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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1530/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 823/2024 del 6.05.2024,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari, Parte_1 alla via F. Crispi n. 85/A, presso lo studio degli avv.ti Maricla Candeliere e Barbara Gargano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Appellante-
e
PO VA
- Appellata contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, il 16.02.2018, presso il Tribunale di Trani, PO VA (unitamente ad altri quattordici soggetti, con riferimento alle posizioni dei quali veniva poi disposta la separazione della causa, al fine di trattare distintamente le pretese di ciascun ricorrente) proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio n. 2/2018 Rep., avente ad oggetto l'alloggio allibrato in Catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 30, particella 517, sub 6, graffata
534, notificatole in data 17.01.2018, dall per occupazione sine titulo Parte_1 dell'immobile, e in via riconvenzionale chiedeva di vedere accertato o l'acquisto del predetto immobile a titolo di usucapione, ovvero, in subordine, il titolo per il relativo acquisto, ai sensi dell'art. 2, l. 449/1997, o, in via gradata, il diritto al risarcimento per i costi sostenuti per le migliorie eseguite.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, per l'infondatezza in fatto e in diritto del medesimo, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente.
1 Rigettata la richiesta di sospensione del decreto di rilascio, istruita la causa con espletamento di prova per testi e CTU, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 823/2024, pubblicata il 6.5.2024, rigettava l'opposizione proposta da PO VA e, per l'effetto, confermava il decreto di rilascio n. 2/2018 rep., notificato in data 1 7/01/2018 a PO VA, avente ad oggetto l'alloggio sopra indicato;
condannava l al pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_1 somma di € 46.200,00, con compensazione integrale delle spese di causa e di CTU.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 22.11.2024, ha proposto tempestivo appello l , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, Parte_1
l'accoglimento nel merito delle seguenti conclusioni:“…1)Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Trani –
Giudice Dr.ssa Silvia Sammarco in data 06/05/2024, rigettare la richiesta avversaria relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite nell'alloggio occupato, in quanto assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto e non provato;
2) Riformare la stessa sentenza di primo grado anche per quel che concerne la regolamentazione delle spese apparendo del tutto ingiustificata ed ingiusta così come statuita, insistendo per la condanna avversaria al pagamento delle stesse;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
PO VA, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di discussione del 10.12.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
1.Con il primo motivo di gravame - “Erronea applicazione delle norme giuridiche (artt. 1150 c.c. e art.
1147 c.c.) violazione di legge – motivazione contraddittoria ed illogica – erronea interpretazione e travisamento degli elementi fattuali”- l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure, che ha dapprima rigettato le pretese attoree (relative all'intervenuto acquisto dell'immobile per usucapione), sul presupposto che la PO vantasse sull'immobile una mera detenzione, non qualificabile quindi in termini possessori, per poi riconoscere all'attrice il diritto al rimborso delle spese sostenute per le migliorie eseguite, mediante applicazione degli artt. 1147 e 1150 c.c., alla luce del ravvisato rapporto possessorio sussistente tra la PO e l'immobile.
Peraltro, l'appellante lamenta l'erronea applicazione, al caso di specie, delle predette norme, che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, possono trovare applicazione solo ove ricorra la sussistenza di un rapporto possessorio e non anche detentivo.
2. Con il secondo motivo di appello – “Carenza di valutazione sulle contestazioni sollevate dall' carenza di prova ex adverso della domanda risarcitoria;
motivazione insufficiente ed erronea;
CP_1 errata interpretazione delle risultanze istruttorie” – l'appellante si duole della erronea condanna dell alla rifusione dei costi sostenuti dall'attrice per le migliorie eseguite Parte_1 all'interno dell'immobile, vista la totale assenza di prove da cui desumere l'indicazione specifica
2 delle migliorie eseguite, delle opere realizzate e delle spese effettivamente sostenute, sicchè erroneamente il primo giudice ha ammesso la CTU, del tutto esplorativa, stante l'assenza a monte di allegazioni e di prove al riguardo.
L'appellante evidenzia inoltre l'assenza di qualsivoglia autorizzazione relativa all'esecuzione delle migliorie realizzate, con la conseguenza che tali opere, in quanto abusive, una volta restituito l'immobile, dovranno essere eliminate da parte della stessa amministrazione, la quale, pertanto, lungi dall'ottenere un vantaggio, consistente “nell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti” – come sancito dall'art. 1150 c.c. – sarà al contrario gravata dai costi necessari ad effettuare la demolizione delle suddette opere, venendo quindi meno uno dei presupposti fondanti la disciplina prevista dall'art. 1150 c.c., ovvero la sussistenza delle migliorie al tempo della restituzione.
I. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui: 1) ha rigettato la domanda di acquisito della proprietà per usucapione o ai sensi dell'art. 2,
l. 449/1997; 2) ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di rilascio dell'immobile.
II. L'appello è fondato e va accolto.
Questa Corte si è già pronunciata in merito a questioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, con le pronunce nn. 560/2025, del 24.4.2025, 561/2025 del 25.4.2025, 563/2025, del 25.4.2025,
562/2025 del 16.5.2025, 557/2025 del 12.6.2025 e 558/2025 del 13.6.2025, le cui motivazioni vanno qui richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Quanto in particolare alla prima doglianza, l contesta al primo giudice il Parte_1 travisamento dei fatti di causa e l'erronea applicazione, al caso di specie, degli artt. 1147 e 1150
c.c., considerato che, come correttamente ritenuto seppur solo inizialmente dal Tribunale, il rapporto intercorrente tra la PO e il bene immobile, di proprietà dell'ente appellante, essendo qualificabile in termini di detenzione, e non di possesso, impedisce l'applicazione delle suddette norme.
Ai fini dell'accoglimento dell'appello, risulta dirimente stabilire se il rapporto intercorrente tra il bene oggetto di causa e la PO sia qualificabile in termini di possesso ovvero di mera detenzione, considerato che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che “In materia possessoria, la normativa che prevede il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione o la ristrutturazione ovvero la corresponsione di un indennizzo per l'apporto di migliorie, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, si applica soltanto in caso di possesso e non anche di detenzione e, essendo una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione in via analogica” (Cass. n.
18651 del 16.9.2004 e, successivamente, conformi Cass. 5948/2005, 17245/2010 e 13316/2015).
L'orientamento su espresso è stato ribadito anche in altra più recente pronuncia, secondo cui “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato o a qualsiasi diverso soggetto” (Cass. n. 29924/2024).
3 Nel caso di specie non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'immobile in questione sia stato consegnato dal Sindaco del Comune di Andria alla PO, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in cui quest'ultima aveva iniziato a versare, per essere stato l'immobile precedentemente occupato dalla donna dichiarato inagibile per ragioni igienico-sanitarie.
Pertanto, va qualificato in termini di mera detenzione il rapporto intercorrente tra il bene immobile e la PO, avendo quest'ultima, sin dall'inizio, esercitato il potere di fatto sulla res, con animus detinendi, ovvero nella consapevolezza che la titolarità di quel bene appartenesse al
Controparte_2
La relazione di fatto con il bene da parte della PO è iniziata come detenzione ed essendo rimasta tale nel corso del tempo, non essendo intervenuto alcun atto o comportamento tale da far emergere una variazione dell'animus, da detinenti a possidendi, ne deriva l'inapplicabilità degli artt.
1147 e 1150 c.c. al caso di cui ci si occupa, potendo gli stessi, come da giurisprudenza su richiamata, applicarsi unicamente ai rapporti qualificabili in termini possessori.
Non può pertanto essere riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese sostenute dalla PO per le asserite migliorie eseguite, ancor più ove si consideri, per completezza, che trattavasi di lavori mai autorizzati dall'ente proprietario.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata che, pertanto, va riformata nella parte in cui il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso di PO VA, ha condannato l al Parte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 46.200,00.
L'accoglimento dell'appello impone, inoltre, un nuovo regolamento delle spese del giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite (Cass. ord. n. 1775/2017), che vede la PO totalmente soccombente.
Pertanto, in virtù del principio di soccombenza, PO VA va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, con esclusione, per il presente giudizio di appello, della fase istruttoria, in difetto di alcuna attività relativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di PO Parte_1
VA, avverso la sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data 6.5.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di PO VA;
2) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni per miglioramenti accolta in primo grado, annullando la condanna dell' al pagamento della somma di € 46.200,00 in favore Parte_1 di PO VA;
3) conferma, per la restante parte, la sentenza impugnata;
4 4) condanna PO VA al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' che liquida, per il primo grado, in € 3.900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della PO.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Claudia Nitti.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1530/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 823/2024 del 6.05.2024,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari, Parte_1 alla via F. Crispi n. 85/A, presso lo studio degli avv.ti Maricla Candeliere e Barbara Gargano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Appellante-
e
PO VA
- Appellata contumace-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, il 16.02.2018, presso il Tribunale di Trani, PO VA (unitamente ad altri quattordici soggetti, con riferimento alle posizioni dei quali veniva poi disposta la separazione della causa, al fine di trattare distintamente le pretese di ciascun ricorrente) proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio n. 2/2018 Rep., avente ad oggetto l'alloggio allibrato in Catasto fabbricati del Comune di Andria al foglio 30, particella 517, sub 6, graffata
534, notificatole in data 17.01.2018, dall per occupazione sine titulo Parte_1 dell'immobile, e in via riconvenzionale chiedeva di vedere accertato o l'acquisto del predetto immobile a titolo di usucapione, ovvero, in subordine, il titolo per il relativo acquisto, ai sensi dell'art. 2, l. 449/1997, o, in via gradata, il diritto al risarcimento per i costi sostenuti per le migliorie eseguite.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, per l'infondatezza in fatto e in diritto del medesimo, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente.
1 Rigettata la richiesta di sospensione del decreto di rilascio, istruita la causa con espletamento di prova per testi e CTU, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 823/2024, pubblicata il 6.5.2024, rigettava l'opposizione proposta da PO VA e, per l'effetto, confermava il decreto di rilascio n. 2/2018 rep., notificato in data 1 7/01/2018 a PO VA, avente ad oggetto l'alloggio sopra indicato;
condannava l al pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_1 somma di € 46.200,00, con compensazione integrale delle spese di causa e di CTU.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 22.11.2024, ha proposto tempestivo appello l , chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, Parte_1
l'accoglimento nel merito delle seguenti conclusioni:“…1)Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Trani –
Giudice Dr.ssa Silvia Sammarco in data 06/05/2024, rigettare la richiesta avversaria relativa al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite nell'alloggio occupato, in quanto assolutamente inammissibile, pretestuoso ed infondato in fatto ed in diritto e non provato;
2) Riformare la stessa sentenza di primo grado anche per quel che concerne la regolamentazione delle spese apparendo del tutto ingiustificata ed ingiusta così come statuita, insistendo per la condanna avversaria al pagamento delle stesse;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
PO VA, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di discussione del 10.12.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
1.Con il primo motivo di gravame - “Erronea applicazione delle norme giuridiche (artt. 1150 c.c. e art.
1147 c.c.) violazione di legge – motivazione contraddittoria ed illogica – erronea interpretazione e travisamento degli elementi fattuali”- l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure, che ha dapprima rigettato le pretese attoree (relative all'intervenuto acquisto dell'immobile per usucapione), sul presupposto che la PO vantasse sull'immobile una mera detenzione, non qualificabile quindi in termini possessori, per poi riconoscere all'attrice il diritto al rimborso delle spese sostenute per le migliorie eseguite, mediante applicazione degli artt. 1147 e 1150 c.c., alla luce del ravvisato rapporto possessorio sussistente tra la PO e l'immobile.
Peraltro, l'appellante lamenta l'erronea applicazione, al caso di specie, delle predette norme, che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, possono trovare applicazione solo ove ricorra la sussistenza di un rapporto possessorio e non anche detentivo.
2. Con il secondo motivo di appello – “Carenza di valutazione sulle contestazioni sollevate dall' carenza di prova ex adverso della domanda risarcitoria;
motivazione insufficiente ed erronea;
CP_1 errata interpretazione delle risultanze istruttorie” – l'appellante si duole della erronea condanna dell alla rifusione dei costi sostenuti dall'attrice per le migliorie eseguite Parte_1 all'interno dell'immobile, vista la totale assenza di prove da cui desumere l'indicazione specifica
2 delle migliorie eseguite, delle opere realizzate e delle spese effettivamente sostenute, sicchè erroneamente il primo giudice ha ammesso la CTU, del tutto esplorativa, stante l'assenza a monte di allegazioni e di prove al riguardo.
L'appellante evidenzia inoltre l'assenza di qualsivoglia autorizzazione relativa all'esecuzione delle migliorie realizzate, con la conseguenza che tali opere, in quanto abusive, una volta restituito l'immobile, dovranno essere eliminate da parte della stessa amministrazione, la quale, pertanto, lungi dall'ottenere un vantaggio, consistente “nell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti” – come sancito dall'art. 1150 c.c. – sarà al contrario gravata dai costi necessari ad effettuare la demolizione delle suddette opere, venendo quindi meno uno dei presupposti fondanti la disciplina prevista dall'art. 1150 c.c., ovvero la sussistenza delle migliorie al tempo della restituzione.
I. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui: 1) ha rigettato la domanda di acquisito della proprietà per usucapione o ai sensi dell'art. 2,
l. 449/1997; 2) ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di rilascio dell'immobile.
II. L'appello è fondato e va accolto.
Questa Corte si è già pronunciata in merito a questioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, con le pronunce nn. 560/2025, del 24.4.2025, 561/2025 del 25.4.2025, 563/2025, del 25.4.2025,
562/2025 del 16.5.2025, 557/2025 del 12.6.2025 e 558/2025 del 13.6.2025, le cui motivazioni vanno qui richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Quanto in particolare alla prima doglianza, l contesta al primo giudice il Parte_1 travisamento dei fatti di causa e l'erronea applicazione, al caso di specie, degli artt. 1147 e 1150
c.c., considerato che, come correttamente ritenuto seppur solo inizialmente dal Tribunale, il rapporto intercorrente tra la PO e il bene immobile, di proprietà dell'ente appellante, essendo qualificabile in termini di detenzione, e non di possesso, impedisce l'applicazione delle suddette norme.
Ai fini dell'accoglimento dell'appello, risulta dirimente stabilire se il rapporto intercorrente tra il bene oggetto di causa e la PO sia qualificabile in termini di possesso ovvero di mera detenzione, considerato che la Suprema Corte è granitica nell'affermare che “In materia possessoria, la normativa che prevede il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione o la ristrutturazione ovvero la corresponsione di un indennizzo per l'apporto di migliorie, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, si applica soltanto in caso di possesso e non anche di detenzione e, essendo una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione in via analogica” (Cass. n.
18651 del 16.9.2004 e, successivamente, conformi Cass. 5948/2005, 17245/2010 e 13316/2015).
L'orientamento su espresso è stato ribadito anche in altra più recente pronuncia, secondo cui “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato o a qualsiasi diverso soggetto” (Cass. n. 29924/2024).
3 Nel caso di specie non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'immobile in questione sia stato consegnato dal Sindaco del Comune di Andria alla PO, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in cui quest'ultima aveva iniziato a versare, per essere stato l'immobile precedentemente occupato dalla donna dichiarato inagibile per ragioni igienico-sanitarie.
Pertanto, va qualificato in termini di mera detenzione il rapporto intercorrente tra il bene immobile e la PO, avendo quest'ultima, sin dall'inizio, esercitato il potere di fatto sulla res, con animus detinendi, ovvero nella consapevolezza che la titolarità di quel bene appartenesse al
Controparte_2
La relazione di fatto con il bene da parte della PO è iniziata come detenzione ed essendo rimasta tale nel corso del tempo, non essendo intervenuto alcun atto o comportamento tale da far emergere una variazione dell'animus, da detinenti a possidendi, ne deriva l'inapplicabilità degli artt.
1147 e 1150 c.c. al caso di cui ci si occupa, potendo gli stessi, come da giurisprudenza su richiamata, applicarsi unicamente ai rapporti qualificabili in termini possessori.
Non può pertanto essere riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese sostenute dalla PO per le asserite migliorie eseguite, ancor più ove si consideri, per completezza, che trattavasi di lavori mai autorizzati dall'ente proprietario.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata che, pertanto, va riformata nella parte in cui il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso di PO VA, ha condannato l al Parte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 46.200,00.
L'accoglimento dell'appello impone, inoltre, un nuovo regolamento delle spese del giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite (Cass. ord. n. 1775/2017), che vede la PO totalmente soccombente.
Pertanto, in virtù del principio di soccombenza, PO VA va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, con esclusione, per il presente giudizio di appello, della fase istruttoria, in difetto di alcuna attività relativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di PO Parte_1
VA, avverso la sentenza n. 823/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data 6.5.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di PO VA;
2) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni per miglioramenti accolta in primo grado, annullando la condanna dell' al pagamento della somma di € 46.200,00 in favore Parte_1 di PO VA;
3) conferma, per la restante parte, la sentenza impugnata;
4 4) condanna PO VA al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' che liquida, per il primo grado, in € 3.900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della PO.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Claudia Nitti.
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