Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 6.03.2025 N. 373+383/2020 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nelle controversie riunite di primo grado promosse da C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Tagliabue, presso lo Studio del quale in Milano, via Anfossi n. 36, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Massimo Izar, l'Avv. Alessandro Izar e l'Avv. Soma, presso lo studio dei quali in Milano, via Besana n. 4, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE - nonché contro
P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Tonelli, presso lo studio del quale in Milano, via Cellini n. 21, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE - Oggetto: Mansioni superiori. differenze retributive. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione a seguito della declaratoria d'incompetenza del
Tribunale di Milano, depositato in data 24 ottobre 2020 e rubricato al n. 373/2020
R.G. dell'intestato Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro ed
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, l) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire la retribuzione per i periodi di lavoro compresi tra il momento temporale iniziale, indicato nelle timbrature allegate al presente atto alla colonna “E” (entrata), ed il momento temporale finale, indicato alla colonna “U” (uscita), a titolo di lavoro ordinario e, come risultante dalle timbrature medesime, a titolo di lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario festivo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. m) accertare e dichiarare:
- in via principale, il diritto dei ricorrenti di essere inquadrati sin dal primo giorno di lavoro presso
[...] ovvero dal giorno che risulterà all'esito del presente giudizio, nel 3° livello del Parte_3 CCNL Commercio;
- in subordine, previo accertamento del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. di cui al paragrafo 2, il diritto dei ricorrenti di essere inquadrati, sin dal primo giorno di lavoro presso Parte_3 nel 3° livello del CCNL Commercio;
[...]
- nella sola ipotesi in cui venga ritenuto che, ai fini dell'inquadramento nel 3° livello, sia necessario lo svolgimento cumulativo delle mansioni di disossatura, mondatura e sfesatura, la sussistenza di una ipotesi di demansionamento professionale, a far corso dal mese di maggio 2016 per il sig. e dal Parte_1 mese di settembre 2015 per il sig. con conseguente condanna alla reintegrazione nelle Parte_2 mansioni e dunque ad adibire i ricorrenti a mansioni previste dal 3° livello del CCNL Commercio n) accertare e dichiarare
- il diritto dei ricorrenti di percepire il pagamento delle giornate di festività ex art. 154 CCNL
- l'illegittimità della collocazione dei ricorrenti in permesso non retribuito, come segue:
per 72 ore il 5 agosto 2016 – dal 8 al 12 agosto 2016 – dal 17 al 19 agosto 2016 Parte_1 (trattenuta di € 752,64); per 16 ore dal 30 al 31 agosto 2017 (trattenuta di € 171,99); per 112 ore dal 5 al 22 settembre 2017 (trattenuta di € 1.203,90); per 32 ore dal 28 al 31 agosto 2018 (trattenuta di € € 347,50 ); per 57 ore dal 4 al 7 settembre 2018 e dal 10 al 14 settembre 2018 (trattenuta di € 618,98);
per 40 ore dal 28 al 31 luglio 2014, (trattenuta di € 367,39), per 119,75 ore l'1 – Parte_2 dal 3 all'8 – dall'11 al 14 – dal 18 al 22 agosto 2014 (trattenuta di € 1.099,88), per 40 ore dal 25 al 29 maggio 2015 (trattenuta di € 370,96), per 136 ore dall'8 al 12 – dal 15 al 19 – dal 22 al 26
– dal 29 al 30 giugno 2015 (trattenuta di € 1.261,27), per 168 ore tutto il mese di luglio 2015 (trattenuta di € 1.558,04), per 56 ore dal 20 al 22 – dal 26 al 29 aprile 2016 (trattenuta di € 579,60), per 144 ore il 5 e 6 – dal 9 al 13 – dal 16 al 20 – dal 23 al 27 – il 30 e il 31 maggio
2016 (trattenuta di € 1.490,41), per 104 ore l'1 e il 3, dal 6 al 10, dal 13 al 17 giugno 2016 (trattenuta di € 1.087,14), per 72 ore dal 15 al 19 – dal 22 al 26 – dal 29 al 31 maggio 2017 (trattenuta di € 752,64), per 144 ore dal 5 al 9 – dal 12 al 16 – dal 19 al 23 – dal 26 al 30 giugno
2017 (trattenuta di € 1.505,27), per 56 ore dal 3 al 7 e il 31 luglio 2017 (trattenuta di € 585,38), per 104 ore dal 6 all'8 – dal 12 al 15 – dal 18 al 22 giugno 2018 (trattenuta di € 1.129,36), per 32 ore il 23,24,26 aprile 2019 (trattenuta di € 347,50). o) per effetto dell'accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere a), b) e c), condannare
[...] in solido con la committente condebitrice solidale ex Parte_3 Controparte_2 art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dagli stessi maturate, per i titoli e per le ragioni illustrati nel corpo del presente atto e per gli importi contenuti nei conteggi e, dunque, a pagare gli importi lordi complessivi: per il sig. di € 11.000,58, come maturati al 31.8.2019 e con riserva per il periodo Parte_1 successivo,
