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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le intimava il pagamento della somma di Euro 138.530,81, pena l'iscrizione di ipoteca su un proprio immobile. Tale pretesa traeva origine da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017
(nn. TYS01A302383, TYS01A302256, TYS01A301105 e TYS01A301729).
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, e segnatamente:
- il difetto di titolo per gli avvisi di accertamento nn. TYS01A302256 (anno 2015) e TYS01A301105 (anno
2016), in quanto integralmente annullati con sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria, confermate in secondo grado per l'avviso relativo al 2016.
- la pendenza di giudizio per l'avviso di accertamento n. TYS01A301729 (anno 2017), il cui modesto importo
(Euro 2.041,26) non giustificherebbe, da solo, l'adozione della misura cautelare.
- il difetto di esecutività dell'avviso di accertamento n. TYS01A302383 (anno 2014) per omessa notifica dello stesso e per l'avvenuta presentazione di istanza di rateazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale, pur confermando l'avvenuto sgravio dei carichi relativi agli avvisi di accertamento annullati in sede giurisdizionale, ha insistito per la legittimità dell'iscrizione ipotecaria in relazione ai crediti residui, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, la ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie difese, insistendo sull'illegittimità della pretesa erariale.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato. Con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TYS01A302256 e TYS01A301105, riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierna controversia, deve rilevarsi che questa stessa Corte, con sentenza n. 7537/2025 dell'1.10.2025, ha dichiarato la cessata materia del contendere tra le parti, dato che per entrambi gli avvisi l'amministrazione finanziaria aveva provveduto allo sgravio totale del tributo. L'inclusione di tale posta nella comunicazione oggi impugnata deve pertanto ritenersi illegittima.
L'atto impugnato va pertanto annullato in parte qua, perchè non più sostenuto da una pretesa tributaria attuale.
Quanto invece alle parti della comunicazione impugnata che si riferiscono agli avvisi di accertamento n.
TYS01A302383 e TYS01A301729, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.
In primo luogo, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento TYS01A302383 è inammissibile, non solo per effetto della documentazione prodotta da parte resistente - che ha prodotto copia della notifica dell'avviso di intimazione n. 29320259000029248000 (relativo tra gli altri al medesimo avviso) - ma anche per il fatto che tale avviso di intimazione è già stato impugnato in seno al citato contenzioso tributario definito con sentenza n. 7535/2025, la quale su questo specifico punto rigettò il ricorso della ricorrente avendo controparte prodotto (come ha nuovamente fatto nel presente giudizio) la corretta notifica dell'avviso di accertamento in data 27.12.2019.
E' invece infondata l'eccezione relativa al difetto di esecutività del medesimo avviso, per avere la parte chiesto ed ottenuto la rateazione del debito da parte dell'amministrazione finanziaria. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione prodotta da parte ricorrente, infatti, fa riferimento ad altro documento fiscale dell'amministrazione e quindi ad altri debiti tributari della ricorrente.
Analogamente, per ciò che concerne l'avviso TYS01A301729, non può questa Corte che ribadire quanto statuito con la citata sentenza 7537/2025, ossia che la pendenza di un giudizio su un avviso di accertamento non impedisce all'amministrazione finanziaria di procedere a titolo provvisorio alla iscrizione di ipoteca ex art. 15 DPR 602/1973, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente agli avvisi di accertamento
TYS01A301105-2022 e TYS01A302256/2020. Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500001178000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione le intimava il pagamento della somma di Euro 138.530,81, pena l'iscrizione di ipoteca su un proprio immobile. Tale pretesa traeva origine da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017
(nn. TYS01A302383, TYS01A302256, TYS01A301105 e TYS01A301729).
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, e segnatamente:
- il difetto di titolo per gli avvisi di accertamento nn. TYS01A302256 (anno 2015) e TYS01A301105 (anno
2016), in quanto integralmente annullati con sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria, confermate in secondo grado per l'avviso relativo al 2016.
- la pendenza di giudizio per l'avviso di accertamento n. TYS01A301729 (anno 2017), il cui modesto importo
(Euro 2.041,26) non giustificherebbe, da solo, l'adozione della misura cautelare.
- il difetto di esecutività dell'avviso di accertamento n. TYS01A302383 (anno 2014) per omessa notifica dello stesso e per l'avvenuta presentazione di istanza di rateazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale, pur confermando l'avvenuto sgravio dei carichi relativi agli avvisi di accertamento annullati in sede giurisdizionale, ha insistito per la legittimità dell'iscrizione ipotecaria in relazione ai crediti residui, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, la ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie difese, insistendo sull'illegittimità della pretesa erariale.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato. Con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TYS01A302256 e TYS01A301105, riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierna controversia, deve rilevarsi che questa stessa Corte, con sentenza n. 7537/2025 dell'1.10.2025, ha dichiarato la cessata materia del contendere tra le parti, dato che per entrambi gli avvisi l'amministrazione finanziaria aveva provveduto allo sgravio totale del tributo. L'inclusione di tale posta nella comunicazione oggi impugnata deve pertanto ritenersi illegittima.
L'atto impugnato va pertanto annullato in parte qua, perchè non più sostenuto da una pretesa tributaria attuale.
Quanto invece alle parti della comunicazione impugnata che si riferiscono agli avvisi di accertamento n.
TYS01A302383 e TYS01A301729, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.
In primo luogo, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento TYS01A302383 è inammissibile, non solo per effetto della documentazione prodotta da parte resistente - che ha prodotto copia della notifica dell'avviso di intimazione n. 29320259000029248000 (relativo tra gli altri al medesimo avviso) - ma anche per il fatto che tale avviso di intimazione è già stato impugnato in seno al citato contenzioso tributario definito con sentenza n. 7535/2025, la quale su questo specifico punto rigettò il ricorso della ricorrente avendo controparte prodotto (come ha nuovamente fatto nel presente giudizio) la corretta notifica dell'avviso di accertamento in data 27.12.2019.
E' invece infondata l'eccezione relativa al difetto di esecutività del medesimo avviso, per avere la parte chiesto ed ottenuto la rateazione del debito da parte dell'amministrazione finanziaria. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione prodotta da parte ricorrente, infatti, fa riferimento ad altro documento fiscale dell'amministrazione e quindi ad altri debiti tributari della ricorrente.
Analogamente, per ciò che concerne l'avviso TYS01A301729, non può questa Corte che ribadire quanto statuito con la citata sentenza 7537/2025, ossia che la pendenza di un giudizio su un avviso di accertamento non impedisce all'amministrazione finanziaria di procedere a titolo provvisorio alla iscrizione di ipoteca ex art. 15 DPR 602/1973, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente agli avvisi di accertamento
TYS01A301105-2022 e TYS01A302256/2020. Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa