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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 895/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CR
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 895/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nato a [...], il
04/01/1975, ivi residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Corso Mazzini n. 76, ON, presso lo studio dell'avv. PITINGOLO FRANCESCO (C.F.
) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorsoC.F. 2
E
), nata a [...], il [...], ivi CP_1 (C.F. C.F. 3 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via San Francesco, Pal. n. 8, ON, presso lo studio dell'avv. TRUNCE' TIZIANA, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 31.07.2025,
[...]
Parte_1 e CP_1 esponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2011, nel Comune di
ON, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 72 - parte II
- serie A - anno 2011;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in ON alla Via Cracovia n. 7, verrà acquistata dalla Sig.ra CP_1 che, non appena perfezionata la pratica di accollo del mutuo presso la filiale Credem di ON, provvederà a versare al Sig. [...] Parte_1 la somma di € 40.000,00, a mezzo bonifico bancario (CREDEM Banca -IBAN:
[...]) o assegno, nonché provvederà ad accollarsi il mutuo gravante sull'immobile, liberando il Sig. Parte_1 da qualsivoglia gravame afferente all'acquisto della casa;
3) solo nel caso in cui la sig.ra CP_1 non riuscisse ad acquistare la casa coniugale entro e non oltre il 30/06/2026, la stessa verrà acquistata dal sig. Parte_1 che provvederà ad accollarsi il mutuo, liberando la signora CP_1 da ogni gravame afferente l'acquisto della casa e di conseguenza verserà alla stessa la somma di € 40.000,00 (quarantamila) mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente avente iban [...]; in questo caso la sig.ra CP_1, preleverà dall'abitazione tutti i mobili e le suppellettili di sua proprietà;
4) i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno da richiedersi a titolo di reciproco mantenimento;
5) per patto espresso tra le parti, i coniugi Parte_1 e CP_1, si obbligano a rispettare le condizioni concordate nel presente atto, dalla data di sottoscrizione."
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui al ricorso sottoscritto dagli stessi in data 18.07.2025.
Con decreto di assegnazione della causa del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c.
In data 13.10.2025, le parti, depositavano telematicamente note scritte congiunte, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e manifestando la volontà di non riconciliarsi. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, acquisita documentazione, con ordinanza del 15.10.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n.
895/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data CP_1
18.06.2011, nel Comune di ON, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 72 - parte II - serie A - anno 2011;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ON (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 20/11/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CR
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 895/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nato a [...], il
04/01/1975, ivi residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Corso Mazzini n. 76, ON, presso lo studio dell'avv. PITINGOLO FRANCESCO (C.F.
) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorsoC.F. 2
E
), nata a [...], il [...], ivi CP_1 (C.F. C.F. 3 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via San Francesco, Pal. n. 8, ON, presso lo studio dell'avv. TRUNCE' TIZIANA, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 31.07.2025,
[...]
Parte_1 e CP_1 esponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2011, nel Comune di
ON, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 72 - parte II
- serie A - anno 2011;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in ON alla Via Cracovia n. 7, verrà acquistata dalla Sig.ra CP_1 che, non appena perfezionata la pratica di accollo del mutuo presso la filiale Credem di ON, provvederà a versare al Sig. [...] Parte_1 la somma di € 40.000,00, a mezzo bonifico bancario (CREDEM Banca -IBAN:
[...]) o assegno, nonché provvederà ad accollarsi il mutuo gravante sull'immobile, liberando il Sig. Parte_1 da qualsivoglia gravame afferente all'acquisto della casa;
3) solo nel caso in cui la sig.ra CP_1 non riuscisse ad acquistare la casa coniugale entro e non oltre il 30/06/2026, la stessa verrà acquistata dal sig. Parte_1 che provvederà ad accollarsi il mutuo, liberando la signora CP_1 da ogni gravame afferente l'acquisto della casa e di conseguenza verserà alla stessa la somma di € 40.000,00 (quarantamila) mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente avente iban [...]; in questo caso la sig.ra CP_1, preleverà dall'abitazione tutti i mobili e le suppellettili di sua proprietà;
4) i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno da richiedersi a titolo di reciproco mantenimento;
5) per patto espresso tra le parti, i coniugi Parte_1 e CP_1, si obbligano a rispettare le condizioni concordate nel presente atto, dalla data di sottoscrizione."
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui al ricorso sottoscritto dagli stessi in data 18.07.2025.
Con decreto di assegnazione della causa del 14.08.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c.
In data 13.10.2025, le parti, depositavano telematicamente note scritte congiunte, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso e manifestando la volontà di non riconciliarsi. Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gli atti, acquisita documentazione, con ordinanza del 15.10.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in Camera di Consiglio.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n.
895/2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data CP_1
18.06.2011, nel Comune di ON, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 72 - parte II - serie A - anno 2011;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come sopra riportate;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ON (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di ON in data 20/11/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli