Articolo 2 della Legge 11 marzo 1953, n. 186
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 aprile 1953
Art. 2.
Le attivita' e le passivita' dell'Ente predetto saranno, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, trasferite a quell'Ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attivita' di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria della ceramica degli abrasivi e dei silicati.
Entrata in vigore il 24 aprile 1953