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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 116/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Maria Ferdinando Bloise. attore-opponente
contro
(CF: ) e per essa la procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
CF/P. IVA: ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria CP_2 P.IVA_2 con rappresentanza della Controparte_3
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian
[...] P.IVA_3
LA NO. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 641/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.11.2022 (depositato il 14.11.2022), con il quale, su istanza della gli veniva ingiunto il pagamento Controparte_4 della complessiva somma di € 23.121,22, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa alla linea di credito revolving formula
“Ducati Zappy” n. 01100179193, stipulata dal medesimo in data 16.6.2006 con la con abbinata sottoscrizione della carta di credito “I Simpson” Controparte_5
n. 75492781, attivata in data 24.6.2008.
Ha eccepito: -la carenza di procura ad litem della di cui non si Controparte_4 evincerebbe la persona del l.r.p.t., tantomeno la figura del l.r.p.t. della
[...] che sarebbe la mandante con rappresentanza della Controparte_3 la quale agisce per l'opposta, oltre alla impossibilità di comprendere Controparte_2
i rapporti intercorrenti tra le citate società; -l'intervenuta prescrizione del presunto credito;
-la non provata cessione e titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria -l'eseguito pagamento nei confronti della Controparte_4 [...] tramite l'attivazione della polizza assicurativa “ ” con la CP_5 CP_6 [...] associata al contratto di finanziamento;
-l'entità sproporzionata ed Controparte_7 erronea del preteso credito con riferimento sia alla sorte capitale, che agli interessi e alle voci accessorie. Sulla base di tali eccezioni ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Castrovillari, contrariis reiectis: - in via preliminare al fine di chiamare in causa la in Controparte_7
p.d.l.r.p.t. con sede in Milano alla via Abruzzi, 94, titolare della polizza Avipop Assicurazioni, sottoscritta dall'opponente ed avente quale beneficiario la per tutelare il contratto di CP_5 finanziamento del tipo AT AP sottoscritto dal sig. si chiede espressamente Parte_1 all'On. le Tribunale Civile di Castrovillari, G.I., di spostare, a norma dell'art. 269, 2 comma cpc, la data della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dal combinato disposto degli art. 318 e 163 cpc;
- sempre in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia e privo di effetti il decreto ingiuntivo per infondatezza assoluta, illegittimità ed indeterminatezza sul quantum richiesto;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e comunque anche per effetto revocarlo respingendo la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- sempre in via preliminare determinare l'esatto importo dovuto con riferimento ai rapporti intercorsi da pretendersi nei confronti della compagnia qualora non corrisposti. Con condanna in ogni CP_7 caso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio la e per essa la la Controparte_4 Controparte_2 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto generica e infondata in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 27.6.2024 è stata, tra l'altro, rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo articolata dalla parte opponente.
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4. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione attiva rectius titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta eccepito dall'opponente in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Detta eccezione è tempestiva in quanto sollevata entro lo scadere del termine relativo alle preclusioni assertive che, come noto, nel rito ordinario di cognizione anteriore alla novella apportata dal D.Lgs n. 149/2022 coincide con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
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Ciò posto, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 24798/2020; si veda anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”). Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (d'ora in poi
“TUB”), per come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58, comma 1, TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cassazione Civile, sez. I, 28.02.2020, n. 5617). Detto indirizzo, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, può trovare un temperamento laddove l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 20.02.2020, n. 4334; Cassazione Civile, sez. I, 26.06.2019, n. 17110; Cass. n. 31188/2017). In definitiva, dunque, l'onere di fornire la prova che il credito azionato rientri nel contratto di cessione grava su colui che asserisce essere il cessionario;
inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
4.1. Venendo alla disamina del caso specifico, si rileva che la parte opposta non ha adeguatamente dimostrato di essere l'attuale titolare del credito in parola poiché non ha fornito piena prova dell'inclusione del credito azionato in sede monitoria nell'ultima cessione da lei menzionata.
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Segnatamente, è la stessa parte opposta che nel proprio atto di costituzione in giudizio afferma di essere divenuta titolare della posizione debitoria del sig. Pt_1
a seguito dei seguenti passaggi di cessione: “ - oggi titolare
[...] Controparte_4 del credito all'esito di successive cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e artt. 1 e 4 L. 130/1999, la cui prima in forza di contratto del 15/12/2014 tra la TE CP_5
e la (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio qui prodotto sub doc. n.
[...] Controparte_8
1), pubblicato in G.U. n. 150 del 20/12/2014, Parte Seconda (doc. n. 5 fascicolo monitorio), la quale ultima cedeva il credito a con contratto del 01/08/2019, pubblicato in Controparte_9
G.U. n. 93 del 08/08/2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio), la quale a sua volta cedeva il medesimo credito a con contratto del 22/11/2019, pubblicato in G.U. n. Controparte_4
141 del 30/11/2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio). ….. Fin dalle premesse del ricorso si è precisato che in data 15.12.2014, cedeva a una serie di crediti, Controparte_5 CP_8 tra cui anche i crediti vantati nei confronti dell'odierno resistente (v. fasc. monitorio doc. 4 contratto di cessione e doc. 5 e annex doc. 6). Successivamente, in data 01.08.2019, CP_10 CP_8 tramite apposito contratto di cessione a sua volta, cedeva a una serie di
[...] Controparte_9 crediti, tra cui anche i crediti vantati nei confronti del sig. (v. gazzetta doc. 6 fasc. monitorio, Pt_1 contratto di cessione doc. 7 e dichiarazione cessione doc. 8). Infine, in data 22.11.2019,
[...] tramite apposito contratto di cessione, a sua volta, cedeva a una CP_9 Controparte_4 serie di crediti, tra cui anche i crediti vantati nei confronti del sig. (v. gazzetta doc. 6 fasc. Pt_1 monitorio, contratto di cessione doc. 9 e dichiarazione cessione doc. 10)”. Orbene, i primi due passaggi di cessione e l'inclusione del rapporto per cui è giudizio risultano sufficientemente dimostrati. Risulta infatti che la ha ceduto il credito in parola alla Controparte_5 cessionaria in forza di contratto concluso in data 15.12.2014 (doc. Controparte_8
n. 4 fascicolo monitorio), di cui è stata data notizia con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, foglio inserzioni n. 150 del 20.12.2014 (doc. n. 5 fascicolo monitorio). La prova dell'inclusione in tale prima cessione del credito afferente al sig. Pt_1
è determinata dal contenuto espositivo della citata pubblicazione in G.U.,
[...] laddove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto;
tali elementi, a parere e secondo la prudente valutazione di questo Tribunale, sono in grado di confermare l'inclusione nella prima cessione in parola del credito oggetto del procedimento monitorio. Infatti, come si evince dall'avviso di cessione, erano ricompresi tutti i crediti che rispettavano i seguenti criteri: a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi, oppure rapporti di credito personale, oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria), in ciascun caso sottoscritti dal TE (anche sotto la precedente denominazione sociale di
[...]
oppure da (antecedentemente alla fusione per incorporazione in CP_5 CP_5 [...]
oppure ancora (successivamente fusa per CP_5 Controparte_11 incorporazione in , nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 (incluso) ed Controparte_5 il 15 ottobre 2013 (incluso), con espressa esclusione, a scopo di chiarezza, (i) dei rapporti di credito
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garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio, ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, (ii) dei rapporti di leasing o locazione finanziaria, e (iii) dei rapporti di mutuo ipotecario;
”. Inoltre, ciò è confermato dalla dichiarazione rilasciata dalla banca cedente. Esattamente, la nella comunicazione di intervenuta cessione di Controparte_5 credito del 16.1.2015 inviata alla parte opponente (v. doc. n. 10 (sub 5-6) fascicolo monitorio) dichiarava che “a far data dal 14 dicembre 2015 ha ceduto a Controparte_8
… il credito, vantato nei Suoi confronti per capitale, interessi maturati e maturandi e spese, e i relativi accessori e garanzie, come derivanti dal contratto di cui all'oggetto (Rif. contratto - pratica 5464910275492781 e Rif. contratto - pratica 1100179193). Dell'operazione di cessione, realizzata in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 130/99, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.150 del 20-12-2014”. Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). Successivamente, la con contratto di cessione dell'1.8.2019 (doc. n. Controparte_8
7 fascicolo parte opposta), ha ceduto alla una serie di crediti, tra Controparte_9 cui anche i crediti vantati nei confronti del sig. e di ciò è stata data Parte_1 notizia con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 93 del 08.08.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio). Nella pubblicazione in G.U., parte II, n. 93 dell'8.8.2019 è chiaramente richiamata la precedente cessione intercorsa tra la e la Controparte_5 Controparte_12 in data 15.12.2014, quindi per conseguenza logica può ritenersi incluso in
[...] tale seconda cessione il credito per cui è causa, divenuto quindi di titolarità della
Controparte_9
Quanto al terzo e ultimo passaggio, risulta sì dimostrata l'intervenuta cessione intercorsa tra la e la con contratto di cessione Controparte_9 Controparte_4 del 22.11.2019 (doc. n. 9 fascicolo parte opposta), pur tuttavia non emerge in modo univoco l'inclusione nella stessa dello specifico credito vantato in questa sede nei confronti dell'opponente. Invero, dal contenuto del menzionato contratto non è dato evincere il suo specifico oggetto e le caratteristiche intrinseche dei crediti ceduti. Tantomeno può farsi richiamo alla descrizione dei crediti rinvenibile nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, foglio inserzioni n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) in quanto la stessa non risulta si riferisca al contratto in questione tra la e la Controparte_9 ma richiama altra operazione di cessione, intercorsa, nello Controparte_4 specifico, tra la e la Controparte_8 Controparte_4
Peraltro, diversamente da quanto asserito dalla parte opposta, in atti non risulta la dichiarazione della cedente che attesterebbe l'avvenuta cessione Controparte_9 dei crediti del sig. in favore della sul punto si Parte_1 Controparte_4
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evidenzia che il doc. n. 10, richiamato dalla parte opposta, risulta essere la mera dichiarazione della cessionaria e non della cedente , nella quale “la CP_4 CP_9
con autentica notarile del 01.02.2023, attesta di avere acquistato dalla Controparte_4 il credito complessivo intestato a ; tuttavia, tale Controparte_9 Parte_1 dichiarazione, in quanto riferibile alla cessionaria e non alla cedente, non acquista valore probatorio. Tra l'altro, il citato doc. n. 10 richiama, riferendosi all'intervenuta cessione, la pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 30.11.2019 che, per come già rilevato, si riferisce ad altra cessione che non può includere i crediti del sig. in quanto Parte_1 già in possesso e nella titolarità della Controparte_9
Pertanto, l'eccezione di parte opponente merita di essere accolta in quanto dalla documentazione agli atti del giudizio non è dato evincere la specifica inclusione del rapporto di credito in oggetto nella terza ed ultima cessione indicata, dunque, non risulta provata la titolarità del credito in capo alla Controparte_4
In buona sostanza, non è stata prodotta documentazione idonea a fornire contezza di come il credito per cui è causa sia pervenuto nella titolarità della ingiungente. Alla luce di quanto esposto, in difetto di prova certa della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, rimanendo assorbite le ulteriori questioni.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con riduzione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 641/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 11.11.2022 (depositato il 14.11.2022);
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in complessivi € 2.845,50, di cui € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 17/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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