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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1760 / 2024
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1760 / 2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Francesca Candiano, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
C.F , con gli Avv.ti Jacopo de Fabritiis CP_1 C.F._2 e Giuseppina Guerra presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 2) l'affidamento condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la madre;
3) I signori e si impegnano a portarsi vicendevole Parte_2 CP_1
Per_ rispetto e per il bene di a salvaguardare e valorizzare il reciproco ruolo genitoriale garantendogli l'affetto e la presenza di entrambi. Per_ 4) In ordine alla comunicazione e lo scambio di informazioni: nell'interesse di tutte le settimane, il lunedì alle 18: 30, previo un messaggio di conferma o di informazione su eventuali difficoltà o richieste di alternative di orario, i genitori attraverso una telefonata, realizzata alternandosi, si scambiano le informazioni riguardo alla settimana successiva per programmarsi, organizzarsi al meglio, mettersi d'accordo, scambiarsi impressioni. Ogni informazione deve essere comunque scambiata esclusivamente fra i genitori e mai attraverso il figlio.
5) In ordine alla frequentazione. Per_ Nella settimana in cui trascorre il weekend con padre starà con lui anche il martedì dall'uscita della scuola fino alle 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Il weekend prende avvio dalle 19:30 del venerdì e termina la domenica sera alle 21: 00 quando il padre provvederà a Per_ riaccompagnare il figlio a casa della madre. Nella settimana in cui trascorre il weekend con la madre sarà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio
a casa della madre. Eventuali richieste di variazione vanno comunicate almeno una settimana prima;
nei giorni in cui eventualmente non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni a scuola il genitore di competenza provvederà a organizzare la giornata del figlio dalle ore 08:00.
6) Festività natalizie: Saranno trascorse dal minore dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore alternandosi negli anni, lo scambio serale avviene alle 19:30.
7) Le festività pasquali:
Saranno trascorse dal minore dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore da lunedì di Pasqua al mercoledì con l'altro genitore, alternandosi negli anni. Lo scambio serale avviene alle 19:30.
8) Il periodo estivo: Il figlio trascorre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi.
Sarà cura di ognuno comunicare all'altro genitore entro il 30 Aprile il periodo di ferie scelto. Nel restante periodo è prevista la turnazione ordinaria. Nel corso
2 dell'anno per il figlio è possibile trascorrere con ciascun genitore un'ulteriore settimana da concordarsi almeno un mese prima della sua realizzazione. La carta
d'identità del figlio verrà rinnovata con regolarità alla scadenza ed è a disposizione di ciascun genitore quando è insieme al figlio.
9) Aspetti economici : Il contributo economico del padre per il mantenimento del figlio è di euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese sul conto intestato alla Sig.ra
IBAN [...] Pt_1
A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vengono poste le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni
e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della
3 separazione); Alla fine del mese viene definito il conguaglio che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese successivo.
Le spese straordinarie quali il calcio e le divise la quota annuale il trasporto con il pulmino societario, il doposcuola, i libri e la quota di iscrizione scolastica sono già concordate e quindi, acquisite.
L'assegno unico e universale erogato dall' deve essere versato ad entrambi i CP_2 genitori al 50% ciascuno, alla luce dell'attuale regime di affidamento.
Nel caso in cui i genitori in futuro non riuscissero a risolvere autonomamente possibili nuovi controversie prenderanno in considerazione l'eventuale
l'eventualità di rivolgersi ad un mediatore familiare per organizzare un incontro dedicato alla risoluzione”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 156.12.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dal coniuge a RR sposato in Albania il giorno 11.06.2012. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dato atto: (1) che dall'unione dei coniugi
è nato Per_
il figlio in data 30.9.2013; (2) che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi anche in seguito alle condotte aggressive poste in essere dal marito, la ricorrente ha chiesto e ottenuto la pronuncia della separazione personale da – con sentenza n. 2277/2020 pubblicata il 21.10.2020 CP_1 all'esito del procedimento R.G. 11497/2016 emessa dal Tribunale di Firenze alle condizioni di seguito trascritte: “1) affida il minore nato il 30 Persona_1 settembre 2013 invia condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) assegna la casa familiare alla moglie che vi abiterà assieme al figlio 3)dispone che il padre possa vedere il figlio salvo migliori accordi tra genitori, un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica ser aed un pomeriggio a settimana, che in difetto di accordo, si individua nel mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 21.00;una settimana (dal 23 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) nelle vacanze di Natale, tre giorni
(comprendenti alternativamente la Pasqua) nelle vacanze pasquali e quindici giorni nelle vacanze estive;
4)dispone che versi a a titolo CP_1 Parte_1
4 di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00 euro mensili entro il giorno 5 del mese , soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
.5) dispone che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN necessarie per il figlio quelle scolastiche non correnti (tasse, libri, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche) e quelle per attività extrascolastiche formative (es. Viaggi di istruzione, sports, corsi ecc), queste ultime previamente concordate siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori, talchè chi le anticipa potrà chiedere il rimborso pro quota previa esibizione della documentazione attestante le spese;
6) spese di lite compensate”; (3) che il marito, pur rispettando il calendario di frequentazione del figlio, è stato mancante nell'assolvere l'obbligo di mantenimento economico determinato con la sentenza sopra citata, costringendo la ricorrente ad avviare procedure esecutive per ottenere quanto pattuito;
(4) che ha ostacolato CP_1 negli anni nella gestione quotidiana del figlio, oltre a rifiutarsi di Parte_1 collaborare con la stessa ai fini degli impegni settimanali del figlio.
Pertanto, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
Disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento e residenza presso la stessa;
- Definire le modalità di visita del bambino da parte del sig. tenendo conto di quanto in premessa e CP_1
Per_ soltanto nell'esclusivo interesse del piccolo;
- Disporre, a carico del sig.
[...]
Per_
un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 400,00 CP_1 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario, oltre al 75% delle spese mediche non mutuabili delle spese mediche non routinarie e non rimborsabili dal SSN e il 75 % delle altre spese straordinarie, ludiche e sportive necessarie per il figlio nonchè di tutte le spese straordinarie come da protocollo emesso da Codesto Tribunale;
-Disporre che
l'assegno unico sia di esclusiva spettanza della sig.ra . Con vittoria di Parte_1 spese e compensi”.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 18.09.2024, ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti al 3.12.2024, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta da controparte e la pretesa infondata di affidamento esclusivo del figlio. In particolare, il convenuto ha eccepito: (1) che il diritto a Per_ preservare la bigenitorialità di è stato oggetto di attenta analisi già nel giudizio
5 di separazione e, con il tempo, il rapporto padre-figlio si è solo consolidato;
(2) che, in punto di obbligo al mantenimento del minore, il convenuto ha saldato ogni esposizione debitoria maturata negli anni precedenti nei confronti della ricorrente;
(3) che il convenuto svolge attività di operaio specializzato percependo uno stipendio medio mensile di € 2.400,00 dal quale devono essere sottratte le rate mensili da restituire all'azienda che ha anticipato le somme relative al pignoramento, il canone di affitto, le bollette, e le spese per far fronte alla madre, interamente a carico del Pertanto il ricorrente ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_3 con collocazione presso la madre;
3) quanto al dispositivo di frequentazione richiede che: a) il padre possa trascorrere con il figlio due fine settimana al mese
(alternati), dal venerdì quando lo riprenderà all'uscita di scuola, fino alla domenica sera alle 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
b) nelle restanti due settimane egli trascorrerà con il figlio il martedì, dall'uscita di scuola sino alle 21:00 in cui lo riaccompagnerà presso la casa materna e il venerdì sempre dall'uscita di scuola alle 21:00. c) In occasione delle vacanze natalizie Per_ ciascun genitore starà alternativamente con dal 24 al 30 dicembre o dal 31 Per_ al 6.1. In ogni caso, il giorno 24.12 e il Natale, trascorrerà la vigilia con il padre e il pranzo di Natale con la madre alternandosi di anno in anno. Ciascun genitore in occasione delle vacanze pasquali starà con il figlio per un periodo di Per_ tre giorni consecutivi ad anni alterni. d) In occasione delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
la divisione del mese verrà concordata fra i genitori, compatibilmente con le ferie di ognuno entro il mese di maggio di ciascun anno. e) Inoltre ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una eventuale settimana di vacanza ulteriore durante
l'anno concordandola con congruo preavviso. 4) Quanto agli aspetti patrimoniali, considerando gli impegni mensili attualmente in essere in capo al Sig. e Per_3 considerata la valenza dell'affidamento condiviso, porre a carico del Signor
a titolo di contributo al mantenimento del figlio sempre la somma Per_3 complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla Signora Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie inerenti al figlio saranno
6 ripartite tra le parti in misura del 50%. L'assegno unico può essere percepito interamente dalla madre. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 3.12.2024 il giudice ha ascoltato separatamente le parti e tentato la conciliazione delle stesse, senza esito. Il procuratore di parte convenuta ha chiesto a controparte documentazione relativa ai beni mobili registrati ed il giudice ha assegnato alle parti il termine fino al 16.12.2024 per il deposito di documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria, riservando il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta il giudice, con ordinanza del 19.12.2024 ha Per_ così provveduto: 1) ha confermato l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) ha previsto il calendario di frequentazione del figlio per il padre, in qualità di genitore non collocatario;
3) ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4) ha disposto che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) ha CP_2 posto le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%; 6) ha incaricato i Servizi Sociali di Prato di svolgere indagine psico-sociale sull'intero nucleo familiare depositando relazione finale, ed ha rinviato all'udienza del
18.03.2025 per l'audizione del minore – poi rinviata al 24.03.2025. Per_ Alla suddetta udienza il giudice ha svolto l'audizione di , ha assegnato alle parti i termini per le eventuali note ed ha rinviato la causa all'udienza del 6.05.2025 per la prosecuzione della causa, in attesa della relazione dei Servizi Sociali incaricati.
All'udienza del 6.05.2025 il giudice, letta la relazione dei servizi sociali, ha invitato le parti ad intraprendere percorso di mediazione familiare, e le parti hanno aderito alla proposta. Pertanto, il giudice ha rinviato all'udienza del 30.9.2025 per verificare l'esito della procedura intrapresa.
Con istanza congiunta del 17.09.2025, le parti hanno chiesto un breve differimento dell'udienza fissata, stante lo svolgimento della mediazione, ed il giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 25.11.2025.
Alla suddetta udienza la a rappresentato che nei giorni successivi si sarebbe Pt_1 tenuta udienza penale relativa al procedimento penale a carico di controparte, accusato di maltrattamenti relativa agli anni 2022/2023. Il giudice, rilevato che
7 alcuna allegazione di violenza era stata svolta negli atti del giudizio, ha ritenuto opportuno disporre l'interruzione del percorso di mediazione, ed ha rinviato il procedimento all'udienza del 10.12.2025 per la prosecuzione prevedendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte da effettuare entro il medesimo termine.
Le parti hanno pertanto depositato conclusioni congiunte dando atto dii aver raggiunto un accordo avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio. Il giudice, preso atto, con decreto del 10.12.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Affidamento del figlio , diritto di visita del genitore non collocatario – Il Per_1
Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, tenuto conto anche delle risultanze dell'audizione del minore svolta e della relazione dei Servizi Sociali incaricati non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente della minore presso la madre.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del minore pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età Per_ di , dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi
8 dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e sposati in Albania il giorno 11.06.2012;
[...] CP_1
b. dispone l'affidamento condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore
[...]
con domiciliazione prevalente presso la madre;
Per_1
c. i signori e si impegnano a portarsi vicendevole Parte_2 CP_1
Per_ rispetto e per il bene di a salvaguardare e valorizzare il reciproco ruolo genitoriale garantendogli l'affetto e la presenza di entrambi;
d. In ordine alla comunicazione e lo scambio di informazioni: nell'interesse di Per_
tutte le settimane, il lunedì alle 18 : 30, previo un messaggio di conferma o di informazione su eventuali difficoltà o richieste di alternative di orario, i genitori attraverso una telefonata, realizzata alternandosi, si scambiano le informazioni riguardo alla settimana successiva per programmarsi, organizzarsi al meglio, mettersi d'accordo, scambiarsi impressioni. Ogni informazione deve essere comunque scambiata esclusivamente fra i genitori e mai attraverso il figlio;
Per_ e. Nella settimana in cui trascorre il weekend con padre starà con lui anche il martedì dall'uscita della scuola fino alle 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Il weekend prende avvio dalle
19:30 del venerdì e termina la domenica sera alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Nella settimana in Per_ cui trascorre il weekend con la madre sarà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Eventuali richieste
9 di variazione vanno comunicate almeno una settimana prima;
nei giorni in cui eventualmente non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni a scuola il genitore di competenza provvederà a organizzare la giornata del figlio dalle ore 08:00;
Festività natalizie: Saranno trascorse dal minore dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore alternandosi negli anni, lo scambio serale avviene alle 19:30.
Le festività pasquali:
Saranno trascorse dal minore dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore da lunedì di Pasqua al mercoledì con l'altro genitore, alternandosi negli anni. Lo scambio serale avviene alle 19:30.
Il periodo estivo:
Il figlio trascorre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi. Sarà cura di ognuno comunicare all'altro genitore entro il 30 Aprile il periodo di ferie scelto. Nel restante periodo è prevista la turnazione ordinaria. Nel corso dell'anno per il figlio è possibile trascorrere con ciascun genitore un'ulteriore settimana da concordarsi almeno un mese prima della sua realizzazione. La carta d'identità del figlio verrà rinnovata con regolarità alla scadenza ed è a disposizione di ciascun genitore quando è insieme al figlio.
f. Il contributo economico del padre per il mantenimento del figlio è di euro
300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese sul conto intestato alla Sig.ra Pt_1
IBAN [...];
g. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vengono poste le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
10 conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); Alla fine del mese viene definito il conguaglio che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese successivo.
Le spese straordinarie quali il calcio e le divise la quota annuale il trasporto con il pulmino societario, il doposcuola, i libri e la quota di iscrizione scolastica sono già concordate e quindi, acquisite;
h. L'assegno unico e universale erogato dall' deve essere versato ad CP_2 entrambi i genitori al 50% ciascuno, alla luce dell'attuale regime di affidamento.
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9) Nel caso in cui i genitori in futuro non riuscissero a risolvere autonomamente possibili nuovi controversie prenderanno in considerazione l'eventuale l'eventualità di rivolgersi ad un mediatore familiare per organizzare un incontro dedicato alla risoluzione.
i. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
11 Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1760 / 2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Francesca Candiano, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
C.F , con gli Avv.ti Jacopo de Fabritiis CP_1 C.F._2 e Giuseppina Guerra presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 2) l'affidamento condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la madre;
3) I signori e si impegnano a portarsi vicendevole Parte_2 CP_1
Per_ rispetto e per il bene di a salvaguardare e valorizzare il reciproco ruolo genitoriale garantendogli l'affetto e la presenza di entrambi. Per_ 4) In ordine alla comunicazione e lo scambio di informazioni: nell'interesse di tutte le settimane, il lunedì alle 18: 30, previo un messaggio di conferma o di informazione su eventuali difficoltà o richieste di alternative di orario, i genitori attraverso una telefonata, realizzata alternandosi, si scambiano le informazioni riguardo alla settimana successiva per programmarsi, organizzarsi al meglio, mettersi d'accordo, scambiarsi impressioni. Ogni informazione deve essere comunque scambiata esclusivamente fra i genitori e mai attraverso il figlio.
5) In ordine alla frequentazione. Per_ Nella settimana in cui trascorre il weekend con padre starà con lui anche il martedì dall'uscita della scuola fino alle 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Il weekend prende avvio dalle 19:30 del venerdì e termina la domenica sera alle 21: 00 quando il padre provvederà a Per_ riaccompagnare il figlio a casa della madre. Nella settimana in cui trascorre il weekend con la madre sarà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio
a casa della madre. Eventuali richieste di variazione vanno comunicate almeno una settimana prima;
nei giorni in cui eventualmente non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni a scuola il genitore di competenza provvederà a organizzare la giornata del figlio dalle ore 08:00.
6) Festività natalizie: Saranno trascorse dal minore dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore alternandosi negli anni, lo scambio serale avviene alle 19:30.
7) Le festività pasquali:
Saranno trascorse dal minore dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore da lunedì di Pasqua al mercoledì con l'altro genitore, alternandosi negli anni. Lo scambio serale avviene alle 19:30.
8) Il periodo estivo: Il figlio trascorre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi.
Sarà cura di ognuno comunicare all'altro genitore entro il 30 Aprile il periodo di ferie scelto. Nel restante periodo è prevista la turnazione ordinaria. Nel corso
2 dell'anno per il figlio è possibile trascorrere con ciascun genitore un'ulteriore settimana da concordarsi almeno un mese prima della sua realizzazione. La carta
d'identità del figlio verrà rinnovata con regolarità alla scadenza ed è a disposizione di ciascun genitore quando è insieme al figlio.
9) Aspetti economici : Il contributo economico del padre per il mantenimento del figlio è di euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese sul conto intestato alla Sig.ra
IBAN [...] Pt_1
A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vengono poste le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni
e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della
3 separazione); Alla fine del mese viene definito il conguaglio che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese successivo.
Le spese straordinarie quali il calcio e le divise la quota annuale il trasporto con il pulmino societario, il doposcuola, i libri e la quota di iscrizione scolastica sono già concordate e quindi, acquisite.
L'assegno unico e universale erogato dall' deve essere versato ad entrambi i CP_2 genitori al 50% ciascuno, alla luce dell'attuale regime di affidamento.
Nel caso in cui i genitori in futuro non riuscissero a risolvere autonomamente possibili nuovi controversie prenderanno in considerazione l'eventuale
l'eventualità di rivolgersi ad un mediatore familiare per organizzare un incontro dedicato alla risoluzione”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 156.12.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dal coniuge a RR sposato in Albania il giorno 11.06.2012. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dato atto: (1) che dall'unione dei coniugi
è nato Per_
il figlio in data 30.9.2013; (2) che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi anche in seguito alle condotte aggressive poste in essere dal marito, la ricorrente ha chiesto e ottenuto la pronuncia della separazione personale da – con sentenza n. 2277/2020 pubblicata il 21.10.2020 CP_1 all'esito del procedimento R.G. 11497/2016 emessa dal Tribunale di Firenze alle condizioni di seguito trascritte: “1) affida il minore nato il 30 Persona_1 settembre 2013 invia condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) assegna la casa familiare alla moglie che vi abiterà assieme al figlio 3)dispone che il padre possa vedere il figlio salvo migliori accordi tra genitori, un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica ser aed un pomeriggio a settimana, che in difetto di accordo, si individua nel mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 21.00;una settimana (dal 23 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) nelle vacanze di Natale, tre giorni
(comprendenti alternativamente la Pasqua) nelle vacanze pasquali e quindici giorni nelle vacanze estive;
4)dispone che versi a a titolo CP_1 Parte_1
4 di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00 euro mensili entro il giorno 5 del mese , soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
.5) dispone che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN necessarie per il figlio quelle scolastiche non correnti (tasse, libri, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche) e quelle per attività extrascolastiche formative (es. Viaggi di istruzione, sports, corsi ecc), queste ultime previamente concordate siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori, talchè chi le anticipa potrà chiedere il rimborso pro quota previa esibizione della documentazione attestante le spese;
6) spese di lite compensate”; (3) che il marito, pur rispettando il calendario di frequentazione del figlio, è stato mancante nell'assolvere l'obbligo di mantenimento economico determinato con la sentenza sopra citata, costringendo la ricorrente ad avviare procedure esecutive per ottenere quanto pattuito;
(4) che ha ostacolato CP_1 negli anni nella gestione quotidiana del figlio, oltre a rifiutarsi di Parte_1 collaborare con la stessa ai fini degli impegni settimanali del figlio.
Pertanto, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-
Disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre con Persona_2 Parte_1 collocamento e residenza presso la stessa;
- Definire le modalità di visita del bambino da parte del sig. tenendo conto di quanto in premessa e CP_1
Per_ soltanto nell'esclusivo interesse del piccolo;
- Disporre, a carico del sig.
[...]