2 per il sig. di € 7.943,45, come maturati al 30.9.2019 e con riserva per il periodo Parte_2 successivo, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
p) per effetto dell'accoglimento delle domande di cui alle precedenti lettere a), b) e c), accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di vedersi accantonate: per il sig. al 31.8.2019, la somma lorda di € 13.635,81 a titolo di TFR, Parte_1 per il sig. : al 30.9.2019, la somma lorda di € 12.852,92 a titolo di TFR, Parte_2 e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, ad accrescere, alla predetta data, il TFR accantonato: per il sig. per l'importo di € 2.050,01, Parte_1 per il sig. : per l'importo di € 1.735,72, Parte_2 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
q) accertare e dichiarare la sussistenza di un “uso aziendale” con riferimento alla modalità di erogazione a tutto il personale di un “premio di produttività” per ciascuna ora di effettivo lavoro, ovvero in subordine - laddove dovesse sussistere un accordo scritto di regolamentazione del predetto premio - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire il “premio di produttività” nella misura prevista dall'accordo scritto, e per l'effetto r) condannare in solido con la committente condebitrice solidale Parte_3 ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2 pro tempore, a pagare al ricorrente il “premio di produttività”, da quantificarsi nell'importo orario di € 3,90 per ogni ora lavorata sino al dicembre 2018 e nell'importo orario di € 6,00 per ogni ora lavorata da gennaio a fine conteggi (con riserva per il periodo successivo), ciò per ciascuna ora lavorata come risultate dalle timbrature e come verrà accertato a seguito dell'accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera a), e dunque gli importi complessivo di:
€ 10.372,79, come maturato al 31.8.2019 e con riserva per il periodo successivo, Parte_1 : € 6.820,22, come maturato al 30.9.2019 e con riserva per il periodo successivo, Parte_2 ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
s) accertare e dichiarare che deve essere considerato “tempo di lavoro”, a tutti gli effetti di legge e contratto, il tempo trascorso dai ricorrenti a disposizione della datrice di lavoro convenuta per effettuare le seguenti operazioni, meglio descritte in narrativa:
- svestizione/vestizione all'inizio del turno;
- l'effettuazione del tragitto dagli spogliatoi ai reparti ove avviene la timbratura (andata e ritorno);
- svestizione/vestizione al termine del turno;
- pause intermedie imposte dalla datrice di lavoro t) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento della retribuzione per il tempo di cui alla precedente lettera h), nella misura indicata di 10 minuti per ciascuna giornata di lavoro effettivo per le operazioni di vestizione/svestizione e di 10 minuti per ciascuna giornata di lavoro effettivo per le pause intermedie, ovvero quelle diverse misure, maggiori o minori, che risulteranno all'esito del presente giudizio, e per l'effetto condannare in solido con la committente condebitrice solidale Parte_3 ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare al ricorrente le seguenti somme Controparte_2 lorde: JA NI:
€ 2.820,48 per tempi di vestizione/svestizione
€ 8.468,72 per pause intermedie come maturate al 31.8.2019 e con riserva per il periodo successivo,
Parte_2
€ 2.866,50 per tempi di vestizione/svestizione
€ 8.607,30 per pause intermedie
3 come maturate al 30.9.2019 e con riserva per il periodo successivo, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
u) accertare e dichiarare l'illegittimità delle modalità di fruizione di ferie e permessi (ex festività e r.o.l.) adottata dal datore di lavoro, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto v) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_3 reintegrate nel monte ore delle ferie maturate e non godute e dei permessi (ex festività e r.o.l.) maturati e non goduti, al 31.8.2019 per il sig. e al 30.9.2019 per il sig. i seguenti Parte_1 Parte_2 quantitativi di ore: JA NI: 489 ore di ferie, da aggiungersi al “contatore” ferie indicato nella busta paga di agosto 2019 40,5 ore di permessi (ex festività e rol), da aggiungersi al relativo “contatore” indicato nella busta paga di agosto 2019
Parte_2 330,05 ore di ferie, da aggiungersi al “contatore” ferie indicato nella busta paga di agosto 2019 118,75 ore di permessi (ex festività e rol), da aggiungersi al relativo “contatore” indicato nella busta paga di settembre 2019 ovvero il diverso monte ore che dovesse risultare in giudizio, ovvero in via subordinata condannare la società medesima a risarcire ai ricorrenti il danno per ferie e permessi (ex festività e r.o.l.) maturati e non goduti per l'importo economico corrispondente ai quantitativi di ore sopra indicati, con riserva di quantificarne i relativi importi. Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, dalle singole decorrenze al saldo effettivo.”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita instando preliminarmente per la riunione del Controparte_1 giudizio n. 383/2020 R.G.L. – a sua volta iscritto con ricorso in riassunzione depositato dalla medesima convenuta – e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle pretese attoree, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: respingere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
In via istruttoria: non ammettere i mezzi di prova richiesti ex adverso per le ragioni di cui alla narrativa della memoria di costituzione e difesa di ex art. 416 c.p.c. Parte_3 riportata nel presente atto;
ammettere, ove occorra, i mezzi di prova più sopra indicati;
In ogni caso: condannare parte ricorrente a rifondere alla convenuta spese e compensi professionali di lite”. Si è costituita formulando analoga istanza di riunione e Controparte_2 chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso;
in via gradata, ha proposto domanda di regresso e manleva nei confronti di per quanto Controparte_1 eventualmente dovuto ai ricorrenti ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, così concludendo:
“in via preliminare:
-) disporre la riunione al presente procedimento di quello rubricato al R.G. 383/2020, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, nonché per motivi di economicità di giudizio e per evitare contrasto di giudicati;
in via principale:
-) rigettare ogni domanda dei ricorrenti, istruttoria e di merito;
in via subordinata:
4 -) dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di di Parte_3 CP_2 tutte le somme che questa dovesse versare ai ricorrenti a titol le, interessi, rivalutazione e spese legali;
-) accertare e dichiarare, in tal caso, tenuti i ricorrenti a non eseguire la sentenza di condanna nei confronti di se non previa esecuzione infruttuosa della stessa sentenza nei CP_2 confronti della . Parte_3 Con vittoria delle spese di lite.
*
Riuniti i giudizi e istruita la causa con l'assunzione della prova orale articolata dalle parti, all'udienza del 20 settembre 2024, il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva con il seguente dispositivo:
“il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, I. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le differenze retributive eventualmente dovute per effetto del ricalcolo delle effettive ore di lavoro, come risultanti dalle timbrature, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione e tenuto conto dell'inquadramento contrattuale formalmente riconosciuto dalla convenuta per ciascun periodo;
II. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le differenze retributive eventualmente dovute per il maggior tempo di lavoro impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione della divisa, quantificato in 10 minuti per ogni singola giornata lavorativa, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione e tenuto conto dell'inquadramento contrattuale formalmente riconosciuto dalla convenuta per ciascun periodo;
III. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le differenze retributive eventualmente dovute a titolo di premio di produttività per le maggiori ore di lavoro risultanti dalle timbrature, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione e tenuto conto dell'inquadramento contrattuale formalmente riconosciuto dalla convenuta per ciascun periodo;
IV. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di vedersi accantonate – o, in caso di mancata reintegrazione nel posto di lavoro, di percepire - le eventuali differenze maturate a titolo di incidenze e TFR per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai capi che precedono;
V. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al ripristino del monte ore di ferie e permessi (ex festività e r.o.l.) non goduti, come in parte motiva, ovvero, in caso di mancata reintegrazione nel posto di lavoro, di percepire le relative indennità sostitutive;
VI. dichiara esponsabile in solido con Controparte_2 CP_1
ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, limitatamente agli importi di cui ai
[...] precedenti capi I), II), III) e IV); VII. dichiara tenuta a manlevare Controparte_1 Controparte_2 da quanto questa dovesse eventualmente pagare in esecuzione della presente sentenza;
5 Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo di quanto eventualmente spettante ai ricorrenti in ragione dei suddetti accertamenti. Rigetta, per il resto, il ricorso. Spese al definitivo”. Disposta la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo delle spettanze dovute in ragione del suddetto accertamento, le parti si sono rese disponibili a depositare un conteggio congiunto al fine di evitare i costi della CTU contabile.
Quindi, all'udienza del 25 febbraio 2025, formulate le rispettive riserve di appello,
i procuratori hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sui conteggi, come da atto depositato nel fascicolo telematico (cfr. nota di deposito del 26 febbraio 2025, doc. 34 , da cui risulta la spettanza delle seguenti somme: CP_1
- per il ricorrente , € 1.814,65 a titolo di differenze da lavoro Parte_1 straordinario, € 4.514,02 a titolo di “controvalore ferie EX FEST ROL godute a ore” ed € 2.683,69 a titolo di “tempo tuta”, oltre € 198,79 a titolo di incidenze sul
TFR;
- per il ricorrente , € 1.011,45 a titolo di differenze da lavoro Parte_2 straordinario, € 1.724,50 a titolo di differenze da premio di produttività, €
2.239,58 a titolo di “controvalore ferie EX FEST ROL godute a ore” ed € 1.375,54
a titolo di “tempo tuta”, oltre € 229,63 a titolo di TFR.
Ne consegue che, in forza degli accertamenti di cui alla sentenza non definitiva n.
301/2024, deve essere condannata a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 9.211,15 lordi (di cui € 198,79 a titolo di incidenze sul TFR)
e a la somma complessiva di € 6.580,70 lordi (di cui € 229,63 a titolo Parte_2 di incidenze sul TFR).
In relazione a tali importi, poi, per le ragioni già illustrate nella medesima pronuncia, deve essere dichiarata responsabile in solido con Controparte_2 ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, limitatamente alle minori Controparte_1 somme di € 4.697,13 (di cui € 198,79 a titolo di incidenze sul TFR) per Parte_1
e di € 4.341,12 lordi (di cui € 229,63 a titolo di incidenze sul TFR) per Pt_2
, con esclusione, quindi, della solidarietà per gli importi dovuti a titolo di ex
[...] festività e permessi goduti a ore e ferma restando la manleva dell'appaltatrice, già affermata nella pronuncia non definitiva.
*** * ***
6 Venendo alla statuizione in ordine alle spese di lite, si ritiene che la parziale soccombenza reciproca - derivante dal rigetto della domanda di inquadramento superiore e di pagamento del lavoro festivo, unitamente all'accoglimento solo parziale della domanda relativa al lavoro straordinario - giustifichi la compensazione delle spese di lite con i ricorrenti nella misura della metà, con condanna della
[...] soccombente per le ulteriori domande e in solido con CP_1
a rifondere la restante quota;
questa viene liquidata in Controparte_2 dispositivo, già nella misura dovuta, tenuto conto della complessità della controversia e del numero di questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite.
L'accoglimento della domanda di manleva svolta dalla committente, inoltre, impone la condanna di a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 spese processuali, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla minore complessità delle questioni dedotte tra le suddette parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna in solido con x art. 29 D. Lgs. Controparte_1 Controparte_2
n. 276/2003, a pagare a , per le ragioni di cui alla sentenza non Parte_1 definitiva n. 301/2024 e per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di € 4.697,13 (di cui € 198,79 a titolo di incidenze sul TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
condanna in solido con x art. 29 D. Lgs. Controparte_1 Controparte_2
n. 276/2003, a pagare a , per le ragioni di cui alla sentenza non Parte_2 definitiva n. 301/2024 e per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di € 4.341,12 lordi (di cui € 229,63 a titolo di incidenze sul TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
condanna, altresì, a pagare, a titolo di ex festività e permessi Controparte_1 goduti a ore, l'ulteriore importo di € 4.514,02 in favore di e l'ulteriore Parte_1 importo di € 2.239,58 in favore di , maggiorati di interessi e Parte_2 rivalutazione dal dovuto al saldo;
compensate le spese processuali nella misura della metà, condanna CP_1 ed in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti la restante
[...] Controparte_2
7 quota, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tagliabue, dichiaratosi antistatario. dichiara tenuta a manlevare da quanto Parte_3 Controparte_2 questa pagherà in esecuzione della presente sentenza;
condanna a rifondere a e spese di lite, che Controparte_1 Controparte_2 liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 6 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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