CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 19436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19436 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - EMANUELA AI ZO IO CC RT TI AR AT AG SENTENZA Sul ricorso proposto da: DO BA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/07/2015 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. RITENUTO IN FATTO 1.DO BA ricorre per cassazione per rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 con la quale il Tribunale di Brescia lo ha ritenuto responsabile per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 30/12/2024 l’Avv. Gianbattista Scalvi del foro di Brescia quale difensore di fiducia, all’uopo abilitato con procura speciale, vi ha rinunciato. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/02/2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19436 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AG AR AT Data Udienza: 07/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AT AG ALDO ACETO 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. RITENUTO IN FATTO 1.DO BA ricorre per cassazione per rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 con la quale il Tribunale di Brescia lo ha ritenuto responsabile per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 30/12/2024 l’Avv. Gianbattista Scalvi del foro di Brescia quale difensore di fiducia, all’uopo abilitato con procura speciale, vi ha rinunciato. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 07/02/2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19436 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AG AR AT Data Udienza: 07/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AT AG ALDO ACETO 2