Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.8168 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. BAVARO P, MERCURIO C Parte_1 Controparte_1 ricorrente avv. A FARETRA Controparte_2 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio l'Asl intimata chiedendo in via principale: di accertare di aver svolto dalla loro assunzione le mansioni di dirigente titolare di incarico professionale di altissima professionalità con condanna al pagamento delle relative differenze retributive;
in via subordinata, di accertare di aver svolto dalla loro assunzione le mansioni di dirigente titolare di incarico professionale di alta professionalità con condanna al pagamento delle relative differenze nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio l'Asl intimata che resisteva alla domanda, deducendone l'infondatezza nel merito. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In fatto ex actis emerge che: gli istanti sono stati assunti rispettivamente da aprile e maggio
2018 dall'Asl intimata con il profilo di dirigente farmacista – disciplina farmacia ospedaliera –ed assegnati alla farmacia dell'ospedale di Rutigliano.
1.2. Assumono gli istanti che: di essere preposti alla farmacia del predetto ospedale e di aver altresì gestito il sistema di approvvigionamento dei farmaci di tutti i punti di primo intervento territoriali dell'Asl intimata e le richieste di farmaci delle postazioni 118 dello stesso ente.
2.1. Tanto premesso, è subito a dirsi che i compiti di gestione della farmacia del ridetto ospedale riguardano il profilo di dirigente farmacista - – disciplina farmacia ospedaliera – e pertanto ex se non implica lo svolgimento di mansioni diverse da quelle del profilo ricoperto.
2.2. La gestione del sistema di approvvigionamento dei farmaci di tutti i punti di primo intervento territoriali dell'Asl intimata e delle richieste di farmaci delle postazioni 118 dello stesso ente poi sono compiti ex se non connotate da un tasso di altissima o alta specializzazione e/o professionalità, riguardando un'attività di mera gestione organizzativa di natura vincolata e dunque priva di sostanziale discrezionalità anche di tipo tecnico.
2.3. Per altro, è rimasta non contestata la circostanza dedotta dall'Asl intimata nella memoria di costituzione in giudizio (cfr.pag. 4) secondo cui analoghi compiti sono stati assegnati ai dirigenti farmacisti preposti ad altre farmacie ospedaliere e tanto conferma la natura meramente gestionale dei compiti in contestazione e la loro carenza di altissima o alta specializzazione e/o professionalità.
3. Ciò in disparte, gli istanti rivendicano il conferimento degli incarichi de quibus sottacendo che in subiecta materia non è configurabile in capo al dirigente alcun diritto soggettivo come chiarito dalla
Corte d'appello di Bari nella sentenza n. 935/2023 i cui rilievi si richiamano ex art. 118 disp att.cpc.
4. Tanto vale a fortiori ove si consideri che in specie non risultano soddisfatte le condizioni in tema di istituzione, affidamento e copertura finanziaria degli incarichi in contestazione previste dall'art. 18 CCNL area sanità triennio 2016 – 2018 invocato dagli istanti. In definitiva, gli istanti non hanno titolo a conseguire gli incarico de quibus e pertanto il ricorso appare infondato sotto ogni profilo dedotto e va rigettato.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti per la novità ed opinabilità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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