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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14688/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nelle presenti controversie individuali di lavoro riunite sub nn. 14688/2019 e 14689/2019;
tra con l'assistenza e difesa Parte_1 Controparte_1 dell'avv. Tommaso Quagliarella;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_2
LA AR
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte. Le parti ricorrenti hanno rivendicato il riconoscimento dei compensi aggiuntivi maturati per le attività svolte quali componenti dell'Ufficio di Piano per gli anni 2012 e 2013 nella misura determinata dal
[...]
con deliberazione Parte_2
n. 2/2011. Nello specifico, hanno evidenziato che detto atto fissava in € 5.000,00 annui la misura dell'indennità spettante, per il triennio 2011-2013 alle Assistenti Sociali assegnate all'Ufficio per la funzione programmazione e monitoraggio ed in € 6.000,00 annui in favore del Personale Amministrativo. Hanno lamentato, di aver ricevuto dall'ente resistente, come remunerazione delle funzioni svolte, per l'anno 2011, rispettivamente l'importo di € 5.000,00 ( e l'importo CP_1 di € 6.000,00 ( ), mentre per il biennio 2012-2013 solo Pt_1
l'importo di € 4.400,00 ( ) e di € 4.800,00 ( , CP_1 Pt_1 rivendicando il residuo credito rispetto all'ammontare complessivo delle indennità, determinato rispettivamente in
€ 15.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun anno) ed in € 18.000,00 (€ 6.000,00 per ciascun anno) come da deliberazione n. 2/2011
1 del Parte_2
[...]
La parte resistente ha evidenziato che i Parte_3
, e , costituenti l'
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
hanno deciso di proseguire nel proprio Parte_2 una gestione associata del sistema Parte_2 locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di programmazione, progettazione, gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
ciò al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi. A tal fine, hanno stipulato in data 08.10.2010 una Convenzione (cfr. all. 1 al fascicolo di parte resistente) per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio- assistenziali (ex art. 30, D.Lgs. n. 267/2000) prevedendo: la delega delle funzioni amministrative concernente gli interventi sociali al Comune di , che opera quale CP_2
Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico- amministrativa, denominato Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano è stato istituito per il triennio 2011- 2013 con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 14/02/2011; esso costituisce l'organo deputato a supportare l'attività di programmazione, nonché di elaborazione e gestione del Piano Sociale di Zona, quale tecnostruttura intercomunale dell'Ambito Parte_2
Orbene, si precisa che la legge–quadro n. 328/2000, contenente disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 6 prevede espressamente che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali da svolgersi a livello locale. Ne consegue che si tratta di funzioni istituzionali che i comuni singoli o associati devono assolvere con proprio personale d'intesa con le aziende sanitarie locali. Il personale dipendente impegnato nei predetti piani svolge, quindi, precipuamente compiti istituzionali e non compiti aggiuntivi o extra ufficio. In merito ai compensi aggiuntivi, la legge–quadro 328/2000 nulla dispone in merito. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale può
2 avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Invero, l'art. 15, comma 1 lett. k), del CCNL del 1.4.1999, richiamato dall'art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004 consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel contratto stesso, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale. Fermo restando quanto sopra, si rappresenta che l'applicazione dell'art. 15, comma 5, del richiamato CCNL 1.4.1999 è sempre possibile, purché siano correttamente individuati i presupposti indicati nel comma medesimo. Ecco la disposizione di cui all'art. 15, comma 5: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”. A livello generale, è intervenuta sulla questione la Ragioneria generale dello Stato, la quale nella circolare n. 12/2011 (anche se non destinata agli enti locali) ha precisato: “per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del Dl n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133/2008. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012- 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo”. L'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010 ha modificato per il triennio 2011-2013 la modalità di costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate, laddove si specifica che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare
3 complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. Orbene, le somme riconosciute e determinate con la delibera n. 2/2011 costituiscono compensi aggiuntivi. Nella Convenzione stipulata in data 8.10.2010 si legge all'art. 14 che: “I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziare definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto. In particolare tali risorse sono: risorse proprie dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;
finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio- Assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Bari e dalla ASL di Bari;
eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
la predetta delibera ha subordinato l'erogazione ad una relazione, alla fine di ciascun anno del Responsabile dell'Ufficio di Piano”. Nella delibera del Dirigente dei Servizi Sociali del CP_2
[...
capofila del Coordinamento Istituzionale, CP_2
(delibera n. 530/2015) si è attestato che: 1)il Coordinamento Istituzionale, con verbali del 1.7.2013, 27.6.2014 e 7.7.2014, ha dato indicazioni in merito all'attività svolta dal personale dell'Ufficio di Piano e dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell' negli anni 2012, 2013 Pt_2
e 2014, riconoscendo la suddetta attività svolta nel pieno rispetto dell'art. 15, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, ratione temporis applicabile;
2) con relazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, in merito al
4 raggiungimento degli obiettivi previsti per la piena realizzazione del Piano di Zona, si è dato atto del completamento di tutte le fasi attuative dei progetti del PdZ (anni 2012, 2012 e 2014) compreso il monitoraggio e la rendicontazione periodica delle risorse impegnate. Ad ogni modo, con delibera n. 13 del 01.12.2014, il in riforma della precedente Parte_2 delibera n. 2 del 14.02.2011, ha disposto una sostanziale riduzione del finanziamento delle funzioni espletate dai funzionari comunali presso l'Ufficio di Piano, stanziando la minor somma di “…€ 25.000,00, di cui € 17.600,00 da ripartire tra i componenti UdP ed € 7.400,00 per il monitoraggio dei servizi del Piano …”. Il Coordinamento Istituzionale rappresenta l'organo deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito. La normativa all'epoca vigente, a partire dal DL 78/2010, ha imposto dei limiti alle risorse decentrate, come si è specificato innanzi. La giurisprudenza contabile ha sottolineato che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”, l'individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato. Ne consegue che “la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza e che “ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziate con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi”. Con riferimento alle risorse variabili, pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni regionali ha da sempre sottolineato l'importanza della tempestiva costituzione del fondo, trattandosi di risorse che devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. Ne discende che, se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi (Sez. reg. controllo Puglia deliberazione n. 57/2018/PAR).
5 Per tale ragione, solo l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse. Non è emersa nel presente giudizio la costituzione di un fondo tale da imprimere un vincolo contabile alle risorse per l'UdP, sì come stabilite nella delibera n. 2 del 2011. Dunque, rientra nei poteri del datore di lavoro, sottoposto a stringenti limiti di finanza pubblica, rivedere e riformare le decisioni precedentemente assunte, tenuto conto dei vincoli di bilancio. Alla luce di tanto, la domanda attorea deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate e la successione nel tempo di atti gestori del Coordinamento Istituzionale.
P.Q.M.
-rigetta le domande attoree;
-compensa tra le parti le spese processuali. Bari, 13.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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