Sentenza 17 maggio 2024
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettività derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.
In tema di associazione di tipo mafioso, deve intendersi "gruppo mafioso a soggettività differente" il sodalizio composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest'ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.
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- 1. un’inedita, e forse inutile, classificazione tra mafie storiche e mafie nuove | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. II, sent. 17 maggio 2024 (dep. 24 giugno 2024), n. 24901, Pres. Beltrani, Rel. Pardo Leggi la sentenza 1. Il caso oggetto della pronuncia in commento prendeva avvio nella provincia foggiana, e segnatamente nel comune di San Severo, a seguito della brutale uccisione (avvenuta nell'aprile 2015) di P. S., noto pregiudicato locale. Lo spessore criminale della vittima e le modalità di esecuzione dell'omicidio inducevano gli inquirenti a indagare negli ambienti della criminalità organizzata, legati alla vicina Società Foggiana. Il clima di forte tensione criminale era del resto confermato da numerosi episodi di sangue a danno di esponenti di spicco della malavita locale. …
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Cass., Sez. II, sent. 17 maggio 2024 (dep. 24 giugno 2024), n. 24901, Pres. Beltrani, Rel. Pardo 1. Il caso oggetto della pronuncia in commento prendeva avvio nella provincia foggiana, e segnatamente nel comune di San Severo, a seguito della brutale uccisione (avvenuta nell'aprile 2015) di P. S., noto pregiudicato locale. Lo spessore criminale della vittima e le modalità di esecuzione dell'omicidio inducevano gli inquirenti a indagare negli ambienti della criminalità organizzata, legati alla vicina Società Foggiana. Il clima di forte tensione criminale era del resto confermato da numerosi episodi di sangue a danno di esponenti di spicco della malavita locale. L'escalation di violenza …
Leggi di più… - 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Cass., Sez. II, sent. 17 maggio 2024 (dep. 24 giugno 2024), n. 24901, Pres. Beltrani, Rel. Pardo Leggi la sentenza 1. Il caso oggetto della pronuncia in commento prendeva avvio nella provincia foggiana, e segnatamente nel comune di San Severo, a seguito della brutale uccisione (avvenuta nell'aprile 2015) di P. S., noto pregiudicato locale. Lo spessore criminale della vittima e le modalità di esecuzione dell'omicidio inducevano gli inquirenti a indagare negli ambienti della criminalità organizzata, legati alla vicina Società Foggiana. Il clima di forte tensione criminale era del resto confermato da numerosi episodi di sangue a danno di esponenti di spicco della malavita locale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2024, n. 24901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24901 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NA RD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IE MOLINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per IO e per De AS;
l'annullamento senza rinvio con esclusione della recidiva per DE CA rideterminando la pena in anni 7, mesi 8 di reclusione ed inammissibilità del ricorso nel resto;
l'annullamento senza rinvio per LL limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminato in anni 8 di reclusione;
dichiararsi inammissibili tutti i restanti ricorsi. uditi i difensori: l'avv.to Censano il quale chiede l'accoglimento dei motivi per tutti i suoi assistiti De TI, UT, TI, DA, IO, LLIO, DE CA, AR RA, AR IN PI, LA e TE;
avv.to Chiusolo per tutti i suoi assistiti IO, De AS, DE CA, AN, LL e AR OB, chiede l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv.to Mastrangelo insiste nei motivi per CO, De TI e TE;
l'avv.to Marinelli insiste nei motivi di ricorso per, NO, De AS, IN, Di EN, Di OR, AN, LL, AR OB e RO;
avv.to Marco Valerio in sostituzione dell'avv.to Iafelice si riporta ai motivi per RI;
avv.to Quaranta per D'OF chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avv.to TI insiste per D'OF nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 28 novembre 2022, riformava parzialmente la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Bari datata 25-5-2021 che aveva condannato alle pene di legge UT IN, TI EO, DA GI, NO IN, AR CE, IO IB, CO IG DO, De TI EL, De AS CI CH, LLIO MA, DE CA MI, Di EN IG, Di OR OR, 2 D'OF IN EO, RI NT, RO MA IG, IN OV, AR RA, AR OB, AR IN PI, AR EO AZ, AN NO, NC IO, LL AL, TE RI, TU EN e LA SE riducendo le pene agli stessi inflitte, anche per effetto di concordato, perché riconosciuti colpevoli di varie ipotesi di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e numerosi delitti fine.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati;
l'avv.to Ettore Censano, nell'interesse di UT IN, TI EO, DA GI e LLIO MA, le cui rispettive pene erano tutte stato oggetto di concordato in appello, chiedeva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod. proc.pen., l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'introduzione dell'art. 20 bis cod.pen. che attribuisce al giudice della cognizione la facoltà di applicare una pena sostitutiva in caso di condanna a pene detentive brevi;
lamentava, in particolare che, nel caso in esame, essendo il ricorso presentato dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs 150/22, la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive doveva ritenersi ricadere sul giudice di merito non trovando quindi applicazione l'art. 95 del predetto decreto secondo cui invece per i procedimenti pendenti dinanzi al giudice di legittimità l'istanza può essere proposta al giudice dell'esecuzione. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza di appello.
2.1 L'avv.to Papagno, per NO IN, con unico motivo riassunto ex art. 173 disp.att. cod. proc.pen., lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del predetto per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa clan AR;
si deduceva che la corte di appello pur avendo riconosciuta la natura di "nuova mafia" del clan AR, aveva mancato di evidenziare le azioni idonee a manifestare la concreta capacità di intimidazione sul territorio e nei confronti della popolazione;
il carattere mafioso del gruppo era stato desunto da alcune conversazioni che dimostravano soltanto mere intenzioni del presunto capo del gruppo, AR RA, mai concretamente attuate, così che mancavano forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento ed omertà, quali elementi tipici del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. ritenuto nelle pronunce di merito;
la stessa corte di appello, aveva fatto riferimento alla sola programmazione di azioni criminali mai realmente portate a termine, così che doveva ritenersi assente il metodo mafioso;
infine si deduceva essere assente la condotta partecipativa del NO.
2.2 L'avv.to Di Pillo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen. deduceva nell'interesse di AR CE: erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. c) cod. proc.pen., mancanza e manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen., quanto 3 all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 mancando la prova della colpevolezza del AR;
si esponeva al proposito che si era tenuto conto per l'identificazione degli acquirenti soltanto delle dichiarazioni ed affermazioni di AR OB e AR EO AZ, che mancava prova della detenzione e del possesso punibili in capo a AR, che alcuna intercettazione diretta lo riguardava, né, perquisizioni nell'abitazione del medesimo, avevano permesso il rinvenimento di droga;
mancava anche prova dell'elemento psicologico e la corte di appello aveva fornito risposte non idonee alle doglianze mosse sussistendo una concreta ipotesi di ragionevole dubbio;
-· violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo alla obiettiva non gravità della condotta contestata.
2.3 L'avv.to Massimo OB Chiusolo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., deduceva, nell'interesse di IO IB: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine al reato di associazione mafiosa (gruppo La CI di cui al capo n. 105) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per il capo n. 106 (74 DPR 309/90, gruppo TE RI); si esponeva al proposito che da varie situazioni di fatto tutte singolarmente ricostruite era risultato che il La CI, già condannato per associazione mafiosa, dopo la sua scarcerazione aveva assunto iniziative che escludevano però la capacità intimidatrice e lo stato di diffusa omertà posto che, alcuni dei soggetti ai quali era stato chiesto il pagamento di una tangente sulle attività di spaccio, si erano rifiutati di versare le somme ed, altresì, che alcuni commercianti taglieggiati dallo stesso, lo avevano regolarmente denunciato a dimostrazione dell'inesistenza di un potere intimidatorio diffuso;
mancava, poi, qualsiasi attività di inserimento e cooptazione di nuovi associati e, rispetto a dette circostanze, la motivazione in appello era del tutto omessa;
- violazione del divieto di reformatio in pejus posto che il giudice di appello nel rideterminare la pena aveva operato un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. pari ad anni 4 di reclusione superiore a quella stabilita in primo grado ed aveva altresì disposto un aumento per continuazione per un reato, il capo n. 64, per il quale vi era stata dichiarazione di estinzione per prescrizione;
2.4 L'avv.to Massimo OB Chiusolo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva nell'interesse di De AS CI CH, condannato per i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 8), 9) 31) e 104) della rubrica: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al reato di associazione mafiosa (gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i capi n. 3), 4), 8), 9) 31); si esponeva al proposito che il gruppo AR non poteva ritenersi avere natura mafiosa posto che non aveva ancora manifestato e sviluppato all'esterno una forza di intimidazione, corrispondente all'elemento oggettivo di cui all'art. 416 bis cod.pen., in grado di 4 creare una condizione di assoggettamento ed omertà; i propositi di omicidio non erano stati portati a termine neppure a livello di tentativo, come dimostrato dalla mancanza di contestazioni, e, quanto ai fatti estorsivi valorizzati dalla pronuncia di secondo graco, si trattava di un unico episodio compiuto ai danni del ON, fallito per la resistenza della vittima che nel corso di intercettazioni aveva anche evidenziato l'irrilevanza intimidatoria del gruppo;
non poteva pertanto valere la precedente condanna per 416 bis cod.pen. del AR ed il gruppo dello stesso non andava confuso con quello del La CI, condannato per associazione mafiosa ed omicidio, né poteva valere, come elemento decisivo, la frase ricavata da un intercettazione di AR RA, il quale aveva riferito: "il paese è nostro", posto che, a tale isolata affermazione, non era corrisposta alcuna forza di intimidazione, capace di creare condizioni di assoggettamento ed omertà; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena in continuazione;
ed invero, quanto alla continuazione interna, la sentenza impugnata aveva inflitto un aumento di mesi 5 per ciascuno dei 5 reati in continuazione ed errato appariva il calcolo complessivo di anni 2 e mesi 6; inoltre era mancata la valutazione della continuazione esterna tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 7-10-2017; infine non era stata applicata la diminuente per la scelta dell'abbreviato anche per i reati satellite pure definiti in atri giudizi ex art. 442 cod.proc.pen.; - difetto di motivazione quanto all'aumento di pena in continuazione per il reato di associazione mafiosa stabilito in anni 4 di reclusione in misura sproporzionata rispetto a quanto inflitto ad altri imputati.
2.5 L'avv.to Marinelli, per Di EN IG, ritenuto colpevole del reato di cui al capo n.29), con unico motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla valutazione del materiale probatorio posto che la corte di appello aveva omesso di valutare le doglianze difensive con le quali si era evidenziato che non sussistevano elementi per ritenerne il concorso nell'acquisto della partita di cocaina proveniente dall'Olanda, e per la quale era stato tratto in arresto il Belfonte;
errata doveva ritenersi l'interpretazione delle frasi del AR, quanto al luogo di occultamento del denaro, che non era riconducibile al ricorrente bensì alla ditta del figlio dello stesso, ove lavorava AR, come risultava dalla interpretazione delle conversazioni che riportava;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 la cui esclusione era stata fondata esclusivamente sul dato quantitativo (kg. 2 di cocaina) che non poteva ritenersi decisivo.
2.6 L'avv.to Marinelli per Di OR OR, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi nn.44) e 45), con unico motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto all'omesso riconoscimento della continuazione esterna tra i reati in materia di art. 73 DPR 309/90 giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza n. 276 del 2015 5 del Tribunale di Chieti, non protendo rilevare la distanza temporale valorizzata dal giudice di appello, stante la permanenza della detenzione del ricorrente intercorsa tra i distinti episodi, tutti analoghi e commessi in uguali circostanze di luogo.
2.7 L'avv.to Quarta, nell'interesse di TE RI, richiamava i motivi dedotti dall'avv.to Censano per DE CA, quanto all'assenza di capacità intimidatrice del gruppo che difettava del requisito della esteriorizzazione del metodo mafioso.
2.7.1 L'avv.to Mastrangelo, sempre per TE RI, deduceva con proprio ricorso, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di appello riportato le stesse argomentazioni di quello di primo grado a sostegno della condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., senza tenere conto delle contraddizioni relative alla ricostruzione delle passività della cassa comune;
mancava, poi, qualsiasi attività diretta ad acquisire il controllo di attività economiche o di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici, così che doveva escludersi la responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. non potendo ricavarsi la stessa dal solo coinvolgimento nel settore degli stupefacenti. Si lamentava, inoltre, violazione di legge quanto all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
2.8 Gli avv.ti Massimo OB Chiusolo e IG Marinelli, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., deducevano, nell'interesse di AN NO condannato per i reati di cui ai capi 1), 32), 104) della rubrica: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine al reato di associazione mafiosa quale partecipe del gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i capi n. 3), 4), 8), 9) 31); si esponeva al proposito che il gruppo AR non poteva ritenersi avere natura mafiosa posto che non aveva ancora manifestato e sviluppato all'esterno una forza di intimidazione corrispondente all'elemento oggettivo di cui all'art. 416 bis cod.pen. in grado di creare una condizione di assoggettamento ed omertà; i propositi di omicidio non erano stati portati a termine neppure a livello di tentativo, come dimostrato dalla mancanza di contestazioni, e quanto ai fatti estorsivi, valorizzati dalla pronuncia di secondo grado, si trattava di un unico episodio compiuto ai danni del ON fallito per la resistenza della vittima che, nel corso delle conversazioni intercettate, aveva anche manifestato l'irrilevanza del gruppo sotto il profilo intimidatorio;
non poteva pertanto valere la precedente condanna per 416 bis cod.pen. del AR ed il gruppo dello stesso non andava confuso con quello del La CI, condannato per associazione mafiosa ed omicidio, né poteva valere come elemento decisivo la frase riferta da AR RA nel corso di conversazioni intercettate ("il paese è nostro"), posto che alla stessa non era corrisposta alcuna forza di intimidazione capace di creare condizioni di assoggettamento ed omertà.
2.9 L'avv.to Censano, nell'interesse di LA SE, deduceva difetto di motivazione 6 in ordine alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione, stabiliti nella misura sproporzionata di anni 3 di reclusione;
mancava qualsiasi specificazione in relazione a ciascuno dei reati satellite e la motivazione di appello doveva ritenersi apparente a fronte di fatti di ben diversa gravità.
2.10 Gli avv.ti TI e Quaranta, nell'interesse di D'OF IN EO, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. per omessa valutazione di prove decisive ai fini della decisione, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di concorso in estorsione;
in particolare erano stati travisati gli elementi deducibili dalle dichiarazioni della persona offesa, dall'interrogatorio reso dall'imputato al G.I.P., dai tabulati telefonici, dalle dichiarazioni scritte a firma del ricorrente datate 2-3-2021; si esponeva che gli 8 contatti telefonici tra l'imputato e la p.o. erano sempre avvenuti ad esclusiva iniziativa della vittima, che aveva più volte sollecitato l'intervento mediatore dell'imputato e ciò smentiva la tesi della attendibilità della stessa, confermando, per contro, quanto riferito dal ricorrente già in sede di interrogatorio di garanzia;
anche le conversazioni tra i coimputati IO e RI non potevano valere quale riscontro, generiche erano le dichiarazioni dei collaboratori e sussisteva un mero rapporto di conoscenza con il coimputato separatamente giudicato La CI per avere questi frequentato l'esercizio commerciale del D'OF; - motivazione carente rispetto alla aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. mancando qualsiasi elemento per ritenerne la sussistenza sotto il profilo della consapevolezza del D'OF di agevolare un gruppo criminale;
- difetto assoluto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria di replica le difese insistevano in ciascuno dei motivi proposti contestando le argomentazioni esposte dal P.G. nelle proprie conclusioni.
2.11 NC IO proponeva ricorso personalmente deducendo motivi in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 DPR 309/90. 2.12 L'avv.to Censano, nell'interesse di DE CE MI, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: erronea applicazione e violazione di legge con riferimento all'articolo 416 bis codice penale nonché travisamento degli atti e, comunque, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione di appello;
si lamentava, in particolare, che il giudice di secondo grado aveva ignorato le argomentazioni difensive poste a sostegno dell'atto di impugnazione riguardanti l'insussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione n. 105; al DE CA era invero contestata la partecipazione all'associazione mafiosa che si assumeva promossa e diretta dal La CI ma, la difesa, aveva contestato l'esistenza di un siffatto organismo 7 criminale di stampo mafioso che avrebbe operato nel 2015 nel territorio di San Severo addirittura congiuntamente ad un secondo e distinto gruppo facente capo a AR RA. In particolare si era eccepito il difetto di capacità intimidatrice riferibile al sodalizio posto che la capacità di intimidazione valorizzata dalla pubblica accusa derivava automaticamente e in forma presuntiva dal prestigio criminale del solo La CI;
difettava quindi il requisito della esteriorizzazione della forza di intimidazione e, dunque, la prova di un diffuso assoggettamento omertoso riscontrabile nel territorio di San Severo e nelle zone limitrofe;
la corte di appello, non aveva indicato elementi di prova a dimostrazione dell'effettiva forza di intimidazione del clan e non aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive, con le quali si era segnalato che già nella imputazione si faceva riferimento ad una capacità intimidatoria attribuibile al solo La CI e derivante dalla precedente condanna a lui comminata nel processo day before per avere partecipato al gruppo mafioso foggiano;
tuttavia, si era osservata, sussisteva una abissale differenza intercorrente tra il contesto malavitoso esistente a San Severo nei primi anni '90, rispetto a quello emerso ed accertato nel presente procedimento;
invero con i procedimenti che avevano definito l'indagine day before si era acclarata l'esistenza di una stretta alleanza tra i gruppi criminali operanti a Foggia ed il gruppo di San Severo che si avvaleva della capacità di intimidazione derivante da tale vincolo associativo con la società foggiana;
e però, successivamente lo smantellamento dell'articolazione mafiosa operante a San Severo, quale articolazione della società foggiana a seguito dell'operazione day before, non poteva ritenersi ricostituito altro gruppo avente un analogo prestigio criminale e diffusa capacità intimidatoria;
invero, l'unico soggetto avente spessore criminale rilevante era il La CI, mentre, la cittadinanza di San Severo non aveva più avvertito la forza intimidatoria esercitata dal gruppo criminale cosicché, commercianti e imprenditori, non avevano più percepito la presenza opprimente e intimidatoria della mafia sul territorio;
una riprova dell'inesistenza di un sodalizio mafioso operante a San Severo, dopo i fatti accertati nel precedente procedimento, doveva anche ricavarsi dalle contestazioni effettuate nei confronti del gruppo AR nel separato procedimento Joker in cui non era stata prospettata l'eventualità dell'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso operante a San Severo;
tutti i soggetti indicati come partecipi del presunto gruppo mafioso capeggiato dal La CI, pur avendo commesso diversi reati prima del 2015, non risultavano avere mai agito con modalità mafiose o, comunque, avere manifestato contiguità con associazioni di tipo mafioso;
doveva, pertanto, ritenersi che la sopravvenuta scarcerazione del La CI non poteva ritenersi sufficiente a trasformare attività criminali ordinarie in attività di un gruppo mafioso, non potendo il gruppo operare ad intermittenza;
a dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva si evidenziava altresì che, dopo l'arresto del La CI avvenuto nel novembre del 2017, non vi era più traccia a San Severo del presunto sodalizio mafioso né del gruppo di malviventi che gravitava attorno al predetto imputato, mentre, se fosse stato effettivamente operativa sul territorio una consorteria criminale mafiosa, la stessa avrebbe dovuto proseguire le proprie attività anche dopo l'arresto del capo. La mafiosità del gruppo era pertanto stata ricavata esclusivamente dalla fama criminale di uno solo dei suoi appartenenti già 8 condannato per il delitto di cui all'articolo 416 bis.codice penale e sul punto l'impugnata sentenza nulla aveva riferito;
si ribadiva che la nuova compagine criminale capeggiata dal La CI non aveva mai acquisito ed esteriorizzato una propria forza di intimidazione tale da ingenerare una condizione di diffuso assoggettamento omertoso nel territorio di San Severo;
a riprova di tale conclusione venivano analizzati i reati fine contestati al gruppo La CI che dimostravano la mancata acquisizione da parte del sodalizio di una propria forza di intimidazione all'esterno; dall'analisi dei fatti specifici risultava, infatti, che l'obiettivo principale del La CI era stato quello di monopolizzare e controllare il mercato illecito degli stupefacenti nell'area di San Severo, rivolgendo la sua attività prevaricatrice contro gli spacciatori locali che erano stati terrorizzati con attentati ed azioni di fuoco, al fine di estorcere loro danaro ed imponendosi quale unico fornitore;
era, quindi, risultato che il La CI aveva utilizzato metodi mafiosi esclusivamente in proprio e non anche quale componente di un gruppo e tale capacità criminale, peraltro, era stata manifestata esclusivamente all'interno della criminalità di San Severo coinvolta nel traffico di sostanza stupefacente ma non era stata anche manifestata e percepita all'esterno tra la popolazione civile;
in tale contesto si procedeva poi all'analisi di alcuni fatti specifici quali l'episodio di cui al capo di imputazione n. 67, riguardante la minaccia commessa in danno di MP OV, nella consumazione del quale la forza di intimidazione era stata manifestata esclusivamente dal La CI nei confronti di soggetti dediti al traffico di sostanza stupefacente;
l'analisi di ulteriori conversazioni confermava tale dato, dovendo affermarsi che l'iniziativa di La CI di coltivare direttamente la marijuana era finalizzata ad imporne la commercializzazione nel territorio di San Severo con sfruttamento del proprio ruolo criminale personale e non quale componente di qualsiasi gruppo;
si sosteneva, inoltre, come alcuna estorsione ai danni di totale di titolari di attività imprenditoriali fosse stata posta in essere, come dimostrato dall'esito dell'estorsione ai danni di D'OF RA MI contestata ai capi di imputazione 60 e seguenti, dalla cui risulta ricostruzione emergeva che la vittima non aveva esitato a denunciare immediatamente alle forze dell'ordine gli episodi di danneggiamento e minaccia subiti;
ciò dimostrava che il gruppo La CI non possedeva alcuna capacità intimidatrice obiettivamente percepibile dalla popolazione;
identica era a conclusione che doveva trarsi dalla ricostruzione del tentativo di estorsione operato ai danni di alcuni titolari di società operanti nel settore della distribuzione delle slot machine, oggetto di separato procedimento all'esito del quale il giudice dell'udienza preliminare aveva esclusa l'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa ritenendo soltanto la sussistenza del metodo mafioso;
al proposito si richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare la pronuncia n.40548 del 2017 con la quale si era affermato che la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non determina di per sé il carattere mafioso dell'associazione; si sottolineava ancora come gli imprenditori contattati dal La CI non si erano piegati alle minacce ed alle pretese estorsive, in quanto consapevoli di interfacciarsi non con un sodalizio di stampo mafioso ma con un singolo delinquente, per quanto di elevata caratura criminale, cosicché arrestato lo stesso alcuna ritorsione nei loro confronti avrebbe potuto essere posta in 9 M essere;
in tutti gli episodi estorsivi riconducibili al gruppo era palpabile il timore che le vittime nutrivano nei confronti non del sodalizio ma del solo La CI;
alcuna rilevanza poteva poi attribuirsi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia UM MI che la corte di appello aveva errato nel ritenere particolarmente significative;
in primo luogo, invero, si evidenziava come il UM non avesse mai fatto parte di alcuna associazione né finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti né tantomeno di stampo mafioso, essendo emerso che lo stesso era uno spacciatore operante in autonomia, estraneo al gruppo La CI, peraltro fortemente indebitato e mal visto dagli altri esponenti della delinquenza di San Severo, per i rilevanti debiti accumulati nei confronti dei fornitori di droga;
tale elemento doveva ritenersi inficiarne la credibilità soggettiva, tanto più minata dal profondo rancore e risentimento che lo stesso UM provava nei confronti di La CI e di TE, ritenuti responsabili dell'omicidio dello zio UM RI;
e comunque, la sua estraneità a qualsiasi sodalizio, rendeva le dichiarazioni confusionarie e contraddittorie, oltre che aspecifiche e generiche, dovendosi contestare sul punto le conclusioni della corte di appello di Bari che aveva dato incondizionato credito a tali dichiarazioni;
si deduceva, poi, che il giudice di appello aveva illegittimamente sovrapposto e confuso i differenti piani degli elementi costitutivi della fattispecie associativa mafiosa con la fattispecie finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
ed in conclusione si riferiva che l'associazione non aveva in concreto manifestato all'esterno la sua capacità di intimidazione, non aveva conseguito una propria fama, un proprio prestigio criminale, non aveva prodotto alcun assoggettamento omertoso sul territorio, come confermato dall'assenza di qualsiasi attività delinquenziale dopo l'arresto del La CI;
mentre, sulla base di plurimi interventi giurisprudenziali citati in tema di associazione di tipo mafioso, la capacità intimidatrice deve essere impersonalmente riferita al gruppo e non a taluno dei singoli associati;
- vizio di motivazione in ordine alla aggravante mafiosa di cui all'articolo 416 bis1 codice penale;
a tal proposito si contestava, innanzitutto, la conclusione cui era pervenuta la motivazione di appello, circa l'intervenuta rinuncia ai motivi riguardanti tale aggravante, posto che la difesa, pur avendo rinunciato alle doglianze sulla responsabilità per i reati fine di cui ai capi 66) e 67), non aveva mai rinunciato al motivo di appello concernente l'esclusione dell'aggravante mafiosa;
ciò posto doveva ritenersi, quanto al capo 67, essere assente il metodo mafioso nella vicenda della tentata estorsione a MP OV, poiché l'azione illecita si era svolta nella masseria della vittima, dunque in modo non plateale e tale da provocare allarme sociale;
peraltro in tale circostanza La CI aveva operato sempre e soltanto in prima persona senza mai fare riferimento ad un gruppo o ad alcuna associazione di appartenenza;
-violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e vizio di motivazione;
al proposito si deduceva l'illegittimo aumento per la recidiva ex comma secondo dell'articolo 99 codice penale posto che dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente risultava che lo stesso aveva espiato tutte le condanne riportate prima dei fatti oggetto del presente procedimento, in regime di affidamento in prova al servizio sociale il cui buon esito aveva determinato l'estinzione degli effetti penali delle condanne;
il giudice di appello aveva totalmente 10 omesso di valutare tale decisiva circostanza che, peraltro, nel corso di un separato procedimento aveva già portato all'esclusione della recidiva;
conseguentemente escluso l'aumento per la recidiva la pena finale doveva ridursi ad anni 7 e mesi 8 di reclusione così come richiesto dal procuratore generale in sede di conclusioni.
2.13 L'avv.to Iafelice, nell'interesse di RI NT, deduceva: - violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione all'articolo 416 bis codice penale, carenza ed illogicità della motivazione sul punto;
si lamentava in particolare che la corte di appello aveva ritenuto raggiunta la prova della piena partecipazione del RI all'associazione mafiosa di cui al capo 105) costituita da La CI ed altri e, tuttavia, le uniche condotte illecite contestate al ricorrente ai capi 59, 60, 65, 67, avevano ad oggetto condotte solo tentate ove l'evento non si era verificato proprio per la mancanza di una struttura organizzativa idonea ad integrare gli elementi delineati dalla norma di cui all'articolo 416 bis cod. pen.; al proposito si sottolineava come le indagini non avevano portato ad individuare le strutture della presunta organizzazione mafiosa e come fosse emersa l'assenza di qualsiasi forza intimidatrice del gruppo criminale che non poteva ricavarsi dal singolo prestigio criminale attribuibile ad uno dei soli associati;
mancava qualsiasi elemento caratterizzante la durata nel tempo, la sistematicità e la diffusività della capacità intimidatoria;
le stesse conversazioni intercettate tra il ricorrente ed il coimputato IO, dimostravano che i due si erano spartiti il profitto illecito di un'attività precedentemente posta in essere autonomamente, a confutazione dell'esistenza di una cassa comune e di attività di ripartizione dei proventi dei delitti, dimostrativi della convergenza delle condotte all'interno di un'unica consorteria mafiosa;
mancava qualsiasi manifestazione all'esterno tale da ingenerare nella cittadinanza un clima di assoggettamento diffuso alle attività dell'associazione e, comunque, difettava la consapevole partecipazione a tale condotta intimidatoria da parte del RI;
richiamata la giurisprudenza e la normativa di riferimento quanto alle nuove mafie e alle mafie non tradizionali, prese in considerazione dall'ultimo comma dell'articolo 416 bis codice penale, si sottolineava come le associazioni prive di connotazione criminale qualificata sotto il profilo storico devono essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, al fine di dimostrare che in forza del proprio apparato strutturale e strumentale abbiano realizzato un clima di intimidazione diffusa, generando assoggettamento ed omertà nella popolazione, caratteristiche assenti nel caso di specie;
diversamente dall'associazione per delinquere semplice l'associazione mafiosa è un'associazione che delinque e, secondo i principi dettati nella sentenza della sesta sezione della cassazione nel procedimento c.d. mafia capitale, al fine di accertarne l'esistenza è necessario che la nuova formazione abbia conseguito una propria fama, un proprio prestigio criminale autonomo e distinto da quello delle persone fisiche che la compongono, in un ambito oggettivo e soggettivo, ed abbia in concreto manifestato la sua capacità di intimidazione;
inoltre è necessario che detta manifestazione della capacità di intimidazione sia percepita e abbia prodotto assoggettamento omertoso sul territorio in cui l'associazione è attiva;
11 - violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale sia sotto il profilo del metodo mafioso che con riguardo l'agevolazione dell'associazione; richiamati i principi giurisprudenziali sul punto, si evidenziava che a carico del RI non si individuavano elementi tali da poterlo ritenere partecipe delle associazioni mafiose e tali da potere fare ritenere la sussistenza dell'aggravante sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
2.14 L'avv.to Finocchietti, nell'interesse di TU EN, lamentava con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo finalizzato al traffico di sostanza stupefacente ed alla partecipazione del ricorrente a detta associazione;
richiamati gli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 74 DPR 309 del 1990, costituiti dall'esistenza di un gruppo cui facciano parte più membri aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, dall'organizzazione di attività personali e predisposizione di mezzi economici, dall'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, si lamentava come, nel caso specifico, era mancata l'individuazione di detti elementi idonei a fare ritenere sussistente un'ipotesi associativa, a fronte di un concorso di persone in più reati in materia di commercio illecito di stupefacenti;
quanto, poi, al concreto contributo che avrebbe prestato il UM alla predetta associazione, l'estraneità alla stessa doveva ricavarsi da quella sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria di Milano dalla quale risultava che il ricorrente era soggetto che si riforniva anche da criminali calabresi, cosicché il suo stabile coinvolgimento nel gruppo collegato ai AR doveva essere escluso;
il ricorso esponeva poi con una serie di considerazioni riguardanti il coimputato RI e l'assenza di elementi per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa oltre che la sussistenza di detto gruppo criminale connotato dagli elementi tipici del delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il reato di cui al capo 5) della rubrica;
al proposito si sosteneva che il coinvolgimento del ricorrente era stato ritenuto fondato sulla base di una sola conversazione tra terzi, AR EO e AR OB, che non forniva elementi sufficienti avuto anche riguardo al necessario rigore probatorio in materia di dichiarazioni captate tra terzi;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed in particolare ad all'aumento per continuazione ex articolo 81 codice penale.
2.15 L'avv.to Massimo OB Chiusolo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., deduceva nell'interesse di LL AL, condannato per i reati di cui ai capi 1), 19), 25), 33), 34), 35), 80) e 104) della rubrica: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo al reato di associazione mafiosa (gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i capi n. 3), 4), 8), 9) 31); si esponeva al proposito che il gruppo AR non poteva ritenersi avere 12 natura mafiosa posto che non aveva ancora manifestato e sviluppato all'esterno una forza di intimidazione corrispondente all'elemento oggettivo di cui all'art. 416 bis cod.pen. in grado di creare una condizione di assoggettamento ed omertà; i propositi di omicidio non erano stati portati a termine neppure a livello di tentativo, come dimostrato dalla mancanza di contestazioni, e, quanto ai fatti estorsivi valorizzati dalla pronuncia di secondo grado, si trattava di un unico episodio compiuto ai danni del ON, fallito per la resistenza della vittima che, nel corso di conversazioni intercettate aveva anche manifestato l'irrilevanza criminale del gruppo;
non poteva pertanto valere la precedente condanna per 416 bis cod.pen. del AR ed il gruppo dello stesso non andava confuso con il La CI, condannato per associazione mafiosa ed omicidio né poteva valere come elemento decisivo la frase riferita dal AR RA, "il paese è nostro", posto che alla stesa non era corrisposto alcuna forza di intimidazione capace di creare condizioni di assoggettamento ed omertà; - violazione di legge quanto all'aumento per continuazione ex art. 64 comma 4 cod.pen. di anno 1 sulla pena base di anni 10 stabilita per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 contestato al capo n.1), trattandosi di aumento immotivato e contenente un errato riferimento ad un parametro normativo inesistente;
peraltro, le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla aggravante così che alcun aumento avrebbe comunque potuto disporsi.
2.16 L'avv.to IG Marinelli, nell'interesse di RO MA IG, condannato per le ipotesi associative di cui ai capi 1) e 104) e vari delitti fine, premesso di avere rinunciato in appello ai motivi inerenti i reati scopo e l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90, deduceva con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione per assenza della stessa nella parte relativa alla valutazione delle prove sulle quali fondare la ritenuta colpevolezza per il reato associativo mafioso e per le circostanze aggravanti;
dedotto in primo luogo l'errata indicazione dei numeri del procedimento nella pronuncia di appello, si aggiungeva, poi, che aveva errato il giudice di secondo grado nell'affermare il coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale facente capo a AR RA;
in primo luogo, non potevano essere valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UM, in quanto affette da inattendibilità come dimostrato dalla produzione del verbale di escussione dello stesso dinanzi al tribunale di Foggia nel separato procedimento a carico di La CI ed altri;
in ogni caso, il giudice d'appello, aveva ignorato che il ricorrente era soggetto tossicomane, riconosciuto debitore di numerosi altri membri del gruppo e, pertanto, inaffidabile;
la sua estraneità alle attività criminali risultava dalle stesse parole di AR RA, nel corso di alcune conversazioni riportate in ricorso, nelle quali, il supposto capo dell'organizzazione, escludeva che RO facesse parte o dovesse fare parte dell'organizzazione criminale stante la sua inaffidabilità; veniva citata anche la conversazione del 16 Febbraio 2016 in cui era esplicito il riferimento alla composizione del sodalizio ed alle sue articolazioni interne, con indicazione sempre dei medesimi componenti senza l'inclusione del ricorrente che non faceva parte del gruppo finalizzato al traffico della droga 13 non partecipando. alle trattative, al trasporto della sostanza ed avendo un mero rapporto contrattuale in forza del quale spacciava autonomamente;
doveva pertanto escludersi che RO fosse organico del gruppo associativo dei AR, avuto riguardo alla sua completa indipendenza ed all'assenza di qualsiasi vincolo gerarchico;
egli peraltro non conosceva i fornitori, non contrattava il prezzo di cessione, non finanziava gli acquisti e non partecipava a riunioni strategiche del gruppo;
si contestava poi la sussistenza del reato associativo sotto il profilo che la compagine AR non aveva ancora manifestato all'esterno una visibile e riconoscibile carica intimidatrice;
del resto l'esteriorizzazione del metodo mafioso non poteva desumersi da farneticanti e velleitari progetti che AR RA nel corso delle conversazioni intercettate aveva riferito ai suoi interlocutori, progetti che non avevano portato mai ad alcuna realizzazione, come dimostrato dal fatto dell'assenza di qualsiasi contestazione di tentato omicidio;
sicché l'esternalizzazione della potenza del gruppo non poteva essere fondata su mere enunciazioni verbali cui non erano seguiti fatti concreti e l'assenza del carattere mafioso era dimostrata dalla mancata penetrazione nel settore delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti che dimostrava come componenti della collettività non identificavano AR quale capo di un gruppo criminale mafioso. Al proposito si richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di costituzione di una nuova struttura associativa mafiosa operante in un'area geografica, è necessario che l'organizzazione sprigioni nel nuovo contesto una forza intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile, senza che sia sufficiente la mafiosità di un singolo individuo per qualificare l'associazione ai sensi dell'articolo 416 bis codice penale;
in ogni caso mancavano elementi per affermare la partecipazione del ricorrente a detto gruppo quale componente dello stesso e, sul punto, la sentenza di appello mancava di motivazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione nella parte relativa alla valutazione delle prove su cui poggiare la ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione e delle relative aggravanti;
il ricorrente era stato ritenuto concorrente del tentativo di estorsione contestato al capo 33) ai danni di ON GE;
tuttavia si rilevava che non era stata motivata ed individuata la prova della partecipazione del ricorrente all'azione estorsiva;
non era stata data alcuna spiegazione della circostanza dell'intervenuta assoluzione del coimputato NO IN a fronte della condanna del ricorrente ed, in ogni caso, questo solo episodio non poteva fondare l'affermazione dell'esistenza di una forza intimidatrice diffusa;
si evidenziava infatti che il ON non aveva ceduto alle richieste ed aveva denunciato gli autori delle stesse, mentre, l'unica conversazione del 29 Marzo 2016, intercorrente tra il ricorrente e AR RA, faceva riferimento ad ipotetici attentati in danno della persona offesa mai portati a termine;
la sentenza pertanto, anche sul punto, mancava di motivazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale avendo l'impugnata sentenza omesso di motivare in modo concreto in ordine all'applicazione della suddetta circostanza;
al proposito si deduceva innanzitutto che rispetto ai reati in tema di sostanze stupefacenti non era intervenuta rinunzia 14 al motivo e tuttavia la corte di appello avevo omesso di motivare;
si deduceva che avendo l'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa natura soggettiva ed essendo caratterizzata dal dolo intenzionale, la stessa doveva essere esclusa poiché, negli episodi contestati ai capi 33, 34 e 35, il ricorrente non era a conoscenza dell'esistenza di un gruppo mafioso a cui vantaggio operava;
- violazioni di legge e difetto di motivazione in ordine alle eccessività della pena irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
2.17 L'avv.to Marinelli per IN OV, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 60) e 105), deduceva con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione della impugnata sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso l'esistenza del bis in idem con i fatti separatamente giudicati a carico del medesimo ricorrente;
al proposito si lamentava in particolare che nel corso del separato giudizio l'imputato risultava definitivamente condannato per la condotta di detenzione della pistola di origine illecita, per il possesso del Fiat Doblò di origine furtiva e per la detenzione di 721 piante di marijuana;
orbene, proprio l'arma ed il mezzo, risultavano impiegati per commettere la tentata estorsione di cui al capo 60 mentre la detenzione delle piante di marijuana veniva nuovamente contestata al fine di supportare la prova della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
richiamati i principi dettati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dall'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si sottolineava come il concetto di stesso fatto doveva ricomprendere la catena ricostruttiva condotta, nesso causale, evento, cosicché, nel caso di specie, doveva applicarsi il disposto dell'articolo 649 codice procedura penale, avuto riguardo all'identità storico naturalistica delle condotte, posto che il fatto considerato nei suoi elementi costitutivi era identico;
sussisteva pertanto violazione del ne bis in idem in relazione a tutti i reati;
-violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti posto che la sola detenzione delle 721 piantine di marijuana, sequestrate il 14 Aprile 2016 nel capannone del ricorrente, oltre ad essere stata già valutata nell'ambito del separato procedimento definito con condanna definitiva, non poteva provare il coinvolgimento nel reato associativo in quanto episodio singolo ed isolato;
del resto, il capo del gruppo, il La CI, non aveva intrattenuto alcun rapporto con il ricorrente e non lo riconosceva quale componente dello stesso;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di un'ipotesi di concorso nel tentativo di estorsione di cui al capo 60 della rubrica;
il concorso punibile era stato basato esclusivamente sul possesso della pistola utilizzata per l'estorsione e del furgone utilizzato per il compimento dei fatti e, tuttavia, come chiarito già dal ricorrente in sede di interrogatorio, lo stesso non aveva alcuna consapevolezza della possibilità di utilizzare quegli strumenti per il compimento di un fatto estorsivo ai danni di un esercizio commerciale;
il mero atteggiamento colposo del ricorrente non poteva essere trasformato in dolo di concorso negli episodi poi 15 n consumati da altri soggetti;
. - violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale, quanto al riconoscimento dell'ipotesi aggravata del tentativo di estorsione;
il ricorrente non era assolutamente a conoscenza dell'esistenza di un gruppo mafioso, come dimostrato dall'esclusione della sua responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416 bis cod.pen.. 2.18 L'avv.to Massimo OB Chiusolo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva nell'interesse di AR OB, condannato per i reati di cui al capo 104) della rubrica e per numerosi fatti di traffico di stupefacenti aggravati ex art. 416bis1 cod.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.in ordine al reato di associazione mafiosa gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i reati fine;
si esponeva al proposito che il gruppo AR non poteva ritenersi avere natura mafiosa non avendo manifestato e sviluppato all'esterno una forza di intimidazione corrispondente all'elemento oggettivo di cui all'art. 416 bis cod.pen., in grado di creare una condizione di assoggettamento ed omertà; i propositi di omicidio non erano stati portati a termine come dimostrato dalla mancanza di contestazioni, e, quanto ai fatti estorsivi valorizzati dalla pronuncia di secondo grado, si trattava di un unico episodio compiuto ai danni del ON, fallito per la resistenza della vittima, che, nel corso di conversazioni oggetto di intercettazione aveva anche manifestato l'irrilevanza criminale del gruppo;
non poteva pertanto valere la precedente condanna per 416 bis cod.pen. del AR RA ed il gruppo dello stesso non andava confuso con il La CI, condannato per associazione mafiosa ed omicidio, né poteva valere come elemento decisivo la frase di AR RA ("il paese è nostro"), posto che alla stessa non era corrisposto alcuna forza di intimidazione capace di creare condizioni di assoggettamento ed omertà.
2.19 L'avv.to Ettore Censano con motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva nell'interesse AR RA: di erronea applicazione e violazione di legge con riferimento all'articolo 416 bis codice penale, travisamento degli atti e comunque carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso;
i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta esistenza del clan mafioso AR, basata su affermazioni generiche, assiomatiche e superficiali;
infatti, non risultava che il supposto gruppo avesse compiuto alcuna attività delittuosa finalizzata all'imposizione di un clima di terrore ed omertà diffuso tra i cittadini, con conseguente esteriorizzazione del metodo mafioso;
mancava, quindi, l'avvenuta acquisizione da parte dell'organizzazione appena formatasi di una effettiva e concreta capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile;
la difesa aveva fermamente contestato l'esistenza del clan AR, secondo l'imputazione attivo dal 2015 nel territorio di 16 San Severo congiuntamente ad altro gruppo capeggiato dal La CI, poiché, la prospettazione dell'operatività su un territorio limitato di ben due distinte associazioni mafiose, era circostanza non adeguatamente provata;
il contesto di condizionamento mafioso del territorio di San Severo cui facevano riferimento le pronunce di merito, riguardava soltanto le attività compiute quale singolo dal La CI ed alle quali era estraneo il AR RA;
era dato incontestabile quello per cui dopo le condanne pronunciate nel procedimento day before, per fatti commessi nei primi anni '90, non si era più registrata alcuna iniziativa giudiziaria avente ad oggetto attività di un gruppo mafioso attivo a San Severo e ciò, perché, all'indomani di tale operazione, si era assistito allo smantellamento dell'articolazione, provato dal pentimento di alcuni esponenti di vertice e dalla definitiva rottura del patto in precedenza concluso con i clan di Foggia;
al contrario dei gruppi criminali operanti in tale città, che pur a fronte di varie operazioni giudiziarie avevano continuato ad essere attive, nulla di ciò era avvenuto nel territorio di San Severo in cui la cittadinanza non aveva più avvertito la forza di intimidazione esplicitata negli anni '90; i commercianti e gli imprenditori agricoli ed edili, non avevano più percepito la presenza intimidatoria di un gruppo mafioso sul territorio;
quanto alle vicende che riguardavano proprio AR RA, ritenuto il capo dell'associazione contestata al capo 104 della rubrica, doveva evidenziarsi che nell'ambito del separato procedimento denominato Joker, nonostante la contestazione di numerosissimi reati nei confronti di 32 imputati, non era stata prospettata l'eventualità dell'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso a San Severo né, risultava contestata, l'aggravante mafiosa per le singole fattispecie delittuose;
a fronte di tali elementi, la circostanza sopravvenuta della scarcerazione di La CI, non poteva trasformare in attività mafiose le condotte del gruppo AR, i cui componenti avevano continuato ad agire come criminali comuni;
mancava, altresì, un collegamento organico con le organizzazioni mafiose foggiane come risultava dal forte risentimento di AR RA nei confronti delle stesse, emergente dalle conversazioni riportate;
pertanto, la tesi accusatoria dell'operatività di ben due distinti sodalizi di stampo mafioso, appariva ontologicamente incompatibile in un territorio ristretto e limitato quale quello di San Severo, e risultava totalmente infondata e non sostenibile;
del tutto inconferente appariva, poi, l'enfatizzazione della vicenda della tentata estorsione ai danni di ON GE, in quanto un unico episodio di natura estorsiva non poteva provare il diffuso assoggettamento omertoso;
inoltre, l'avvenuta esecuzione della condotta in un territorio limitrofo, nulla dimostrava circa il radicamento del potere mafioso nel territorio di San Severo;
peraltro, i giudici di merito, avevano confuso il piano dell'aggravante del metodo mafioso con quello dell'esistenza dell'associazione punibile ex articolo 416 bis cod. pen. trattandosi di elementi del tutto distinti ed autonomi;
dalla conversazione del 29 Marzo 2016 risultava che i componenti del supposto gruppo erano a conoscenza della scarsa considerazione che la vittima aveva degli estorsori e che la stessa era pronta ad una reazione armata senza che AR RA ovvero i suoi presunti complici avessero esternato alla stessa vittima la provenienza delle richieste estorsive da un gruppo criminale;
ciò dimostrava che il ON non aveva sicuramente avvertito alcuna forza di intimidazione promanante dai soggetti che lo avevano minacciato;
17 pertanto, l'episodio della tentata estorsione ON, denotava contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di appello, la mancanza di una effettiva e concreta forza di intimidazione riconducibile al sodalizio, tale da ingenerare un clima di omertà e assoggettamento;
si ricordava che la capacità intimidatrice deve necessariamente avere un riscontro esterno non potendo essere limitata ad una mera potenzialità astratta;
né potevano valere le farneticazioni di AR RA su propositi di omicidio mai attuati, trattandosi di progetti mai attuati e portati a compimento neppure nella fase preparatoria;
ancora non poteva valere quale elemento decisivo la sola frase pronunciata da AR RA nella conversazione del 30 dicembre 2015 sul senso di padronanza territoriale, in quanto, detto riferimento, aveva ad oggetto il diverso argomento dell'attività di spaccio a San Severo ed i rapporti con il La CI;
l'assenza di qualsiasi metodo intimidatorio era dimostrato dalla mancanza di qualsiasi interferenza del gruppo AR in settori finanziari, economici, amministrativi del territorio, a dimostrazione della mancanza di infiltrazioni;
inconsistente si rilevava poi l'argomento circa la presunta attività di riciclaggio, non risultando confortata da alcun elemento di prova né da dati specifici circa gli investimenti immobiliari anche per interposta persona, mai contestati ed attuati;
quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, totalmente irrilevanti dovevano ritenersi le affermazioni di EL ZI, perché relative ad un periodo di gran lunga antecedente a quello oggetto di contestazione, trattandosi in particolare di fatti avvenuti nell'anno 2009 a fronte di una contestazione facente riferimento al giugno 2015; analogamente doveva ritenersi quanto alle dichiarazioni accusatorie del Guerrieri, che attenevano a fatti concernenti lo spaccio di stupefacenti avvenuti tra il 2013 ed il 2014; quanto alle dichiarazioni del collaboratore UM MI, ritenuto dalla corte d'appello soggetto componente l'organizzazione criminale, e, quindi, in grado di conoscerne la struttura interna e le dinamiche, si deduceva il travisamento della prova poiché il UM, come dallo stesso ammesso già nel verbale del 27 Aprile 2018, non aveva mai fatto parte di alcuna associazione né di stampo mafioso né finalizzata al narcotraffico;
il predetto collaboratore risultava, infatti, avere sempre operato autonomamente e tale estraneità risultava dall'assenza di contestazione di partecipazione associativa anche al presunto clan AR ovvero al distinto gruppo criminale facente capo al La CI;
peraltro, UM, non aveva mai ammesso di avere fatto parte del clan AR e le sue dichiarazioni erano indirette e meramente generiche, avendo lo stesso ammesso di non conoscere personalmente RA AR;
in ogni caso, doveva ritenersi omesso il vaglio sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del UM, le cui affermazioni dovevano ritenersi vaghe, aspecifiche e generiche, non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti e non avendo, comunque, indicato in modo preciso e puntuale la fonte di conoscenza;
l'insussistenza del gruppo criminale era desumibile anche dalla circostanza che le direttive del presunto capo venivano puntualmente disattese da tutti gli altri componenti e ciò a dimostrazione dell'assenza di vincolo gerarchico;
si sottolineava come tale mancanza di rilievo del ricorrente all'interno del supposto gruppo era reclamata dagli altri familiari in varie conversazioni;
mancava altresì l'assenza di qualsiasi affectio societatis tra i vari componenti del gruppo, j quali operavano attraverso separati propri canali di 18 approvvigionamento;
in assenza di esteriorizzazione della forza di intimidazione e di affectio societatis la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo 104 doveva essere esclusa, non potendo valere la precedente condanna del AR RA per il reato di cui all'articolo 416 bis cod.pen., in relazione a fatti risalenti ai primi anni '90 ed apparendo le condotte ricostruite nel presente procedimento del tutte isolate e prive di contatto con la mafia storica costituita dalla società foggiana;
mancava, pertanto, qualsiasi elemento per ritenere che il nuovo gruppo costituito avesse integrato gli elementi tipici del reato previsto e punito dall'articolo 416 bis codice penale;
- vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del sodalizio dedito al narcotraffico di cui all'articolo 74 DPR 309/90, non potendo lo stesso desumersi esclusivamente dalle dichiarazioni di UM MI ed avendo il giudice di appello omesso di valutare le diffuse doglianze esposte nell'impugnazione della sentenza di primo grado;
- difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed all'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416 bis1 codice penale.
2.20 L'avv.to Ettore Censano, con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR IN PI, deduceva elementi analoghi a quelli già svolti nel ricorso AR RA;
oltre ai suddetti argomenti si sottolineava in particolare, quanto alle dichiarazioni del UM riferite specificamente alla posizione di AR IN PI, la totale genericità delle affermazioni, che venivano riportate nel ricorso;
ancora, l'estraneità del ricorrente al gruppo, veniva dimostrata dalla mancata osservanza delle direttive fornite dal padre e dall'assenza di qualsiasi timore referenziale nei confronti dello stesso;
aveva pertanto errato il giudice di appello nel ritenere che AR IN PI avesse condiviso i metodi ed i programmi delittuosi di entrambe le associazioni criminali oggetto del giudizio, posto che, da plurime intercettazioni dal contenuto chiaro ed inequivocabile, in parte riportate, risultava la ferma volontà dello stesso di non aderire ad alcuna compagine associativa, tanto da contrastare le iniziative del padre;
quest'ultimo, sfogandosi con la coniuge in conversazioni intercettate, aveva espressamente manifestato la volontà di tenere fuori dagli affari il figlio, al quale non si doveva consegnare alcuna somma derivante dalle attività illecite del sodalizio;
dalla conversazione intercettata presso il carcere di Sulmona il 29 gennaio 2016, risultava sconfessato l'erroneo assunto della sentenza impugnata, emergendo invece la precisa volontà di IN PI di non essere subordinato a nessuno nella propria attività di spaccio e ciò, pur a fronte delle direttive impartite dal padre, circa la necessità di collegarsi agli altri componenti del gruppo;
risultava, pertanto, che il ricorrente non voleva far parte del nucleo dedito allo spaccio ed aveva anche espresso la precisa volontà di non lavorare in contatto ed in collegamento con il NO;
peraltro, il ricorrente, aveva sempre puntualmente osteggiato i propositi di omicidio del padre ed era stato tenuto all'oscuro delle altre attività poste in essere degli altri componenti del gruppo;
in ogni caso, l'attività di spaccio, pur a volersi ritenere dimostrativa della responsabilità per il reato associativo ex articolo 74 DPR 309/90, non poteva ritenere dimostrata una partecipazione 19 all'associazione mafiosa;
mancavano tutti gli elementi costitutivi sia dell'organizzazione punibile sia dell'inserimento del AR IN PI nel sodalizio di stampo mafioso, sotto il profilo della permanente messa a disposizione in favore del gruppo per il conseguimento degli interessi propri della compagine criminale, non rilevando situazioni di mera contiguità o vicinanza;
mancava, quindi, qualsiasi consapevolezza di essere vincolato all'associazione difettando in capo a AR IN PI ogni forma di affectio societatis;
- difetto di motivazione in ordine all'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416 bis1 codice penale che aveva errato il giudice d'appello a ritenere doglianza rinunciata;
si evidenziava il difetto di motivazione circa la consapevolezza di AR IN PI di agevolare con le cessioni di sostanza stupefacente il gruppo criminale mafioso, non essendo certa neppure l'esistenza dello stesso, ed essendo anzi emerso, che il ricorrente veniva tenuto all'oscuro dei piani operativi dell'associazione capeggiata dal padre;
si lamentava, poi, violazione di legge in punto estensione dell'aggravante dell'agevolazione nei confronti di un concorrente, avuto riguardo alla natura soggettiva della stessa ed alla caratterizzazione dal dolo intenzionale.
2.21 L'avv.to Cecilia D'Alessandro nell'interesse di AR EO AZ, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta suss stenza di un'associazione di tipo mafioso nel clan facente capo a AR RA;
al proposito, esposti gli elementi costitutivi del metodo mafioso, richiamato dal terzo comma dell'articolo 416 bis codice penale, individuati nei parametri della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante, si sottolineava come nel caso di specie la corte di appello di Bari si fosse limitata a definire l'associazione criminale AR quale autonoma organizzazione rientrante nel fenomeno delle cosiddette nuove mafie, operando un generico riferimento a conversazioni intercettate ed alla valenza indicativa della volontà dei componenti di mantenere la fama criminale e la forza della compagine sul territorio;
tuttavia, stante l'insufficienza della prova della sola intenzione di avvalersi della capacità intimidatrice e la necessità invece di dimostrare l'esistenza di un potere di sopraffazione, di assoggettamento e di ingerenza nel tessuto economico politico e amministrativo, le conclusioni dei giudici baresi circa l'ipotetico clima di condizionamento mafioso della popolazione, imposta dal clan di AR RA, dovevano ritenersi errate;
nel caso di specie mancava, infatti, una vera e propria prospettiva egemonica e di acquisizione di una sfera di dominio nel territorio, non essendovi traccia di risultati raggiunti attraverso l'impiego della forza di intimidazione;
pertanto, la motivazione era mancante in relazione alla configurabilità degli elementi tipici di connotazione dell'associazione mafiosa in relazione al gruppo AR, essendosi limitata ad una generica esposizione dei caratteri teorici del delitto contestato;
al proposito si richiamavano gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali le realtà associative delinquenziali diverse dalle mafie storiche per essere dimostrate e per impedire l'indebita estensione applicativa dell'articolo 416 bis codice penale, hanno bisogno di concreti indici sintomatici quali: l'intensità del vincolo di 20 assoggettamento, la natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dall'egemonia del sodalizio;
occorre che il sodalizio dimostri di possedere una concreta forza di intimidazione e di essersene avvalsa, nel caso di specie del tutto mancante, non potendosi fare riferimento ad un unico soggetto, componente dello stesso gruppo;
si richiamavano pertanto i criteri di giudizio dettati nella pronuncia della suprema corte nel procedimento c.d. mafia capitale e secondo cui l'associazione di tipo mafioso nuova, richiede il conseguimento di un proprio prestigio criminale autonomo e distinto da quello delle persone fisiche che la compongono, la concreta manifestazione della capacità di intimidazione, la percezione di tale capacità nel territorio in cui l'associazione è attiva con conseguente assoggettamento omertoso, caratteri tutti mancanti nel caso in esame ed in relazione ai quali la corte di appello aveva omesso adeguata motivazione, non potendo farsi riferimento alla presunta caratura criminale del singolo componente AR RA;
- violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza della partecipazione del ricorrente AR EO AZ all'associazione mafiosa ex articolo 416 bis cod. pen.; la motivazione della sentenza impugnata si era ridotta a laconiche espressioni circa il coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale mafioso diretto dallo zio RA AR ed aveva fatto riferimento quali elementi significativi del coinvolgimento dello stesso nella associazione alla consumazione di alcuni reati fine, tra i quali era stata evidenziata la rilevanza della detenzione di un arsenale di armi oggetto dei capi di imputazione 31) e 32) della rubrica;
al proposito, però, si deduceva non sussistere un carattere transitivo della prova della consumazione di reati fine rispetto alla prova dell'appartenenza al sodalizio;
infatti, le stesse modalità esecutive dei reati fine contestati all'imputato, non consentivano di ritenere la sua costante disponibilità in favore del gruppo ed anzi, da alcune conversazioni significative riportate, si evinceva una situazione di estraneità del ricorrente al gruppo capeggiato dallo zio RA;
al proposito, veniva riportata la conversazione del 21 dicembre 2015, dalla quale si ricavava l'estraneità del ricorrente ad un ipotetico gruppo criminoso di tipo associativo;
peraltro, posto che l'associazione avrebbe operato da settembre 2015 all'estate del 2016, si sottolineava come da tale conversazione risultava ancora che, pur essendo stato progettato il coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti, lo stesso ancora non aveva assunto un ruolo operativo all'interno del gruppo;
quindi a febbraio del 2016, e cioè parecchi mesi dopo la nascita del presunto gruppo associativo mafioso AR, il ricorrente non ne faceva parte;
richiamati i caratteri della partecipazione punibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali anche delle Sezioni Unite si lamentava che la sentenza impugnata non aveva definito lo specifico ruolo associativo svolto dal ricorrente, ed il suo eventuale stabile contributo;
quanto alle dichiarazioni del collaboratore UM, dalle stesse non poteva ricavarsi un inserimento organico del AR EO, poiché, nell'interrogatorio del 27 Aprile 2018 riportato nella sentenza di primo grado, lo stesso collaboratore aveva riferito che il predetto si limitava a lavorare con lo zo OB, mentre, nulla sapeva, di una sua eventuale collaborazione criminale con RA AR;
lo stesso collaboratore aveva affermato che dopo l'arresto del padre il ricorrente si era separato dal gruppo 21 ed aveva operato autonomamente con altri soggetti diversi dai AR;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla assenza del giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia UM ed alla mancata individuazione di riscontri esterni alla chiamata dello stesso;
al proposito si lamentava che la sentenza impugnata non aveva effettuato un vaglio preventivo dell'attendibilità del collaboratore né specificato i riscontri estrinseci sia con riferimento alla sussistenza dell'associazione mafiosa sia in relazione alla intraneità al gruppo di AR EO AZ;
- violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto legge 203 del 1991 oggi articolo 416 bis1 codice penale;
l'aggravante era stata ritenuta sussistente dalla corte d'appello alla luce del metodo impositivo utilizzato nell'attività di spaccio di droga e per l'evidente finalità di agevolare l'associazione mafiosa e, tuttavia, mancava la prova che lo scopo che aveva mossc l'imputato fosse proprio quello di favorire il clan;
si deduceva come la natura soggettiva dell'aggravante ed il dolo specifico ad essa connesso, non era stato adeguatamente motivato nella sentenza impugnata, non emergendo alcun dato da cui evincere che le azioni contestate al AR EO AZ avessero comportato un accrescimento, un'espansione ed una amplificazione delle potenzialità criminose dell'organizzazione e che fossero dirette a salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso e quindi ad agevolarlo;
- violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi giustificativi la confisca dei beni;
al proposito, benché nei motivi di appello fossero state dedotte doglianze specifiche circa l'intestazione dell'autovettura Fiat 500 X alla sorella AR NI unica proprietaria del bene e del motoveicolo Honda a AR IG AL, la motivazione della corte di appello di Bari doveva certamente ritenersi meramente insufficiente ed apparente, non fornendo alcuna ragione idonea a superare le doglianze difensive;
analogamente doveva ritenersi in relazione al possesso della somma di denaro di 2.250 € rinvenuta all'interno dell'abitazione del AR, frutto non di attività delittuose ma di alcune vincite presso centri scommesse;
-violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva non avendo il giudice di appello adeguatamente motivato circa la maggiore pericolosità dimostrata dalla consumazione di nuovi fatti di reato in relazione a precedenti condanne risalenti al lontano anno 2012, richiedendosi invece in caso di lasso di tempo rilevante tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, un giudizio di relazione qualificata.
2.22 L'avv.to Mastrangelo, per De TI EL, lamentava mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia pur a fronte dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.; non erano stati specificati i metodi mafiosi posti in essere nell'attività di spaccio dall'associazione ex art. 74 DPR 309/90 e mancavano, comunque, gli elementi costitutivi il suddetto delitto in capo al De TI. Mancava, infatti, un accordo criminoso stabile e ciò risultava anche dalla circostanza che la perdita subita per effetto del sequestro della droga allo Sparanero era stata 22 subita dal solo De TI. . Con altro motivo si deduceva violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base in misura superiore ai minimi edittali.
2.23 L'avv.to Mastrangelo, nell'interesse di CO IG DO, lamentava mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 2 L. 895 del 1967 posto che era mancata l'individuazione della condotta attribuitagli ed era stato omesso l'esame dei motivi di appello. Analogo vizio deduceva anche in ordine alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati hanno contestato sotto diversi profili la possibilità di configurare i caratteri tipici di un'associazione mafiosa nelle diverse fattispecie contestate agli imputati o quali appartenenti al c.d. gruppo AR o al c.d. gruppo La CI contestate ai capi n.104 e n.105 della rubrica. Il tema, principalmente devoluto all'analisi di questa Corte negli atti di impugnazione della decisione di appello, riguarda l'assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso da parte dei due predetti gruppi criminali e contesta la sussistenza del requisito oggettivo previsto dal terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen. per ritenere un'associazione catalogabile tra quelle di tipo mafioso, piuttosto che semplice ai sensi del precedente art. 416 cod.pen.. L'analisi cui dovrà procedersi deve tenere conto che il caso di specie si combina con le problematiche riguardanti la valenza del giudicato di condanna per precedenti fatti di cui all'art. 416 bis cod.pen. rispetto a nuove condotte delittuose, e ciò perché sia per il gruppo c.d. AR che per il gruppo La CI, ci si trova in presenza di soggetti già definitivamente condannati per associazione mafiosa che dopo avere scontato la pena ed essere stati rimessi in libertà, riprendono a porre in essere azioni delittuose aggregando soggetti diversi, configurando così un'ipotesi di gruppo mafioso a soggettività differente. Con la precisazione che ove si tratti di reinserimento in mafie storiche a seguito di precedenti condanne, tale problematica risulta del tutto estranea al thema decidendum, poiché in detti differenti casi, proprio perché si attua la prosecuzione dell'attività criminale sotto l'egida di un'associazione già costituita e costantemente operativa, non sarà certo necessario dimostrare l'esteriorizzazione. Il tema proposto con diversi ricorsi impone richiamare alcune nozioni sul requisito dell'esteriorizzazione del metodo mafioso e sull'evoluzione giurisprudenziale sul punto;
deve essere rammentato come ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis c.p.: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti...."; è certo quindi che, sulla base della previsione normativa introdotta con la legge Rognoni-La Torre nel 1982, l'associazione è di tipo mafioso soltanto ove si avvalga della forza di 23 intimidazione derivante dal vincolo associativo ed abbia imposto, esternamente una condizione di assoggettamento ed omertà. Secondo la migliore dottrina la questione nasce perché l'attuale formulazione normativa dell'art. 416 bis cod.pen. ritaglia una fattispecie di associazione mafiosa a forte connotazione sociologico-ambientale come è dimostrato dal fatto che il legislatore dell'82 ha notoriamente tipizzato quali elementi costitutivi espliciti dell'art. 416 bis cod. pen. i requisiti della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà: requisiti criminologici questi che hanno tradizionalmente caratterizzato le mafie classiche storicamente radicate nel sud Italia dall'ottocento ad oggi. Così ricostruito il tema, appare evidente che, se in tutti i casi di mafie tradizionali, il requisito dello sfruttamento del potere intimidatorio è automaticamente ricollegato alla partecipazione a quel gruppo, sicché il problema probatorio principale è soltanto quello di provare l'inserimento del reo nel gruppo, nelle nuove figure associative sorge la problematica che non è sufficiente provare l'appartenenza, dovendosi anche dimostrare il carattere mafioso dell'associazione cui si appartiene. Insomma con l'emergere delle nuove mafie l'attenzione interpretativa e la dialettica tra giurisprudenza di merito e di legittimità si è spostata dal piano della partecipazione, e cioè della prova dell'inserimento ai sensi del primo comma, alla prova della capacità intimidatoria esteriorizzata, ai sensi del terzo comma del 416 bis cod.pen.. Sul tema della esteriorizzazione può citarsi come riferimento quella pronuncia della sezione seconda in base alle quale l'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747). In motivazione detta pronuncia precisa:" non basta, pertanto, che il sodalizio criminale si fondi su precise regole interne tale da esporre a pericolo chi se ne voglia allontanare ma occorre un quid pluris costituito dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo: esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa. In sostanza, poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere 24 esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione". I successivi interventi giurisprudenziali sul tema della esteriorizzazione quale requisito necessario ed imprescindibile per qualificare come mafiosa un'organizzazione, hanno riguardato essenzialmente due tipologie differenti di gruppi delittuosi: a) le nuove associazioni mafiose, anche straniere;
b) le mafie delocalizzate, e cioè gruppi distaccati dalle cellule madri;
tralasciando il tema delle mafie delocalizzate, sostanzialmente estraneo all'oggetto del presente procedimento, dovrà analizzarsi l'evoluzione giurisprudenziale più recente sulla tematica delle c.d. nuove associazioni mafiose che ha sempre ribadito la necessità per la qualificazione di un gruppo ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen. di rinvenire una qualche esteriorizzazione del metodo intimidatorio e ciò, pure costantemente affermandosi (Sez. 6, . 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724 01), che il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette "tradizionali", anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento ed omertà diffusa. Si è così affermato che in tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando necessaria la dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un omertoso (Sez. 6, n.assoggettamento 18125 del 22/10/2019, (dep. 12/06/2020) Rv. 279555 - 16); tuttavia, occorre sempre rammentare che l'associazione di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all'ordine pubblico, all'ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi della suddetta forza (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, cit.). - Il tema risulta recepito ed approfondito anche da una recente pronuncia della seconda sezione relativa ad una mafia locale, secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre per la mafie "storiche" l'esistenza del sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il "thema probandum" involge, in primo luogo, in carattere mafioso dell'associazione e dunque, principalmente, l'avvalimento 25 del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, (dep. 18/01/2024) Rv. 285908 - 02). Detta pronuncia precisa poi che la "finalità di commettere delitti", di cui all'art. 416-bis cod. pen., coincide con lo "scopo di commettere più delitti", previsto dall'art. 416 cod. pen., di modo che la sola sussistenza, anche sopravvenuta, del metodo mafioso di cui si avvalgono strumentalmente i sodali per la realizzazione dei reati-fine vale, già di per sé, a qualificare come mafiosa un'associazione, anche preesistente, mediante il cd. "salto di qualità" (Sez. 2 n. 2159 del 24/11/2023 cit.); e precisa infine come in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023 cit.). I principi sopra indicati devono trovare applicazione anche al caso della fattispecie in esame, già denominata quale gruppo mafioso a soggettività diversa, costituito oltre che da un soggetto definitivamente condannato per partecipazione ad una determinata associazione mafiosa, che abbia scontato la pena allo stesso comminata, così risultando assente dal territorio di riferimento per un lungo arco temporale, e che sia stato successivamente scarcerato e riprenda le attività delittuose, da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative mafiose, che allo stesso pregiudicato mafioso aggregati, abbiano intrapreso attività criminali diffuse nel territorio. Se è vero però che tale gruppo, proprio per la soggettività differente, rientra nelle categorie già analizzate delle "nuove mafie" o "mafie atipiche", deve pur sempre sottolinearsi che l'inserimento, spesso con ruolo direttivo od organizzativo, di un soggetto già definitivamente condannato per 416 bis cod.pen., in qualche modo muta il tema della necessaria prova della esteriorizzazione;
ed invero l'inserimento del soggetto definitivamente condannato proprio per partecipazione ad associazione mafiosa, richiamando il potere intimidatorio scaturente dalla precedente partecipazione, determina che ove ci si trovi a giudicare attività delittuose nuovamente portate a termine nello stesso territorio in precedenza occupato, il ritorno sul luogo del delitto con modalità operative del soggetto già condannato unitarnente ad altri aggregati, finisce per mutuare, quanto meno in parte, il vincolo intimidatorio in precedenza già manifestatosi, sfruttandone la fama criminale. Appare evidente, infatti, che la ripresa delle attività delittuose sul territorio da parte di un soggetto già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., in parte richiede nuove forme di esteriorizzazione, ma, richiamando la già ritenuta partecipazione del soggetto di vertice, ne sfrutta tale capacità criminale proprio ai fini dell'imposizione in quella stessa area del vincolo intimidatorio;
e ciò significa, pertanto, che ove i soggetti facenti parte di tale nuova formazione abbiano richiamato nell'esecuzione delle attività delittuose l'inserimento nel nuovo gruppo anche del soggetto definitivamente condannato, ne hanno chiaramente inteso sfruttare la fama criminale ai fini dell'imposizione dell'omertà e dell'intimidazione. 26 Il c.d. gruppo mafioso a soggettività diversa, in quanto fattispecie intermedia tra le c.d. mafie nuove e quelle storiche, ricostituito attorno ad un soggetto già definitivamente condannato per 416 bis cod.pen. e che abbia scontato la pena, proprio per la particolarità della sua formazione, per l'inserimento nella stessa con ruolo organizzativo del soggetto già affermato essere "mafioso", per il richiamo a tale presenza dotata di carattere intimidatorio nei confronti della collettività, si profila, pertanto, quale fattispecie associativa particolare che, se da un lato deve certamente essere dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio ed imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, dall'altro mutua i caratteri tipici dell'organizzazione già in passato operativa sullo stesso territorio per c.d. gemmazione.
1.1 Essenzialmente connesso al tema della esteriorizzazione quale elemento strutturale della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod.pen., appare la problematica della piattaforma probatoria necessaria al fine di dimostrare la sussistenza di tale presupposto normativo;
anche in questo caso, come già notato dalla sentenza delle Sezioni Unite FA in tema di partecipazione punibile, gli aspetti della struttura del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e della prova dello stesso, appaiono strettamente connessi, poiché, in tanto può dirsi dimostrata la natura mafiosa di un gruppo, in quanto sia stata acclarata la consumazione di fattispecie delittuose tipicamente dimostrative l'imposizione del vincolo intimidatorio su una determinata area od anche nei confronti di una categoria di persone, estranee ai componenti dell'associazione medesima. E non vi è dubbio che, ai fini della dimostrazione di questo requisito essenziale della fattispecie, il riferimento normativo nella parte in cui richiama gli scopi tipici dell'associazione di tipo mafioso, costituisce un'indicazione imprescindibile;
in detto contesto, lo stesso terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., afferma che l'associazione è di tipo mafioso quando si avvale della forza di intimidazione:" per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il parametro normativo fornisce, pertanto, precise indicazioni utili ad affermare a quali condizioni un determinato gruppo rivesta natura mafiosa, facendo preciso riferimento agli scopi perseguibili dal gruppo mediante lo sfruttamento del vincolo e del potere di intimidazione esercitato su una determinata area territoriale ovvero nei confronti di determinati soggetti estranei ad essa, elencando alcune categorie di attività che vengono a tipizzare la natura mafiosa del gruppo, costituite: dalla commissione di delitti;
dalla gestione o dal controllo delle attività economiche;
dal controllo e gestione di autorizzazione, appalti e servizi pubblici;
dalla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti;
dal condizionamento dell'esercizio del diritto di voto. 27 Orbene, in tale esemplificazione degli scopi mafiosi di un'associazione contenuta nella. stessa norma incriminatrice, assume valenza particolare pregnante l'attività diretta ad assumere la gestione o comunque anche il controllo di attività economiche e ciò perché idonea ad alterare le regole fondamentali del libero mercato e della libertà di concorrenza;
e tra le attività dirette ad assicurare al gruppo di tipo mafioso il controllo delle attività economiche oltre che a garantire la realizzazione di profitti ingiusti, assume certamente rilevanza particolare la richiesta di versamento di somme effettuata dai componenti del gruppo agli esercenti attività economiche, sia commerciali che di impresa, sia autonomamente che quali appaltatori di servizi pubblici, perché dirette inequivocabilmente ad imporre forme di controllo delle attività economiche sul territorio oggetto della esplicazione della forza intimidatoria. Deve pertanto affermarsi che ove una nuova formazione di tipo criminale, composta da più membri, ponga in essere attività dirette ad esigere dagli operatori commerciali operanti in un determinato territorio forme di pagamento di somme di denaro a titolo di "pizzo" per permettere la prosecuzione pacifica delle attività, avendo posto in essere azioni inequivocabilmente dirette ad esercitare il controllo delle attività economiche ed a conseguire vantaggi ingiusti, tale entità viene ad assumere natura essenzialmente mafiosa, proprio perché il potere intimidatorio è stato diretto ad assicurarsi uno degli scopi tipici richiamati dallo stesso terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen.. Al proposito va precisato che la natura mafiosa del gruppo va affermata anche nei casi in cui i componenti dello stesso attuino forme di controllo di attività economiche di tipo illecito che vengono a subire la pressione intimidatoria e nei cui confronti quindi siano richieste forme di pagamento di percentuali dei profitti illegali per permetterne la prosecuzione;
si è già affermato come l'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747-01). E pertanto, in adesione a tale indirizzo, va ribadito che il potere intimidatorio esercitato da un gruppo nei confronti dei soggetti esplicanti attività illecite in una determinata area territoriale, quali ad esempio gli spacciatori al minuto di sostanza stupefacente, in quanto mirante ad assicurarsi il controllo di attività economiche pur illecite ed a imporre of percentuali di pagamento in ragione del controllo di quel territorio da organismi sovraordinati, costituisce esplicazione della natura mafiosa del gruppo.
1.2 Oltre al controllo delle attività economiche, particolarmente significativo appare anche il richiamo contenuto nell'art. 416 bis cod.pen. e riferito allo sfruttamento del metodo intimidatorio ed al potere di condizionamento ed omertà al fine della consumazione di delitti;
in questo senso vengono infatti in rilievo quelle ipotesi delittuose consumate dal gruppo mafioso che siano attuate sfruttando il potere intimidatorio e lo stato di omertà esistente nel territorio di 28 riferimento. L'esemplificazione contenuta nella norma appare fare chiaro riferimento alla consumazione di delitti particolari, indicativi di una elevata capacità criminale del gruppo sprigionantesi all'esterno, e cioè a delitti c.d. di sangue attuati mediante l'eliminazione di coloro i quali ostacolino le attività del gruppo mafioso nell'ambito spaziale di attività e ciò o perché appartenenti a gruppi avversi ovvero in quanto cittadini che in qualsiasi forma e maniera siano coraggiosamente riottosi ad accettare l'espansione criminale del gruppo mafioso ed il suo diffuso potere intimidatorio. L'omicidio o le stragi, quindi, in quanto attività ad elevata capacità criminale costituiscono quelle forme tipiche di manifestazione del potere di intimidazione sul territorio, tali da imporre diffuse condizioni di omertà, in quanto espressive di un concreto potere criminale di un gruppo mafioso nei confronti dei cittadini di una determinata area o comunità, i quali vedono messo a rischio il bene vita senza che le forze di Polizia siano capaci di assicurare in tali circostanze un'adeguata forza di prevenzione e repressione delle attività criminali. Così ricostruito il riferimento contenuto nella norma, ai fini della valorizzazione della natura mafiosa di un gruppo criminale, anche l'avvenuta esecuzione in un determinato territorio di tentati omicidi, omicidi, stragi, costituisce un primo ed eclatante segno inequivocabile della presenza esteriorizzata di un gruppo dotato di carattere mafioso, capace di imporre la propria capacità criminale al punto da mettere concretamente in pericolo ed attentare all'incolumità fisica dei singoli. E tale carattere mafioso di un gruppo è vieppiù reso manifesto ove i predetti fatti di sangue siano commessi mediante l'utilizzo di armi da fuoco micidiali, in uso solo a soggetti dotati di elevate abilità operative, in quanto stabilmente e professionalmente dediti alla consumazione di gravi delitti.
1.3 I suddetti principi andranno pertanto applicati ai casi in esame dei gruppi AR e La CI, oggetto di contestazione ex art. 416 bis cod.pen. ai capi nn. 104 e 105 della rubrica, che, al loro interno, vedono operativi con ruolo certamente di vertice due soggetti già definitivamente condannati per partecipazione a gruppi mafiosi operanti nel territorio foggiano e cioè nella stessa area in cui si sono poi trovati a rioperare unitamente ad altri soggetti agli stessi successivamente aggregati ed a porre in essere le azioni delittuose oggetto del presente procedimento. In questi casi, quindi, come correttamente osservato dal procuratore generale nelle proprie conclusioni si applicano quei principi già stabiliti dal precedente di questa sezione secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad f escludere la configurabilità del reato, allorché il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità criminali del "clan" storico, realizzi la stessa tipologia di reati, sfruttando la notorietà del primo per mantenere lo stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie (Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Rv. 279477 - 01). Proprio in applicazione dei principi stabiliti da detta pronuncia il P.G. nelle proprie corrette conclusioni ha osservato come tali principi devono valere anche nei casi di gruppi ricostituiti in territori storici che si ricolleghino 29 a sodalizi preesistenti, dei quali sfruttano la notorietà, in modo da far percepire una sorta di continuazione tra le azioni del gruppo originario e le proprie. Fatte tali premesse, l'analisi di questa corte ai fini della valutazione della sussistenza del clima di intimidazione e di assoggettamento omertoso dei due gruppi oggetto delle rispettive imputazioni di cui ai capi nn. 104 e 105 della rubrica deve necessariamente estendersi all'esame degli elementi di fatto valorizzati nelle pronunce di primo e secondo grado per dimostrare l'esistenza dei presupposti della partecipazione o direzione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. Anche in sede di giudizio di legittimità, infatti, l'analisi della sussistenza del requisito del terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen. richiede vagliare gli elementi di fatto sulla base dei quali i giudici di merito abbiano ritenuto la natura mafiosa del gruppo, ove tale presupposto sia contestato nei ricorsi, come esattamente avvenuto nel caso in esame. In tale contesto, va in primo luogo osservato, con riferimento a quel parametro richiamato al punto 1.2 della motivazione che, sotto il profilo dell'aggressione all'incolumità personale e quindi della capacità intimidatoria diffusa nel territorio di San Severo, le pronunce di primo e secondo grado danno atto della diffusione di un ampio clima di terrore scaturente dalla consumazione di vari fatti di sangue;
in particolare i giudici di merito segnalavano come in quel contesto temporale e territoriale fossero avvenuti l'omicidio del ZZ, ritenuto un componente del gruppo La CI, l'omicidio di UM RI, zio del collaboratore MI UM, i tentati omicidi LA, RI e US attribuiti al ZZ poi eliminato;
ancora la pronuncia di primo grado segnalava gli omicidi di tali OL e della moglie Rotundo, il primo componente del gruppo La CI, tutti fatti avvenuti con l'utilizzo di armi da guerra e perciò già dotati di forte carica intimidatrice. Il diffuso stato di intimidazione, veniva ricavato anche dalla causale della collaborazione di UM MI, il quale, dichiarava apertamente, di avere iniziato a collaborare dopo l'eliminazione dello zio e per l'evidente timore di essere eliminato dalle cosche operative in quel territorio indicate nei gruppi La CI e AR;
proprio tale scelta manifestava l'evidente stato di forte intimidazione, mentre, sotto il profilo della diffusa condizione di omertà le sentenze di merito segnalano come i parenti del UM RI non avessero cenunciano integralmente i fatti. Si segnalava ancora che il UM MI riferiva di avere partecipato ad un incontro con lo zio RI ed il gruppo La CI-TE nel quale era stato cetto allo stesso RI che avrebbe dovuto allontanarsi da quel territorio per i contrasti insorti ovvero sarebbe stato eliminato, circostanza poi puntualmente verificatasi.
1.4 Quanto poi agli elementi specifici atti a dimostrare la mafiosità dei due gruppi, contestata nei ricorsi, molteplici sono gli elementi di fatto ai quali i giudici di merito hanno fatto riferimento nelle pronunce di primo e secondo grado per segnalare la certa esteriorizzazione del metodo mafioso da parte dei componenti dell'associazione La CI;
con valutazioni del tutto corrette in punto interpretazione in concreto degli elementi di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., le pronunce di merito hanno segnalato che il capo del suddetto gruppo, il La CI (vedi p. 120 sentenza di appello) è soggetto già condannato per avere fatto parte della 30 "società foggiana" e per un omicidio, che dalle dichiarazioni del collaboratore UM risultava avere una posizione di comando nel territorio di San Severo, che fosse sospettato di essere mandante ed esecutore di omicidi;
ancora si sottolineava l'evidente carica intimidatrice derivante dall'accertato possesso di armi ed esplosivi (ben 11 ordigni sequestrati), dalle intimidazioni a carico degli spacciatori di stupefacente costretti a versare somme per effettuare l'attività illecita e come l'attività estorsiva avesse ad oggetto anche imprese legali (un esercente attività estrattiva). Ancora emergevano circostanze rilevanti dall'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altri malavitosi (US CH) e dallo scontro con esponenti gruppo Francavilla, dalle estorsioni ai gestori dei sistemi di videopoker, dall'attentato in danno del LA che a dimostrazione dell'assoluta serietà delle minacce veniva gambizzato, dalla vicenda descritta al capo n.60 dell'estorsione alla macelleria D'OF. Ed ancora la motivazione di appello (p.121 e segg.) segnala quale elemento significativo il sostentamento degli affiliati detenuti che rientra nella tipologia operativa delle organizzazioni di stampo mafioso. Proprio sulla base di tali elementi di fatto, poliedrici e tutti convergenti, le conclusioni dei giudici di merito circa la natura mafiosa del gruppo La CI e dei suoi componenti non paiono affette da alcuno dei vizi denunciati nei ricorsi degli imputati ritenuti membri della predetta associazione mafiosa;
proprio in applicazione dei principi precedentemente esposti i componenti del gruppo La CI, a seguito della scarcerazione del predetto già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, riprendevano le attività delittuose, sia sfruttando il potere intimidatorio derivante dal ruolo di vertice ricoperto dall'omonimo coimputato sia compiendo nuove attività dotate di forte carica intimidatoria, quali i gravi fatti in danno degli avversari o di coloro che non avevano assecondato le direttive del gruppo (come riferito dal UM MI), ovvero ai fini del controllo intimidatorio di attività lecite ed illecite. Così che la natura mafiosa del gruppo deriva proprio dal riscontrato carattere che l'associazione ha esteriorizzato sul territorio di San Severo.
1.5 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione ai componenti del gruppo facente capo a AR RA, soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. quale partecipe della società foggiana". Con le argomentazioni 11 esposte alle pagine 166 e seguenti la sentenza di appello segnala quali elementi significativi l'esteriorizzazione del metodo mafioso: il possesso di armi da guerra tipo kalashnikov oggetto di sequestro (3 fucili mitragliatori oltre una pistola calibro 38), il summit di mafia con il La CI presso l'abitazione del AR in cui si stabilisce la suddivisione dei proventi illeciti, il mantenimento delle spese dei sodali arrestati, i traffici di notevoli quantità di stupefacenti anche con collegamento in altre regioni (Campania) ed all'estero (Olanda), la sintomatica vicenda della estorsione ON avvenuta con il danneggiamento ed il porto abusivo di armi contestate ai capi 35 e 35, mediante il ritrovamento di una testa di agnello davanti al portone di casa della vittima, l'invio di una busta contenente proiettili, l'esplosione di colpi di arma da fuoco sul portone, le minacce gravi telefoniche anche ai figli;
inoltre, ancora, si segnala dalla congiunta lettura della pronunce di merito, che nel corso delle conversazioni intercettate il AR ed i suoi interlocutori 31 programmassero altre estorsioni ad imprenditori, avessero individuato i soggetti facoltosi dei quali avevano ottenuto le fotografie dei nuclei familiari per rendere ancora più significative le condotte intimidatorie. Ancora si segnalavano le dichiarazioni dei collaboratori UM, Guerrieri, Pellizzieri circa il battesimo di nuovi adepti, il mantenimento dei sodali in carcere, l'alleanza con la batteria RA sancita da un incontro 24 dicembre 2015, il pestaggio di un avversario (p. 37 sentenza di primo grado) per concludere che quell'affermazione di AR RA nella intercettazione all'interno del luogo ove scontava la semidetenzione in cui affermava: "il paese è nostro" corrispondesse proprio alla condizione venutasi a creare nel territorio di San Severo ove il predetto RA AR aveva raccolto attorno a sé un nuovo gruppo mafioso, tramite il quale programmava il compimento di azioni di sangue ed aveva già manifestato la propria capacità intimidatoria. Così che anche al proposito di tutti i componenti del gruppo AR le conclusioni delle pronunce di primo e secondo grado appaiono esenti dai lamentati vizi. Né può attribuirsi valore decisivo per escludere la sussistenza ed operatività dei due gruppi mafiosi AR e La CI a quella circostanza segnalata nei ricorsi e secondo cui la cessazione delle attività dei gruppi a seguito dell'arresto dei capi dimostrerebbe l'assenza di concreta e diffusa capacità intimidatrice degli stessi. Invero nelle ipotesi di c.d. gruppi a soggettività diversa di cui si è già detto, tali da ricavare per gemmazione il proprio potere, oltre che dalla ripresa di diffuse attività delittuose nel territorio, non può escludersi che l'intervenuto arresto dei componenti porti a disarticolare completamente il gruppo cessandone ogni capacità intimidatoria, senza che ciò rilevi in maniera decisiva per ciò che risulti già essere avvenuto, come puntualmente verificato nei casi in esame.
1.6 Accertata la natura mafiosa dei gruppi e sottolineate le modalità delle azioni criminose in tema di traffico di stupefacenti, di estorsione, di detenzione e porto abusivo di armi nonché di danneggiamento, correttamente i giudici di merito affermavano la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per i delitti-fine delle rispettive organizzazioni, apparendo la consumazione degli stessi essere avvenuta proprio nella esecuzione dei programmi delittuosi miranti ad imporre la propria presenza sul territorio di San Severo ed al fine di finanziare le attività degli stessi. Sicché anche al proposito dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. i ricorsi appaiono non fondati, contestando vanamente la riconducibilità dei delitti fine al programma associativo sebbene le pronunce di merito, con valutazioni conformi, abbiano già spiegato che ognuno dei numerosi fatti presi in considerazione nel presente procedimento, trovi proprio spiegazione nell'ottica della affermazione del potere criminale di ciascun gruppo sul territorio e nel finanziamento delle attività associative illecite. Ciò premesso in ordine ai motivi comuni può ora procedersi all'analisi delle singole posizioni processuali.
2. Il ricorso avanzato dall'avv.to Ettore Censano nell'interesse di UT IN, TI EO, DA GI e LLIO MA, tutti condannati a varie pene di legge in forza 32 di concordato in appello e con il quale si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero questa Corte di legittimità ha affermato sul tema come ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 01), sullo stesso argomento in senso conforme altra pronuncia ha stabilito che ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Rv. 285684 01). Ne consegue che erra il ricorso nel -- prospettare la necessaria competenza del giudice di merito per l'applicazione delle sanzioni sostitutive posto che, nel caso in esame, avuto riguardo alla data della pronuncia di appello (22 novembre 2022) la pendenza della fase di cassazione al momento della presentazione del ricorso legittima i predetti imputati alla proposizione dell'istanza dinanzi al giudice dell'esecuzione. Al rigetto delle impugnazioni segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
3. Tutte le doglianze svolte dal ricorso dell'avv.to Pagano nell'interesse di NO IN e con le quali si è dedotto violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa clan AR, sotto il profilo dell'assenza di azioni idonee a manifestare la concreta capacità di intimidazione sul territorio e nei confronti della cittadinanza di San Severo, trovano soluzione nei punti da 1 ad 1.5 della presente motivazione ove si sono sottolineati i plurimi parametri di fatto sulla base dei quali affermare l'esteriorizzazione del metodo mafioso da parte del suddetto clan nel territorio di San Severo.
3.1 In relazione, poi, alle doglianze in tema di partecipazione punibile dello stesso NO, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 209 e seguenti della sentenza di secondo grado, il giudice di appello ha spiegato sulla base di quali elementi desumere lo stabile coinvolgimento del NO nelle attività del gruppo mafioso denominato clan AR;
in particolare, il giudice di secondo grado, sottolineava le dichiarazioni dei collaboratore UM che associava il ricorrente a detta organizzazione nonché alle attività di spaccio e gestione dei contatti con altri gruppi criminali del foggiano svolte dal NO. Il giudice di appello ha peraltro 33 sottolineato come precisi e concordanti riscontri alle suddette dichiarazioni accusatorie siano stati individuati sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e dei servizi di osservazione e controllo compendiati nella informativa finale di reato, con i quali il ricorso omette di confrontarsi. Ne deriva pertanto che erra il ricorso nella parte in cui contesta, anche solo genericamente, essere assente la dimostrazione della partecipazione punibile del NO. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
4. Infondati appaiono tutti i motivi esposti dall'avv.to Di Pillo nell'interesse di AR CE e con i quali si muovono doglianze in punto affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90; la sentenza impugnata, a pagina 232 della motivazione, espone come il AR, nel corso del giudizio di secondo grado, abbia rinunciato a tutti i motivi in punto responsabilità così che le questioni non possono certamente esser riproposte con il successivo ricorso per cassazione. A fronte di tale precisa affermazione del giudice di appello il ricorso nulla sostiene così che, sul punto, evidentemente affetto da inammissibilità, introducendo doglianze relative a motivi rinunciati nel precedente grado.
4.1 Quanto poi alle ulteriori doglianze in punto attenuanti generiche, giudizio di equivalenza e trattamento sanzionatorio, la corte di appello non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati posto che ha concesso le circostanze attenuanti generiche valutandole equivalenti rispetto alla recidiva ed ha diminuito la sanzione inflitta all'esito del primo grado partendo dalla pena base minima prevista per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 allo stesso contestato. Al proposito va rammentato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-02). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Il ricorso di NC IO, in quanto proposto personalmente, è inammissibile alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc.pen. secondo cui abilitati all'impugnazione dinanzi la Corte di cassazione sono solo i difensori iscritti all'albo speciale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del NC al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 6. Il primo motivo del ricorso avv.to Chiusolo nell'interesse di IO IB, e con il quale 34 и si lamenta violazione dell'art. 606 lett. .b) ed e) cod. proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa gruppo La CI di cui al capo n. 105 ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per il capo n. 106, trova risposta nelle osservazioni svolte ai punti da 1 ad 1.6 della presente motivazione ai quali integralmente si rinvia;
si è spiegato come proprio il gruppo La CI fosse dotato di capacità intimidatoria tale da ritenerlo certamente caratterizzato da tipicità mafiosa. Inoltre, il giudice di appello, ha anche fornito specifica argomentazione relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. che il ricorso pure contesta, alle pagine 150 e seguenti della motivazione, ove si espone come proprio il traffico di sostanze stupefacenti fosse organizzato e gestito al fine di favorire le attività del clan mafioso, essendosi imposto sul territorio quale fornitore esclusivo degli spacciatori;
argomenti questi che il ricorso non contesta adeguatamente.
6.1 In relazione al secondo motivo, che lamenta violazione del divieto di reformatio in pejus va segnalato, innanzi tutto, che il IO riportava in appello la pena finale di anni 9 e mesi 4 con riduzione della sanzione inflitta dal G.I.P. nella misura di anni 10 e mesi 8; orbene il primo aspetto devoluto è manifestamente infondato posto che l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., determinato in secondo grado nella misura di anni 4 sulla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, è esattamente identico a quello stabilito in egual misura in primo grado (vedi p. 152 sentenza G.I.P.) così che alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus appare sussistere. Quanto alla deduzione sotto il profilo del maggiore aumento percentuale in secondo grado va fatta applicazione del principio secondo cui in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, operi, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante già riconosciuta in primo grado, un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore (Sez. 3, n. 1124 del 25/11/2020, (dep. 13/01/2021) Rv. 280893-01). Deve pertanto essere escluso che anche sotto questo profilo sussista la violazione dell'invocato divieto.
6.2 Viceversa, in relazione agli aumenti per continuazione, la doglianza è fondata posto che il capo n. 64 è relativo ad una contravvenzione di cui all'art. 703 cod.pen. che il giudice di appello dichiarava prescritta (vedi dispositivo p. 238 e motivazione p. 154 sentenza di secondo grado) così che non poteva poi lo stesso giudice stabilire per detto episodio l'aumento di mesi 6 di reclusione poi ridotto per il rito nel calcolo complessivo. Peraltro, l'aumento complessivo per continuazione stabilito nella pronuncia di appello di anni 2 di reclusione è uguale a quello stabilito complessivamente in primo grado pur comprendendo anche il reato prescritto di cui al capo n. 64; alla rideterminazione della pena può procedere ex art. 620 lett. 1) cod. proc.pen. questa stessa corte di cassazione, eliminando la sanzione di mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito a mesi e giorni 20 di reclusione, risultante dalla suddivisione degli aumenti per continuazione stabiliti in primo grado per il numero di reati riconosciuti;
la pena finale va pertanto rideterminata nella misura di in anni 9, mesi 1 e gg.10 35 di reclusione con rigetto del ricorso nel resto.
7. Manifestamente infondati sono i motivi avanzati nel ricorso avv.to Chiusolo nell'interesse di De AS CI CH, condannato per i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 8), 19), 31) e 104) della rubrica, sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, in ordine al reato di associazione mafiosa (gruppo AR) di cui al capo n. 104 ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i capi n. 3), 4), 8), 19) 31); al proposito infatti vanno richiamate tutte le osservazioni svolte ai punti da 1 ad 1.6 della presente motivazione e sottolineato, quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., che la corte di appello ha reso specifica motivazione circa la finalizzazione dei reati fine in materia di stupefacenti ed estorsione a finanziare le attività del gruppo mafioso ed il mantenimento dei detenuti alle pagg. 213-214 della motivazione senza incorrere in alcuno dei vizi dedotti.
7.1 Infondati sono altresì le doglianze in punto determinazione degli aumenti per continuazione c.d interna posto che il De AS risulta condannato per sei ipotesi di reato in continuazione con il capo n.1) e di cui ai capi 3), 4), 8), 19), 31) e 104), e corretta appare la determinazione della pena in aumento per complessivi anni 2 e mesi 6 stabiliti nella misura di mesi 5 per ciascuna delle predette ipotesi. Non sussiste poi il lamentato difetto di motivazione quanto all'aumento di pena in continuazione per il reato di associazione mafiosa posto che, con le osservazioni svolte a pagina 215 della motivazione, il giudice di secondo grado ha fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità, giustificativi l'elevazione della pena nella misura di anni 4 senza incorrere nel lamentato vizio. Né sussiste alcun diritto dell'imputato alla perequazione rispetto agli aumenti stabiliti per i correi.
7.2 Fondate sono invece le doglianze in punto riconoscimento del vincolo della continuazione esterna;
ed invero il giudice di appello appare essere incorso in un duplice vizio avendo, in primo luogo, statuito la sussistenza del vincolo ex art. 81 cpv cod.pen. dei fatti giudicati nel presente procedimento con quelli oggetto del giudicato definitivo della Corte di Appello di L'Aquila del 31-3-2014, in luogo invece di quanto richiesto dall'appellante avente ad oggetto il riconoscimento del suddetto vincolo con la sentenza della corte di appello di L'Aquila del 7-10-2017. In secondo luogo la doglianza appare fondata anche in punto omessa applicazione della diminuente per la scelta dell'abbreviato anche per i reati ritenuti in continuazione esterna;
al proposito va ricordato come sia stato affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 Rv. 281617 01). Nel caso in esame invece alcuna motivazione risulta forrita dal giudice di appello 36 sulla riduzione per il rito delle pene applicate in continuazione esterna così che la questione deve essere rimessa al giudice del rinvio con annullamento della sentenza sul punto, declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto ed irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
8. Manifestamente infondati appaiono entrambi i motivi del ricorso avanzato nell'interesse del Di EN IG, ritenuto colpevole del reato di cui al capo n.29); quanto al primo motivo, che lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità, va rammentato che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello che, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, hanno sottolineato come, dagli atti utilizzabili nel presente rito abbreviato, il Di EN sia stato individuato quale soggetto partecipe dell'acquisto di una partita di ben 2 kg. di cocaina proveniente dall'Olanda (p. 228), avendo lo stesso fornito l'auto utilizzata per il trasporto ed essendo incaricato di custodire il denaro destinato al pagamento. Pertanto, le censure riproposte con il primo motivo di ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo posto che il rigetto della possibilità di qualificare i fatti ex comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90 è stata ricollegata ad un dato quantitativo certamente di particolare rilievo;
in tal modo il giudice di appello ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi lieve può essere esclusa anche quando uno solo dei riferimenti oggettivi e soggettivi del citato art. 73 lo escluda. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 9. Fondato appare il ricorso avanzato nell'interesse di Di OR OR che ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto all'omesso riconoscimento della continuazione esterna tra i reati in materia di art. 73 DPR 309/90 giudicati nel presente procedimento (capi 44-45) e quelli oggetto della sentenza n. 276 del 2015 del Tribunale di Chieti. La corte di appello, con le argomentazioni esposte a pagina 227, ha fatto solo generico 37 riferimento a plurimi aspetti del fatto (data e luogo di consumazione) per escludere la possibilità di ritenere l'unicità del disegno criminoso senza però precisare in alcun modo sia le differenti date di consumazione degli episodi criminosi e la cesura temporale che impedirebbe l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 81 cpv cod.pen., sia gli esatti luoghi di consumazione, la cui rilevante distanza escluderebbe anch'essa l'applicazione dell'istituto. A fronte di tali statuizioni il ricorso prospetta invece la sussistenza di plurimi elementi in conflitto con tale valutazione;
ne consegue l'annullamento della sentenza sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la nuova valutazione della doglianza con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. 10. Manifestamente infondato appare l'unico motivo di ricorso avanzato nell'interesse di LA SE in ordine alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione, stabiliti nella sentenza impugnata nella misura di anni 3 di reclusione, con precisa specificazione delle ragioni di fatto poste a fondamento della statuizione. Al proposito deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, (dep. 04/02/2014) Rv. 259142 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 11. I primi motivi dei ricorsi degli avv.ti Quarta e Mastrangelo nell'interesse di TE RI svolgono doglianze che hanno trovato integrale risposta nei punti da 1 ad 1.5 della presente motivazione cui si rinvia e ciò sia per la capacità intimidatrice del gruppo mafioso di appartenenza del ricorrente (La CI) che con riferimento alle illecite finalità perseguite dallo stesso, che è bene ricordare è risultato attivo non soltanto nel settore degli stupefacenti ma anche in molteplici attività estorsive e di controllo mafioso del territorio per acquisire vantaggi ingiusti. Quanto all'ultimo motivo del ricorso avv.to Mastrangelo, relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, trattasi di statuizioni del tutto prive dei lamentati vizi e non censurabili in sede di legittimità avendo il giudice di appello con i precisi argomenti esposti a pagina 136 sottolineato il ruolo direttivo assunto dal ricorrente all'interno della compagine criminale, oltre che il numero e gravità dei delitti commessi. 38 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 12. Il motivo del ricorso avanzato dagli avv.ti Massimo OB Chiusolo e IG Marinelli nell'interesse di AN NO, e con il quale si lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza del reato di associazione mafiosa (gruppo AR) di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis cod.pen. per i delitti fine, trova integrale risposta ai punti 1.-1.6 della motivazione cui integralmente si rinvia in ordine alla natura mafiosa del gruppo ed alla agevolazione della compagine, perseguita con la consumazione dei delitti- scopo. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 13. Il ricorso avanzato dall'avv.to Mastrangelo per De TI EL e che deduce vizi della sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia pur a fronte dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., reitera doglianze già affrontate ed adeguatamente risolte dal giudice di appello;
la corte di appello di Bari, con la motivazione esposta a pagina 143 della sentenza, ha esposto come la cessione continuata di droga da parte dell'organizzazione cui apparteneva l'imputato fosse effettuata con l'utilizzo del metodo mafioso, consistito nella imposizione dei fornitori agli spacciatori e che detta attività organizzata era anche finalizzata a finanziare il gruppo mafioso del La CI. Trattasi di argomenti specifici, che richiamano precise emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito e che danno conto della sussistenza dell'aggravante sotto entrambi i profili senza che rilievo decisivo possa assumere l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Anche il secondo motivo che deduce violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base in misura superiore ai minimi edittali è manifestamente infondato avendo, il giudice di appello, a pag. 144 esposto le ragioni per le quali escludere la prevalenza e stabilire la pena base. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 14. Manifestamente infondato è il ricorso avanzato nell'interesse di CO IG DO con cui si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 2 L. 895 del 1967 posto che, l'impugnata pronuncia di appello, con gli ampi e specifici riferimenti contenuti alle pagine 234- 235 ha esposto gli elementi sulla base dei quali affermare che gli ordigni esplosivi sequestrati 39 allo Sparanero erano di pertinenza proprio del CO. Pertanto, le censure riproposte con il. presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Anche le doglianze in punto determinazione della pena sono manifestamente infondate posto che a fronte di una sanzione irrogata in misura certamente assai ridotta, la corte di appello ha sottolineato la gravità dei fatti commessi e la negativa personalità dell'imputato già gravato da precedenti per fatti specifici. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 15. Infondato appare il primo motivo avanzato nel ricorso avv.ti Quaranta e TI nell'interesse di D'OF IN EO e con il quale si deduce violazione di legge e travisamento della prova;
l'impugnata pronuncia, appare avere fatto corretta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117 - 01; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723 01). Nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia - valutazione conforme, hanno escluso che l'intervento del ricorrente fosse avvenuto per motivi di sola solidarietà umana nei confronti della vittima dell'estorsione, il parente D'OF RA, sottolineando plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni della stessa p.o. costituiti dagli accertati rapporti del ricorrente sia con il La CI, capo del clan che commetteva il delitto, e con altri esponenti del medesimo gruppo mafioso pure coinvolti nei fatti, quali RI e IO. A fronte di tale conforme ricostruzione, deve pertanto ricordarsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso in esame, la sussistenza di plurime relazioni tra l'imputato ed i coautori del fatto, esclude la sussistenza dell'avvenuto travisamento delle dichiarazioni della 40 p.o. che il ricorso pure deduce sicchè il profilo di chi abbia assunto l'iniziativa di contattare il ricorrente non appare in alcun modo decisivo. Deve anzi essere ribadito che nelle dinamiche criminali organizzate frequente attendere che sia la stessa vittima dei danneggiamenti e delle richieste estorsive ad individuare il canale di collegamento con gli autori del fatto illecito, senza però che tale iniziativa venga a mutare la qualificazione giuridica della condotta dell'intermediario, molte volte anche legato da rapporti di parentela od amicali con la stessa vittima, poiché l'intervento dello stesso nel sollecitare con la propria condotta il pagamento delle somme, nel fungere da anello di congiungimento tra i criminali mafiosi e la vittima del pizzo, finisce per contribuire materialmente e moralmente alla consumazione dell'episodio illecito, sia trasferendo le informazioni riservate dall'uno agli altri sia rafforzando il proposito criminoso di quelli. Così che proprio tali considerazioni escludono ogni rilevanza al rilievo contenuto in ricorso e secondo cui gli 8 contatti telefonici tra l'imputato e la p.o. erano sempre avvenuti ad esclusiva iniziativa della vittima che aveva più volte sollecitato l'intervento mediatore dell'imputato, poiché, come sottolineato dalla corte di appello, era proprio il ricorrente che segnalava la gravità della richiesta estorsiva ed i rischi connessi al resistere alla stessa (p. 162), contribuendo così al rafforzamento del proposito intimidatorio. 15.1 Quanto al secondo motivo, in punto di omessa motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., va ricordato come sia stato affermato che in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rv. 285669-01); nel caso di specie la sentenza impugnata ricollega la sussistenza della fattispecie aggravata proprio al metodo posto in essere dalla compagine criminale (p.163) ed alla agevolazione, riconosciuta in ragione della provenienza della richiesta di pagamento dallo stesso gruppo mafioso, che vedeva così realizzato il progetto di controllo delle attività economiche, costituente una delle tipiche manifestazioni della mafiosità dell'azione delittuosa. Al proposito, infatti, va sottolineato come, costituendo il controllo delle attività economiche una delle manifestazioni tipiche dell'agire dell'associazione mafiosa, indicato quale elemento oggettivo dal terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., ogni richiesta estorsiva rivolta dalle organizzazioni ad operatori economici, siano essi commerciali ovvero produttori di beni o fornitori di servizi, diretta ad ottenere somme di denaro per "autorizzare" la prosecuzione delle attività, in quanto tipica manifestazione di controllo del territorio è sempre effettuata sfruttando il metodo e favorendo l'agevolazione dell'associazione stessa. Ed anche l'intermediario che si trovi a collegare la richiesta estorsiva del gruppo criminale alla vittima, in quanto consapevole delle ragioni di tale richiesta di pagamento del "pizzo", avente causa nel controllo delle attività economiche su una determinata area, deve rispondere del fatto aggravato, avendone condiviso il metodo e favorito proprio quella determinata organizzazione. Deve pertanto ribadirsi che ove l'intermediario dell'estorsione sia consapevole che la richiesta di pagamento viene effettuata 41 W all'indirizzo di un operatore commerciale per "permettergli" di continuare ad operare indisturbato od anche per lavorare con la protezione del gruppo mafioso, lo stesso risponde del fatto aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen... Infine, priva di fondamento appare la doglianza in punto trattamento sanzionatorio, posto che, la corte di appello, ha già spiegato come la bassissima pena inflitta (anni 2 di reclusione) sia più che giustificata in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 16. Il primo motivo del ricorso avanzato dalll'avv.to Iafelice, nell'interesse di RI NT, con il quale si deduce violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 416 bis codice penale, sotto il profilo della prova della piena partecipazione del RI all'associazione mafiosa di cui al capo 105) costituita dal clan La CI, trova integrale risposta ai punti da 1. ad 1.4 della presente motivazione cui si rinvia. Si è già spiegato come l'affermazione della mafiosità del clan trovi fondamento sia nell'accertato coinvolgimento nello stesso del pregiudicato mafioso La CI, soggetto già definitivamente condannato proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., sia nella ripetuta manifestazione da parte dei componenti del gruppo criminali di attività intimidatorie nel territorio di San Severo, dirette ad assicurarsi anche il controllo delle attività economiche illecite. Sul primo motivo va poi aggiunto che i giudici di merito hanno anche sottolineato quelle specifiche condotte poste in essere dal RI e significative della sua piena partecipazione punibile;
con le osservazioni svolte alle pagine 144-147 della sentenza impugnata, la corte di appello, ha esposto il coinvolgimento del RI in attività dirette a conseguire gli scopi tipici dell'associazione mafiosa ed in particolare in una serie di reati-fine del gruppo criminale. In particolare, il giudice di secondo grado, ha fatto riferimento a quei reati ammessi dallo stesso ricorrente e costituiti da diffuse attività estorsive in danno sia di soggetti dediti allo spaccio, cui veniva imposto il rifornimento dal gruppo La CI, sia di operatori commerciali quali il macellaio D'OF, dagli attentati con esplosione di colpi di arma da sparo, dal possesso di armi di provenienza illecita. Può pertanto ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. FA (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; parte attiva al fenomeno associativo che correttamente veniva desunta dal coinvolgimento nei reti fine dell'associazione che, ben lungi dall'essere rimasti a livello di programmazione o mero tentativo, manifestavano già il potere intimidatorio esercitato sulla cittadina di San Severo. Le suddette emergenze valorizzate con doppia valutazione conforme dai giudici di merito, 42 escludono fondatezza anche al secondo motivo proposto in relazione all'aggravante di mafia, che si contesta sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, posto che la corte di appello non ha pretermesso il tema ma lo ha specificamente affrontato e risolto con gli argomenti esposti a pagina 148, ove vengono segnalati quegli elementi di fatto per ritenere che i delitti fine siano proprio stati posti in essere sia con metodo mafioso, tramite l'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo delle vittime, ovvero con l'imposizione di regole proprie del clan agli spacciatori cui veniva imposto il pagamento di percentuali, nonché al fine oggettivo di agevolare il finanziamento dell'associazione medesima. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 17. Quanto al primo motivo del ricorso avv.to Finocchietti nell'interesse di TU EN, con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo finalizzato al traffico di sostanza stupefacente, la doglianza appare scontrarsi con le diffuse argomentazioni esposte con doppia valutazione conforme dalle pronunce di primo e secondo grado oltre che con la valenza della definitività della pronuncia in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 nei confronti di numerosi coimputati. A sostegno della tesi della sussistenza della fattispecie associativa, la corte di appello, ha richiamato gli elementi già esposti dal giudice di primo grado alle pagine 16 e seguenti, ove si sottolineava come il gruppo diretto da AR RA aveva creato dei canali per l'approvvigionamento di rilevanti partite di stupefacente sia in Italia che all'estero, circostanza confermata dai rilevanti sequestri poi effettuati, per poi rivenderla a terzi;
in tale contesto si era provveduto alla predisposizione di risorse finanziarie ed altri mezzi utilizzati per gli acquisti nonché alla ripartizione dei compiti tra i vari associati, con individuazione dei soggetti dediti al trasporto e di quelli incaricati della successiva rivendita della droga. Gli elementi ricavati dalle intercettazioni, permettevano anche di ricavare l'utilizzazione da parte del suddetto gruppo di disturbatori di frequenza destinati ad impedire le intercettazioni, oggetti questi, che, per la loro particolare funzionalità, costituiscono strumenti tipici di fazioni organizzate e stabilmente dedite al commercio di stupefacenti. Inoltre, agli elementi ricavati dalle intercettazioni e dai ripetuti sequestri di droga, il giudice di primo grado collegava quelli desunti dalle dichiarazioni del collaboratore UM, il quale riferiva proprio di avere operato in collegamento con il gruppo AR. Esclusa, quindi, qualsiasi fondatezza alla doglianza in punto sussistenza dell'associazione, corrette appaiono poi le conclusioni dei giudici di merito anche in relazione alla specifica partecipazione del TU, nei cui confronti certamente milita quale elemento di particolare pregnanza e significatività l'arresto del marzo 2016 perché rinvenuto in possesso di droga e ben 3 fucili mitragliatori marca kalashnikov. Alle pagine 365 e seguenti della sentenza di primo grado, richiamata dal giudice di appello, il G.I.P. barese espone le conversazioni dalle 43 .quali emergono i commenti dei AR all'arresto del UM, Je intenzioni di sostenere economicamente lo stesso, ed altri elementi significativi del pieno coinvolgimento del predetto nella compagine associativa di cui al capo n. 1). A fronte di tali elernenti, già dimostrativi del pieno coinvolgimento del ricorrente nella compagine associativa, il giudice di primo grado segnalava anche il contenuto accusatorio dalle dichiarazioni del UM che inseriva TU nel gruppo del AR dedito stabilmente alle attività illecite in materia di sostanze stupefacenti. 17.1 Il secondo motivo propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretati dai giudici di merito in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, non consentita in sede di legittimità; accertato il ruolo del TU alla luce dei dati inequivocabili risultanti dal suo arresto, verificate le dichiarazioni del collaboratore UM sul suo inserimento nell'associazione dedita al traffico, correttamente la corte di appello sottolineava l'inequivocabile valenza della conversazione dell'8 marzo 2016 dalla quale desumeva il ruolo di custode della droga poi sequestrata (oltre 800 gr. di cocaina) del ricorrente. Infine, manifestamente infondati appaiono i motivi in punto determinazione della pena ed aumenti per continuazione posto che il giudice di merito li ha correttamente giustificati in ragione della particolare gravità dei fatti e della capacità a delinquere del rec, con valutazioni prive di qualsiasi vizio. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 18. Il primo motivo del ricorso avv.to Massimo OB Chiusolo nell'interesse di LL AL, condannato per i reati di cui ai capi 1), 19), 25), 33), 34), 35), 80) e 104) della rubrica, e con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di associazione mafiosa (gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen., trova integrale risposta ai punti da 1. ad 1.6 della presente motivazione cui si rinvia;
si è già ripetutamente esposto come il gruppo AR, al cui interno rnilitava anche il LL, avesse raggiunto sufficiente capacità intimidatoria all'interno del territorio di San Severo ampiamente comprovata dalle modalità esecutive dei delitti fine oltre che dall'esecuzione di fatti di sangue nella stessa area territoriale. In tale contesto, la pronuncia di appello, segnala alle pagine 207-208 gli elementi a carico dell'imputato, espressamente qualificato con doppia, valutazione conforme quale componente del gruppo, circostanza questa ritenuta correttamente dimostrata dal suo coinvolgimento nei delitti fine in materia estorsiva e di armi e dalle dichiarazioni convergenti del UM MI. 18.1 Fondate appaiono invece le doglianze in punto determinazione della pena, pure avanzate nel ricorso dell'avv.to Chiusolo;
la corte di appello, con le argomentazioni esposte a pagina 208 dell'impugnata pronuncia, appare essere incorsa in plurimi errori avendo, innanzi tutto, disposto un aumento della pena con riferimento ad un articolo di legge inesistente (art. 64 comma 4 cod.pen.), senza che detto riferimento possa intendersi quale errore materiale non inficiante la nullità parziale della pronuncia perché invece riferibile alla aggravante di cui all'art. 44 74 comma 4 DPR 309/90 pure contestata. Ed invero, come correttamente segnalato dal ricorso del difensore, un aumento per l'aggravante dell'essere l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di natura armata, deve essere escluso avendo il giudice di appello ribadito poco prima il giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti nei termini dell'equivalenza. Così che una volta stabilita l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, il giudice di seconde cure non poteva aumentare la pena per una delle suddette aggravanti già bilanciate, non sussistendo peraltro alcun divieto di bilanciamento per l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 DPR 309/90. Ne consegue che tali valutazioni dovranno essere riviste in sede di nuovo giudizio al fine di valutare i motivi di appello originariamente proposti sul punto. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di LL AL, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. 19. Il ricorso avanzato nell'interesse di AR OB, condannato per i reati di cui al capo 104) della rubrica e per numerosi fatti di traffico di stupefacenti aggravati ex art. 416bis1 cod.pen., e con il quale si lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine al ritenuto reato di associazione mafiosa quale partecipe del c.d. gruppo AR di cui al capo n. 104) ed all'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. per i reati fine, trova integrale risposta ai punti da 1. ad 1.6 della presente motivazione cui integralmente si rinvia. Si è già esposto come il gruppo mafioso potesse contare sulla fama criminale del capo AR RA, già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed altresì che le attività di esteriorizzazione del metodo mafioso attraverso attentati ed altri delitti fine fossero già state poste in essere e non siano rimaste a livello solo potenziale, come sostenuto dal ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle s pese processuali. 20. Infondato appare il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di IN OV, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 60) e 105) della rubrica, e con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione della impugnata sentenza di appello nella parte in cui ha escluso l'esistenza del bis in idem con i fatti separatamente giudicati di ricettazione, detenzione illecita di armi e detenzione illecita di 721 piante di marijuana a carico del medesimo ricorrente;
con le precise osservazioni svolte a pagina 159, il giudice di appello, ha già spiegato come alcuna ipotesi di duplicazione di giudizi per i medesimi fatti possa sussistere tra le condotte per le quali è già intervenuta condanna (ricettazione e detenzione dell'arma), ed il concorso del ricorrente nell'attività estorsiva posta in essere ai danni di D'OF RA MI. Ed invero, la corte di appello, segnalata la diversità dei beni giuridici tutelati dalla differenti fattispecie incriminatrici, ha poi sottolineato come il concorso del IN nella condotta estorsiva, si ricavi da alcune conversazioni intercettate dalle quali emergeva la consapevolezza dello stesso di fornire l'auto e le armi destinate ad essere utilizzate in danno 45 della vittima. Così che correttamente si affermava il concorso di reati trattandosi di frazione di condotta ulteriore ed estranea ad i fatti già giudicati. Analogamente il collegio di appello negava l'ipotesi del bis in idem in relazione al possesso del rilevante quantitativo di droga, utilizzato anche quale uno degli elementi significativi del coinvolgimento del ricorrente nelle attività dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacente. Il giudice di secondo grado, ha ricostruito il ruolo svolto dall'imputato all'interno del gruppo criminale dedito al traffico illecito ed ha anche sottolineato ulteriori fattori, quali il suo sostentamento in carcere dopo l'arresto in flagranza, significativi dell'affectio societatis così che anche sotto tale profilo l'impugnata sentenza appare esente da censure posto che il coinvolgimento del IN nell'associazione è stato affidato ad altre e diverse condotte rispetto al solo possesso di quella partita di marijuana per il quale era stato separatamente giudicato. 20.1 Le considerazioni svolte dal giudice di appello in ordine agli elementi strutturali della fattispecie associativa, escludono fondatezza anche al secondo motivo che lamenta il difetto di motivazione in ordine all'ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90. Ben lungi dall'avere ricollegato la partecipazione punibile al solo possesso delle piante di marijuana, il collegio di appello, con valutazione conforme a quella operata all'esito del primo grado di giudizio, ha ritenuto che sulla base delle conversazioni intercettate e degli acclarati rapporti tra il IN e gli altri componenti il gruppo La CI, il ricorrente avesse assunto un ben preciso ruolo all'interno della compagine dedita al traffico illecito di droghe. Analogamente deve concludersi quanto all'affermato concorso nel reato di tentata estorsione pluriaggravata posto che, come già osservato al punto 20., i giudici di appello hanno desunto il pieno concorso del IN nei fatti sulla base dela piena consapevolezza dimostrata dallo stesso nel corso dei colloqui intercettati circa la finalità dell'azione che i correi stavano ponendo in essere. Anche su tale punto pertanto il ricorso appare infondato (terzo motivo). Infine, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. contestata con l'ultimo motivo in relazione alla fattispecie estorsiva, ed oggetto di un generico motivo di appello, la sentenza segnala il suo riconoscimento anche con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 che non risulta oggetto di contestazione. In ogni caso non assume rilievo decisivo l'assoluzione dell'imputato dall'ipotesi di all'art. 416 bis cod. pen. poiché, per interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, (dep. 03/03/2020) Rv. 278734 - 01). Peraltro, va anche ricordato come, in relazione al profilo del metodo mafioso, pure oggetto di contestazione, sia stato ritenuto che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente 46 l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103 01). E correttamente i giudici di merito ne affermavano la sussistenza in correlazione con le particolari modalità esecutive del fatto estorsivo che rendevano anche l'extraneus consapevole dello sfruttamento del metodo da parte dei correi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 21. Il primo motivo del ricorso avv.to IG Marinelli, nell'interesse di RO MA IG, contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo n. 104) ed alla partecipazione alla stessa del ricorrente. Orbene, sotto il profilo della sussistenza di un'associazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. ravvisabile nel gruppo c.d. AR, valgono e si richiamano le argomentazioni esposte ai punti da 1 ad 1.4 della presente motivazione cui integralmente si rinvia. Quanto, invece, agli argomenti esposti in relazione al travisamento delle prove ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto inserimento del RO in detta compagine riconducibile ai AR, la corte di appello di Bari, con valutazione conforme a quella del giudice di primo grado, ha valorizzato gli elementi desumibili dal coinvolgimento del ricorrente e nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle attività estorsive, nelle quali concorreva unitamente a RA AR, vertice dell'associazione. Può pertanto ritenersi che il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. FA (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità. Apporto individuato sia nelle attività di traffico di stupefacente che nel concorso nei fatti estorsivi, così che, per la pluralità delle attività illecite e per la diversificazione delle stesse, esente da vizi appare il giudizio di coinvolgimento del ricorrente nelle attività del gruppo mafioso. In ordine, poi, alla dedotta inattendibilità intrinseca del collaboratore UM MI, il giudice di appello, con le argomentazioni esposte alle pagine 116 e seguenti, ha confutato detti argomenti, avendo ricostruito il contesto nel quale avveniva la scelta collaborativa del suddetto, evidenziando come lo stesso si fosse autoaccusato di avere gestito numerosi affari illeciti con lo zio RI, poco prima ucciso brutalmente in un agguato, chiarendo così di avere forte timore per la propria incolumità e fornendo pertanto ampia giustificazione del proprio operato. 47 Dette conclusioni, appaiono confermate dalle considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, che, in caso di doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo, in ordine alle attività ed ai ruoli del RO;
con le osservazioni svolte alle pagine 194 e seguenti, il G.I.P. di Bari, ha segnalato come il ricorrente fosse soggetto in ripetuto contatto con AR RA e AR IN, partecipe della suddivisione degli utili provento dei traffici di droga, appartenente al c.d. secondo anello e cioè a coloro che si rifornivano dai AR per poi spacciare la droga, indicato quale dedito a tale attività anche dal collaboratore Guerrieri. Inoltre, la pronuncia di primo grado, riporta (alle pagine 200 e segg.) la conversazione tra AR RA ed il RO relativa alla estorsione ON e dalla quale ricava il coinvolgimento del ricorrente nei piani criminali del gruppo, con valutazione che appare esente dalle lamentate censure;
alle pagine 209 e seguenti ancora la pronuncia del G.I.P. riporta una serie di convergenti conversazioni intercettate con i AR RA dalle quali emerge che il RO è impegnato nella programmazione di azioni di sangue ai danni dei rivali del gruppo, tra le quali anche l'eliminazione del ZZ, poi effettivamente ucciso, ovvero in danno del TE e del LA, quest'ultimo poi risultato oggetto di tentato omicidio. Ancora nella conversazione riportata, il RO fa riferimento a dinamiche di scontro tra diverse fazioni (p.211 sentenza GIP), al possesso di un'autovettura rubata e ad altre possibili eliminazioni di avversari. Orbene, proprio alla luce dell'inequivocabile contenuto di dette conversazioni intercettate e riportate dalla pronuncia di primo grado, deve ritenersi che il giudizio di merito abbia dimostrato l'inequivocabile inserimento del ricorrente anche nell'associazione capeggiata da AR RA, con il quale RO si è ritrovato a colloquiare di dinamiche criminali e progetti di eliminazione e soppressione degli avversari. Il coinvolgimento nelle attività del gruppo mafioso e l'intraneità allo stesso è pertanto proprio dimostrata dalle stesse frasi riferite direttamente dal ricorrente, con le quali ha dimostrato l'aderenza ai progetti criminali del gruppo e la presenza dell'affectio societatis. 21.1 Quanto agli altri motivi: - il coinvolgimento nelle attività estorsive ai danni del ON, che il ricorso contesta al secondo motivo, trova fondamento nella valutazione conforme dei giudici di merito nella conversazione del 29 marzo 2016 con AR RA (p. 216 motivazione di appello) e nel corso della quale i due progettano le azioni delittuose da portare a termine in danno della vittima, spingendosi il RO a prevedere un agguato sanguinoso ai danni della stessa;
appare, pertanto, evidente che l'affermata responsabilità per detti reati sia stata fondata sul concorso morale del ricorrente nella programmazione di quegli episodi poi effettivamente portati a termine mediante l'esplosione di colpi di arma da sparo all'indirizzo dell'abitazione del ON e della spedizione di diversi messaggi fortemente intimidatori finalizzati a procurarsi un ingiusto profitto;
- la descrizione del coinvolgimento del RO nelle attività dell'associazione unitamente al rilevante grado di compenetrazione nel gruppo AR, dimostrato dalla programmazione dei gravi fatti in danno del ON, hanno correttamente ritenuto dimostrata la sussistenza del metodo e dell'agevolazione mafiosa;
48 - manifestamente infondate appaiono le doglianze in punto determinazione della pena e giudizio di bilanciamento, avendo, la corte di appello, fatto riferimento (p.218) alla riduzione della pena base per la concessione delle generiche (da anni 10 ad anni 8) ed alla irrogazione della stessa in termini prossimi ai minimi assoluti con aumenti ridotti per i gravi fatti in continuazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 22. Il primo motivo del ricorso avv.to Censano nell'interesse di DE CE MI deduce, sotto molteplici profili, erronea applicazione delle norme penali e violazione di legge con riferimento all'articolo 416 bis codice penale nonché travisamento degli atti e comunque carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione di appello, sotto il profilo della insussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione n. 105) c.d. gruppo La CI;
il motivo, tutto fondato sul difetto di capacità intimidatrice riferibile al sodalizio e sulla mancanza della esteriorizzazione della forza di intimidazione, ha già trovato risposta negativa nel punto 1.4 della presente motivazione cui integralmente si rinvia. Basta qui rammentare che il gruppo del La CI, che contrariamente a quanto assunto nel ricorso proposto nell'interesse del DE CA, non contava esclusivamente sulla figura dell'omonimo capo bensì anche sul coinvolgimento nelle attività illecite del TE RI, del ZZ, del DE CA e di altri adepti, è risultato coinvolto in molteplici attività estorsive ai danni sia dei soggetti abituali spacciatori nel territorio che di esercenti attività commerciali e di impresa. In questo contesto, il suddetto gruppo, non ha mancato di minacciare di morte vari soggetti anche dediti ad attività illecite, tra cui UM RI, cui faceva seguito l'eliminazione del predetto e di conseguenza, la collaborazione del UM MI, proprio per il forte timore di essere anch'egli soppresso;
tali dati sono già indicativi del forte carattere intimidatorio del gruppo e dell'avvenuta esteriorizzazione del metodo mafioso che non è certamente ascrivibile al solo La CI, come dimostrato dalle molteplici attività violente ed estorsive poste in essere da TE e ZZ, quest'ultimo successivamente eliminato in un tipico agguato mafioso. Irrilevanti appaiono, pertanto, le considerazioni svolte nel ricorso DE CA circa l'insussistenza di rapporti con la mafia foggiana e le difformità emerse nel presente procedimento rispetto a quello c.d. day before, posto che, come già anticipato con valutazioni congiunte a tutti i ricorsi nei punti 1.3 ed 1.4 della presente motivazione, le motivazioni di primo e secondo grado hanno dato atto di come a seguito della sua scarcerazione il La CI risulta avere aggregato attorno a se stesso una serie di soggetti con i quali poneva in essere una serie di azioni inequivocabilmente dirette ad assicurarsi il controllo degli affari illeciti nel territorio di San Severo e ad imporre il proprio potere criminale. E proprio l'accertata consumazione di gravissimi fatti illeciti anche da parte di altri componenti di tale gruppo, come il TE ed il ZZ, esclude ogni fondamento alla tesi difensiva dello sfruttamento di un metodo mafioso da parte del solo La CI, con esclusione della possibilità di configurare una compagine rientrante nei parametri di cui all'art. 416 bis cod.pen., avendo le pronunce di merito, dipinto una situazione di fatto in cui più membri del gruppo criminale erano attivi nei settori 49 illeciti e ripetutamente coinvolti anche in gravi fatti di sangue, fatti, la cui verificazione, già da sola manifesta l'esteriorizzazione del metodo mafioso. Anche sotto tale profilo pertanto la doglianza lungamente esposta nel primo motivo deve essere respinta. 22.1 Quanto al difetto di motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per i delitti fine, che si contesta con il secondo motivo, la pronuncia di appello alle pagine 139-140 oltre a contenere la descrizione dei fatti, indica puntualmente come i due episodi estorsivi fossero stati commessi sia con metodo mafioso che al fine di agevolare l'organizzazione criminale facente capo al La CI, così che il lamentato vizio non appare sussistente. Peraltro, il giudice di appello, per entrambi gli episodi, fa proprio riferimento alle circostanze che denotavano il concorso nel DE CA nei fatti criminosi, senza che rilievi quale elemento discriminante l'avvenuta formulazione della pressione intimidatoria da parte del solo La CI, soggetto che si presentava quale capo del gruppo e già definitivamente condannato per 416 bis cod.pen., poiché va fatta applicazione dei principi che attribuiscono anche ai concorrenti consapevoli delle finalità dell'azione, l'aggravante dell'agevolazione oltre che quella del metodo. 22.2 Infondato appare, poi, il motivo in punto recidiva e cio' perchè l'avvenuto riconoscimento della aggravante è fondata sui plurimi precedenti a carico dell'imputato, senza che risulti dalla consultazione del casellario giudiziale la circostanza dedotta dalla difesa dell'avvenuta estinzione di tutti i delitti per i quali risultava riportata condanna a seguito dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
ed invero, risulta invece, che alla data di consumazione dei fatti (2016) oggetto del presente giudizio, il DE CA aveva riportato le seguenti condanne: 2 luglio 2004 della Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 6-10-2005, per ricettazione, detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine (anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa) a pena che benché dichiarata condizionalmente sospesa e successivamente condonata va tenuta conto ai fini della recidiva;
19 gennaio 2005 della Corte di Appello di Bari, irrevocabile il 7-4-2005, per ricettazione e furto (mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa) che benchè successivamente condonata rileva ai fini della recidiva;
13 luglio 2007 del G.I.P. di Verona per furto e contraffazione (anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 300,00 di multa) che benchè applicata ex art. 444 cod.proc.pen. non comportava effetti estintivi stante la successiva consumazione di ulteriori delitti nel quinquennio;
19 novembre 2009 della Corte di Appello di Venezia, irrevocabile l'1 febbraio 2011 per 416 e 625 cod.pen. (anni 5 e mesi 8 di reclusione ed € 1.000,00 di multa). Così che il successivo provvedimento di cumulo del 6 marzo 2014 del P.M. di Venezia, avente ad oggetto l'estinzione della pena detentiva residua per esito positivo dell'affidamento in prova, non comporta il venire meno degli effetti penali ai fini della recidiva di tutte le suddette condanne, avendo ad oggetto un calcolo di residuo pena (pari ad anni 2, mesi 3, giorni 28 ed € 877,48) effettuato detraendo tutte le sanzioni estinte per l'indulto delle quali però va tenuto conto ai fini della recidiva. Difatti, va ricordato che l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza 50 di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 - 01). Il principio della limitazione degli effetti dell'affidamento in prova a seguito di cumulo delle pene da eseguire, risulta già affermato da diverse pronunce secondo cui in tema di misure alternative alla detenzione, in caso di cumulo "esecutivo" di più titoli di condanna a pene detentive e pecuniarie, l'effetto estintivo dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale si estende, qualora il condannato versi in disagiate condizioni economiche, esclusivamente alla pena pecuniaria irrogata con la pena detentiva oggetto della misura alternativa, e non già all'intera pena pecuniaria risultante dal cumulo (Sez. 1, n. 27343 del 17/05/2019, Rv. 275848-01). Ne consegue che anche nel caso in esame l'affidamento in prova con esito positivo a seguito del cumulo in fase esecutiva non può comportare il venire meno delle precedenti condanne a pene non cumulate ai fini del giudizio sulla recidiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 23. Il primo motivo del ricorso dell'avv.to Ettore Censano nell'interesse di AR RA, con il quale si lamenta erronea applicazione e violazione di legge con riferimento all'articolo 416 bis codice penale, travisamento degli atti e comunque carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso, è infondato per le ragioni esposte ai punti da 1 ad 1.5 della motivazione cui si rinvia. Le ricostruzioni operate dai giudici di merito, attraverso il riferimento ai plurimi fatti di sangue avvenuti nel territorio di San Severo nel periodo oggetto di contestazione in danno di soggetti indicati quali obiettivi dallo stesso AR RA in alcune conversazioni intercettate, il rinvenimento di armi di micidiale potenza in possesso del suo gruppo, il sequestro di rilevanti partite di stupefacente oggetto di acquisto in Campania o dall'estero, la consumazione di gravi fatti di danneggiamento, mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, ed estorsione nei confronti di esercenti attività commerciali, hanno correttamente portato all'affermazione dell'avvenuta esteriorizzazione del metodo mafioso da parte del gruppo criminale capeggiato dal ricorrente. A fronte di tali molteplici emergenze che danno atto dell'avvenuta diffusione del clima di forte intimidazione nei confronti della cittadinanza di San Severo, costretta ad assistere ad una violenta guerra di mafia tra due fazioni rivali nella quale perivano diversi soggetti, correttamente il giudice di appello, con valutazione conforme a quella operata già in primo grado, ha ritenuto la sussistenza di un'associazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. senza che possano valere ad escludere tale fattispecie la pronta denuncia delle vittime delle richieste estorsive ovvero la mancata contestazione in altri e separati procedimenti della aggravante di mafia. Peraltro, il ricorso, omette di considerare come il gruppo operante attorno a RA AR, come osservato ai punti 1.2-1.4 della presente motivazione, lungi dall'operare quale fattispecie di "nuova mafia" a tutti gli effetti, fosse costituito da un soggetto, proprio l'odierno ricorrente, già condannato per 51 il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen, così che valgono quelle osservazioni svolte ai predetti punti cui pure si rinvia, in relazione alla fattispecie particolare del gruppo mafioso a soggettività differente, che trae il potere intimidatorio sia dalle nuove azioni criminose portate a termine nel territorio, sia, per gemmazione, dal coinvolgimento nello stesso di un soggetto già definitivamente condannato per il delitto di associazione mafiosa. Quarto alle doglianze in punto attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, va sottolineato come la corte di appello ed il giudice di primo grado, non abbiano omesso di valutare la credibilità del principale accusatore, il UM MI, perché, pur in assenza di un autonomo paragrafo dedicato a tale tema, la motivazione di entrambe le pronunce ricostruisce la genesi della scelta di collaborare con la giustizia, individuata nel forte timore di essere eliminato dopo l'avvenuto omicidio dello zio UM RI, e descrive, quindi, il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso, risultate costanti, precise e confermate dalla costante corrispondenza dei soggetti riconosciuti nelle fotografie mostrate allo stesso. Parimenti effettuata appare la ricerca dei riscontri estrinseci, che la corte di appello individua negli imponenti esiti delle intercettazioni ambientali svolte in prevalenza all'interno dell'abitazione in Petacciato (Campobasso) ove proprio RA AR scontava la pena in regime di semi-libertà e dall'analisi delle quali emerge la consumazione di numerose ipotesi delittuose in tema di commercio di stupefacenti, oltre che la programmazione anche di attentati sanguinari ai danni dei componenti gli altri schieramenti. Inoltre, la pronuncia di appello, non ha mancato di rilevare come la frase dal contenuto certamente significativo riferita in una conversazione intercettata proprio da RA AR: "il paese è nostro" trovasse riscontro proprio nelle molteplici attività delittuose, nelle chiare indicazioni provenienti dal collaboratore UM, nell'accertato svolgimento del summit di mafia con il La CI per la distribuzione degli affari e delle sfere di competenza. Gli argomenti esposti con il primo motivo vanno, pertanto, disattesi ed analogamente deve disporsi in relazione all'ultimo motivo in relazione alla aggravante di mafia che la corte di appello motiva in rapporto alla ricostruzione del quadro generale di operatività del gruppo e del ruolo di capo rivestito da RA AR (si veda al proposito il punto 1.6 della presente motivazione). 23.1 Quanto al secondo motivo, la corte di appello non ha omesso di confrontarsi con le doglianze in punto responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, avendo, alle pagine 192 e seguenti della sentenza impugnata, evidenziato come la responsabilità per tale ipotesi associativa trovi fondamento nella congerie di conversazioni intercettate dalle quali emergeva la programmazione di numerosi episodi di traffico di droga, la spartizione dei proventi, l'assegnazione dei diversi ruoli ai vari componenti il gruppo, la predisposizione di mezzi e denaro;
circostanze, queste, emerse in occasione della descrizione dei numerosi delitti fine in tema di droga ricostruiti nella sentenza di primo grado e rispetto ai quali i ricorrenti rinunciavano ai motivi di gravame, certamente confermati dai sequestri di rilevanti partite di droga anche a componenti del gruppo AR. 52 Manifestamente infondato appare poi il motivo in punto trattamento sanzionatorio, determinato in primo grado in anni 18 di reclusione, che la corte di appello giustifica in ragione del descritto ruolo verticistico del AR in entrambe le compagini associative, in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 24. L'avv.to Ettore Censano, con il primo motivo, ha dedotto nell'interesse di AR IN PI elementi del tutto analoghi a quelli già svolti nel ricorso AR RA, quanto alla non configurabilità nel gruppo omonimo di un'associazione riconducibile ai parametri di cui all'art. 416 bis cod.pen.; basta, pertanto, richiamare quanto detto ai punti da 1. ad 1.5 e nella trattazione della posizione di AR RA per ritenere tale doglianza non fondata. Quanto alle ulteriori doglianze sempre contenute nel primo motivo, e riferite al difetto di prova dell'inserimento del ricorrente nella suddetta associazione, benchè estremamente succinte valgono le osservazioni svolte dalla corte di Bari alle pagine 202-203, ove si è sottolineato come l'imputato, figlio di RA AR, fosse risultato presente in occasione delle deliberazioni più delicate assunte dal padre durante il periodo di semi-libertà a Petucciano, avesse direttamente partecipato al summit di mafia che vedeva coinvolti proprio AR RA ed il boss La CI, diretto alla spartizione delle sfere di influenza, fosse chiaramente indicato dallo steso RA ad alcuni suoi interlocutori che si erano recati a colloquio, come il soggetto di propria fiducia cui rivolgersi per qualsiasi problema in Foggia o Cerignola e cioè un alter ego del capo stesso. Trattasi di motivazione che delinea tutti i caratteri della partecipazione punibile in capo a IN PI così che le argomentazioni difensive, tutte fondate su interpretazioni alternative del significato di altre conversazioni non colgono nel segro;
al proposito va infatti ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che, nella presente sede, il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della lontananza od estraneità del figlio IN PI rispetto alle iniziative criminali del padre RA, e ciò perché, l'esistenza di possibili contrasti sorti nel tempo ricavabili da altre conversazioni intercettate diverse da quelle valorizzate nelle pronunce di merito, non esclude comunque la 53 partecipazione punibile e non espone la motivazione della sentenza impugnata al vizio di manifesta illogicità. 24.1 In relazione all'aggravante di mafia, la corte di appello non ha omesso la motivazione ritenendolo motivo rinunciato, come dedotto in ricorso, bensì, con gli argomenti esposti a pagina 202-203 della motivazione, ha sottolineato che pieno coinvolgimento nelle due organizzazioni criminali, ed il ruolo svolto nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, dovessero fare ritenere il ricorrente certamente consapevole dell'agevolazione delle attività dell'organizzazione mafiosa. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 25. Il primo motivo del ricorso dell'avv.to Cecilia D'Alessandro nell'interesse di AR EO AZ che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione di tipo mafioso nel clan facente capo a AR RA trova risposta nei punti da 1. ad 1.5 della presente motivazione e nella trattazione della posizione AR RA cui integralmente si rinvia. 25.1 Quanto al secondo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza della partecipazione del ricorrente AR EO AZ all'associazione mafiosa ex articolo 416 bis codice penale, la sentenza impugnata, con le osservazioni svolte a pagina 205, appare avere fatto corretta applicazione di quel principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 35958 del 27/05/2021, Rv. 281889 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; parte attiva al fenomeno associativo che correttamente veniva desunta dal coinvolgimento nei reati fine dell'associazione che, ben lungi dall'essere privi di valenza, ne assumevano certamente una particolare, poiché, l'accertata responsabilità per il possesso del micidiale arsenale composto anche da diverse armi da guerra e che dovevano essere utilizzate nel conflitto con le altre organizzazioni operanti in San Severo, secondo le determinazione del capo RA AR parente del ricorrente, certamente colora di partecipazione punibile la condotta del AR EO AZ, peraltro. stabilmente coinvolto anche nel traffico di stupefacenti come dimostrato dalla definitività dell'accertamento di responsabilità sul punto. In relazione, poi, alla contestata valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore UM, premesso che nella parte motiva della pronuncia di appello le dichiarazioni dello stesso
contro
EO AZ AR vengono appena accennate, va detto che i giudici di merito hanno scandagliato il tema, pur non dedicandovi una parte autonoma della motivazione, risalendo alle ragioni della scelta collaborativa causata dalla soppressione violenta dello zio con il quale il collaboratore era in affari illeciti, ed evidenziato altresì le numerose 54 numerose conferme, prime tra tutti le esattezze dei riconoscimenti fotografici, oltre che i dati di riscontro esterno ricavati massicciamente dalle conversazioni intercettate. Anche le doglianze in punto contestazione dell'aggravante di mafia appaiono non fondate avendo il giudice di appello specificato che il possesso di quelle armi micidiali utilizzabili per gli scontri con altri gruppi e l'affermazione nel territorio, unito allo stabile coinvolgimento nelle attività di traffico di droga, fossero significative sia del vincolo intimidatorio e cioè del metodo mafioso che dell'agevolazione delle attività dell'organizzazione. Infondato appare anche il motivo sulla recidiva, posto che, con le osservazioni svolte a pagina 206 della motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proprio sottolineato come la reiterazione di delitti della stessa indole giudicati nel presente procedimento fosse indicativa di maggiore pericolosità. 25.2 Quanto alle statuizioni in punto confisca allargata avente ad oggetto un'autovettura, un motociclo ed una somma contante di € 2250,00, il ricorso difetta di interesse rispetto ai mezzi di locomozione intestati a terzi stante che la doglianza prospetta in sostanza la regolarità delle cessioni ai familiari dell'imputato, così attestando la titolarità degli stessi in capo ai predetti senza quindi rappresentare alcuna ragione per la restituzione in capo al AR EO AZ. Tali ragioni, riguardanti l'effettività delle cessioni e quindi l'effettività degli acquisti, possono essere fatte valere soltanto da coloro che si assumono essere reali proprietari e non anche dal EO AZ l'accoglimento del cui ricorso non potrebbe portare all'attribuzione dei mezzi già ceduti. Viceversa, fondato appare il motivo avente ad oggetto le statuizioni in punto confisca di una somma di denaro contante;
sul punto, infatti, si registra assenza di motivazione essendosi il giudice di appello limitato a richiamare le argomentazioni di quello di primo grado senza analizzare i motivi di appello pure proposti sul punto. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della pronuncia impugnata nei confronti di AR EO AZ limitatamente alla confisca della somma di euro 2250,00 con rigetto del ricorso nel resto e declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO IB, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 9, mesi 1 e gg.10 di reclusione, con rigetto del ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di De AS CI CH, limitatamente alle statuizioni inerenti alla continuazione c.d. esterna, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; 55 M nei confronti di Di OR OR, limitatamente alle statuizioni inerenti alla continuazione c.d. esterna con la sentenza n. 275/2015 del Tribunale di Chieti, con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; nei confronti di AR EO AZ, limitatamente alla confisca della somma di euro 2250,00 con rigetto del ricorso nel resto e declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; nei confronti di LL AL, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per tutti con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta i ricorsi di UT IN, TI EO, DA GI, NO IN, AR CE, DE CA MI, LLIO MA, D'OF IN EO, RO MA IG, IN OV, AR RA, AR OB, AR IN PI, AN NO, TU EN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di CO IG DO, De TI EL, Di EN IG, RI NT, NC IO, TE RI, LA SE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 maggio 2024 IL CONSIGLIERE EST. AZ RD w IL PRESIDENTE IO AN DEPOSITATO 24 GIU 2024 SECONDA SEZIONE PENALE Il Funzionario giudiziario dott.ssa Vincenta Stefania FIUMARA 56 6 9