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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Parte_1 CodiceFiscale_1
Parisio,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “il Tribunale di Lucca, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato il 21/12/1974 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...]
di Lucca Anno 1974, Parte I, Serie I, Atto 52, con ordine al detto Comune di annotazione dell'emanando provvedimento. Spese compensate”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.11.2024 e regolarmente notificato, a Parte_1
dedotto che: -aveva contratto matrimonio con rito civile in Lucca (LU) il 21/12/1974 con
[...]
(registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca, numero 52, parte Controparte_1
I, anno 1974), dal rapporto con il quale non erano nati figli;
- con decreto in data 13/3/1979, il
Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali, dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, avevano intrapreso autonomi percorsi di vita, essendosi la separazione protratta ininterrottamente. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, nient'altro domandando.
All'udienza del 28.2.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, ancorché ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non è comparso né si è costituito, di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto della ricorrente, all'esito della quale, precisate le conclusioni e discussa la causa, la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data
13.3.1979, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 7.3.1979, sicché alla data del deposito del ricorso (6.11.2024) è certamente trascorso il tempo previsto per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno già da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
L'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite, come espressamente richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca il
22.12.1974 da nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] Pt_1 Parte_1
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974 al n. 52 Parte
I;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Parte_1 CodiceFiscale_1
Parisio,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “il Tribunale di Lucca, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato il 21/12/1974 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...]
di Lucca Anno 1974, Parte I, Serie I, Atto 52, con ordine al detto Comune di annotazione dell'emanando provvedimento. Spese compensate”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.11.2024 e regolarmente notificato, a Parte_1
dedotto che: -aveva contratto matrimonio con rito civile in Lucca (LU) il 21/12/1974 con
[...]
(registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucca, numero 52, parte Controparte_1
I, anno 1974), dal rapporto con il quale non erano nati figli;
- con decreto in data 13/3/1979, il
Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali, dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, avevano intrapreso autonomi percorsi di vita, essendosi la separazione protratta ininterrottamente. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, nient'altro domandando.
All'udienza del 28.2.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, ancorché ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non è comparso né si è costituito, di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto della ricorrente, all'esito della quale, precisate le conclusioni e discussa la causa, la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data
13.3.1979, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 7.3.1979, sicché alla data del deposito del ricorso (6.11.2024) è certamente trascorso il tempo previsto per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno già da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
L'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite, come espressamente richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca il
22.12.1974 da nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...] Pt_1 Parte_1
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974 al n. 52 Parte
I;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari