Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 694
TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Presupposti per lo scioglimento del matrimonio

    Sono decorsi i termini minimi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per dar corso al procedimento di separazione e non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. La frattura tra i coniugi appare irreversibile e manifestano la ferma volontà di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    L'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento della prole è condivisibile, costituendo la regola dettata dal legislatore. Non sono emerse circostanze tali da far desumere l'inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio, tenuto conto anche delle risultanze dell'audizione del minore e della relazione dei Servizi Sociali.

  • Accolto
    Regime di frequentazione padre/figlio

    Il Collegio evidenzia la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.

  • Accolto
    Determinazione del contributo di mantenimento

    Le modalità di mantenimento del minore pattuite tra le parti sono adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età del figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Il Tribunale fa proprio tale accordo.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.

  • Accolto
    Distribuzione Assegno Unico Universale

    L'assegno unico e universale erogato dall'INPS deve essere versato ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, alla luce dell'attuale regime di affidamento.

  • Accolto
    Accordi di natura patrimoniale e mediazione familiare

    Il Tribunale prende atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti. Si prende atto dell'impegno a considerare la mediazione familiare per future controversie.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 694
    Giurisdizione : Trib. Prato
    Numero : 694
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo