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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1332 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 4 luglio 2024 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ti Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Volpe che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierluigi Angeloni che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n.1985 del Tribunale di Roma pubblicata il 24.7.2018.
FATTO Con atto d'appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale di Latina, ha dichiarato improcedibile la domanda dallo stesso proposta nei confronti di compensato le spese di lite. CP_1
L'appellante ha censurato la sentenza per erronea interpretazione e/o insufficiente motivazione in ordine alla dichiarata improcedibilità della domanda, lagnandosi che il primo giudice abbia accolto l'eccezione preliminare formulata da in difetto di prova dell'invio della costituzione in mora ai sensi dell'art. CP_1
145 c.1 C.d.A., nonostante fosse risultato provato l'inizio della procedura stragiudiziale di liquidazione.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza, previo accertamento nel merito della responsabilità del sinistro in capo all'assicurato di e la conseguente condanna della CO al pagamento dei CP_1 danni derivati.
Con comparsa del 10 giugno 2019, si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello per assoluta infondatezza.
Non si costituivano e , già contumaci in primo grado. Controparte_2 CP_3
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 4.7.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in ordine alla dichiarata improcedibilità della domanda per omessa comunicazione alla CO di Assicurazione ex art. 145 e 148 c.d.a., sostenendo che tale adempimento possa essere superato dalla prova che sia stato raggiunto lo scopo informativo mediante l'apertura del sinistro da parte della CO.
In effetti la S.C ha stabilito “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda di cui all'art. 145 del d.lgs
n.209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario” (Cass. 29464/2020).
Peraltro è stato precisato che “se l'assicuratore viene a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata, la ratio dell'art. 148 CdA è soddisfatta (Cass. Ord. 1699/2021).
Nel caso concreto, ove il raggiungimento dello scopo risulta provato con la nomina del perito fiduciario da parte della compagnia per la stima dei danni -perito che ha ispezionato il mezzo e formulato una proposta di liquidazione- la condizione di proponibilità dell'azione è stata fatta salva;
ben potendo la CO, con gli elementi raccolti, formulare una proposta risarcitoria.
Sicchè, anche prescindendo dal deposito della raccomandata di messa in mora, inoltrata dal precedente difensore in data 29.11.2011 -a mezzo racc. A/R n. 13630594016-8, con ricevuta di invio ed avviso di ricevimento- reperita tardivamente dal precedente legale (come da comunicazione PEC del 03.07.2024 dell'avv. Rossana Cozzo) ed allegata alla conclusionale, il motivo di appello formulato sul punto va accolto e decisa la domanda nel merito. In punto di an la domanda si fonda sugli interrogatori del e del convenuto ON , Pt_1 CP_3 nonché su prova testimoniale.
Per contro la CO ha contestato il reale accadimento del fatto, evidenziando varie incongruenze emergenti dagli atti di causa ed ha rilevato l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni riportate e l'evento.
Sicchè occorre un esame analitico dei singoli elementi di prova raccolti per verificare la fondatezza della domanda proposta.
In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal convenuto ON , va rilevato - CP_3 come eccepito da che le dichiarazioni pregiudizievoli (in quanto rese da condebitore solidale) non CP_1 possono estendersi alla compagnia di assicurazione, altra condebitrice solidale. Come pure va rilevato che la dichiarazione del teste -che precedeva la è generica in quanto riferisce di essere stato Tes_1 Pt_2 tamponato dalla che a sua volta era stata tamponata, ma non specifica da quale auto in particolare. Pt_2
A fronte di tali generici riscontri, emergono con prepotenza tutte le discrepanze evidenziate da parte convenuta emergenti dagli atti. E difatti: è singolare che l'incidente non sia stato in alcun modo documentato né che sia stato richiesto l'intervento della forza pubblica (la stazione dei carabinieri era nei pressi); che gli altri autoveicoli non abbiano riportati danni significativi, mentre la è stata devastata Pt_2 dall'urto, tanto che si è resa necessaria la demolizione;
che il verbale di pronto soccorso rechi un orario di ricovero precedente di due ore a quello indicato come orario dell'incidente. Inoltre, la CO ha documentato che il era un operaio e che la venditrice era stata più volte segnalata alla centrale Pt_1 rischi;
oltre a che l'autovettura in questione era stata acquistata dalla dante causa del due mesi Pt_1 prima in condizioni di quasi rottame al prezzo di €.
5.000 e poi rivenduta al – senza alcuna prova Pt_1 sulla riparazione- per il prezzo di €. 45.000.
Tali incongruenze, avrebbero richiesto una prova più dettagliata da parte attrice, quantomeno sull'effettivo accadimento del fatto;
mentre al contrario sono rimaste senza nessun chiarimento ulteriore tanto da minare gravemente la ricostruzione dei fatti e la dinamica del sinistro come rappresentata da parte attrice, rendendola non convincente.
Va anche aggiunto che la presenza di danni maggiori nella parte anteriore della rispetto a quella Pt_2 posteriore, costituisce ulteriore elemento in contrasto con la dinamica riportata dall'attore e con la pretesa esenzione di responsabilità dello stesso nella determinazione dei danni del sinistro, atteso che “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149 c.1 d.lgs n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza di distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento
a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 12663/2024).
Per quanto innanzi detto, in difetto di prova sulla dinamica dei fatti, la domanda va rigettata nel merito.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta per il presente grado, la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1985 pubblicata il 24.7.2018, riforma la stessa Parte_1
e così provvede:
- dichiara la procedibilità della domanda;
- rigetta la domanda nel merito;
- condanna al pagamento nei confronti di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 6.500 e quanto al secondo in €. 5.500, oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 19.3.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino