Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05891/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Serafina Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 09.07.2025 del Questore di Napoli, recante “ammonimento” ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, dell'atto di comunicazione di avvio del procedimento della Questura di Napoli, del verbale di notifica del provvedimento, nella parte in cui si invita il ricorrente a presentarsi alla Associazione -OMISSIS- per intraprendere un percorso rieducativo, e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. ID SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 24 ottobre e depositato il 5 novembre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Napoli, nel presupposto che egli avesse posto in essere condotte di tipo persecutorio nei confronti della ex compagna, lo ha “ammonito”, esercitando il potere previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
In concreto, la ex compagna, controinteressata, dopo la cessazione della relazione, presentava nelle date del 5 e 12 maggio 2025 richiesta di ammonimento del ricorrente, sostenendo che quest’ultimo, nonostante ella avesse esplicitamente e reiteratamente manifestato la volontà di interrompere definitivamente e completamente qualsiasi tipo di rapporto, cercava più volte di rientrare in contatto con lei; questi comportamenti del ricorrente le ingeneravano uno stato di ansia e la inducevano a modificare le proprie abitudini di vita.
Ricevuto l’avviso di procedimento, il ricorrente presentava una memoria partecipativa in cui negava le condotte persecutorie, sostenendo che i comportamenti denunciati altro non fossero che tentativi “ con modalità consone ” di riallacciare la relazione.
Il Questore di Napoli, tuttavia, non riteneva persuasive le difese del ricorrente; anzi, riteneva che la memoria presentata di fatto confermasse in larga misura quanto sostenuto dalla controinteressata nella sua istanza in merito ai vari tentativi di riallacciare i l rapporto; ad avviso del provvedimento, questi comportamenti, in quanto posti in essere in assenza di qualsiasi “ forma di consenso o apertura al dialogo ” dell’interessata, costituiscono “ una tipica manifestazione del comportamento reiterato e invasivo che la normativa in materia intende prevenire ”; di qui “ l’ammonimento ” impugnato.
Il ricorrente denuncia che esso è illegittimo.
Con i primi due motivi egli sostiene che nella fattispecie difetta in radice il presupposto dell’articolo 8 citato, cioè una condotta di tipo persecutorio e, comunque, esso non è stato oggetto di un valido accertamento istruttorio, fondandosi il provvedimento sulla accettazione in modo acritico di quanto sostenuto nella istanza di ammonimento; al riguardo, il ricorrente sostiene che mai da parte sua ci sono stati comportamenti o atteggiamenti violenti o minacciosi e che gli episodi contestatigli al massimo possono essere qualificati come espressione di un suo intento di “ ricorteggiare ” la ex compagna o di ottenere almeno un confronto con lei, il tutto “ in modi e tempi in tutto conformi al vivere civile ”; di qui la conclusione che non si comprende come tali comportamenti possano aver generato uno stato di ansia o paura nella controinteressata, inducendola addirittura a modificare le proprie abitudini di vita, tanto più che il ricorrente nega di essersi mai palesato presso l’abitazione della ex compagna, nega l’esistenza di appostamenti (di cui riferisce l’atto impugnato) e ammette di essersi avvicinato alla sua abitazione solo in un’occasione, cioè quando ha lasciato un pacco (contenente doni) per lei presso il fruttivendolo dal quale ella abitualmente si serve (ciò peraltro proprio per rispettare la sua volontà di evitare un contatto diretto con lui).
Il ricorrente conclude quindi il suo ragionamento evidenziando che il provvedimento è privo di una persuasiva spiegazione delle ragioni per cui i suoi comportamenti siano stati ritenuti “persecutori” e idonei a determinare nella ex compagna uno stato di ansia e paura tale da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.
Sotto diverso profilo, il ricorrente contesta la legittimità dell’invito, recato dal provvedimento, a recarsi presso un’associazione (nominativamente indicata) per “ intraprendere un percorso rieducativo sentimentale ”. La tesi del ricorrente è che l’amministrazione non avrebbe il potere di imporre all’interessato “ di intraprendere il percorso rieducativo ” né di specificare l’associazione presso la quale presentarsi.
L’amministrazione resiste al ricorso. Si è anche costituita la controinteressata che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2865 del 18 novembre 2026 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare ordinando all’amministrazione di procedere a un motivato riesame; non risulta che il riesame sia mai avvenuto.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’ammonimento ex articolo 8 citato – che, in base alla giurisprudenza ormai consolidata, “ ha natura preventiva e cautelare, mirata a dissuadere da comportamenti persecutori e prevenire reati contro la persona ” e “ non richiede una prova rigorosa come nel procedimento penale, ma si basa sulla probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi possano presagire reati ai sensi dell'art. 612-bis c.p. ” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2026, n. 521) – presuppone “ condotte reiterate ” di “ minaccia o molestia ” tali da “ cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ”.
Nel caso all’esame - irrilevanti risultando le condotte della controinteressata nel periodo di costanza della relazione affettiva con il ricorrente (il riferimento è allo “schema” della relazione descritto dal ricorso come caratterizzato dalla patologica gelosia della ex compagna e dalla tendenza a alternare emozioni contrapposte nei confronti del ricorrente, schema che – nella sua prospettazione - giustificherebbe i tentativi di “ riavvicinamento ”) – le condotte attribuite a quest’ultimo e qualificate come “ persecutorie ” risultano astrattamente sussumibili nello schema dell’articolo 612- bis c.p..
Benché non risulti la prova che il ricorrente si sia mai presentato o appostato presso l’abitazione della controinteressata e benché sia certa l’assenza di suoi comportamenti violenti o minacciosi, i fatti denunciati e documentati dalla controinteressata (e in larga parte anche ammessi dal ricorrente) integrano gli estremi di una reiterata condotta molesta.
In pratica questi comportamenti – ovviamente considerando solo quelli successivi alla rottura della relazione da parte della controinteressata (che si colloca nel luglio 2024), del tutto irrilevanti risultando le conversazioni sulla applicazione whattsapp tra le parti interessate risalenti al periodo precedente alla rottura, che sono state depositate in giudizio, come anche quelle relative al periodo successivo inerenti al rapporto instaurato dalla controinteressata con una terza donna (in pratica un’amante o ex amante del ricorrente che vive in Germania) – sono consistiti in: 1) invio alla fine del mese di agosto 2024 di due cartoline e di un voucher per un viaggio in aereo; a questo invio la controinteressata non dava alcun riscontro; 2) invio di un mazzo di fiori alla fine del mese di settembre 2024; in quest’occasione la controinteressata – che aveva già “ bloccato ” il numero del ricorrente dal mese di luglio – eseguiva un temporaneo “sblocco” e gli inviava un messaggio nel quale chiedeva di non essere più infastidita, minacciando il ricorrente di denuncia ove questi avesse ancora tentato di contattarla); 3) invio da un numero “sconosciuto” di un messaggio tramite whattsapp in data 27 gennaio 2025; 4) invio in data 23 febbraio 2025 di una “ richiesta di amicizia ” attraverso l’applicazione Instagram (ovviamente rifiutato) da parte di un cugino del ricorrente; 5) invio in data 24 febbraio 2025 di un (primo) messaggio della collaboratrice domestica del ricorrente, seguito da un secondo messaggio attribuibile allo stesso ricorrente (che aveva usato l’utenza telefonica della collaboratrice) nel quale questi chiedeva un ultimo incontro; 6) invio di un ulteriore messaggio del ricorrente da un’utenza sconosciuta (al messaggio erano allegati alcuni video del ricorrente); a questo messaggio la controinteressata rispondeva chiedendo ancora di essere “ lasciata in pace ” e minacciando di far ricorso alla polizia; 7) invio in data 24 marzo 2025 di un pacco contenente doni lasciato presso il fruttivendolo frequentato dalla controinteressata; 8) invio sempre nella data del 24 marzo 2025 di un messaggio da un’utenza telefonica sconosciuta con allegati due video; 9) invio in data 30 aprile 2025 di un pacco contenente un regalo (un libro con dedica); 10) invio in data 10 maggio 2025 di un omaggio floreale in occasione della festa della mamma (in pratica la ricorrente era contattata da un fiorista ai fini dell’esecuzione della consegna e dal tenore del biglietto che le era inoltrato deduceva che il mittente fosse l’ ex compagno).
Questo complesso di fatti ad avviso del Collegio giustifica il provvedimento di ammonimento.
Come affermato dalla giurisprudenza, “ l'adozione dell'ammonimento presuppone la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, avvertito come tale dal destinatario della condotta e atto a determinare, nella vittima, uno stato di ansia e paura ”; è importante sottolineare che “ la valutazione amministrativa, distinta come tale dalla valutazione e dall'accertamento rimessi al giudice penale, è preordinata non ad affermare una responsabilità ma a dissuadere da comportamenti molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo ” e che “ il provvedimento dell'ammonimento, a fronte di una situazione di mero pericolo, si pone, in definitiva, nell'alveo della miglior tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che non rileva, ai fini della validità del provvedimento medesimo, l'esatta integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 612-bis c.p., in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi ”, tanto che neppure “ un'eventuale, successiva sentenza di assoluzione del soggetto ammonito, comporta l'invalidità del provvedimento di ammonimento ” (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, ord., 28 dicembre 2023, n. 36154).
Le condotte del ricorrente, pur non essendo mai state minacciose, risultano tuttavia chiaramente moleste, avendo la controinteressata, almeno dalla fine di luglio 2024 (con il blocco della utenza del ricorrente e dell’accesso ai suoi profili social ) e in modo ancora più chiaro e categorico a partire dal settembre 2024, palesato la sua volontà di interrompere qualsiasi rapporto con lui. A fronte di questa inequivoca volontà di rottura, il ricorrente, evidentemente non rassegnato alla fine della relazione affettiva, ha compiuto plurimi tentativi di riavvicinamento, puntualmente e sistematicamente respinti dalla ex compagna; ora, se i primi approcci potrebbero anche iscriversi in un contesto di fisiologici tentativi di superamento della crisi e di riavvicinamento, è abbastanza evidente che la reiterazione in un lungo arco di tempo di questi tentativi di contatto integri una condotta anomala e obiettivamente molesta e idonea a determinare, pur in assenza di violenza o minaccia, uno stato di ansia e preoccupazione (se non di vera e propria paura di una escalation ) da parte di chi li subisca. In questa prospettiva, anche la lunga durata del periodo in cui i tentativi di contatto si sono verificati e gli intervalli temporali tra gli stessi non solo non escludono il carattere persecutorio nel senso previsto dalla normativa delle condotte contestate, come sostenuto in ricorso, ma, al contrario, dimostrano la pervicace volontà del ricorrente di riallacciare i rapporti e di non rassegnarsi alla fine della relazione e rendono plausibile che essi abbiano generato nella controinteressata uno stato di ansia. Insomma la tesi minimizzante del ricorrente non è persuasiva e la valutazione compiuta dal Questore in merito al pericolo per la sicurezza pubblica – che ha carattere discrezionale ed è quindi suscettibile di sindacato giurisdizionale nei soli limiti in cui risulti non fondata su adeguata istruttoria o irragionevole – non risulta priva di presupposti né irragionevole. Non può in particolare ritenersi che essa si basi su un’istruttoria insufficiente in quanto i tentativi di contatto posti in essere dal ricorrente erano stati documentati dalla controinteressata e sono stati anche ammessi dal ricorrente.
Per quanto concerne infine il profilo relativo al “ percorso rieducativo sentimentale ”, il discorso è diverso.
L’articolo 3, comma 5- bis , del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, infatti dispone che in caso di violenza domestica, quando il Questore procede all’ammonimento, “ informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere ”; nel caso all’esame non vengono in rilievo fatti di violenza domestica o di genere (che il primo comma dell’articolo citato definisce come “ uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ”), dato che, come già si è detto, al ricorrente non sono contestati atti di violenza o di minaccia ma piuttosto condotte moleste reiterate nel tempo.
Effettivamente, dunque, nella fattispecie non ricorre il presupposto del comma 5- bis citato; va rilevato, però, che il Questore in realtà non ha “ordinato”, come sostenuto in ricorso, ma semplicemente “ invitato ” il ricorrente a intraprendere il percorso rieducativo; trattandosi di un invito, si è quindi in presenza di una misura che, non ponendo a carico del ricorrente alcun obbligo giuridico, è inidonea a ledere autonomamente suoi interessi.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con le precisazioni sopra riportate.
Data la particolarità della fattispecie, ritiene il Collegio di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RU, Presidente
ID SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID SO | IA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.