Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2025, proposto da
EL AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziato Filieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 414/2022 del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che "dichiara tenuto e condanna il Ministero a pagare alla ricorrente la somma di euro 21.495,33 oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo” ;
- della sentenza n. 120/2024 del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che "...condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di differenze retributive dovute ...la somma lorda di euro 22.315,55 oltre gli interessi legali dalle scadenze al saldo....condanna il Ministero convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa per legge ed oltre al contributo unificato versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari" .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione dei giudicati formatisi sulle sentenze del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, nn. 414/2022 e 120/2024 (come da certificati rilasciati dalla competente cancelleria: docc. 5 e 6) con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento integrale delle somme ivi liquidate in suo favore, in tesi corrisposte solo in sorte capitale (e, quindi, senza riconoscere gli interessi dovuti), nonché le spese di lite del giudizio civile conclusosi la richiamata sentenza n, 120/2024, in quest’ultima “liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA come per legge ed oltre al contributo unificato versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari” .
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3. Alla camera di consiglio del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 1944/2025 ha successivamente rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la parte riferita al pagamento delle spese di lite del giudizio civile conclusosi con l’ottemperanda sentenza n. 120/2024, in quanto le stesse risultavano ivi liquidate direttamente in favore del difensore distrattario: quest’ultimo, infatti, in virtù del meccanismo della distrazione di cui all’articolo 93 c.p.c., è l’unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire in giudizio per l’esecuzione della relativa statuizione di condanna (cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267); con il medesimo provvedimento collegiale il Tribunale ha altresì chiesto alle parti chiarimenti in relazione ai restanti crediti scaturenti dalle sentenze ottemperande, poiché la pertinente documentazione, allegata al ricorso introduttivo, manifestava dubbia coerenza di contenuto.
5. Con memoria depositata il 9.1.2026 la difesa ricorrente ha preso posizione sui profili oggetto della citata ordinanza collegiale n. 1944/2025, per un verso rinunciando alla “domanda di esecuzione del pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore distrattario di euro 3.000,00 oltre accessori di cui alla sentenza n. 120/2024 del Tribunale di Torino ” con il riconoscimento che “la domanda non è stata proposta in proprio” ; per altro verso, in relazione alle altre somme richieste, insistendo per l’accoglimento del ricorso, in quanto gli interessi legali dovuti in forza delle sentenze civili ottemperande, sebbene quantificati all’esito di nuovi conteggi (docc. 10 e 12) in misura inferiore a quanto richiesto nel ricorso, non risultavano pagati, come da cedolini prodotti in giudizio (docc. 9 e 11). La difesa erariale non ha svolto difese né prodotto documenti.
6. Alla camera di consiglio del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio prende atto della volontà di rinuncia all’ottemperanza del capo della sentenza n. 120/2024 riferito al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario, manifestata con la memoria depositata il 9.1.2026; tale intento abdicativo, seppur non notificato alla controparte processuale e, pertanto, non rispettoso delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla trattazione in parte qua del gravame, cosicché, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato, in applicazione del principio della ragione più liquida, parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Ricorrono, invece, i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della residua parte della domanda rivolta all’esatta ottemperanza delle due sentenze civili indicate in epigrafe, le cui statuizioni di condanna al pagamento degli interessi legali, maturati dalle relative date di pubblicazione al saldo, non risultano eseguite. Sebbene parte ricorrente abbia infatti prodotto in giudizio conteggi significativamente divergenti sul punto (si veda, per un verso, il doc. 8 allegato al ricorso e, per altro verso, i docc.10 e 12 allegati alla memoria depositata il 9.1.2026), resta ferma la sottesa denuncia di inesatta esecuzione dei suddetti titoli giudiziali, la quale non risulta smentita dai cedolini prodotti in giudizio sub docc. 9 e 11, in quanto privi di importi espressamente riferiti agli interessi in contestazione.
9. Le sentenze azionate sono state attestate conformi all’originale dal difensore e notificate al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (docc. 1, 2 e 7). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479). L’Amministrazione, pur costituita ritualmente in giudizio, non ha svolto difese sul punto, cosicché deve farsi applicazione del principio di non contestazione, quale desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a., con la conseguenza che i fatti non specificamente contestati debbono ritenersi provati. Parte ricorrente ha inoltre adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c., avendo comprovato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; l’Amministrazione, per converso, non ha dedotto l’intervenuto, integrale ed esatto adempimento né ha offerto alcuna giustificazione idonea a escludere la fondatezza della pretesa azionata.
10. Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate a titolo di interessi in favore della parte ricorrente e non ancora corrisposte, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Il Giudice d’appello, infatti, in fattispecie analoghe, ha chiarito che “i poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione; conseguentemente, a fronte di una statuizione del decreto ingiuntivo che quantifica esattamente le somme dovute dall'amministrazione statale, il pagamento effettuato per un importo inferiore non potrà che dirsi inesatto, con conseguente fondatezza della domanda proposta da chi assume l'inottemperanza del provvedimento giudiziario” (Cons. Stato, IV, 20.05.2020, n. 3196).
11. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. La ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/06/2025, n. 2439).
12. Nei limiti delle sopra richiamate somme dovute a titolo di interessi è, inoltre, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza degli epigrafati giudicati e ad oggi non ancora versato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta. L’eventuale intervento del Commissario ad acta si estenderà al pagamento, in sostituzione del Ministero dell’Istruzione, della penalità di mora che non sia stata corrisposta da quest’ultimo.
13. La non perspicua individuazione della pretesa azionata e il parziale esito in rito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile la domanda di ottemperanza del capo della sentenza del Tribunale di Torino n. 120/2024 riferita al pagamento delle spese di lite ivi liquidate in favore del procuratore distrattario;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nei limiti di cui in motivazione entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) condanna al pagamento della penalità di mora nei sensi e termini di cui in motivazione;
4) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare dei termini di cui ai precedenti capi 2 e 3 di questo dispositivo;
5) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LU, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | CA LU |
IL SEGRETARIO