt_1
i motivi esposti al paragrafo 2 e 3;
- confermare la sentenza impugnata n. 552/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della dr.ssa Rombolà pubblicata in data 16 marzo
2019;
- in via del tutto subordinata si chiede che l'azione promossa venga dichiarata assolutamente inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per l'inesatta esecuzione dei lavori da parte della e la negligenza e CP_4
omessa vigilanza del direttore dei lavori ing. OD;
- condannare la ditta e l'ing. OD alla rifusione delle spese Pt_1
del giudizio e si chiede vengano condannati anche alle spese del primo grado di giudizio anche se compensate.
3 - Si chiede la condanna alle spese con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per RE IN OM: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa con conferma della sentenza di primo grado.
2) Dichiarare nullo e/o revocare altresì il provvedimento di sequestro conservativo del 31.03.2014 emesso nel giudizio portante il numero 2140-
1/2013 poiché posto in violazione dell'art. 102 cpc;
difatti nel giudizio de quo non è stato convenuto il sig. . Inoltre il Controparte_3
provvedimento citato - superato dalla sentenza di I° grado - è divenuto del tutto inattuale e privo di significato ritenendolo non necessario e disponendo, quindi lo svincolo delle somme.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
e avevano convenuto in Controparte_2 Controparte_1
giudizio la OD Controparte_5
EL, proponendo un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2013, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 24 gennaio 2013, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.172,56 in favore della ditta , e uno avverso il decreto ingiuntivo n. 1996/2013, emesso Pt_1
dal Tribunale di Cosenza in data 6 dicembre 2013, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.388,00 in favore dell'ingegnere EL
OD.
Analoghe opposizioni erano state proposte da parte di Controparte_3
destinatario dei medesimi decreti ingiuntivi.
[...]
4 Il decreto ingiuntivo n. 341/2013 era stato emesso su richiesta della ditta per il pagamento della somma di € 47.172,56, oltre interessi Pt_1
moratori, quale residuo per il corrispettivo dei lavori di costruzione di una villa bifamiliare sita in Cosenza, alla contrada Muoio Grande, su terreno di proprietà di e , facente parte di Controparte_2 Controparte_1
una più ampia lottizzazione a nome di . Controparte_1
A fondamento delle opposizioni avverso tale decreto ingiuntivo, i tre opponenti avevano dedotto che: a) con contratto d'appalto del 2 gennaio
2010 e , comproprietari Controparte_2 Controparte_3
di un terreno sito in Cosenza, alla contrada Muoio Grande, avevano affidato alla ditta l'esecuzione dei lavori di costruzione di una porzione di Pt_1
villa bifamiliare, al prezzo di € 80.720,00, oltre IVA, da ultimarsi in sette mesi, con la previsione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e il direttore dei lavori era l'ingegnere EL OD;
b) in data 6 luglio 2010 era stato stipulato un nuovo contratto con cui , Controparte_1
madre di si era obbligata al pagamento di € Controparte_2
50.000,00, somma in cui erano ricompresi in parte i lavori di adeguamento di cui al preventivo del 23 aprile 2010 e in parte i lavori di completamento di due stanze di un casolare di proprietà di , sito nel Comune Controparte_1
di Cerzeto, ed era stato previsto che il pagamento sarebbe avvenuto tramite permuta di un terreno;
c) successivamente, in data 5 gennaio 2011, era stata conclusa una nuova scrittura privata con cui era stato risolto il preliminare del 6 luglio 2010 limitatamente al trasferimento del terreno ed era stato determinato il corrispettivo complessivo per la realizzazione del fabbricato nella somma di € 135.000,00, dei quali euro 80.000,00 già corrisposti, per i quali la ditta rilasciava regolare quietanza, ed € 55.000,00 che CP_1
avrebbe corrisposto, previa vendita del terreno oggetto del
[...]
5 preliminare ad con la previsione che, ove tale condizione Parte_2
sospensiva non si fosse verificata, sarebbero tornate in vigore le pattuizioni del preliminare del 6 luglio 2010; la durata dei lavori era stata prevista in 60 giorni dal 5 gennaio 2011, con ultimazione entro il 6 marzo 2011, salvo casi di forza maggiore dipendenti dal maltempo e, in caso di violazione di detto termine, gli appaltanti erano autorizzati a trattenere dall'importo del saldo dovuto le penali di cui all'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010 e all'art. 8 del preliminare datato 6 luglio 2010, pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
era stato incaricato, quale direttore dei lavori, l'ingegner EL
OD; d) la condizione sospensiva prevista nel contratto del 5 gennaio
2011 non si era ancora verificata: la ditta , pertanto, non era titolare Pt_1
di alcun credito, in quanto il suo diritto a ricevere la somma di € 55.000,00 sarebbe sorto soltanto al momento della stipula del contratto definitivo con che non era ancora stato stipulato;
e) in ragione dello Parte_2
svolgimento del rapporto contrattuale, comunque, nessun credito poteva essere vantato dalla ditta , atteso che, secondo quanto esposto nella Pt_1
consulenza tecnica di parte, dalla complessiva somma dell'importo dei lavori, pari a € 145.000,00, dovevano essere detratte le somme corrisposte all'appaltatore, oltre agli importi relativi a opere non eseguite o diversamente computate, e precisamente: € 80.000,00, quale importo già corrisposto per la messa in opera della porzione di villa bifamiliare;
€ 13.230,64 per la mancata realizzazione di lavori inerenti il contratto di appalto del 2 gennaio 2010; €
11.414,00 per la mancata realizzazione di lavori inerenti il preventivo-offerta del 23 aprile 2010; € 89.005,65, quale importo inerente la scrittura privata del 5 gennaio 2011, comprensiva di € 13.705,65 per la mancata realizzazione di lavori e di € 75.300,00 per le penali di cui all'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010; € 10.000,00 per la mancata realizzazione di attività inerenti al
6 preventivo-offerta del 13 settembre 2011; € 1.001,59 per le opere danneggiate.
Avevano dedotto gli opponenti, quindi, che nulla era dovuto alla ditta appaltatrice e che la stessa era tenuta a corrispondere la somma di €
39.767,09 nei confronti di e di e Controparte_1 Controparte_2
di € 20.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento Controparte_3
dei danni, e perciò avevano formulato domanda riconvenzionale, chiedendo, altresì, il pagamento di ulteriori somme, da valutare in via equitativa, per il deprezzamento del valore dell'immobile e per i danni arrecati dal ritardo, con conseguente necessità di prendere in locazione altri alloggi.
Il decreto ingiuntivo n. 1996/2013 era stato emesso, su ricorso dell'ingegnere EL OD, per la somma di € 46.716,28 a titolo di compenso per l'attività di realizzazione, progettazione e direzione dei lavori di un piano di lottizzazione sul terreno di proprietà degli opponenti, in località Muoio Grande, in agro di Cosenza.
A fondamento delle opposizioni, i tre opponenti avevano dedotto che l'ingegnere OD si era reso negligente nello svolgimento dei lavori di progettazione e direzione lavori, in quanto il progetto da lui redatto era erroneo ed egli non aveva considerato le quote effettive di altezza dei terreni su cui le opere insistevano, creando una situazione di aggravio dei costi per procedere alla esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Avevano rappresentato gli opponenti che la perizia tecnica di parte aveva descritto analiticamente gli errori in cui era incorso il progettista e direttore dei lavori, che non aveva neppure presentato e richiesto il collaudo statico delle opere realizzate.
7 Avevano chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'ingegnere OD al risarcimento dei danni in favore degli opponenti, quantificati nella somma di € 510.000,00.
Si era costituita in giudizio la ditta di Parte_1 Parte_1
contestando la fondatezza delle opposizioni e rilevando che:
[...]
- non era ad essa imputabile il ritardo nella esecuzione dei lavori, atteso che le sospensioni erano state determinate sia dalle avverse condizioni metereologiche sia dalla necessità di eseguire una variante richiesta dagli opponenti e approvata dal in data 27 luglio 2011; Controparte_6
- la corretta realizzazione delle opere appaltate emergeva dallo stato di consistenza dei lavori redatto dall'ingegnere OD in data 17 settembre
2012, che determinava il saldo dovuto alla ditta appaltatrice nella somma di
€ 42.589,00.
Costituitosi in giudizio, EL OD aveva contestato la fondatezza delle opposizioni, rilevando di aver adempiuto all'incarico professionale con diligenza e precisione, realizzando anche tutti gli adempimenti connessi.
Aveva dedotto che gli opponenti non avevano corrisposto alcun compenso, neanche sotto forma di acconto;
pertanto, in data 23.4.2011, era stato costretto a dimettersi dall'incarico.
Con ordinanze emesse in data 20 aprile 2015, era stata disposta la riunione dei giudizi.
Era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza resa il 16 marzo 2019 a definizione del giudizio n. 2410/2013 R.G.A.C., cui erano state riunite le cause iscritte ai nn. 2283/2013, 1443/2014 e 1562/2914, aveva accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi n. 341/2013 del 24 gennaio 2013
e n. 1996/2013 del 6 dicembre 2013.
8 Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta nei confronti della ditta opposta e, previa compensazione delle reciproche poste di dare-avere, aveva condannato quest'ultima al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di €
573,00, a titolo di penale prevista dall'art. 9 del contratto di appalto, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le domande riconvenzionali di risarcimento del danno, proposte dagli opponenti sia nei confronti della ditta che del direttore dei lavori, invece, erano state rigettate dal tribunale.
La ditta appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello: 1) erronea inversione dell'onere della prova, in quanto sarebbe stato onere dei committenti dimostrare il pagamento delle fatture in riferimento all'I.V.A., l'errato accertamento del credito residuo dovuto e l'illegittima applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione nei lavori, rispetto alla quale il giudice ha omesso di motivare la mancata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; 2) mancato riconoscimento dell'intervenuta transazione tra e Controparte_3
la ditta appellante nel corso del giudizio di primo grado;
3) erroneità della decisione, quanto alla posizione dell'ingegnere EL OD, in tema di responsabilità professionale e riparto dell'onere probatorio, non fondata sulle prove costituite e in contrasto con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_3
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
9 c.p.c. e della domanda di cessazione della materia del contendere essendo stata formulata dalla ditta appaltatrice per la prima volta nel giudizio d'appello, e argomentando nel merito per l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha chiesto, inoltre, la revoca del provvedimento di sequestro conservativo, del 31 marzo 2014, della somma di euro 116.332,81 ancora dovuta da e Controparte_7 Controparte_8
e .
[...] Controparte_3
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza con cui sono state rigettate le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti nel giudizio di primo grado, in quanto non oggetto di specifica impugnazione.
Ancora preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., risultando l'atto di appello conforme ai requisiti prescritti dalla citata disposizione.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La ditta appellante lamenta, innanzitutto, l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il tribunale grado escluso dal credito riconosciuto la somma di € 3.200,00 a titolo di IVA.
La corte condivide la decisione del giudice di primo grado, non ravvisando al riguardo alcuna errata inversione dell'onere probatorio.
La ditta appellante si è limitata a produrre le fatture e i registri IVA autenticati, ritenendo che ciò fosse sufficiente a dimostrare che l'importo dell'imposta fosse rimasto insoluto.
10 Tali documenti, invece, attestano unicamente che l'operazione è stata fatturata e registrata ai fini fiscali, non già che il relativo importo non sia stato corrisposto.
La quantificazione del credito residuo è stata censurata dalla ditta appellante con riferimento al presunto errato calcolo della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, contrattualmente prevista.
L'appellante censura, in particolare, la mancata adesione del giudice di primo grado alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza alcuna motivazione.
Incontestato, nonché documentalmente provato, è che le parti abbiano contrattualmente previsto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori, “una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo comunque il risarcimento del maggior danno, sempre che il ritardo sia imputabile all'appaltatore” (v. art. 9 del contratto d'appalto del 2 gennaio
2010).
Il perito ha calcolato, dalla data della stipula dell'originario contratto d'appalto del 2 gennaio 2010, 372 giornate lavorative, ovvero 482 giornate consecutive, di ritardo nell'esecuzione dei lavori, al netto di sospensioni, proroghe, ordinanze, giornate meteorologicamente avverse, rilevando che, a suo parere, sarebbe più aderente alla natura privata del rapporto contrattuale utilizzare il parametro delle giornate consecutive in luogo di quelle lavorative e che, comunque, applicando rigorosamente l'art. 9 del contratto del 2 gennaio 2010, si perverrebbe a una somma di risarcimento non congrua, se rapportata all'ammontare complessivo dei lavori (pagg. 32-33 della relazione).
Contrariamente a quanto affermato dalla ditta appellante, dunque, il c.t.u. ha provveduto a scomputare dal calcolo i ritardi dovuti alle varie
11 sospensioni e alle condizioni climatiche avverse, dunque per cause imprevedibili o comunque non imputabili all'appaltatore.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto più conforme a equità considerare, quale ritardo imputabile alla ditta appaltante, quello con riferimento alle giornate lavorative, discostandosi in tal senso dal parere del consulente tecnico d'ufficio, tenendo conto delle peculiarità dello svolgimento del rapporto contrattuale, caratterizzato da successive scritture private e preventivi che hanno integrato le lavorazioni originariamente appaltate.
Il consulente tecnico ha precisato, sempre con riferimento all'art. 9 del contratto d'appalto, che si sono susseguite vicende, relative a preliminari di permuta, successive revoche, nuove pattuizioni contrattuali e relativi preventivi, che hanno generato, per volontà di entrambe le parti, un'evidente dilazione dei tempi, non imputabile esclusivamente all'appaltatore (pag. 33 della relazione).
Vero è che le vicende susseguitesi durante il rapporto contrattuale hanno dilatato i tempi di esecuzione delle opere, tanto che la scadenza originariamente prevista è stata prorogata in ragione delle successive scritture private, ma tali vicende sono state considerate dal consulente tecnico nel calcolo dei giorni di ritardo.
Sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare ulteriori cause, estranee alla sua sfera di controllo, che avrebbero impedito il completamento dei lavori nei tempi pattuiti.
Ritiene la corte, comunque, che non sussistono i presupposti per la diminuzione della penale previsti dall'art. 1384 c.c.
Il calcolo dell'importo dovuto a titolo di penale è stato effettuato considerando esclusivamente i ritardi imputabili all'appaltatore, già depurati
12 delle sospensioni, delle giornate perse per cause meteorologiche o altre evenienze estranee alla sua responsabilità.
Non sussistono elementi idonei a dimostrare un'eccessiva sproporzione tra l'ammontare della penale e il valore complessivo delle opere, né sono state documentate circostanze ulteriori che potrebbero giustificarne una riduzione.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
La domanda relativa alla declaratoria della cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra la ditta appellante e tra prodotta nel corso del giudizio di primo grado, è Controparte_3
domanda nuova, formulata per la prima volta nel giudizio di appello, e come tale inammissibile.
Anche successivamente al dedotto accordo, inoltre, in primo grado le parti hanno insistito nelle rispettive difese, ne consegue che evidentemente non hanno inteso dar seguito all'accordo.
Il terzo motivo d'appello – relativo all'asserita erroneità della decisione, quanto alla posizione dell'ingegnere EL OD, in tema di responsabilità professionale e riparto dell'onere probatorio, non fondata sulle prove costituite e in contrasto con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio
– è infondato.
L'ingegner OD si duole della decisione del primo giudice, che non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'istruttoria, nonché del fatto che il primo giudice sarebbe giunto alla conclusione di uno svolgimento non diligente dell'incarico, estrapolando tale profilo dagli atti, atteso che le doglianze degli opponenti riguardavano esclusivamente gli asseriti errori di progettazione, ritenuti dal c.t.u. di minima rilevanza.
13 Orbene, la corte condivide la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti condotte omissive e negligenti del direttore dei lavori rispetto agli obblighi inerenti agli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori allo stesso conferiti dagli appellati.
Gli opponenti hanno contestato gli errori progettuali e anche le omissioni e negligenze commesse nello svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori (vedansi memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2), mentre l'ingegnere non ha fornito adeguata prova di aver diligentemente adempiuto il suo incarico.
La Corte di cassazione ha affermato che il direttore dei lavori, “per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non
è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass.
Civ., n. 8700 del 3.5.2016); e che, in tema di appalto, “l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”
(Cass. n. 14456 del 24.5.2023).
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti, costituito dai documenti prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, sono emersi i
14 seguenti elementi: a) il direttore dei lavori non ha dato prova di aver correttamente vigilato sul corretto svolgimento dei lavori né di aver riferito ai committenti le anomalie, quali la mancata esecuzione, da parte della ditta
, di alcune opere oggetto del contratto di appalto e il ritardo nella Pt_1
consegna dei lavori rispetto ai tempi contrattualmente convenuti;
b) egli non ha presentato la richiesta di collaudo statico, poi conseguito solo a distanza di circa tre anni, in data 17.3.2014 (vedasi allegato n. 10 del fascicolo delle opponenti . CP_9
A fronte di tale quadro probatorio e dell'eccezione di inadempimento degli appellati, l'ingegner OD non ha fornito prova dell'esatto adempimento, consistente nella diligente esecuzione dell'incarico conferitogli.
Quanto, infine, alla richiesta di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, del 31 marzo 2014, della somma di euro 116.332,81, avanzata da , essa dev'essere accolta, discendendo la revoca Controparte_3
del provvedimento dalla decisione che ha accolto la tesi degli opponenti e dunque non ha riconosciuto sussistente il credito vantato.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
15 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- revoca il provvedimento di sequestro conservativo del 31 marzo 2014 reso nel giudizio n. 2140/2013 sub 1;
- condanna gli appellanti a rifondere a ciascuna delle due parti appellate in epigrafe le spese di lite, liquidate per ogni parte in complessivi €
7.160 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR RC LV FE
16