CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, TO
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6020200575 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6020200575 IRAP 2018
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 24/01/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 39/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ed i tre soci, tutti rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1, hanno proposto distinti ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, notificati in data 11/12/2024 a mezzo PEC. Gli accertamenti a carico dei soci discendono dall'avviso notificato alla Società, pertanto i ricorsi vengono riuniti.
Il nominativo della società Ricorrente_1, esercente l'attività di “LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI (45211)”, veniva inserito nell'elenco dei soggetti per i quali, relativamente all'anno d'imposta 2018, era stato riscontrato uno scostamento tra i componenti negativi dichiarati nel quadro RG e i componenti negativi rinvenuti in altre banche dati presenti in Anagrafe Tributaria, in particolare in quella che contiene le comunicazioni di cui all'articolo del 21 del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 presentata dalla società risultava che al quadro RG erano stati esposti componenti positivi per € 292.223,00 e componenti negativi per € 211.860,00.
Con l'invito n. I00166/2024, notificato il 06/06/2024, l'Ufficio chiedeva alla società di presentare vari documenti contabili.
Dall'esame della documentazione contabile esibita emergeva che la ditta individuale aveva dedotto, nell'anno
2018, spese di pubblicità pari a complessivi € 25.000,00, confluiti nel rigo RG22, codice 99.
Tali costi derivavano dalla fattura n. 24 emessa dalla ACD TURRIS in data 31/12/2018 per complessivi
€ 30.500,00 (€ 25.000,00 di imponibile e € 5.500,00 di Iva all'aliquota del 22%), recante la seguente descrizione “Pubblicità stagione sportiva 2018/2019”.
La fattura era stata registrata al progressivo n. 175 del Registro Iva acquisti e la relativa imposta era stata portata interamente in detrazione.
Trattavasi, quindi, di costo riguardante le sponsorizzazioni alle Associazioni o Società Sportive, per le quali il legislatore ha introdotto una disciplina speciale, proprio allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie da parte di questi enti.
In data 11/09/2024 veniva prodotto dai ricorrenti, a mezzo posta elettronica, il contratto di pubblicità sottoscritto dalla Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 in data 01/06/2018, corredato da una fotografia che ritraeva una squadra composta da undici giocatori.
Veniva successivamente depositato agli atti di causa un "book" fotografico ritraente giocatori di calcio indossanti magliette con il logo della Società ricorrente.
L'Agenzia intimata con l'atto impugnato disconosceva il costo di pubblicità sostenuto dalla ricorrente in quanto:
- il contratto di sponsorizzazione è privo di data certa;
- l'iscrizione dell'Associazione sportiva al pubblico registro nazionale delle associazioni e società sportive è stata effettuata solo in data 17.4,2019 e poi affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio;
- le foto non sono riconducibili alla stagione sportiva oggetto del contratto.
Nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia che l'Ufficio ha potuto appurare la regolare stipula di un contratto di sponsorizzazione tra la Ricorrente_1 . e lAssociazione_1 fatto incontrovertibile e riscontrato anche nello schema di atto di accertamento dallo stesso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
La fattura n. 24 del 31/12/2018, registrata dalla ricorrente al n. 175 del registro iva acquisti in data 31/12/2018, conferisce la certezza che il contratto sia stato emesso prima della emissione della fattura stessa e la fattura stessa è prova dell'esistenza del contratto. La stessa fattura veniva pagata in due tranches: € 12.200,99 con bonifico valuta 07/11/2019 ed € 18.300,99 con bonifico valuta 09/12/2019, pertanto anche l'aspetto finanziario risulta appurato.
Infine deduce la ricorrente che l'asserzione nello schema di atto che “non risulta, pertanto, dimostrata l'effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario” è confutata dal book fotografico versato in causa, dal quale si evince l'utilizzo del logo della società in tutte le occasioni pubbliche: tutte le magliette dei giocatori, gli striscioni sugli spalti dello stadio, lo sfondo durante le interviste. In quanto alla iscrizione al CONI dell'Ente sportivo finanziato, lo stesso Ufficio afferma che la Associazione_1 è stata iscritta alla FIGC in data 17/04/2019 (nel corso della stagione calcistica) evidentemente con un tempo tecnico di istruttoria compatibile con la prassi della federazione e che avrebbe potuto accertate il medesimo
Ufficio. La cosa fondamentale è che il Registro tenuto all'epoca dal Coni ha certificato la natura di associazione sportiva dilettantistica della società calcistica che non è affatto messa in discussione. La pratica relativa all'iscrizione del registro citato è esclusivamente a cura della società dilettantistica e nessun ruolo ha avuto
(né poteva avere) la società ricorrente nella tempistica collegata all'iscrizione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va esaminata la questione afferente alla certezza dell'epoca di stipula del contratto di sponsorizzazione.
L'art. 2704 del codice civile recita: "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento."
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito a riguardo che "In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento." (Cass. 19.7.2023 n. 21446).
Il giudice di merito può valutare se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che possa dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una certa data. Questo in quanto l'art. 2704, comma 1, c.c. non contiene un'elencazione tassativa.
Nel caso di specie non è dato evincersi dai documenti prodotti in giudizio alcun diverso evento o fatto idoneo a provare incontrovertibilmente l'anteriorità della formazione del contratto di sponsorizzazione rispetto allo svolgimento delle manifestazioni sportive nell'anno di riferimento (2018): dal "book" fotografico depositato nel corso del giudizio non si rilevano le date delle manifestazioni sportive, di talchè esso è privo di efficacia probante utile a vincere l'inopponibilità della scrittura privata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che "In tema di procedimento tributario, quando la data dell'atto assurge ad elemento determinante per l'esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco. (Cass. Ord. n. 6159 del 5.3.2021).
In subordine, discende dalla suesposta circostanza che anche la fattura oggetto del disconoscimento non
è di per sè sufficiente a provare l'esistenza del contratto nè a determinare la certezza della collocazione temporale della sponsorizzazione, considerando anche che la stessa risulta emessa in data 31 dicembre
2018 e che i bonifici per il pagamento sono stati effettuati a fine 2019.
Infine, altro elemento di valutazione che inferisce infondatezza al quadro probatorio fornito dalla ricorrente
è il difetto del requisito richiesto dalla vigente normativa per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione: la qualità di associazione sportiva dilettantistica iscritta al pubblico registro summenzionato del soggetto nella fattispecie sponsorizzato;
qualità che deve preesistere alla sponsorizzazione. Nel caso di specie è comprovato dalla stessa ricorrente che l'iscrizione obbligatoria al Pubblico Registro è avvenuta nel 2019.
In merito ai ricorsi dei tre soci, va rilevato che gli stessi riproducono gli stessi motivi del ricorso della Società.
Con gli atti impugnati il reddito societario, secondo il disposto dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 917/86, veniva imputato ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.
Ai fini IRAP, visti gli artt. 1, 5-bis e 25 del D. Lgs. 446/97, veniva rideterminato un valore della produzione lorda di € 124.677,00, in luogo del dichiarato, pari a € 99.677,00; ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e
2 del D.P.R. 633/72, una maggiore imposta dovuta di € 5.500,00.
Venivano, inoltre, irrogate le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 472/97.
La fondatezza delle ragioni erariali in relazione al ricorso proposto dalla Società comporta, quindi, la conseguente legittimità della rideterminazione del reddito d'impresa e del ribaltamento dei maggiori utili in capo ai soci.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta i ricorsi;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di causa liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15%).
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
AMORE PELLEGRINO, TO
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6020200575 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6020200575 IRAP 2018
- sul ricorso n. 37/2025 depositato il 24/01/2025 proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200599 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200604 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 39/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010200602 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ed i tre soci, tutti rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1, hanno proposto distinti ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, notificati in data 11/12/2024 a mezzo PEC. Gli accertamenti a carico dei soci discendono dall'avviso notificato alla Società, pertanto i ricorsi vengono riuniti.
Il nominativo della società Ricorrente_1, esercente l'attività di “LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI (45211)”, veniva inserito nell'elenco dei soggetti per i quali, relativamente all'anno d'imposta 2018, era stato riscontrato uno scostamento tra i componenti negativi dichiarati nel quadro RG e i componenti negativi rinvenuti in altre banche dati presenti in Anagrafe Tributaria, in particolare in quella che contiene le comunicazioni di cui all'articolo del 21 del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 presentata dalla società risultava che al quadro RG erano stati esposti componenti positivi per € 292.223,00 e componenti negativi per € 211.860,00.
Con l'invito n. I00166/2024, notificato il 06/06/2024, l'Ufficio chiedeva alla società di presentare vari documenti contabili.
Dall'esame della documentazione contabile esibita emergeva che la ditta individuale aveva dedotto, nell'anno
2018, spese di pubblicità pari a complessivi € 25.000,00, confluiti nel rigo RG22, codice 99.
Tali costi derivavano dalla fattura n. 24 emessa dalla ACD TURRIS in data 31/12/2018 per complessivi
€ 30.500,00 (€ 25.000,00 di imponibile e € 5.500,00 di Iva all'aliquota del 22%), recante la seguente descrizione “Pubblicità stagione sportiva 2018/2019”.
La fattura era stata registrata al progressivo n. 175 del Registro Iva acquisti e la relativa imposta era stata portata interamente in detrazione.
Trattavasi, quindi, di costo riguardante le sponsorizzazioni alle Associazioni o Società Sportive, per le quali il legislatore ha introdotto una disciplina speciale, proprio allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie da parte di questi enti.
In data 11/09/2024 veniva prodotto dai ricorrenti, a mezzo posta elettronica, il contratto di pubblicità sottoscritto dalla Ricorrente_1 e dalla Associazione_1 in data 01/06/2018, corredato da una fotografia che ritraeva una squadra composta da undici giocatori.
Veniva successivamente depositato agli atti di causa un "book" fotografico ritraente giocatori di calcio indossanti magliette con il logo della Società ricorrente.
L'Agenzia intimata con l'atto impugnato disconosceva il costo di pubblicità sostenuto dalla ricorrente in quanto:
- il contratto di sponsorizzazione è privo di data certa;
- l'iscrizione dell'Associazione sportiva al pubblico registro nazionale delle associazioni e società sportive è stata effettuata solo in data 17.4,2019 e poi affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio;
- le foto non sono riconducibili alla stagione sportiva oggetto del contratto.
Nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia che l'Ufficio ha potuto appurare la regolare stipula di un contratto di sponsorizzazione tra la Ricorrente_1 . e lAssociazione_1 fatto incontrovertibile e riscontrato anche nello schema di atto di accertamento dallo stesso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
La fattura n. 24 del 31/12/2018, registrata dalla ricorrente al n. 175 del registro iva acquisti in data 31/12/2018, conferisce la certezza che il contratto sia stato emesso prima della emissione della fattura stessa e la fattura stessa è prova dell'esistenza del contratto. La stessa fattura veniva pagata in due tranches: € 12.200,99 con bonifico valuta 07/11/2019 ed € 18.300,99 con bonifico valuta 09/12/2019, pertanto anche l'aspetto finanziario risulta appurato.
Infine deduce la ricorrente che l'asserzione nello schema di atto che “non risulta, pertanto, dimostrata l'effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario” è confutata dal book fotografico versato in causa, dal quale si evince l'utilizzo del logo della società in tutte le occasioni pubbliche: tutte le magliette dei giocatori, gli striscioni sugli spalti dello stadio, lo sfondo durante le interviste. In quanto alla iscrizione al CONI dell'Ente sportivo finanziato, lo stesso Ufficio afferma che la Associazione_1 è stata iscritta alla FIGC in data 17/04/2019 (nel corso della stagione calcistica) evidentemente con un tempo tecnico di istruttoria compatibile con la prassi della federazione e che avrebbe potuto accertate il medesimo
Ufficio. La cosa fondamentale è che il Registro tenuto all'epoca dal Coni ha certificato la natura di associazione sportiva dilettantistica della società calcistica che non è affatto messa in discussione. La pratica relativa all'iscrizione del registro citato è esclusivamente a cura della società dilettantistica e nessun ruolo ha avuto
(né poteva avere) la società ricorrente nella tempistica collegata all'iscrizione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va esaminata la questione afferente alla certezza dell'epoca di stipula del contratto di sponsorizzazione.
L'art. 2704 del codice civile recita: "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento."
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito a riguardo che "In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento." (Cass. 19.7.2023 n. 21446).
Il giudice di merito può valutare se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che possa dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una certa data. Questo in quanto l'art. 2704, comma 1, c.c. non contiene un'elencazione tassativa.
Nel caso di specie non è dato evincersi dai documenti prodotti in giudizio alcun diverso evento o fatto idoneo a provare incontrovertibilmente l'anteriorità della formazione del contratto di sponsorizzazione rispetto allo svolgimento delle manifestazioni sportive nell'anno di riferimento (2018): dal "book" fotografico depositato nel corso del giudizio non si rilevano le date delle manifestazioni sportive, di talchè esso è privo di efficacia probante utile a vincere l'inopponibilità della scrittura privata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che "In tema di procedimento tributario, quando la data dell'atto assurge ad elemento determinante per l'esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco. (Cass. Ord. n. 6159 del 5.3.2021).
In subordine, discende dalla suesposta circostanza che anche la fattura oggetto del disconoscimento non
è di per sè sufficiente a provare l'esistenza del contratto nè a determinare la certezza della collocazione temporale della sponsorizzazione, considerando anche che la stessa risulta emessa in data 31 dicembre
2018 e che i bonifici per il pagamento sono stati effettuati a fine 2019.
Infine, altro elemento di valutazione che inferisce infondatezza al quadro probatorio fornito dalla ricorrente
è il difetto del requisito richiesto dalla vigente normativa per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione: la qualità di associazione sportiva dilettantistica iscritta al pubblico registro summenzionato del soggetto nella fattispecie sponsorizzato;
qualità che deve preesistere alla sponsorizzazione. Nel caso di specie è comprovato dalla stessa ricorrente che l'iscrizione obbligatoria al Pubblico Registro è avvenuta nel 2019.
In merito ai ricorsi dei tre soci, va rilevato che gli stessi riproducono gli stessi motivi del ricorso della Società.
Con gli atti impugnati il reddito societario, secondo il disposto dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 917/86, veniva imputato ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.
Ai fini IRAP, visti gli artt. 1, 5-bis e 25 del D. Lgs. 446/97, veniva rideterminato un valore della produzione lorda di € 124.677,00, in luogo del dichiarato, pari a € 99.677,00; ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e
2 del D.P.R. 633/72, una maggiore imposta dovuta di € 5.500,00.
Venivano, inoltre, irrogate le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 472/97.
La fondatezza delle ragioni erariali in relazione al ricorso proposto dalla Società comporta, quindi, la conseguente legittimità della rideterminazione del reddito d'impresa e del ribaltamento dei maggiori utili in capo ai soci.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta i ricorsi;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di causa liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali della difesa (15%).