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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 161 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Loredana Bizzarri ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Rieti,
Via dei Salici n. 53, giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Enzo Pontecorvo;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_1 proponendo una opposizione avverso l'avviso di addebito n. 396 2021 00007624 54 000, formato il 9 novembre 2021 e notificato il 10 gennaio 2022, avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad euro 773,31, per contributi IVS accertati e dovuti all' per il periodo CP_1
maggio – dicembre 2016.
Più in dettaglio, il ricorrente ha domandato l'annullamento del suddetto provvedimento:
- per intervenuta decadenza legale a carico dell'Istituto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n.
46/1999;
- per genericità dell'Avviso di Addebito in punto di esplicazione della tipologia del credito e della relativa causale;
- per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell'istituto.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' che, eccepita CP_1 preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c., ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso e dell'eccezione di prescrizione, richiamando normative emergenziali, relative agli eventi sismici del 2016 – 2017 tangenti il Centro Italia nonché all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, che hanno comportato lunghi periodi di sospensione prescrizionale dei crediti contributivi tali da non aver fatto maturare il relativo termine. CP_1
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In via preliminare, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'azione, sulla base dei motivi di opposizione prospettati nel ricorso, ai fini dell'ammissibilità della stessa.
Come è noto, infatti, onere del giudice è quello di verificare, in via preliminare di rito e d'ufficio a prescindere dalla sollecitazione delle parti, il rispetto del termine di opposizione, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (cfr. Cass. 23 agosto 2011, n. 17559).
Ciò chiarito, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha proposto una opposizione per motivi, in parte, inerenti al merito della pretesa contributiva (prescrizione della pretesa contributiva dell' e in parte di carattere formale (per intervenuta decadenza CP_1 legale dell'istituto).
2 Al riguardo, va richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma CP_1
non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016).
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte
App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).
Ebbene, il ricorso giudiziale risulta, sul punto, tardivamente proposto, poiché il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'avviso di addebito de quo in data 10 gennaio 2022 e ha depositato il conseguente ricorso solo in data 15 febbraio 2022, oltre il termine di 20 giorni.
Parimenti, risulta tardivamente proposta l'ulteriore doglianza formale di nullità per carenza motivazionale e genericità dell'avviso di addebito impugnato (eccezione, comunque, che, anche ove tempestivamente proposta, sarebbe risultata non fondata, essendo adeguatamente contenuti nell'atto i riferimenti temporali (da maggio a dicembre 2016), quantificativi (euro
773,31) e causali (“Gestione Commercianti”) della pretesa contributiva avanzata dall' CP_1
dati meglio specificati, poi, nei documenti allegati al provvedimento impugnato e certamente a conoscenza del ricorrente, tenuto conto che lo stesso ha avviato in data 9 maggio 2016 attività di procacciatore di affari nel settore del commercio di autoveicoli, successivamente cessata il 31 dicembre 2016, arco di tempo perfettamente corrispondente al periodo temporale oggetto dell'avviso di addebito impugnato (v. pag. 3 della memoria nonché allegato 4 della memoria).
Passando, poi, all'analisi del merito della vicenda e all'accertamento della pretesa contributiva vantata dall' va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 Pt_1
A tal proposito, premesso che il ricorrente risultava essere titolare, nel periodo 2016 – 2017, di impresa individuale con sede legale in Rieti alla via Liguria n. 4 (v. allegato 4 della memoria), appaiono persuasive le argomentazioni sviluppate da parte resistente laddove ha richiamato innanzitutto la disciplina che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione
3 e decadenza delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal
24.08.2016 al 31.12.2019 di cui alla normativa di riferimento riguardante gli Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016,
26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (v. allegato n. 5 alla memoria), oltre alla successiva sospensione, c.d. Covid, dei medesimi termini prescrizionali, di cui alla Circolare CP_1
n.126/2021 (v. allegato n. 6 alla memoria), per un ulteriore periodo complessivo di 311 giorni di sospensione della prescrizione dei crediti contributivi prevista dalla normativa CP_1
emergenziale di cui al DL n.18/2020 e s.m.i. (129 giorni) e al DL 183/2020 e s.m.i. (182 giorni).
Ebbene, nel caso di specie, considerato che in tema di prescrizione dei contributi previdenziali di cui si tratta (relativi al periodo maggio – dicembre 2016) era prevista la scadenza formale al 31 dicembre 2016 (con prescrizione avente scadenza al 31 dicembre 2021, secondo il
, mentre l' ha correttamente richiamato, quale dies a quo, quello della scadenza Pt_1 CP_1 dell'ultima rata da corrispondere il 16 febbraio 2017 (con scadenza quinquennale al 16 febbraio 2022), risulta comunque non maturato il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dall' in quanto il è stato raggiunto dalla notifica dell'avviso di CP_1 Pt_1
addebito impugnato (quale atto interruttivo della prescrizione) in data 10 gennaio 2022, dovendosi in ogni caso considerare e aggiungere il suddetto arco temporale, superiore ai 3 anni, di sospensione della prescrizione (dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2019) oltre ai 311 giorni di sospensione prescrizionale legata al Covid-19.
Alla luce delle superiori argomentazioni dunque, dichiarata e riconosciuta la fondatezza della pretesa dell'istituto, non essendo maturata la prescrizione, ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda, tenendo conto della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.190,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Rieti, 19 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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