Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta del procedimento, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 ottobre 2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1772/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Gaetani presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nolana n. 13 appellante
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14, cod. fisc. Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto P.IVA_1
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017, in persona del procuratore CP_2 CP_3 [...]
, Responsabile p.t. della nonché Procuratore CP_4 Controparte_5
di , in virtù di procura speciale per atto notarile repertorio nr. Controparte_6
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Simona Barletta, CF presso la quale è elettivamente C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13. (Il suddetto difensore ha dichiarato di ricevere le comunicazioni al n. di fax 081.2411392 ovvero all'indirizzo di posta elettronica:
Email_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3624/2021 pubblicata il
28.05.2021
FATTO E DIRITTO
n. 071 2018 00274173 25 000, relativa alla riscossione di sanzioni inflitte dall'
[...]
di Napoli, evocando in giudizio il solo Agente della Riscossione. Controparte_7
Specificamente, l'istante lamentava la nullità della cartella per la mancata indicazione del soggetto destinatario del titolo e degli estremi della notificazione;
l'inesistenza dell'ordinanza ingiunzione
300/16, sottesa alla cartella, stante l'omessa notifica della stessa, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria nel merito e chiedeva pertanto la nullità dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva regolarmente l' , la quale, in via preliminare, Controparte_6
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle menzionate eccezioni, afferenti il procedimento sanzionatorio e la notifica del provvedimento presupposto, impugnava estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, formulato ed eccepito, poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Prime Cure con la sentenza impugnata n. 3624/2021 rigettava il ricorso e, in particolare, statuiva:: “Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' CP_6
, atteso che le doglianze di cui all'atto di opposizione sono interamente rivolte alla
[...] formazione del ruolo e dunque riguardano l'ente impositore. La parte ricorrente non ha infatti rivolto alcun motivo di opposizione nei confronti dell' , scegliendo di Controparte_8 convenire in giudizio, nonostante il contenuto del suo atto di opposizione, esclusivamente l'
[...]
”. Controparte_8
Con ricorso tempestivamente depositato in data 11.06.2021 proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo mediante il quale censurava la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' Chiedeva, quindi che la CP_9
Corte di Appello in riforma della sentenza gravata accogliesse il ricorso annullando la cartella opposta.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_9
resisteva al gravame, di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Il processo, originariamente assegnato al era scardinato dal ruolo di Parte_3 quest'ultimo con assegnazione al in virtù di decreto del 12.09.2024. Parte_4
Nelle more del giudizio, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 127 ter c.p.c., era disposta la trattazione scritta del procedimento in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14 ottobre
2024.
All'esito della presentazione delle note difensive redatte dalle parti e della successiva camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito espressi. ^^^^^
Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in epigrafe esponendo le seguenti considerazioni: CP_1
“è di tutta evidenza la non ricorrenza della dedotta carenza di legittimazione passiva atteso che:
1) cumula nella sua persona il soggetto impositore e quello Controparte_10
procedente alla esecuzione;
2)la doglianza attiene a vizi e carenze della cartella di pagamento emessa da , che in tal guisa costituisce il solo ed unico Controparte_10
contraddittore in relazione a detta circostanza indipendentemente dal rilievo che si è comunque dedotto che non è comunque nemmeno presente un rituale accertamento della ricorrenza del credito atteso che deve essere vagliata la mancanza dell'atto presupposto costituente la condizione per la intimazione della cartella opposta che controparte avrebbe dovuto verificare nella sua sussistenza come presupposto indefettibile per potere emettere l'intimazione in disamina;
3)in ogni caso il mancato accertamento del credito oggetto della cartella di pagamento importa un obbligo di rifusione delle spese di lite per avervi controparte dato causa con l'incongrua cartella di pagamento emessa nel difetto della ricorrenza delle sue condizioni”.
La Corte osserva che il gravame merita accoglimento al solo fine di una corretta pronuncia.
Occorre premettere che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Non sussiste, quindi, alcuna delega o cumulo nello stesso soggetto ( di entrambe le CP_9
posizioni.
Il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e , proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Tale ricostruzione trova, poi, un preciso aggancio nella disciplina positiva: infatti, l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non ri- guardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Quest'ultima norma, in particolare, impone all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente creditore quando sono in gioco questioni attinenti al credito, se vuole evitare di
"rispondere delle conseguenze della lite".
Il fatto che, laddove l'agente non provveda in tal senso, è previsto che esso "risponda delle conseguenze della lite", implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell'ente creditore;
b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, all'esito dell'opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull'oggetto dell'opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull'esistenza del credito, nei confronti dell'ente creditore (in caso contrario, l'agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell'ente creditore, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest'ultimo).
Tutto ciò – quale ulteriore conseguenza – implica necessariamente che l'ente creditore non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche se può essere chiamato in causa (cfr. Cass. civ. n. 3870/2024)
Orbene, chiarito quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che, laddove venga evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione in giudizio del legittimato passivo necessario effettivo, la conseguenza, sul piano processuale, è inevitabilmente quella dell'inammissibilità della domanda.
In conclusione, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del DPR n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c, devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione" (cfr. sent.cit.) Nel caso in esame, con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ha Parte_2 proposto un'opposizione “composita”: da un lato ha eccepito l'incompletezza della cartella esattoriale, per mancata indicazione degli estremi precisi del titolo;
dall'altro ha inteso recuperare lo strumento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, lamentando la mancata notificazione della stessa.
Orbene, quanto alle deduzioni afferenti la regolarità del titolo esecutivo, l'opposizione (da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi) è stata correttamente diretta nei confronti dell' ma è intempestiva – e quindi inammissibile- perché proposta in data Controparte_8
28.05.2019 avverso la cartella esattoriale indicata in atti e notificata pacificamente oltre undici mesi prima della proposizione del ricorso in opposizione.
Per quanto attiene all'opposizione c.d. recuperatoria, con cui il ha inteso contestare la Pt_2 validità e fondatezza dell'ordinanza ingiunzione- l'originaria inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, per il difetto di legittimazione processuale passiva dell'unico soggetto evocato, può certamente essere rilevata anche nella presente sede, con assorbimento di tutte le ulteriori considerazioni svolte in ricorso.
Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'appellante avverso la cartella esattoriale n.
07120180027417325000 notificata in data 25.05.2018;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell' in epigrafe delle spese del CP_7
grado che liquida in complessivi euro 1984,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 14 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano