Versione
1 marzo 1978
1 marzo 1978
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 07/04/1988, n. 400Provvedimento: N. 400 SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. EL PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981, avente per oggetto: "Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, secondo comma, …Leggi di più...
- 15 aprile 1981.·
- enti provinciali e aziende autonome per il turismo·
- illegittimita' costituzionale.·
- contestuale approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti·
- approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976·
- cost., art. 117 (in relazione all'art. 27 legge 19 maggio 1976, n. 335).·
- enti dipendenti·
- legge reg. abruzzo 23 aprile 1980·
- sent. 400/88. regione abruzzo