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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 681/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUNTA GRAZIA, per procura in atti, ricorrente, contro
Ufficio Scolastico Regionale per Controparte_1
la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Alessandra
Meliadò, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di Messina;
resistente,
Oggetto: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/04/2024 , premesso di aver Parte_1
assunto incarichi di docenza con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2023/2024 e 2022/2023, senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del resistente CP_1 all'assegnazione della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso. Nella resistenza del che ha avversato le domande di Controparte_1
parte ricorrente, la causa alla udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, viene decisa come segue.
2- Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di
Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici. Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che Persona_1
in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
3- Nel presente giudizio, risulta dalle allegazioni di parte e dalla documentazione in atti che la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi:
- Nell'anno scolastico 2023/2024, incarico presso l'Istituto Comprensivo Novara di Sicilia, con contratto dal 16.01.2024 al 30.06.2024 per n. 12.5 ore settimanali e presso l'Istituto
Comprensivo Mazzini Gallo Messina, con contratto dal 25.11.2023 al 22.12.2023 per n. 24 ore settimanali;
- Nell'anno scolastico 2022/2023 incarico fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto comprensivo di Santa Lucia del Mela dal 23.11.2022 al 30.06.2023.
Sussiste, nel caso in esame, l'an debeatur solo in relazione all'a.s. 2022/2023, avendo parte ricorrente assunto supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 2 della L. n. 124/1999. Non sussiste, invece, analogo diritto in relazione all'a.s. 2023/2024, non avendo la ricorrente ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, in ossequio al disposto dell'art. 4 legge 124/1999 commi 1 e 2, come richiesto dalla Suprema Corte.
È noto che sulla questione controversa esistono non conformi orientamenti nella giurisprudenza di merito, posto che la pronuncia della Suprema Corte non ha espressamente riguardato anche le supplenze brevi, stipulate ai sensi del terzo comma del citato articolo 4, sicché è rimasta aperta la questione interpretativa in ordine alla possibilità di ravvisare, anche per questa tipologia di incarichi, stipulati al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, quella parificabilità delle condizioni di impiego che fonda la nozione di discriminazione rilevante nell'ottica del diritto sovranazionale.
Di recente il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni relative al diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici pienamente condivise dal decidente.
Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva
1999/70/CE.
La Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1
reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n.
29961/2023, si ricavano criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee.
È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica, giacché sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile con i docenti di ruolo devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Per contro, nella ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, è stata esclusa l'idoneità di criteri calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, poiché un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
La connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
La Suprema Corte ha altresì aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d.lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell' annualità di una didattica.
Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione.
A ciò si aggiunga che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n.
124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5
DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare, a parere di questo Tribunale, ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
3.1 - In relazione alle modalità di adempimento, da parte del , CP_1 dell'obbligazione in parola, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., e considerato che parte ricorrente risulta ancora interna al sistema delle docenze scolastiche ( cfr contratto relativo all'a.s. 2024/2025 allegato alle note del 17.01.2025), le spetta, non l'attribuzione di una somma di denaro, bensì l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
4- Conclusivamente, il deve essere condannato Controparte_1 all' attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad € 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5- Le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 681 /2024 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il resistente all' attribuzione, CP_1
in favore di , della Carta Docente per un valore pari ad Parte_1
€ 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/01/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano