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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI AZ - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 174/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FORLINI GIAMMASSIMO presso il cui studio sito in P.le della Macina n.3 43121 Parma Italia è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore - mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente
1 CONCLUSIONI
La ricorrente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 28.10.2025, ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
A) la figlia minore viene affidata in via esclusiva alla sig.ra Persona_1 Parte_1
ove ha la residenza anagrafica in Reggio Emilia Via Cassala n.4.
[...]
B) disporre che le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, educazione, salute potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie [leggasi: della figlia];
C) che il padre contribuisca a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia [leggasi: i figli], sino alla concorrenza del 50% delle stesse;
D) Con vittoria di spese compensi di causa, oltre al rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...] nonché Persona_1 le condizioni di mantenimento di nato a [...] il Persona_2
28.12.2006.
Con il ricorso la madre ha chiesto l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore chiedendo altresì che il padre contribuisca al mantenimento della stessa, e dell'altro figlio maggiorenne non Per_2 autosufficiente, con la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la sig.ra ha dedotto che il padre, Pt_1 uscito dall'abitazione familiare nella primavera del 2024, si disinteresserebbe dei figli, vedendoli in modo irregolare e facendo loro solo qualche sporadica telefonata oltre a non contribuire al loro mantenimento, ad eccezione di qualche versamento per la mensa scolastica).
Il sig. , cui la notifica risulta effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1 essendo il medesimo risultato “sconosciuto” presso l'indirizzo di residenza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione in data 25.09.2025 la madre ha confermato quanto dedotto in ricorso;
ha riferito in particolare che il resistente vive in Germania da circa un anno e sente i figli tramite videochiamate, facendo loro visita saltuariamente quando rientra in Italia o tenendo con sé la figlia minore durante le vacanze. Ha dichiarato che sino ad oggi è riuscita ad
2 ottenere le necessarie autorizzazioni scolastiche perché la scuola è a conoscenza della situazione, ma non sa dire come potrà fare in futuro, stante l'assenza paterna.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per questi ultimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ.
03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica l'attuale assenza del padre, domiciliato all'estero, provoca pregiudizio alla figlia minore ogni qual volta è necessario prestare il consenso di entrambi i genitori per atti sanitari o amministrativi che la riguardano;
ed anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento dei figli, causando agli stessi un evidente pregiudizio, depone nel senso dell'affidamento esclusivo alla madre.
L'affidamento della figlia minore potrà dunque disporsi in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima anche la facoltà di assumere le decisioni di maggiore rilievo afferenti alla salute e all'istruzione, stante la lontananza del padre.
La regolamentazione degli incontri tra la minore ed il padre andrà rimessa ad accordi con la madre affidataria, come già avviene
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari ad € 19.400,00 nel 2024 (CU 2024) e dunque circa € 1.500,00 mensili ed € 18.230,00 nel 2022 (CU 2023) e dunque circa € 1.600,00 mensili;
per la ricorrente può dunque considerarsi un reddito medio mensile di circa € 1.550,00.
Quanto al resistente, che attualmente lavorerebbe in Germania, egli risulta avere dichiarato redditi lordi pari ad € 5.000,00 negli anni 2024 e 2023 (cfr. documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate); per il medesimo, tuttavia, non essendo nota l'attività svolta all'estero e l'attuale retribuzione, va considerata la capacità lavorativa generica di un uomo di 47 anni.
Ciò premesso, considerati i parametri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.p.c. e dunque la capacità economica e reddituale delle parti come sopra descritta, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno solo con la madre) e l'età dei medesimi (di anni 10 e 18), considerato che la ricorrente percepisce per intero l'assegno Unico pari in totale ad € 290,00, pare congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie
3 Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
1. La minore , nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche anagraficamente, presso l'abitazione della medesima;
la madre potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione ed alla salute della minore, nonché quelle per il rilascio di documentazioni e/o autorizzazioni amministrative.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre affidataria.
3. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante CP_1 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di Pt_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023).
4. Le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.11.2025
Il Presidente rel.
MI AZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI AZ - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 174/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FORLINI GIAMMASSIMO presso il cui studio sito in P.le della Macina n.3 43121 Parma Italia è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore - mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente
1 CONCLUSIONI
La ricorrente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 28.10.2025, ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
A) la figlia minore viene affidata in via esclusiva alla sig.ra Persona_1 Parte_1
ove ha la residenza anagrafica in Reggio Emilia Via Cassala n.4.
[...]
B) disporre che le decisioni di maggiore interesse, comprese quelle relative all'istruzione, educazione, salute potranno essere decise dalla madre in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie [leggasi: della figlia];
C) che il padre contribuisca a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia [leggasi: i figli], sino alla concorrenza del 50% delle stesse;
D) Con vittoria di spese compensi di causa, oltre al rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...] nonché Persona_1 le condizioni di mantenimento di nato a [...] il Persona_2
28.12.2006.
Con il ricorso la madre ha chiesto l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore chiedendo altresì che il padre contribuisca al mantenimento della stessa, e dell'altro figlio maggiorenne non Per_2 autosufficiente, con la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande la sig.ra ha dedotto che il padre, Pt_1 uscito dall'abitazione familiare nella primavera del 2024, si disinteresserebbe dei figli, vedendoli in modo irregolare e facendo loro solo qualche sporadica telefonata oltre a non contribuire al loro mantenimento, ad eccezione di qualche versamento per la mensa scolastica).
Il sig. , cui la notifica risulta effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1 essendo il medesimo risultato “sconosciuto” presso l'indirizzo di residenza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza di comparizione in data 25.09.2025 la madre ha confermato quanto dedotto in ricorso;
ha riferito in particolare che il resistente vive in Germania da circa un anno e sente i figli tramite videochiamate, facendo loro visita saltuariamente quando rientra in Italia o tenendo con sé la figlia minore durante le vacanze. Ha dichiarato che sino ad oggi è riuscita ad
2 ottenere le necessarie autorizzazioni scolastiche perché la scuola è a conoscenza della situazione, ma non sa dire come potrà fare in futuro, stante l'assenza paterna.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per questi ultimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ.
03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica l'attuale assenza del padre, domiciliato all'estero, provoca pregiudizio alla figlia minore ogni qual volta è necessario prestare il consenso di entrambi i genitori per atti sanitari o amministrativi che la riguardano;
ed anche la dedotta mancata contribuzione del resistente al mantenimento dei figli, causando agli stessi un evidente pregiudizio, depone nel senso dell'affidamento esclusivo alla madre.
L'affidamento della figlia minore potrà dunque disporsi in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima anche la facoltà di assumere le decisioni di maggiore rilievo afferenti alla salute e all'istruzione, stante la lontananza del padre.
La regolamentazione degli incontri tra la minore ed il padre andrà rimessa ad accordi con la madre affidataria, come già avviene
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari ad € 19.400,00 nel 2024 (CU 2024) e dunque circa € 1.500,00 mensili ed € 18.230,00 nel 2022 (CU 2023) e dunque circa € 1.600,00 mensili;
per la ricorrente può dunque considerarsi un reddito medio mensile di circa € 1.550,00.
Quanto al resistente, che attualmente lavorerebbe in Germania, egli risulta avere dichiarato redditi lordi pari ad € 5.000,00 negli anni 2024 e 2023 (cfr. documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate); per il medesimo, tuttavia, non essendo nota l'attività svolta all'estero e l'attuale retribuzione, va considerata la capacità lavorativa generica di un uomo di 47 anni.
Ciò premesso, considerati i parametri di cui all'art. 337 ter, 4° comma c.p.c. e dunque la capacità economica e reddituale delle parti come sopra descritta, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (stanno solo con la madre) e l'età dei medesimi (di anni 10 e 18), considerato che la ricorrente percepisce per intero l'assegno Unico pari in totale ad € 290,00, pare congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie
3 Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
1. La minore , nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre e collocata, anche anagraficamente, presso l'abitazione della medesima;
la madre potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione ed alla salute della minore, nonché quelle per il rilascio di documentazioni e/o autorizzazioni amministrative.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre affidataria.
3. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante CP_1 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di Pt_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. 13.06.2023).
4. Le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.11.2025
Il Presidente rel.
MI AZ
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