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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3110/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14222/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00017738 72 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3171/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della Regione
Campania.
Il ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione triennale del tributo;
difetto di motivazione e omessa allegazione atti presupposti.
Lo stesso conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti della fase impositiva e infondatezza del difetto di motivazione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice invero rileva, con valore assorbente, che la mancata costituzione della Regione Campania non ha consentito di acquisire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento del tributo in parola.
Pertanto, la relativa deduzione di parte ricorrente deve essere accolta.
Di conseguenza, anche la deduzione relativa all'intervenuta prescrizione triennale del tributo appare accoglibile, considerato che la pretesa tributaria è afferente all'anno 2019 e la cartella esattoriale, unico atto di cui si ha prova della notifica, risulta essere stata notificata in data 18/6/2025.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice accoglie il ricorso.
Le spese, poste a carico della Regione Campania, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 150,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
AR AR FO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14222/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00017738 72 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3171/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della Regione
Campania.
Il ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione triennale del tributo;
difetto di motivazione e omessa allegazione atti presupposti.
Lo stesso conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti della fase impositiva e infondatezza del difetto di motivazione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice invero rileva, con valore assorbente, che la mancata costituzione della Regione Campania non ha consentito di acquisire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento del tributo in parola.
Pertanto, la relativa deduzione di parte ricorrente deve essere accolta.
Di conseguenza, anche la deduzione relativa all'intervenuta prescrizione triennale del tributo appare accoglibile, considerato che la pretesa tributaria è afferente all'anno 2019 e la cartella esattoriale, unico atto di cui si ha prova della notifica, risulta essere stata notificata in data 18/6/2025.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice accoglie il ricorso.
Le spese, poste a carico della Regione Campania, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 150,00, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore di parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
AR AR FO