Per_
un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 400,00 CP_1 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_1 bonifico bancario, oltre al 75% delle spese mediche non mutuabili delle spese mediche non routinarie e non rimborsabili dal SSN e il 75 % delle altre spese straordinarie, ludiche e sportive necessarie per il figlio nonchè di tutte le spese straordinarie come da protocollo emesso da Codesto Tribunale;
-Disporre che
l'assegno unico sia di esclusiva spettanza della sig.ra . Con vittoria di Parte_1 spese e compensi”.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 18.09.2024, ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti al 3.12.2024, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Si è costituito tempestivamente in giudizio contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta da controparte e la pretesa infondata di affidamento esclusivo del figlio. In particolare, il convenuto ha eccepito: (1) che il diritto a Per_ preservare la bigenitorialità di è stato oggetto di attenta analisi già nel giudizio
5 di separazione e, con il tempo, il rapporto padre-figlio si è solo consolidato;
(2) che, in punto di obbligo al mantenimento del minore, il convenuto ha saldato ogni esposizione debitoria maturata negli anni precedenti nei confronti della ricorrente;
(3) che il convenuto svolge attività di operaio specializzato percependo uno stipendio medio mensile di € 2.400,00 dal quale devono essere sottratte le rate mensili da restituire all'azienda che ha anticipato le somme relative al pignoramento, il canone di affitto, le bollette, e le spese per far fronte alla madre, interamente a carico del Pertanto il ricorrente ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_3 con collocazione presso la madre;
3) quanto al dispositivo di frequentazione richiede che: a) il padre possa trascorrere con il figlio due fine settimana al mese
(alternati), dal venerdì quando lo riprenderà all'uscita di scuola, fino alla domenica sera alle 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna;
b) nelle restanti due settimane egli trascorrerà con il figlio il martedì, dall'uscita di scuola sino alle 21:00 in cui lo riaccompagnerà presso la casa materna e il venerdì sempre dall'uscita di scuola alle 21:00. c) In occasione delle vacanze natalizie Per_ ciascun genitore starà alternativamente con dal 24 al 30 dicembre o dal 31 Per_ al 6.1. In ogni caso, il giorno 24.12 e il Natale, trascorrerà la vigilia con il padre e il pranzo di Natale con la madre alternandosi di anno in anno. Ciascun genitore in occasione delle vacanze pasquali starà con il figlio per un periodo di Per_ tre giorni consecutivi ad anni alterni. d) In occasione delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
la divisione del mese verrà concordata fra i genitori, compatibilmente con le ferie di ognuno entro il mese di maggio di ciascun anno. e) Inoltre ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una eventuale settimana di vacanza ulteriore durante
l'anno concordandola con congruo preavviso. 4) Quanto agli aspetti patrimoniali, considerando gli impegni mensili attualmente in essere in capo al Sig. e Per_3 considerata la valenza dell'affidamento condiviso, porre a carico del Signor
a titolo di contributo al mantenimento del figlio sempre la somma Per_3 complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla Signora Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie inerenti al figlio saranno
6 ripartite tra le parti in misura del 50%. L'assegno unico può essere percepito interamente dalla madre. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 3.12.2024 il giudice ha ascoltato separatamente le parti e tentato la conciliazione delle stesse, senza esito. Il procuratore di parte convenuta ha chiesto a controparte documentazione relativa ai beni mobili registrati ed il giudice ha assegnato alle parti il termine fino al 16.12.2024 per il deposito di documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria, riservando il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta il giudice, con ordinanza del 19.12.2024 ha Per_ così provveduto: 1) ha confermato l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) ha previsto il calendario di frequentazione del figlio per il padre, in qualità di genitore non collocatario;
3) ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4) ha disposto che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) ha CP_2 posto le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%; 6) ha incaricato i Servizi Sociali di Prato di svolgere indagine psico-sociale sull'intero nucleo familiare depositando relazione finale, ed ha rinviato all'udienza del
18.03.2025 per l'audizione del minore – poi rinviata al 24.03.2025. Per_ Alla suddetta udienza il giudice ha svolto l'audizione di , ha assegnato alle parti i termini per le eventuali note ed ha rinviato la causa all'udienza del 6.05.2025 per la prosecuzione della causa, in attesa della relazione dei Servizi Sociali incaricati.
All'udienza del 6.05.2025 il giudice, letta la relazione dei servizi sociali, ha invitato le parti ad intraprendere percorso di mediazione familiare, e le parti hanno aderito alla proposta. Pertanto, il giudice ha rinviato all'udienza del 30.9.2025 per verificare l'esito della procedura intrapresa.
Con istanza congiunta del 17.09.2025, le parti hanno chiesto un breve differimento dell'udienza fissata, stante lo svolgimento della mediazione, ed il giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 25.11.2025.
Alla suddetta udienza la a rappresentato che nei giorni successivi si sarebbe Pt_1 tenuta udienza penale relativa al procedimento penale a carico di controparte, accusato di maltrattamenti relativa agli anni 2022/2023. Il giudice, rilevato che
7 alcuna allegazione di violenza era stata svolta negli atti del giudizio, ha ritenuto opportuno disporre l'interruzione del percorso di mediazione, ed ha rinviato il procedimento all'udienza del 10.12.2025 per la prosecuzione prevedendo la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte da effettuare entro il medesimo termine.
Le parti hanno pertanto depositato conclusioni congiunte dando atto dii aver raggiunto un accordo avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio. Il giudice, preso atto, con decreto del 10.12.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Affidamento del figlio , diritto di visita del genitore non collocatario – Il Per_1
Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, tenuto conto anche delle risultanze dell'audizione del minore svolta e della relazione dei Servizi Sociali incaricati non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente della minore presso la madre.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del minore pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età Per_ di , dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi
8 dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e sposati in Albania il giorno 11.06.2012;
[...] CP_1
b. dispone l'affidamento condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore
[...]
con domiciliazione prevalente presso la madre;
Per_1
c. i signori e si impegnano a portarsi vicendevole Parte_2 CP_1
Per_ rispetto e per il bene di a salvaguardare e valorizzare il reciproco ruolo genitoriale garantendogli l'affetto e la presenza di entrambi;
d. In ordine alla comunicazione e lo scambio di informazioni: nell'interesse di Per_
tutte le settimane, il lunedì alle 18 : 30, previo un messaggio di conferma o di informazione su eventuali difficoltà o richieste di alternative di orario, i genitori attraverso una telefonata, realizzata alternandosi, si scambiano le informazioni riguardo alla settimana successiva per programmarsi, organizzarsi al meglio, mettersi d'accordo, scambiarsi impressioni. Ogni informazione deve essere comunque scambiata esclusivamente fra i genitori e mai attraverso il figlio;
Per_ e. Nella settimana in cui trascorre il weekend con padre starà con lui anche il martedì dall'uscita della scuola fino alle 21 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Il weekend prende avvio dalle
19:30 del venerdì e termina la domenica sera alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Nella settimana in Per_ cui trascorre il weekend con la madre sarà con il padre nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00 quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio a casa della madre. Eventuali richieste
9 di variazione vanno comunicate almeno una settimana prima;
nei giorni in cui eventualmente non viene garantito il regolare svolgimento delle lezioni a scuola il genitore di competenza provvederà a organizzare la giornata del figlio dalle ore 08:00;
Festività natalizie: Saranno trascorse dal minore dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore alternandosi negli anni, lo scambio serale avviene alle 19:30.
Le festività pasquali:
Saranno trascorse dal minore dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore da lunedì di Pasqua al mercoledì con l'altro genitore, alternandosi negli anni. Lo scambio serale avviene alle 19:30.
Il periodo estivo:
Il figlio trascorre con ciascun genitore 15 giorni consecutivi. Sarà cura di ognuno comunicare all'altro genitore entro il 30 Aprile il periodo di ferie scelto. Nel restante periodo è prevista la turnazione ordinaria. Nel corso dell'anno per il figlio è possibile trascorrere con ciascun genitore un'ulteriore settimana da concordarsi almeno un mese prima della sua realizzazione. La carta d'identità del figlio verrà rinnovata con regolarità alla scadenza ed è a disposizione di ciascun genitore quando è insieme al figlio.
f. Il contributo economico del padre per il mantenimento del figlio è di euro
300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese sul conto intestato alla Sig.ra Pt_1
IBAN [...];
g. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% vengono poste le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
10 conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); Alla fine del mese viene definito il conguaglio che verrà saldato tramite bonifico bancario entro il 10 del mese successivo.
Le spese straordinarie quali il calcio e le divise la quota annuale il trasporto con il pulmino societario, il doposcuola, i libri e la quota di iscrizione scolastica sono già concordate e quindi, acquisite;
h. L'assegno unico e universale erogato dall' deve essere versato ad CP_2 entrambi i genitori al 50% ciascuno, alla luce dell'attuale regime di affidamento.
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
9) Nel caso in cui i genitori in futuro non riuscissero a risolvere autonomamente possibili nuovi controversie prenderanno in considerazione l'eventuale l'eventualità di rivolgersi ad un mediatore familiare per organizzare un incontro dedicato alla risoluzione.
i. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
11 Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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