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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello promosso per la riforma della sentenza n. 1051/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.4.21, iscritto al n.4719/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
14.5.2024 e pendente
TRA
, c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Anna Parte_1 C.F._1
Battaglia, c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione in ap- C.F._2
pello, PEC Email_1
-APPELLANTE-
E
c.f.: Controparte_1 C.F._3
, c.f. Parte_2 C.F._4 REPUBBLICA ITALIANA
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quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Miale (c.f. Persona_1
e dall'avv. Giuseppe Laforgia (c.f. ) in virtù C.F._5 C.F._6
di procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello,
CP_2
del processo e conclusioni delle parti
[...]
1. , con citazione notificata il 12.1.2021 promuoveva appello av- Parte_1
verso la sentenza n. 1051/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indicata in epigrafe, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1962/2011, al quale erano riuniti i fascicoli contraddistinti con i numeri di R.G. 6587/2011 – 1258/2012 – 3896/2013, avente ad oggetto la domanda di condanna per inadempimento e risarcimento danni per respon-
sabilità professionale dell'avvocato , decisa con il seguente dispo- Persona_1
sitivo:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in euro €
5.456,50 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
2. aveva agito in giudizio a seguito degli incarichi conferiti al professio- Parte_1
nista per il recupero del propri crediti ed allegava che l'inadempimento aveva provocato la prescrizione dei diritti vantati.
Elencava gli incarichi conferiti, produceva in giudizio i contratti di patrocinio e la copia dei mandati a margine degli atti con l'autentica firmata dall'incaricato avvocato, oltre la corrispondenza inoltrata al professionista.
L'attore allegava che i crediti da recuperare, ormai prescritti, erano certi, liquidi ed esi-
gibili, in quanto fondati su prova scritta.
La causa portante era quella iscritta al R.G. 1962/2011, riferita all'azione nei confronti del , per euro 25.958,37, e quelle riunite erano Parte_3
costituite dalla n. 6587/2011 per l'azione da promuovere contro il Controparte_3
, per euro 20.751,76; n. 1258/2012 contro
[...] Controparte_4
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Domizia per euro 23.457,89, n 3896/2013 nei confronti del Controparte_5
di ; del;
del Cesaro B CP_3 Controparte_6 Controparte_7
di ; del Condominio C/so Trieste di per le quietanze a saldo lavori straor- CP_6 CP_6
dinari per euro 51.937,46.
2. L'avvocato eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e dapprima discono-
sceva le sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni prodotte dall'attore e poi con-
testava l'abusivo riempimento dei fogli in bianco, utilizzati dal A seguito di Parte_1
istanza di verificazione era quindi espletata una CTU grafologica che confermava l'au-
tenticità delle sottoscrizioni.
Deceduto il convenuto e riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, il giudice emetteva la sentenza di rigetto della domanda attorea oggetto del gravame.
In motivazione il giudice evidenziava come la prestazione dell'avvocato dia luogo ad un'obbligazione di mezzi e la sua responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, secondo i canoni della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Dal giudizio non erano emerse allegazioni e prove delle negli-
genze e dell'idoneità delle stesse ad incidere sugli interessi della parte e quindi risultava carente il riscontro del nesso di causalità tra la condotta colposa del convenuto ed il danno subito.
3. Con il gravame impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1° Erronea affermazione in sentenza secondo la quale la prestazione dell'avvocato, al pari di quella degli altri professionisti, dà luogo ad un'obbligazione di mezzi, perché le dichiarazioni rese dal professionista evidenziavano come questi garantiva al Parte_1
il “risultato”, cioè l'esito favorevole dei recuperi, che egli stesso aveva accertato come recuperabili, in base alla documentazione ricevuta in originale, trattandosi di crediti certi liquidi ed esigibili, essendo fondati su prova scritta. Risultato che sarebbe stato conse-
guito in ragione della natura dei crediti.
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L'attore aveva provato il titolo in virtù del quale agiva, allegava l'inadempimento ed il convenuto, di contro, non aveva riscontrato di aver correttamente adempiuto, così estin-
guendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile
2° Erronea dichiarazione del giudice in merito alla necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione (o l'omissione) del professionista ed il pregiudizio dell'assistito. Per l'appellante tale necessità non necessiterebbe in caso di domande accertative o dichiarative. L'avvocato doveva essere considerato responsa-
bile verso il cliente per il caso di incuria o di ignoranza di disposizioni e rimarcava la negligenza del convenuto, la mancata comunicazione della mancanza di possibilità di dar seguito al mandato, la mancata dimostrazione della preclusione ad operare.
3° Erronea affermazione secondo la quale il cliente è tenuto a dimostrare non solo il danno, ma anche l'origine dall'inadempimento del professionista, essendo necessaria una valutazione prognostica circa la sussistenza di serie ed apprezzabili possibilità di successo conseguenti al comportamento omesso. Per l'appellante la completa omis-
sione ed il mancato rispetto dei contratti intercorsi tra l'avvocato e il cliente e la prova del danno e del nesso causale tra la condotta dell'avv. ed il pregiudizio subito Per_1
dal già derivava dai contratti di prestazione d'opera professionale non ese- Parte_1
guiti.
4° Con riferimento al giudizio n. 1962.2011 di R.G. innanzi al Tribunale di Benevento
(RG. 3924/91) nel quale l'attore era citato dal “per sentir di- Controparte_8
chiarare ingiustificato il rifiuto a consegnare la documentazione del “, con- Parte_3
clusosi con il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese,
il giudice non aveva esaminato gli atti prodotti ed in particolare la dichiarazione dell'avv.
di ricevuta di competenze professionali per lire 1.800.000 e di ricevuta dal Per_1
ella documentazione originale che l'avv. non depositava a corredo Parte_1 Per_1
della comparsa e/o nella prima udienza a dimostrazione che la domanda di controparte era tamquam non esset. L'avv. si presentava alla prima udienza con una Per_1
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comparsa erroneamente redatta perché non riguardava l'oggetto del contendere, dedu-
cendo la carenza di legittimazione attiva di tal sig. ” ed omettendo di depositare Pt_4
il documento ricevuto e così determinando l'accoglimento della domanda da parte del
Tribunale di Benevento senza trasmettere la sentenza al cliente.
5° Per il giudizio RG.6587/2011 l'appellante contestava l'affermazione del giudice se-
condo la quale era infondata la richiesta attorea di ottenere il risarcimento danni per €.
20.751,76, di cui € 11.988,75 per importo non recuperato, a seguito del decreto ingiun-
tivo emesso per il nei confronti del condominio Per il giudice di Parte_1 CP_9
primo grado l'avv. aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti Per_1
del e partecipato alle udienze del giudizio di opposizione;
era risultata inin- Parte_3
fluente, ai fini del giudizio, il deposito in causa, da parte del legale, della raccomandata del 12/12/1990 con la quale l'amministratore del condominio ingiunto comunicava all'at-
tore che l'assemblea condominiale aveva espresso la volontà' di non procedere alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2294, notificato il 29.11.1990, invitando i condomini inadempienti a definire bonariamente la controversia, provvedendo al pagamento della quota dovuta. L'ininfluenza derivava, per il giudice, dall'opposizione poi effettivamente proposta dal . L'appellante opponeva che sarebbe bastato produrre la rac- Parte_3
comandata e la delibera assembleare menzionata nel giudizio di opposizione per inter-
rompere il giudizio. L'avv. abbandonava la causa senza effettuare il deposito Per_1
e nell'anno 2006 comunicava al i aver notificato l'atto di appello alla sentenza Parte_1
n. 2533/2004 del Tribunale di Benevento in modo erroneo, così determinando il passag-
gio in giudicato della sentenza, con perdita del diritto di credito del oramai Parte_1
prescritto.
6° Per il giudizio 1258/2012 , per il quale l'attore chiedeva il pagamento di € 23.457,89,
di cui € 1.781,77 per restituzione dei compensi professionali corrisposti per due incarichi ad agire nei confronti del , € 258,20, per Controparte_10
restituzione di ulteriori competenze professionali corrisposte, € 247,89 per bolli, ruoli e
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notifiche, € 21.170,03 a titolo di mancato esperimento del giudizio di risarcimento del danno nei confronti del , per la perdita della caparra versata per il mancato Parte_3
acquisto di un locale commerciale in via Pavoni, Brescia, per l'appellante il giudice aveva errato nel ritenere di non comprendere la contestazione essendo state compiute le attività. Replicava l'appellante come il contratto d'opera professionale sottoscritto il
02/07/1991 attestasse l'avvenuto versamento di una somma al legale al fine di proce-
dere al recupero dei crediti con obbligo di restituzione appena definite le procedure. Il
successivo contratto di prestazione d'opera professionale del 08/02/1992 attestava che il legale riceveva le competenze legali e la documentazione originale per l'espletamento dei mandati contro il condominio e la doglianza riguardava la circostanza che l'avv.
[...]
CP_1
non depositava l'atto di citazione pur ricevendo l'importo di lire 3.450.000, e nel mese di dicembre 1993, l'importo di lire 500.000, per procedere alla trascrizione degli atti di citazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. Maria CV, non espletando il mandato ricevuto.
7° Per il giudizio R.G. 3896/2013 il giudice riteneva non sussistente l'allegazione e la prova delle negligenze contestate e del loro nesso sugli interessi della parte. L'appel-
lante invece affermava che l'avvocato aveva dichiarato di aver trattenuto vari importi,
analiticamente indicati, senza aver espletato alcuna attività.
L'appellante chiedeva di : “A-) accogliere l'appello per i motivi in premessa, dichiarando
la responsabilità professionale dell'avvocato , quale prestatore d'o- Persona_1
pera intellettuale, nei confronti del in relazione alla accertata e documentata Parte_1
omissione delle prestazioni professionali enumerate nei contratti intercorsi tra l'avvocato
e il cliente, per negligenza, per omissione, per violazione del dovere di diligenza, per
violazione del rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico e del dovere di compe-
tenza, per inadempimento del mandato e violazione del dovere di informazione;
B-) accogliere l'appello per i motivi in premessa e riformare la sentenza di primo grado,
e dichiarare la responsabilità del professionista per tutti pregiudizi patrimoniali arrecati
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al cliente a seguito della intervenuta prescrizione del diritto di credito, e per esso i suoi
eredi;
C-) accogliere la domanda in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta
dell'avv. ed il pregiudizio subito dal per la mancata e/o erronea Per_1 Parte_1
esecuzione nei contratti di prestazione d'opera professionale, con restituzione delle
somme anticipate a titolo di spese e di competenze professionali oltre interessi moratori;
D) accogliere la domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle
somme che il vrebbe recuperato mediante il professionista ovvero nella mag- Parte_1
gior o minor somma che la Corte vorrà stabilire;
E-) con vittoria di spese, e competenze del doppio grado del giudizio, IVA, CPA e rim-
borso forfetario.”
4. e , eredi di , si costituivano Controparte_1 Parte_2 Persona_1
in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Peroravano la correttezza di quanto affermato nella sentenza di primo grado circa la natura di mezzi e non di risultato dell'obbligazione assunta dal professionista che non può impegnarsi a restituire eventuali anticipi di onorario ricevuti dal cliente.
Eccepivano che i cosiddetti contratti di patrocinio erano evidentemente falsi per la forma grafica utilizzata, la non usualità degli stessi nella pratica professionale corrente, per il paragone con gli altri atti sicuramente riferibili all'avv. , ma anche per quanto Per_1
statuito nell'allegata sentenza penale del Tribunale Penale di S. Maria Capua Vetere,
n. 2992/21, depositata il 21 settembre 2021, dove era considerato credibile quanto so-
stenuto dall'avv. rispetto al “vale a dire che lo stesso avesse le CP_12 Parte_1
chiavi dello studio dell'avv. , che aveva accesso a fogli con mandato in bianco Per_1
già firmato dal , che avrebbe usato per rovinarlo.” Per_1
In merito al nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista e i presunti danni sofferti per i singoli giudizi gli appellati evidenziavano che
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A) quanto al giudizio n.1962/11 era stata riproposta in appello solo la questione inerente il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Benevento, RG. 3924/91, con la conse-
guenza che era ormai passata in giudicato ogni questione inerente gli altri giudizi og-
getto del primo grado.
Nel contenzioso ancora in contestazione, invece, gli appellati eccepivano come il Tas-
sinari non avesse neppure allegato quali sarebbero le conseguenze risarcitorie della presunta omissione da parte del convenuto nella produzione in giudizio del documento in suo possesso, considerato irrilevante. L'avv. non era nel possesso di do- Per_1
cumentazione idonea ad incidere sull'esito del contenzioso. Gli appellati reiteravano ex art 346 cpc le difese già esposte in primo grado, illustravano la loro posizione per ogni ulteriore punto richiamato nel gravame, che la Corte menzionerà più avanti, affrontando le varie questioni poste, e così concludevano: “- Preliminarmente, voglia (la Corte d'Ap-
pello) dichiarare inammissibile ex art.348 bis cpc, l'appello proposto da , Parte_1
giacché vi è una ragionevole probabilità che l'impugnazione vada rigettata.
- Nel merito, voglia rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e dei suoi eredi, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Persona_2
Santa Maria Capua Vetere n. 1051/2021, con condanna di controparte al pagamento
delle spese di lite.
- Qualora ritenesse necessari, ai fini decisori, i mezzi istruttori già richiesti ex art. 183
cpc, 6° comma, nel giudizio di primo grado, voglia disporne l'ammissione.”
5. All'udienza del 14.5.2024, tenuta a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle difese finali
Motivi della decisione
6. I primi tre motivi di gravame sono inerenti le deduzioni in diritto argomentate dal giudice in primo grado in merito ai criteri adottati per la decisione delle fattispecie inerenti la condotta dell'avv. . La Corte li affronta congiuntamente in primo luogo rile- Per_1
vando come la dicotomia fra obbligazioni di mezzi e di risultato, richiamata
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dall'appellante, di creazione giurisprudenziale, sia stata dalla stessa giurisprudenza della S.C. superata a seguito della pronuncia n. 15781/2005 che sottolinea come sia necessario far riferimento, nell'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo alle prestazioni d'opera intellettuale, alla diligenza richiesta con riferimento all'art. 1176
2 co c.c. perché in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile che, oltretutto, nella pro-
fessione forense è comprensiva anche del dovere di dissuasione dalla promozione di azioni non utili.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite specifica che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove l'attenzione
è più semplicemente rivolta nei confronti dell'adempimento prestato dal professionista,
al quale è richiesto di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza per loro è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'ar-
ticolo 2236 CC. (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005). La Corte quindi ritiene che, nella fattispecie in esame, è alla diligenza del professionista che occorre guardare e, in caso di comportamento omissivo, al giudizio controfattuale inerente l'idoneità del comporta-
mento allegato come corretto, oggetto dell'omissione, a conseguire il risultato utile per il creditore.
La diligenza richiesta è parametrata al professionista "medio", ossia alla figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa;
non corrisponde ad un professionista "mediocre" ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, Cass. 13777/2018; Cass.
24213/2015, Cass. 10289/2015).
Specifica poi la giurisprudenza come non risulti sufficiente allegare il non corretto com-
pimento dell'attività da parte dell'avvocato, essendo necessario dimostrare, con onere a carico del creditore, la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento e la
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condotta non diligente (S.C. sentenza n. 10526/2015) fornendo riscontro, in virtù di cri-
teri probabilistici, del risultato perduto.
Assolto l'onere gravante sul creditore è il legale a dover dimostrare di aver tenuto la condotta diligente esigibile, come sopra specificata.
Tali principi non divergono da quelli enunciati nella sentenza di primo grado impugnata e la Corte constata come la domanda proposta dal er ottenere la declaratoria Parte_1
di responsabilità dell'avvocato fosse fondata sull'assunto del mancato conseguimento,
da parte del legale, dei risultati ritenuti conseguibili. L'azione non era proposta per l'erroneità della comunicazione al proprio assistito dell'esistenza dei presupposti per ad-
divenire ad un esito positivo delle questioni curate. La domanda, in altri termini, è fon-
data sull'assunto dell'esistenza dell'inadempimento per non aver il legale promosso azioni o per averle promosse con modalità erronea;
non era formulata per far valere i pregiudizi inerenti l'erronea comunicazione al proprio assistito.
L'affermazione secondo la quale l'avvocato assicurava il cliente dell'esito positivo delle pratiche curate era utilizzata dal ome presupposto dell'azione di responsabi- Parte_1
lità del professionista, che era comunque richiesta non per aver ricevuto assicurazioni non risultate veritiere ma per non aver adoperato la necessaria diligenza per conseguire i risultati agognati, tanto che contestava la mancata attivazione da parte del Parte_1
professionista, che neppure informava il cliente dell'attività espletata, pur trattandosi di crediti recuperabili perché di natura condominiale e quindi vantati nei confronti di pro-
prietari di immobili, con conseguente prescrizione delle ragioni vantate. In merito poi all'obbligo di restituire gli importi ricevuti al cliente come competenze, all'esito del ter-
mine degli incarichi, la Corte interpreta tale affermazione collegandola all'agognato esito positivo delle varie azioni di recupero crediti da promuovere, da cui sarebbe con-
seguita anche la refusione delle spese di lite.
La Corte quindi, nel rigettare i primi tre motivi di gravame, in adempimento delle que-
stioni poste è tenuta a verificare quanto accaduto per tutti i giudizi in contestazione,
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oggetto degli ulteriori motivi, per i quali il legale era incaricato ad agire. Con l'ovvia limitazione delle indagini ai soli giudizi oggetto dell'appello ed esclusione di quelli per i quali la decisione assunta in primo grado è divenuta definitiva perché non oggetto di impugnazione.
Preliminarmente la Corte precisa altresì come le dichiarazioni a firma dell'avv. , Per_1
riportate sui fogli asseritamente riempiti abusivamente, verranno considerate valide ed efficaci. Non rinviene elementi sufficienti per poterle considerare certamente oggetto di abusivo riempimento di fogli firmati in bianco da parte del gli indizi menzionati Parte_1
a supporto della ricostruzione degli appellati non rivestono l'idoneità di assurgere al rango di prova per presunzioni.
Il legame tra il fatto noto e quello ignoto è illustrato dalla S.C. , anche con la sentenza n. 14762/2019, “non in termini di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ra-
gionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipen-
denza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di pro-
babilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. I canoni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit" in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent.
31 ottobre 2011, n. 22656, Cass. n. 1163/2020),
Ed ancora: "la gravità allude ad un concetto Iogico, 'generale o speciale (cioè rispon-
dente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare,
per esempio di natura scientifica o propria di una qualche «lex artis»)", esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per
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cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece,
"condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia certa" (così Cass. Sez. 3, n. 19485/2017. La precisione "esprime l'idea che l'infe-
renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità
che si indirizzi solo verso di esso", mentre "non lasci spazio sempre al livello della pro-
babilità, all'indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti". La con-
cordanza, invece, individua un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo con-
cerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi,
bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi pro-
batori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che,
peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così, nuova-
mente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Nel caso in esame non è consentito presumere che dallo stile linguistico o dalla possibilità del di accedere allo Parte_1
studio legale o dalle altre circostanze menzionate si possa trarre una indicazione precisa probatoria soprattutto alla luce del fatto che la stessa difesa del convenuto era origina-
riamente indirizzata altrove, negando la genuinità della sottoscrizione che invece risul-
tava acclarata in giudizio.
Nulla autorizza l'esclusione a priori di ricostruzioni alternative dei fatti, possibili e co-
munque capaci di perfezionare i medesimi documenti, come ad esempio la predisposi-
zione delle scritture da parte dello stesso con successiva sottoscrizione da Parte_1
parte dell'avv. , non emergendo da nulla che invece detta sottoscrizione fosse Per_1
antecedente. Nulla giustificava la ricostruzione secondo la quale l'avvocato conse-
gnava, non si comprende bene a quale scopo, di consegnare al fogli firmati Parte_1
in bianco perché questi li riempisse e l'avv. li successivamente controllasse. Per_1
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7. Tanto esposto, la prima questione posta con il quarto motivo di gravame concerneva il giudizio in primo grado distinto al 1962/11 del R.G. ed era inerente l'allegata respon-
sabilità dell'avvocato nel contenzioso promosso da terzi contro il avanti il Tri- Parte_1
bunale di Benevento (R.G. 3924/91).
L'oggetto del giudizio era costituto dal rifiuto, imputato al alla consegna Parte_1
della documentazione condominiale al nuovo amministratore subentrato al convenuto ed il contenzioso terminava con la condanna del convenuto alla consegna dei docu-
menti con pagamento delle spese. La contestazione mossa all'avv. consi- Per_1
steva nell'aver ricevuto, senza produrlo in giudizio, il documento del 26.1.91 attestante il passaggio di consegne dal quale ex amministratore, all'incaricato dell'am- Parte_1
ministratore subentrante. L'inadempimento dell'avvocato non era rilevato dal Giudice
del primo grado perché la sentenza del foro beneventano, a pag. 4, menzionava che il il 07.11.1994, oltre tre anni dopo il verbale del passaggio di consegne del Parte_1
1991, aveva redatto una nota con la quale invitava il nuovo amministratore a ritirare la documentazione del che evidentemente continuava a possedere, nono- Parte_3
stante il verbale citato. La consegna della documentazione non era stata quindi del tutto perfezionata e la mancata produzione del documento, da parte dell'avv. , ri- Per_1
sultava non causalmente efficiente sull'esito del contenzioso. Per l'appellante il Tribu-
nale di Benevento ripotava dati erronei ma la contestazione risulta non supportata da alcun valido riscontro, non essendo per nulla specificate le presunte ragioni di erroneità
dell'affermazione contenuta in sentenza. avrebbe potuto visionare gli atti del Parte_1
processo, anche dopo il termine del contenzioso, così da documentare, illustrare e di-
mostrare le ragioni in virtù delle quali il Tribunale di Benevento avrebbe allegato erro-
neamente la circostanza contestata invece, del tutto gratuitamente. La Corte non con-
cede credito all'errore che sarebbe stato riportato in sentenza dal Tribunale di Bene-
vento e quindi condivide l'argomentazione di cui alla sentenza di primo grado, in termini
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di ininfluenza della mancata produzione del documento da parte dell'avv. . Ri- Per_1
getta quindi il gravame proposto sul punto.
8. La seconda contestazione, posta con il quinto motivo di gravame, è inerente il giudizio in primo grado distinto al 6587/11, riunito al portante 1962/11 del R.G., concer-
nente l'allegato mancato recupero dei crediti vantati dal nei confronti del Con- Parte_1
dominio Accadeva che l'avv. otteneva un decreto ingiuntivo CP_9 Per_1
contro il Condominio, notificato il 29.11.90; l'ingiunto aveva proposto il giudizio di op-
posizione e l'avvocato non aveva prodotto in giudizio la raccomandata dell'amministra-
tore del condominio ingiunto, del 12.12.90, con la quale comunicava al che Parte_1
l'assemblea condominiale, con delibera del 10.12.90, aveva espresso la volontà di non procedere con l'opposizione che poi invece era stata promossa, con atto notificato il
18.12.90, su impulso proprio dell'amministratore. L'attore allegava anche la raccoman-
data del 21.12.90, indicata in appello e versata in atti, con la quale lo stesso ammini-
stratore del condominio ingiunto rappresentava l'intervenuta revoca del mandato, non in atti, conferito all'avvocato del condominio che invece iscriveva la causa a ruolo e regolarmente compariva alle udienze del contenzioso. L'avv. Ventriglia errava, per l'ap-
pellante, anche nella notifica dell'atto di appello alla sentenza che aveva visto il Pt_5
soccombente, con la conseguenza di non poter iscrivere la causa del gravame e
[...]
far divenire definitiva la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo condannando il nche al pagamento delle spese di lite. Per il giudice di primo Parte_1
grado l'omissione della produzione documentale citata era ininfluente perché il giudizio per la revoca del d.i. era stato invece promosso smentendo la delibera assembleare;
per l'appellante la produzione della delibera avrebbe comportato l'interruzione del giu-
dizio.
L'avv. aveva anche dichiarato al che al termine del mandato, recu- Per_1 Parte_1
perati i crediti, avrebbe restituito al le competenze ricevute. Parte_1
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L'appellato, di contro, aderendo a quanto affermato nella sentenza di primo grado, pe-
rorava il rigetto dell'appello perché il deposito dei documenti sarebbe stato ininfluente.
L'interruzione, per essere disposta, presupponeva la dichiarazione proveniente dalla difesa del condominio opponente (art. 300 c.p.c.) e non dal Il condominio, Parte_1
proseguendo l'opposizione, dimostrava la sussistenza di una volontà opposta a quella dedotta dal Parte_1
La Corte, in merito all'effetto valutato in via controfattuale della produzione dei docu-
menti la cui omissione era all'origine della contestazione all'avv. , evidenzia Per_1
come di certo non si sarebbe verificata l'interruzione del giudizio indicata dall'appel-
lante, che richiede il verificarsi di eventi diversi rispetto a quello che avrebbe potuto perfezionare una rinuncia al giudizio e/o la sopravvenuta revoca del mandato al difen-
sore, che tra l'altro non avrebbe comportato la possibilità dello stesso al patrocinare il cliente sino alla costituzione di un nuovo avvocato nominato in sua sostituzione. Della
revoca del mandato oltretutto non v'è prova, non risultando a tal fine idonea la sola comunicazione dell'amministratore del sfornita di riscontro Parte_3 Parte_6
dell'effettiva intervenuta revoca con comunicazione della volontà all'avvocato revocato.
La raccomandata dell'amministratore al anche se prodotta in giudizio, non Parte_1
avrebbe avuto alcuna conseguenza processuale non esistendo alcun potere del giudice al riguardo in mancanza del decisivo documento capace di fornire riscontro della co-
municazione al difensore dell'intervenuta revoca.
Ben più rilevante è invece la questione inerente l'avvenuta manifestazione della volontà
condominiale, ancor prima della notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo,
di non voler promuovere il giudizio che, quindi, iniziava contro la volontà del soggetto rappresentato. Ab origine esisteva la dimostrazione della promozione del giudizio contro la volontà del rappresentato e quindi della carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. alla promozione del contenzioso che avrebbe comportato il rigetto dell'opposizione al de-
creto ingiuntivo, non potendosi neppure affermare, come avvenuto nella sentenza di
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primo grado, che la prosecuzione del contenzioso attestava la nuova volontà del con-
dominio di proseguirlo. Nulla autorizzava tale ricostruzione e, oltretutto, la volontà con-
traria ad una delibera assembleare adottata richiedeva l'approvazione di una decisione di segno opposto, capace di renderla non più efficace. Di detta delibera non ne è nep-
pure menzionata l'esistenza. L'omissione della produzione del verbale assembleare comportava il mancato passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ed il danno per il era costituto dalla mancata conferma dell'ordine di pagamento al quale l'avv. Parte_1
non poneva rimedio neppure con l'appello che non era proposto essendo Per_1
stato erroneamente notificato.
La Corte, per la quantificazione del danno, constata come il documento allegato dall'ap-
pellante sotto la voce “fascicolo sito a ”, di riproduzione del Parte_7 CP_3
decreto ingiuntivo, sia parziale. Contiene il solo ricorso senza la successiva ingiunzione di pagamento che non evincibile neppure dall'atto di citazione in opposizione, anche questo allegato solo parzialmente. Anche la sentenza del primo grado, pacificamente esistente, non è versata in atti. E' anche pacifico che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso per l'importo di €. 11.988,75 ma la Corte non ha la possibilità di controllare la correttezza di quanto indicato come voce corrispondente alle spese di ingiunzione;
non può neppure constatare quale sia la somma liquidata per spese legali a seguito dell'emissione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Le somme delle quali ha quindi riscontro sono costituite dalla sorte del decreto ingiuntivo e da quella ricevuta dall'avv. per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo e Per_1
alla causa di opposizione, perché il legale deve restituire quanto incassato non avendo diritto all'onorario quando la sua negligenza, secondo un criterio probabilistico, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. n. 3830/2022).
Tale somma è quantificata dall'appellante in €. 1.236,69 e risulta tuttavia contestata dagli appellati, sin dal primo grado, che asserivano non esservi prova dell'intervenuto pagamento. A fronte di tale opposizione l'appellante, alle pagine 12 e 13 dell'atto di
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gravame non dimostra e riscontra le ragioni esposte a sostegno della somma quantifi-
cata e la Corte constata solo che, nel documento a firma dell'avv. del 28.3.95, Per_1
il convenuto dichiarava di aver ricevuto un acconto di £.
8.086.000 per 12 decreti ingiun-
tivi, compreso quello oggetto di disamina. L'interpretazione ritenuta più corretta della scrittura è quella secondo la quale la somma versata in acconto per promuovere il d.i.
contro il condominio in fosse pari ad 1/12 di £. 8.086.000, cioè €.348,00. CP_3
Con il documento del 3.5.90, sempre a firma dell'avvocato, il legale accusava ricevuta anche per £.1.937.000, cioè €. 1.000,38. Altro non emerge e, in tali termini, l'appello è
accolto.
9. Il sesto motivo di gravame è inerente il giudizio in primo grado distinto al
1258/12, riunito al portante 1962/11 del R.G., per la mancata proposizione di un con-
tenzioso per il risarcimento danni nei confronti del Controparte_10
per la perdita della caparra che allegava di aver versato per
[...] Parte_1
l'acquisto di un immobile poi non perfezionatosi. Il giudice in sentenza dichiarava di non comprendere la contestazione mossa all'avv. perché emergeva l'attività Per_1
dell'avvocato in favore del Tale attività, in realtà, non esiste tanto che con la Parte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata dall'avv. nel giudizio di primo Per_1
grado RG 1258/12, a pag.4, il convenuto negava di aver ricevuto l'incarico e qualsivo-
glia acconto. Evidenziava anche l'inesistenza del conferimento di una procura alle liti ex art. 83 cpc in virtù della quale l'avvocato avrebbe potuto promuovere l'azione.
L'appellante contestava invece che il professionista non aveva espletato il mandato non depositando l'atto di citazione che quindi neppure trascriveva. L'appellato, sul punto, si riportava integralmente sia al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata dall'avv. nel giudizio di primo grado RG 1258/12, che a quanto esposto Per_1
in comparsa conclusionale nonché, infine, alla documentazione in atti del giudizio RG
1258/12. In pratica ribadiva l'inesistenza del mandato professionale.
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La Corte, previa dichiarazione dell'erroneità di quanto esposto nella sentenza di primo grado circa l'attività compiuta dal convenuto, in realtà non provata, evidenzia di non rintracciare le valide ragioni da far valere il giudizio che l'avv. avrebbe ipote- Per_1
ticamente dovuto far valere per il e che l'appellante neppure illustra. Non ri- Parte_1
scontra la fondatezza delle ragioni che avrebbero consentito di ottenere la restituzione della caparra allegata come versata e, quindi, dell'esistenza del danno fatto valere in giudizio. E' però tuttavia evidente che l'avv. , che nulla pacificamente esple- Per_1
tava, avrebbe dovuto restituire la somma ricevuta in acconto.
Dal contratto d'opera professionale del 08.2.92 sottoscritto dall'avv. emerge Per_1
che il professionista riceveva £. 3.450.000 (€. 1.781,78) per la promozione di due azioni legali, una delle quali era quella ora in esame. Logica vuole che la somma dovesse essere imputata per metà all'attività professionale non espletata e che quindi gli eredi dell'avv. debbono essere condannati alla restituzione di €. 890,89 oltre acces- Per_1
sori. In tali termini il gravame è accolto.
10. Il settimo motivo di gravame concerne quanto esposto nel giudizio in primo grado distinto al 3896/13, riunito al portante 1962/11 del R.G., per il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti del;
del Controparte_13 CP_7
, del e del
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
per lavori straordinari, per un totale di €. 51.937,46, comprensivi degli anticipi
[...]
versati al legale, oltre interessi dovuti dalla costituzione in mora. Per il giudice del primo grado mancava allegazione e prova delle negligenze e la loro incidenza in danno dell'at-
tore.
L'appellante allegava che l'avvocato aveva ricevuto il mandato per procedere ad azioni di recupero, come dimostrato con le scritture del 08.02.1992 e 28.3.95, e incassato somme in acconto per £.
8.086.000 e nulla promuoveva avendo raccolto anche le pro-
cure alle liti.
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Gli appellati, in proposito, ancora una volta eccepivano l'inesistenza delle procure alle liti, effettivamente non in atti e la carenza di dimostrazione del nesso di causalità con eventuali danni patiti. Ribadivano anche le incongruenze dei documenti a firma dell'avv.
. La Corte, a tal riguardo, con riferimento ai contratti di patrocinio riferiti a Per_1
queste contestazioni, non riscontra elementi sufficienti per potersi dichiarare convinta del riempimento arbitrario delle dichiarazioni, come già in precedenza illustrato. Le di-
chiarazioni sono comunque analitiche nella descrizione delle pratiche e astrattamente ben riferibili al legale, e dalle stesse si evince come il legale fosse stato officiato degli incarichi , con ciò evidentemente assumendosi una potenziale responsabilità derivante dalla sua inerzia ( S.C., ordinanza n. 23434/21). La dichiarazione del legale, di cui alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, di aver rinunciato ai mandati difensivi curati per il riferiti ovviamente ad altre pratiche, sin dal 1994, in nulla incideva Parte_1
su queste posizioni in esame, per le quali nulla accadeva. Neppure risulta versata in atti una dichiarazione omnia comprensiva di rinuncia globale ai mandati riferiti che avrebbe potuto includere quelle ora valutate. E' pur vero che la scrittura del 1995 era successiva alla rinuncia ai mandati difensivi ma ciò poteva comunque essere stata frutto di nuove determinazioni intercorse tra le parti non emergendo che all'epoca esistessero tali dis-
sapori da non rendere credibile la nuova costituzione di rapporti professionali. In merito alla verifica del nesso di causalità dell'inerzia con i presunti danni, la Corte, fermo re-
stando come al ebba essere restituita la somma di €. 4.176.07,00 ricevuta in Parte_1
acconto, come dimostrato documentalmente, constata che:
- Per il che dichiarazione dell'assemblea Controparte_13
condominiale del 03.11.90 di riconoscimento del credito vantato nei confronti dell'ex amministratore per €. 14.555.93 da versare entro il 30.9.91. Il credito può Parte_1
essere considerato esigibile trattandosi di condominio quindi fornito di garanzie immo-
biliari per la effettiva solvibilità. Emerge quindi il danno, la condotta colposa ed il nesso
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di causalità per il mancato incasso stante l'avvenuta prescrizione medio tempore matu-
rata. Detta somma deve essere quindi risarcita.
Cont
- Eguale discorso deve essere approntato per il credito nei confronti del Ce-
saro B di per il medesimo importo di €. 14.555.93 da versare entro il 31.12.92 CP_6
in virtù di approvazione proveniente dall'assemblea condominiale del 22.6.91, e del
, per €. 7484.26 giusta delibera del 18.12.1992. Parte_8
Nulla la Corte riconosce per le spese asseritamente sostenute dall'amministratore con-
dominiale per lavori eseguiti da vari artigiani in favore del condominio CP_17
dovendosi presumere che le anticipazioni fossero provenienti dalle casse dell'ente e non consistenti in inspiegabili e non spiegate anticipazioni in proprio da parte dell'am-
ministratore che avrebbe dovuto quanto meno fornire riscontro del mezzo di pagamento utilizzato e della provenienza dal patrimonio personale.
11. In conclusione l'appello deve essere rigettato per il quarto e sesto motivo di gra-
vame, ed accolto, nei termini specificati in precedenza, per il quinto e settimo motivo,
riconoscendo il diritto di al pagamento, da parte degli aventi causa di Parte_1
delle seguenti somme: Persona_1
- €. 11.988,75 oltre €.348,00 ed €. 1.000,38 per un totale di €.13.337,13 per il giudizio in primo grado distinto al 6587/11, per il mancato recupero dei crediti vantati dal nei confronti del Parte_1 Controparte_18
- €. 890,89 per il giudizio in primo grado distinto al 1258/12, per la mancata pro-
posizione di un contenzioso per il risarcimento danni nei confronti del
[...]
; Controparte_10
- €. 4.176,07 oltre €. 14.555,93, €. 14.555,93 ed €.7.484.26, per un totale di €.
40.772,19 per il giudizio in primo grado distinto al 3896/13, per il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti del;
del Controparte_13 CP_7
, del .
[...] Controparte_14 Controparte_15
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Il totale generale è di €. 55.000,21 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora del
07.10.2002.
12. Spese legali da riformare per entrambi i gradi del giudizio e condanna, per i tre giudizi riuniti in primo grado, delle spese determinate in virtù del valore della somma riconosciuta come dovuta con applicazione di un valore intermedio tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei ri- Parte_1
guardi della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., n. 1051/21 del 13.4.2021, in acco-
glimento del gravame e riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, così
provvede:
A) Accoglie le domande proposte nei confronti di , al quale sono Persona_1
subentrati al decesso gli eredi e , e per l'effetto con- Controparte_1 Parte_2
danna quest'ultimi al pagamento, in favore di , della somma di €. Parte_1
55.000,21 oltre interessi al tasso legale dal 07.10.2002;
B) Condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite del giudizio che liquida, per il primo grado, in €. Parte_1
10.000,00 per competenze oltre €. 600,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge e , per il gravame, in €.8.000,00 per competenze oltre €. 382,50 per esborsi,
spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso il 07.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello promosso per la riforma della sentenza n. 1051/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.4.21, iscritto al n.4719/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
14.5.2024 e pendente
TRA
, c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Anna Parte_1 C.F._1
Battaglia, c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione in ap- C.F._2
pello, PEC Email_1
-APPELLANTE-
E
c.f.: Controparte_1 C.F._3
, c.f. Parte_2 C.F._4 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Miale (c.f. Persona_1
e dall'avv. Giuseppe Laforgia (c.f. ) in virtù C.F._5 C.F._6
di procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello,
CP_2
del processo e conclusioni delle parti
[...]
1. , con citazione notificata il 12.1.2021 promuoveva appello av- Parte_1
verso la sentenza n. 1051/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indicata in epigrafe, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1962/2011, al quale erano riuniti i fascicoli contraddistinti con i numeri di R.G. 6587/2011 – 1258/2012 – 3896/2013, avente ad oggetto la domanda di condanna per inadempimento e risarcimento danni per respon-
sabilità professionale dell'avvocato , decisa con il seguente dispo- Persona_1
sitivo:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in euro €
5.456,50 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
2. aveva agito in giudizio a seguito degli incarichi conferiti al professio- Parte_1
nista per il recupero del propri crediti ed allegava che l'inadempimento aveva provocato la prescrizione dei diritti vantati.
Elencava gli incarichi conferiti, produceva in giudizio i contratti di patrocinio e la copia dei mandati a margine degli atti con l'autentica firmata dall'incaricato avvocato, oltre la corrispondenza inoltrata al professionista.
L'attore allegava che i crediti da recuperare, ormai prescritti, erano certi, liquidi ed esi-
gibili, in quanto fondati su prova scritta.
La causa portante era quella iscritta al R.G. 1962/2011, riferita all'azione nei confronti del , per euro 25.958,37, e quelle riunite erano Parte_3
costituite dalla n. 6587/2011 per l'azione da promuovere contro il Controparte_3
, per euro 20.751,76; n. 1258/2012 contro
[...] Controparte_4
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Domizia per euro 23.457,89, n 3896/2013 nei confronti del Controparte_5
di ; del;
del Cesaro B CP_3 Controparte_6 Controparte_7
di ; del Condominio C/so Trieste di per le quietanze a saldo lavori straor- CP_6 CP_6
dinari per euro 51.937,46.
2. L'avvocato eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e dapprima discono-
sceva le sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni prodotte dall'attore e poi con-
testava l'abusivo riempimento dei fogli in bianco, utilizzati dal A seguito di Parte_1
istanza di verificazione era quindi espletata una CTU grafologica che confermava l'au-
tenticità delle sottoscrizioni.
Deceduto il convenuto e riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, il giudice emetteva la sentenza di rigetto della domanda attorea oggetto del gravame.
In motivazione il giudice evidenziava come la prestazione dell'avvocato dia luogo ad un'obbligazione di mezzi e la sua responsabilità presuppone la violazione del dovere di diligenza, secondo i canoni della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Dal giudizio non erano emerse allegazioni e prove delle negli-
genze e dell'idoneità delle stesse ad incidere sugli interessi della parte e quindi risultava carente il riscontro del nesso di causalità tra la condotta colposa del convenuto ed il danno subito.
3. Con il gravame impugnava la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1° Erronea affermazione in sentenza secondo la quale la prestazione dell'avvocato, al pari di quella degli altri professionisti, dà luogo ad un'obbligazione di mezzi, perché le dichiarazioni rese dal professionista evidenziavano come questi garantiva al Parte_1
il “risultato”, cioè l'esito favorevole dei recuperi, che egli stesso aveva accertato come recuperabili, in base alla documentazione ricevuta in originale, trattandosi di crediti certi liquidi ed esigibili, essendo fondati su prova scritta. Risultato che sarebbe stato conse-
guito in ragione della natura dei crediti.
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L'attore aveva provato il titolo in virtù del quale agiva, allegava l'inadempimento ed il convenuto, di contro, non aveva riscontrato di aver correttamente adempiuto, così estin-
guendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile
2° Erronea dichiarazione del giudice in merito alla necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione (o l'omissione) del professionista ed il pregiudizio dell'assistito. Per l'appellante tale necessità non necessiterebbe in caso di domande accertative o dichiarative. L'avvocato doveva essere considerato responsa-
bile verso il cliente per il caso di incuria o di ignoranza di disposizioni e rimarcava la negligenza del convenuto, la mancata comunicazione della mancanza di possibilità di dar seguito al mandato, la mancata dimostrazione della preclusione ad operare.
3° Erronea affermazione secondo la quale il cliente è tenuto a dimostrare non solo il danno, ma anche l'origine dall'inadempimento del professionista, essendo necessaria una valutazione prognostica circa la sussistenza di serie ed apprezzabili possibilità di successo conseguenti al comportamento omesso. Per l'appellante la completa omis-
sione ed il mancato rispetto dei contratti intercorsi tra l'avvocato e il cliente e la prova del danno e del nesso causale tra la condotta dell'avv. ed il pregiudizio subito Per_1
dal già derivava dai contratti di prestazione d'opera professionale non ese- Parte_1
guiti.
4° Con riferimento al giudizio n. 1962.2011 di R.G. innanzi al Tribunale di Benevento
(RG. 3924/91) nel quale l'attore era citato dal “per sentir di- Controparte_8
chiarare ingiustificato il rifiuto a consegnare la documentazione del “, con- Parte_3
clusosi con il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese,
il giudice non aveva esaminato gli atti prodotti ed in particolare la dichiarazione dell'avv.
di ricevuta di competenze professionali per lire 1.800.000 e di ricevuta dal Per_1
ella documentazione originale che l'avv. non depositava a corredo Parte_1 Per_1
della comparsa e/o nella prima udienza a dimostrazione che la domanda di controparte era tamquam non esset. L'avv. si presentava alla prima udienza con una Per_1
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comparsa erroneamente redatta perché non riguardava l'oggetto del contendere, dedu-
cendo la carenza di legittimazione attiva di tal sig. ” ed omettendo di depositare Pt_4
il documento ricevuto e così determinando l'accoglimento della domanda da parte del
Tribunale di Benevento senza trasmettere la sentenza al cliente.
5° Per il giudizio RG.6587/2011 l'appellante contestava l'affermazione del giudice se-
condo la quale era infondata la richiesta attorea di ottenere il risarcimento danni per €.
20.751,76, di cui € 11.988,75 per importo non recuperato, a seguito del decreto ingiun-
tivo emesso per il nei confronti del condominio Per il giudice di Parte_1 CP_9
primo grado l'avv. aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti Per_1
del e partecipato alle udienze del giudizio di opposizione;
era risultata inin- Parte_3
fluente, ai fini del giudizio, il deposito in causa, da parte del legale, della raccomandata del 12/12/1990 con la quale l'amministratore del condominio ingiunto comunicava all'at-
tore che l'assemblea condominiale aveva espresso la volontà' di non procedere alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2294, notificato il 29.11.1990, invitando i condomini inadempienti a definire bonariamente la controversia, provvedendo al pagamento della quota dovuta. L'ininfluenza derivava, per il giudice, dall'opposizione poi effettivamente proposta dal . L'appellante opponeva che sarebbe bastato produrre la rac- Parte_3
comandata e la delibera assembleare menzionata nel giudizio di opposizione per inter-
rompere il giudizio. L'avv. abbandonava la causa senza effettuare il deposito Per_1
e nell'anno 2006 comunicava al i aver notificato l'atto di appello alla sentenza Parte_1
n. 2533/2004 del Tribunale di Benevento in modo erroneo, così determinando il passag-
gio in giudicato della sentenza, con perdita del diritto di credito del oramai Parte_1
prescritto.
6° Per il giudizio 1258/2012 , per il quale l'attore chiedeva il pagamento di € 23.457,89,
di cui € 1.781,77 per restituzione dei compensi professionali corrisposti per due incarichi ad agire nei confronti del , € 258,20, per Controparte_10
restituzione di ulteriori competenze professionali corrisposte, € 247,89 per bolli, ruoli e
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notifiche, € 21.170,03 a titolo di mancato esperimento del giudizio di risarcimento del danno nei confronti del , per la perdita della caparra versata per il mancato Parte_3
acquisto di un locale commerciale in via Pavoni, Brescia, per l'appellante il giudice aveva errato nel ritenere di non comprendere la contestazione essendo state compiute le attività. Replicava l'appellante come il contratto d'opera professionale sottoscritto il
02/07/1991 attestasse l'avvenuto versamento di una somma al legale al fine di proce-
dere al recupero dei crediti con obbligo di restituzione appena definite le procedure. Il
successivo contratto di prestazione d'opera professionale del 08/02/1992 attestava che il legale riceveva le competenze legali e la documentazione originale per l'espletamento dei mandati contro il condominio e la doglianza riguardava la circostanza che l'avv.
[...]
CP_1
non depositava l'atto di citazione pur ricevendo l'importo di lire 3.450.000, e nel mese di dicembre 1993, l'importo di lire 500.000, per procedere alla trascrizione degli atti di citazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. Maria CV, non espletando il mandato ricevuto.
7° Per il giudizio R.G. 3896/2013 il giudice riteneva non sussistente l'allegazione e la prova delle negligenze contestate e del loro nesso sugli interessi della parte. L'appel-
lante invece affermava che l'avvocato aveva dichiarato di aver trattenuto vari importi,
analiticamente indicati, senza aver espletato alcuna attività.
L'appellante chiedeva di : “A-) accogliere l'appello per i motivi in premessa, dichiarando
la responsabilità professionale dell'avvocato , quale prestatore d'o- Persona_1
pera intellettuale, nei confronti del in relazione alla accertata e documentata Parte_1
omissione delle prestazioni professionali enumerate nei contratti intercorsi tra l'avvocato
e il cliente, per negligenza, per omissione, per violazione del dovere di diligenza, per
violazione del rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico e del dovere di compe-
tenza, per inadempimento del mandato e violazione del dovere di informazione;
B-) accogliere l'appello per i motivi in premessa e riformare la sentenza di primo grado,
e dichiarare la responsabilità del professionista per tutti pregiudizi patrimoniali arrecati
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al cliente a seguito della intervenuta prescrizione del diritto di credito, e per esso i suoi
eredi;
C-) accogliere la domanda in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta
dell'avv. ed il pregiudizio subito dal per la mancata e/o erronea Per_1 Parte_1
esecuzione nei contratti di prestazione d'opera professionale, con restituzione delle
somme anticipate a titolo di spese e di competenze professionali oltre interessi moratori;
D) accogliere la domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle
somme che il vrebbe recuperato mediante il professionista ovvero nella mag- Parte_1
gior o minor somma che la Corte vorrà stabilire;
E-) con vittoria di spese, e competenze del doppio grado del giudizio, IVA, CPA e rim-
borso forfetario.”
4. e , eredi di , si costituivano Controparte_1 Parte_2 Persona_1
in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Peroravano la correttezza di quanto affermato nella sentenza di primo grado circa la natura di mezzi e non di risultato dell'obbligazione assunta dal professionista che non può impegnarsi a restituire eventuali anticipi di onorario ricevuti dal cliente.
Eccepivano che i cosiddetti contratti di patrocinio erano evidentemente falsi per la forma grafica utilizzata, la non usualità degli stessi nella pratica professionale corrente, per il paragone con gli altri atti sicuramente riferibili all'avv. , ma anche per quanto Per_1
statuito nell'allegata sentenza penale del Tribunale Penale di S. Maria Capua Vetere,
n. 2992/21, depositata il 21 settembre 2021, dove era considerato credibile quanto so-
stenuto dall'avv. rispetto al “vale a dire che lo stesso avesse le CP_12 Parte_1
chiavi dello studio dell'avv. , che aveva accesso a fogli con mandato in bianco Per_1
già firmato dal , che avrebbe usato per rovinarlo.” Per_1
In merito al nesso di causalità tra l'inadempimento del professionista e i presunti danni sofferti per i singoli giudizi gli appellati evidenziavano che
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A) quanto al giudizio n.1962/11 era stata riproposta in appello solo la questione inerente il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Benevento, RG. 3924/91, con la conse-
guenza che era ormai passata in giudicato ogni questione inerente gli altri giudizi og-
getto del primo grado.
Nel contenzioso ancora in contestazione, invece, gli appellati eccepivano come il Tas-
sinari non avesse neppure allegato quali sarebbero le conseguenze risarcitorie della presunta omissione da parte del convenuto nella produzione in giudizio del documento in suo possesso, considerato irrilevante. L'avv. non era nel possesso di do- Per_1
cumentazione idonea ad incidere sull'esito del contenzioso. Gli appellati reiteravano ex art 346 cpc le difese già esposte in primo grado, illustravano la loro posizione per ogni ulteriore punto richiamato nel gravame, che la Corte menzionerà più avanti, affrontando le varie questioni poste, e così concludevano: “- Preliminarmente, voglia (la Corte d'Ap-
pello) dichiarare inammissibile ex art.348 bis cpc, l'appello proposto da , Parte_1
giacché vi è una ragionevole probabilità che l'impugnazione vada rigettata.
- Nel merito, voglia rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e dei suoi eredi, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Persona_2
Santa Maria Capua Vetere n. 1051/2021, con condanna di controparte al pagamento
delle spese di lite.
- Qualora ritenesse necessari, ai fini decisori, i mezzi istruttori già richiesti ex art. 183
cpc, 6° comma, nel giudizio di primo grado, voglia disporne l'ammissione.”
5. All'udienza del 14.5.2024, tenuta a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle difese finali
Motivi della decisione
6. I primi tre motivi di gravame sono inerenti le deduzioni in diritto argomentate dal giudice in primo grado in merito ai criteri adottati per la decisione delle fattispecie inerenti la condotta dell'avv. . La Corte li affronta congiuntamente in primo luogo rile- Per_1
vando come la dicotomia fra obbligazioni di mezzi e di risultato, richiamata
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dall'appellante, di creazione giurisprudenziale, sia stata dalla stessa giurisprudenza della S.C. superata a seguito della pronuncia n. 15781/2005 che sottolinea come sia necessario far riferimento, nell'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo alle prestazioni d'opera intellettuale, alla diligenza richiesta con riferimento all'art. 1176
2 co c.c. perché in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile che, oltretutto, nella pro-
fessione forense è comprensiva anche del dovere di dissuasione dalla promozione di azioni non utili.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite specifica che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove l'attenzione
è più semplicemente rivolta nei confronti dell'adempimento prestato dal professionista,
al quale è richiesto di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza per loro è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'ar-
ticolo 2236 CC. (Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005). La Corte quindi ritiene che, nella fattispecie in esame, è alla diligenza del professionista che occorre guardare e, in caso di comportamento omissivo, al giudizio controfattuale inerente l'idoneità del comporta-
mento allegato come corretto, oggetto dell'omissione, a conseguire il risultato utile per il creditore.
La diligenza richiesta è parametrata al professionista "medio", ossia alla figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa;
non corrisponde ad un professionista "mediocre" ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, Cass. 13777/2018; Cass.
24213/2015, Cass. 10289/2015).
Specifica poi la giurisprudenza come non risulti sufficiente allegare il non corretto com-
pimento dell'attività da parte dell'avvocato, essendo necessario dimostrare, con onere a carico del creditore, la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento e la
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condotta non diligente (S.C. sentenza n. 10526/2015) fornendo riscontro, in virtù di cri-
teri probabilistici, del risultato perduto.
Assolto l'onere gravante sul creditore è il legale a dover dimostrare di aver tenuto la condotta diligente esigibile, come sopra specificata.
Tali principi non divergono da quelli enunciati nella sentenza di primo grado impugnata e la Corte constata come la domanda proposta dal er ottenere la declaratoria Parte_1
di responsabilità dell'avvocato fosse fondata sull'assunto del mancato conseguimento,
da parte del legale, dei risultati ritenuti conseguibili. L'azione non era proposta per l'erroneità della comunicazione al proprio assistito dell'esistenza dei presupposti per ad-
divenire ad un esito positivo delle questioni curate. La domanda, in altri termini, è fon-
data sull'assunto dell'esistenza dell'inadempimento per non aver il legale promosso azioni o per averle promosse con modalità erronea;
non era formulata per far valere i pregiudizi inerenti l'erronea comunicazione al proprio assistito.
L'affermazione secondo la quale l'avvocato assicurava il cliente dell'esito positivo delle pratiche curate era utilizzata dal ome presupposto dell'azione di responsabi- Parte_1
lità del professionista, che era comunque richiesta non per aver ricevuto assicurazioni non risultate veritiere ma per non aver adoperato la necessaria diligenza per conseguire i risultati agognati, tanto che contestava la mancata attivazione da parte del Parte_1
professionista, che neppure informava il cliente dell'attività espletata, pur trattandosi di crediti recuperabili perché di natura condominiale e quindi vantati nei confronti di pro-
prietari di immobili, con conseguente prescrizione delle ragioni vantate. In merito poi all'obbligo di restituire gli importi ricevuti al cliente come competenze, all'esito del ter-
mine degli incarichi, la Corte interpreta tale affermazione collegandola all'agognato esito positivo delle varie azioni di recupero crediti da promuovere, da cui sarebbe con-
seguita anche la refusione delle spese di lite.
La Corte quindi, nel rigettare i primi tre motivi di gravame, in adempimento delle que-
stioni poste è tenuta a verificare quanto accaduto per tutti i giudizi in contestazione,
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oggetto degli ulteriori motivi, per i quali il legale era incaricato ad agire. Con l'ovvia limitazione delle indagini ai soli giudizi oggetto dell'appello ed esclusione di quelli per i quali la decisione assunta in primo grado è divenuta definitiva perché non oggetto di impugnazione.
Preliminarmente la Corte precisa altresì come le dichiarazioni a firma dell'avv. , Per_1
riportate sui fogli asseritamente riempiti abusivamente, verranno considerate valide ed efficaci. Non rinviene elementi sufficienti per poterle considerare certamente oggetto di abusivo riempimento di fogli firmati in bianco da parte del gli indizi menzionati Parte_1
a supporto della ricostruzione degli appellati non rivestono l'idoneità di assurgere al rango di prova per presunzioni.
Il legame tra il fatto noto e quello ignoto è illustrato dalla S.C. , anche con la sentenza n. 14762/2019, “non in termini di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ra-
gionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipen-
denza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di pro-
babilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. I canoni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit" in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent.
31 ottobre 2011, n. 22656, Cass. n. 1163/2020),
Ed ancora: "la gravità allude ad un concetto Iogico, 'generale o speciale (cioè rispon-
dente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare,
per esempio di natura scientifica o propria di una qualche «lex artis»)", esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per
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cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece,
"condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia certa" (così Cass. Sez. 3, n. 19485/2017. La precisione "esprime l'idea che l'infe-
renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità
che si indirizzi solo verso di esso", mentre "non lasci spazio sempre al livello della pro-
babilità, all'indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti". La con-
cordanza, invece, individua un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo con-
cerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi,
bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi pro-
batori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che,
peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così, nuova-
mente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Nel caso in esame non è consentito presumere che dallo stile linguistico o dalla possibilità del di accedere allo Parte_1
studio legale o dalle altre circostanze menzionate si possa trarre una indicazione precisa probatoria soprattutto alla luce del fatto che la stessa difesa del convenuto era origina-
riamente indirizzata altrove, negando la genuinità della sottoscrizione che invece risul-
tava acclarata in giudizio.
Nulla autorizza l'esclusione a priori di ricostruzioni alternative dei fatti, possibili e co-
munque capaci di perfezionare i medesimi documenti, come ad esempio la predisposi-
zione delle scritture da parte dello stesso con successiva sottoscrizione da Parte_1
parte dell'avv. , non emergendo da nulla che invece detta sottoscrizione fosse Per_1
antecedente. Nulla giustificava la ricostruzione secondo la quale l'avvocato conse-
gnava, non si comprende bene a quale scopo, di consegnare al fogli firmati Parte_1
in bianco perché questi li riempisse e l'avv. li successivamente controllasse. Per_1
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7. Tanto esposto, la prima questione posta con il quarto motivo di gravame concerneva il giudizio in primo grado distinto al 1962/11 del R.G. ed era inerente l'allegata respon-
sabilità dell'avvocato nel contenzioso promosso da terzi contro il avanti il Tri- Parte_1
bunale di Benevento (R.G. 3924/91).
L'oggetto del giudizio era costituto dal rifiuto, imputato al alla consegna Parte_1
della documentazione condominiale al nuovo amministratore subentrato al convenuto ed il contenzioso terminava con la condanna del convenuto alla consegna dei docu-
menti con pagamento delle spese. La contestazione mossa all'avv. consi- Per_1
steva nell'aver ricevuto, senza produrlo in giudizio, il documento del 26.1.91 attestante il passaggio di consegne dal quale ex amministratore, all'incaricato dell'am- Parte_1
ministratore subentrante. L'inadempimento dell'avvocato non era rilevato dal Giudice
del primo grado perché la sentenza del foro beneventano, a pag. 4, menzionava che il il 07.11.1994, oltre tre anni dopo il verbale del passaggio di consegne del Parte_1
1991, aveva redatto una nota con la quale invitava il nuovo amministratore a ritirare la documentazione del che evidentemente continuava a possedere, nono- Parte_3
stante il verbale citato. La consegna della documentazione non era stata quindi del tutto perfezionata e la mancata produzione del documento, da parte dell'avv. , ri- Per_1
sultava non causalmente efficiente sull'esito del contenzioso. Per l'appellante il Tribu-
nale di Benevento ripotava dati erronei ma la contestazione risulta non supportata da alcun valido riscontro, non essendo per nulla specificate le presunte ragioni di erroneità
dell'affermazione contenuta in sentenza. avrebbe potuto visionare gli atti del Parte_1
processo, anche dopo il termine del contenzioso, così da documentare, illustrare e di-
mostrare le ragioni in virtù delle quali il Tribunale di Benevento avrebbe allegato erro-
neamente la circostanza contestata invece, del tutto gratuitamente. La Corte non con-
cede credito all'errore che sarebbe stato riportato in sentenza dal Tribunale di Bene-
vento e quindi condivide l'argomentazione di cui alla sentenza di primo grado, in termini
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di ininfluenza della mancata produzione del documento da parte dell'avv. . Ri- Per_1
getta quindi il gravame proposto sul punto.
8. La seconda contestazione, posta con il quinto motivo di gravame, è inerente il giudizio in primo grado distinto al 6587/11, riunito al portante 1962/11 del R.G., concer-
nente l'allegato mancato recupero dei crediti vantati dal nei confronti del Con- Parte_1
dominio Accadeva che l'avv. otteneva un decreto ingiuntivo CP_9 Per_1
contro il Condominio, notificato il 29.11.90; l'ingiunto aveva proposto il giudizio di op-
posizione e l'avvocato non aveva prodotto in giudizio la raccomandata dell'amministra-
tore del condominio ingiunto, del 12.12.90, con la quale comunicava al che Parte_1
l'assemblea condominiale, con delibera del 10.12.90, aveva espresso la volontà di non procedere con l'opposizione che poi invece era stata promossa, con atto notificato il
18.12.90, su impulso proprio dell'amministratore. L'attore allegava anche la raccoman-
data del 21.12.90, indicata in appello e versata in atti, con la quale lo stesso ammini-
stratore del condominio ingiunto rappresentava l'intervenuta revoca del mandato, non in atti, conferito all'avvocato del condominio che invece iscriveva la causa a ruolo e regolarmente compariva alle udienze del contenzioso. L'avv. Ventriglia errava, per l'ap-
pellante, anche nella notifica dell'atto di appello alla sentenza che aveva visto il Pt_5
soccombente, con la conseguenza di non poter iscrivere la causa del gravame e
[...]
far divenire definitiva la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo condannando il nche al pagamento delle spese di lite. Per il giudice di primo Parte_1
grado l'omissione della produzione documentale citata era ininfluente perché il giudizio per la revoca del d.i. era stato invece promosso smentendo la delibera assembleare;
per l'appellante la produzione della delibera avrebbe comportato l'interruzione del giu-
dizio.
L'avv. aveva anche dichiarato al che al termine del mandato, recu- Per_1 Parte_1
perati i crediti, avrebbe restituito al le competenze ricevute. Parte_1
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L'appellato, di contro, aderendo a quanto affermato nella sentenza di primo grado, pe-
rorava il rigetto dell'appello perché il deposito dei documenti sarebbe stato ininfluente.
L'interruzione, per essere disposta, presupponeva la dichiarazione proveniente dalla difesa del condominio opponente (art. 300 c.p.c.) e non dal Il condominio, Parte_1
proseguendo l'opposizione, dimostrava la sussistenza di una volontà opposta a quella dedotta dal Parte_1
La Corte, in merito all'effetto valutato in via controfattuale della produzione dei docu-
menti la cui omissione era all'origine della contestazione all'avv. , evidenzia Per_1
come di certo non si sarebbe verificata l'interruzione del giudizio indicata dall'appel-
lante, che richiede il verificarsi di eventi diversi rispetto a quello che avrebbe potuto perfezionare una rinuncia al giudizio e/o la sopravvenuta revoca del mandato al difen-
sore, che tra l'altro non avrebbe comportato la possibilità dello stesso al patrocinare il cliente sino alla costituzione di un nuovo avvocato nominato in sua sostituzione. Della
revoca del mandato oltretutto non v'è prova, non risultando a tal fine idonea la sola comunicazione dell'amministratore del sfornita di riscontro Parte_3 Parte_6
dell'effettiva intervenuta revoca con comunicazione della volontà all'avvocato revocato.
La raccomandata dell'amministratore al anche se prodotta in giudizio, non Parte_1
avrebbe avuto alcuna conseguenza processuale non esistendo alcun potere del giudice al riguardo in mancanza del decisivo documento capace di fornire riscontro della co-
municazione al difensore dell'intervenuta revoca.
Ben più rilevante è invece la questione inerente l'avvenuta manifestazione della volontà
condominiale, ancor prima della notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo,
di non voler promuovere il giudizio che, quindi, iniziava contro la volontà del soggetto rappresentato. Ab origine esisteva la dimostrazione della promozione del giudizio contro la volontà del rappresentato e quindi della carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. alla promozione del contenzioso che avrebbe comportato il rigetto dell'opposizione al de-
creto ingiuntivo, non potendosi neppure affermare, come avvenuto nella sentenza di
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primo grado, che la prosecuzione del contenzioso attestava la nuova volontà del con-
dominio di proseguirlo. Nulla autorizzava tale ricostruzione e, oltretutto, la volontà con-
traria ad una delibera assembleare adottata richiedeva l'approvazione di una decisione di segno opposto, capace di renderla non più efficace. Di detta delibera non ne è nep-
pure menzionata l'esistenza. L'omissione della produzione del verbale assembleare comportava il mancato passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ed il danno per il era costituto dalla mancata conferma dell'ordine di pagamento al quale l'avv. Parte_1
non poneva rimedio neppure con l'appello che non era proposto essendo Per_1
stato erroneamente notificato.
La Corte, per la quantificazione del danno, constata come il documento allegato dall'ap-
pellante sotto la voce “fascicolo sito a ”, di riproduzione del Parte_7 CP_3
decreto ingiuntivo, sia parziale. Contiene il solo ricorso senza la successiva ingiunzione di pagamento che non evincibile neppure dall'atto di citazione in opposizione, anche questo allegato solo parzialmente. Anche la sentenza del primo grado, pacificamente esistente, non è versata in atti. E' anche pacifico che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso per l'importo di €. 11.988,75 ma la Corte non ha la possibilità di controllare la correttezza di quanto indicato come voce corrispondente alle spese di ingiunzione;
non può neppure constatare quale sia la somma liquidata per spese legali a seguito dell'emissione della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Le somme delle quali ha quindi riscontro sono costituite dalla sorte del decreto ingiuntivo e da quella ricevuta dall'avv. per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo e Per_1
alla causa di opposizione, perché il legale deve restituire quanto incassato non avendo diritto all'onorario quando la sua negligenza, secondo un criterio probabilistico, abbia impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. n. 3830/2022).
Tale somma è quantificata dall'appellante in €. 1.236,69 e risulta tuttavia contestata dagli appellati, sin dal primo grado, che asserivano non esservi prova dell'intervenuto pagamento. A fronte di tale opposizione l'appellante, alle pagine 12 e 13 dell'atto di
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gravame non dimostra e riscontra le ragioni esposte a sostegno della somma quantifi-
cata e la Corte constata solo che, nel documento a firma dell'avv. del 28.3.95, Per_1
il convenuto dichiarava di aver ricevuto un acconto di £.
8.086.000 per 12 decreti ingiun-
tivi, compreso quello oggetto di disamina. L'interpretazione ritenuta più corretta della scrittura è quella secondo la quale la somma versata in acconto per promuovere il d.i.
contro il condominio in fosse pari ad 1/12 di £. 8.086.000, cioè €.348,00. CP_3
Con il documento del 3.5.90, sempre a firma dell'avvocato, il legale accusava ricevuta anche per £.1.937.000, cioè €. 1.000,38. Altro non emerge e, in tali termini, l'appello è
accolto.
9. Il sesto motivo di gravame è inerente il giudizio in primo grado distinto al
1258/12, riunito al portante 1962/11 del R.G., per la mancata proposizione di un con-
tenzioso per il risarcimento danni nei confronti del Controparte_10
per la perdita della caparra che allegava di aver versato per
[...] Parte_1
l'acquisto di un immobile poi non perfezionatosi. Il giudice in sentenza dichiarava di non comprendere la contestazione mossa all'avv. perché emergeva l'attività Per_1
dell'avvocato in favore del Tale attività, in realtà, non esiste tanto che con la Parte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata dall'avv. nel giudizio di primo Per_1
grado RG 1258/12, a pag.4, il convenuto negava di aver ricevuto l'incarico e qualsivo-
glia acconto. Evidenziava anche l'inesistenza del conferimento di una procura alle liti ex art. 83 cpc in virtù della quale l'avvocato avrebbe potuto promuovere l'azione.
L'appellante contestava invece che il professionista non aveva espletato il mandato non depositando l'atto di citazione che quindi neppure trascriveva. L'appellato, sul punto, si riportava integralmente sia al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata dall'avv. nel giudizio di primo grado RG 1258/12, che a quanto esposto Per_1
in comparsa conclusionale nonché, infine, alla documentazione in atti del giudizio RG
1258/12. In pratica ribadiva l'inesistenza del mandato professionale.
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La Corte, previa dichiarazione dell'erroneità di quanto esposto nella sentenza di primo grado circa l'attività compiuta dal convenuto, in realtà non provata, evidenzia di non rintracciare le valide ragioni da far valere il giudizio che l'avv. avrebbe ipote- Per_1
ticamente dovuto far valere per il e che l'appellante neppure illustra. Non ri- Parte_1
scontra la fondatezza delle ragioni che avrebbero consentito di ottenere la restituzione della caparra allegata come versata e, quindi, dell'esistenza del danno fatto valere in giudizio. E' però tuttavia evidente che l'avv. , che nulla pacificamente esple- Per_1
tava, avrebbe dovuto restituire la somma ricevuta in acconto.
Dal contratto d'opera professionale del 08.2.92 sottoscritto dall'avv. emerge Per_1
che il professionista riceveva £. 3.450.000 (€. 1.781,78) per la promozione di due azioni legali, una delle quali era quella ora in esame. Logica vuole che la somma dovesse essere imputata per metà all'attività professionale non espletata e che quindi gli eredi dell'avv. debbono essere condannati alla restituzione di €. 890,89 oltre acces- Per_1
sori. In tali termini il gravame è accolto.
10. Il settimo motivo di gravame concerne quanto esposto nel giudizio in primo grado distinto al 3896/13, riunito al portante 1962/11 del R.G., per il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti del;
del Controparte_13 CP_7
, del e del
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
per lavori straordinari, per un totale di €. 51.937,46, comprensivi degli anticipi
[...]
versati al legale, oltre interessi dovuti dalla costituzione in mora. Per il giudice del primo grado mancava allegazione e prova delle negligenze e la loro incidenza in danno dell'at-
tore.
L'appellante allegava che l'avvocato aveva ricevuto il mandato per procedere ad azioni di recupero, come dimostrato con le scritture del 08.02.1992 e 28.3.95, e incassato somme in acconto per £.
8.086.000 e nulla promuoveva avendo raccolto anche le pro-
cure alle liti.
Rg 4719/21 est. Sandro Figliozzi
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Gli appellati, in proposito, ancora una volta eccepivano l'inesistenza delle procure alle liti, effettivamente non in atti e la carenza di dimostrazione del nesso di causalità con eventuali danni patiti. Ribadivano anche le incongruenze dei documenti a firma dell'avv.
. La Corte, a tal riguardo, con riferimento ai contratti di patrocinio riferiti a Per_1
queste contestazioni, non riscontra elementi sufficienti per potersi dichiarare convinta del riempimento arbitrario delle dichiarazioni, come già in precedenza illustrato. Le di-
chiarazioni sono comunque analitiche nella descrizione delle pratiche e astrattamente ben riferibili al legale, e dalle stesse si evince come il legale fosse stato officiato degli incarichi , con ciò evidentemente assumendosi una potenziale responsabilità derivante dalla sua inerzia ( S.C., ordinanza n. 23434/21). La dichiarazione del legale, di cui alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, di aver rinunciato ai mandati difensivi curati per il riferiti ovviamente ad altre pratiche, sin dal 1994, in nulla incideva Parte_1
su queste posizioni in esame, per le quali nulla accadeva. Neppure risulta versata in atti una dichiarazione omnia comprensiva di rinuncia globale ai mandati riferiti che avrebbe potuto includere quelle ora valutate. E' pur vero che la scrittura del 1995 era successiva alla rinuncia ai mandati difensivi ma ciò poteva comunque essere stata frutto di nuove determinazioni intercorse tra le parti non emergendo che all'epoca esistessero tali dis-
sapori da non rendere credibile la nuova costituzione di rapporti professionali. In merito alla verifica del nesso di causalità dell'inerzia con i presunti danni, la Corte, fermo re-
stando come al ebba essere restituita la somma di €. 4.176.07,00 ricevuta in Parte_1
acconto, come dimostrato documentalmente, constata che:
- Per il che dichiarazione dell'assemblea Controparte_13
condominiale del 03.11.90 di riconoscimento del credito vantato nei confronti dell'ex amministratore per €. 14.555.93 da versare entro il 30.9.91. Il credito può Parte_1
essere considerato esigibile trattandosi di condominio quindi fornito di garanzie immo-
biliari per la effettiva solvibilità. Emerge quindi il danno, la condotta colposa ed il nesso
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di causalità per il mancato incasso stante l'avvenuta prescrizione medio tempore matu-
rata. Detta somma deve essere quindi risarcita.
Cont
- Eguale discorso deve essere approntato per il credito nei confronti del Ce-
saro B di per il medesimo importo di €. 14.555.93 da versare entro il 31.12.92 CP_6
in virtù di approvazione proveniente dall'assemblea condominiale del 22.6.91, e del
, per €. 7484.26 giusta delibera del 18.12.1992. Parte_8
Nulla la Corte riconosce per le spese asseritamente sostenute dall'amministratore con-
dominiale per lavori eseguiti da vari artigiani in favore del condominio CP_17
dovendosi presumere che le anticipazioni fossero provenienti dalle casse dell'ente e non consistenti in inspiegabili e non spiegate anticipazioni in proprio da parte dell'am-
ministratore che avrebbe dovuto quanto meno fornire riscontro del mezzo di pagamento utilizzato e della provenienza dal patrimonio personale.
11. In conclusione l'appello deve essere rigettato per il quarto e sesto motivo di gra-
vame, ed accolto, nei termini specificati in precedenza, per il quinto e settimo motivo,
riconoscendo il diritto di al pagamento, da parte degli aventi causa di Parte_1
delle seguenti somme: Persona_1
- €. 11.988,75 oltre €.348,00 ed €. 1.000,38 per un totale di €.13.337,13 per il giudizio in primo grado distinto al 6587/11, per il mancato recupero dei crediti vantati dal nei confronti del Parte_1 Controparte_18
- €. 890,89 per il giudizio in primo grado distinto al 1258/12, per la mancata pro-
posizione di un contenzioso per il risarcimento danni nei confronti del
[...]
; Controparte_10
- €. 4.176,07 oltre €. 14.555,93, €. 14.555,93 ed €.7.484.26, per un totale di €.
40.772,19 per il giudizio in primo grado distinto al 3896/13, per il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti del;
del Controparte_13 CP_7
, del .
[...] Controparte_14 Controparte_15
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Il totale generale è di €. 55.000,21 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora del
07.10.2002.
12. Spese legali da riformare per entrambi i gradi del giudizio e condanna, per i tre giudizi riuniti in primo grado, delle spese determinate in virtù del valore della somma riconosciuta come dovuta con applicazione di un valore intermedio tra i minimi ed i medi tariffari.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei ri- Parte_1
guardi della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., n. 1051/21 del 13.4.2021, in acco-
glimento del gravame e riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, così
provvede:
A) Accoglie le domande proposte nei confronti di , al quale sono Persona_1
subentrati al decesso gli eredi e , e per l'effetto con- Controparte_1 Parte_2
danna quest'ultimi al pagamento, in favore di , della somma di €. Parte_1
55.000,21 oltre interessi al tasso legale dal 07.10.2002;
B) Condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite del giudizio che liquida, per il primo grado, in €. Parte_1
10.000,00 per competenze oltre €. 600,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge e , per il gravame, in €.8.000,00 per competenze oltre €. 382,50 per esborsi,
spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso il 07.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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