Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 57 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
e , rappresentata e difesa dall'Avv. GRONCHI Parte_1 Parte_2
SIMONETTA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_2
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 10.10.2004 in Finale Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Finale Ligure al numero 24, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di seguito esposte:
“Rapporti con il figlio minore
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza ed abitazione principale presso la abitazione della madre.
3) Il padre potrà vedere ed incontrare il figlio ogni qualvolta lo stesso lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e gli impegni lavorativi del padre e comunque, allo stato e finché ciò sia compatibile all'interesse del minore, a settimane alterne con la madre cosicché Per_1
possa alternare la permanenza presso le 2 abitazioni e così anche modulando tutte le festività;
4) Le parti si impegnano ad occuparsi economicamente del figlio quando è presso di loro, tuttavia le spese sia ordinarie che straordinarie dello stesso verranno suddivise tra i genitori come segue: 70%
a carico del padre e 30% a carico della madre e così anche se il ragazzo si trasferirà per ragioni di studio fuori dall'abitazione materna.
Rapporti patrimoniali tra coniugi
5) Il sig. si impegna a versare alla moglie un contributo mensile a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento nella misura di Euro 600,00 che dovrà essere pagato entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutato secondo gli indici Istat con decorrenza dall'anno successivo alla omologa delle presenti condizioni;
il versamento dovrà essere iniziato dalla sottoscrizione del presente accordo;
6) La casa coniugale di Finale Ligure, Via per Calizzano n. 15 viene assegnata alla moglie con tutti i relativi arredi, il marito se ne è già prima d'ora allontanato, previo accordo della moglie;
il sig.
si impegna a contribuire alle spese dell'abitazione versando alla moglie l'importo del 70% Pt_2
di tutte le utenze (luce, gas, abbonamenti internet, sky, tassa rifiuti, ecc.) e delle spese di manutenzione ordinaria. Le spese straordinarie sono interamente a carico del sig. al 100% Pt_2
a far data dal trasferimento di proprietà, restando inteso che prima sono a carico dei comproprietari al 50% come per legge;
7) Le parti al fine di porre fine alla crisi coniugale intendono altresì disciplinare gli altri loro rapporti patrimoniali come segue:
8) La sig.ra trasferisce al marito il 50% della propria quota di comproprietà Parte_1
dell'immobile coniugale sito in Finale Ligure, Via per Calizzano 15, così contraddistinto: Cat
fabbricati Foglio 12, mappale 416, sub 1 e 2; Catasto terreni Foglio 12, mappali 101, 376, 386, 387,
388, 391, 392, 393, 395, 396, dietro il versamento dell'importo di Euro 160.000,00 che verranno così
corrisposti:
- Euro 110.000,00 alla stipula dell'atto notarile ed Euro 50.000,00 a seguito della vendita degli immobili di cui al punto 9 e comunque entro e non oltre il dicembre dell'anno 2027;
9) Le parti si impegnano altresì a porre in vendita da subito gli immobili di RA NE (CN) e
Torino, Via San Massimo 44 ed il ricavato verrà equamente suddiviso al 50% tra le parti;
10) La sig.ra trasferisce al sig. la propria quota societaria del 14% della sas “Bagni Pt_1 Pt_2
Mariella” (P.I. ) dietro il versamento dell'importo di Euro 50.000,00 che verrà P.IVA_1
corrisposto al momento della vendita degli immobili di cui al punto 9) e comunque entro e non oltre il dicembre 2027. Le parti si danno atto sin d'ora che, in caso di applicazione della Direttiva
Bolkestein prima dell'estate dell'anno 2027 in senso peggiorativo del diritto di superficie della proprietà dei Bagni, si riservano il diritto di rivedere importi di cessione della quota dei Bagni in sospeso e le modalità del relativo pagamento;
11) Gli atti notarili a perfezionamento dei trasferimenti di cui sopra (punti 8 e 10) dovranno essere effettuati entro e non oltre giorni 30 dall'omologa delle presenti condizioni di separazione da parte del Tribunale di competenza;
i coniugi chiedono sin d'ora che in sede di stipula gli atti notarili di cui sopra siano dichiarati esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987 e successive modifiche in quanto posti in essere al solo fine di risolvere la crisi coniugale;
12) L'autoveicolo Jeep tg. GC620ER di proprietà dei “Bagni Mariella” viene assegnato in uso alla sig.ra ; il sig. si impegna in tal senso anche in nome dei soci della proprietà; Parte_1 Pt_2
il marito si impegna altresì, a provvedere al pagamento della relativa tassa di proprietà e assicurazione del mezzo;
mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoveicolo sono a carico della sig.ra ; quest'ultima si impegna sin d'ora a tenere indenne la Parte_1
proprietà e manlevarla per ogni questione relativa alla circolazione del veicolo;
13) Con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione economico patrimoniale e di nulla più avere reciprocamente a pretendere.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)