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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1062/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240062956525000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240062956525000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2661/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl impugna la cartella di pagamento n. 296 2024 00629565 25/000, relativa all'IVA 2023.
Motivi di ricorso:
- Mancata notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 54-bis DPR 633/72.
- Sostenuta successiva regolarizzazione dei versamenti in dichiarazione annuale IVA.
- Invocata giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'assenza di comunicazione preventiva genera nullità della cartella.
La società chiede l'annullamento della cartella e la vittoria di spese.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio sostiene che la comunicazione 54-bis è stata regolarmente notificata via PEC il 15/04/2024, con ricevuta consegna. Produce documentazione. La cartella deriva da controllo automatico 36-bis / 54-bis, basato su omessi versamenti IVA dichiarati ma non pagati. La giurisprudenza della Cassazione (sentt.
13759/2016, 15740/2016, 22383/2017, 10858/2021) afferma che l'avviso bonario non è obbligatorio quando si tratta di omessi versamenti, perché non ci sono incertezze sui dati. La contribuente non ha provato i pagamenti asseriti.produce documentazione.Chiede il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta mancata notifica della comunicazione 54-bis
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (ricevuta di consegna PEC del 15/04/2024, prot. 0004872984), risulta che la comunicazione è stata ritualmente notificata all'indirizzo PEC ufficiale della società ricorrente.
2. Esito PEC della comunicazione 54-bis l'Ufficio ha prodotto documentazione completa che prova:
- Comunicazione 54-bis elaborata il 10/04/2024.
- Invio PEC all'indirizzo ufficiale della società: Email_3.
- Consegna avvenuta il 15/04/2024 alle 06:18.
Importi dovuti: 6.053,42 € per IVA III trimestre 2023, oltre sanzioni e interessi.
Questa prova smentisce totalmente il motivo principale del ricorso. Pertanto, la censura è infondata.
2. Sulla pretesa illegittimità della cartella
La cartella deriva da controllo automatico ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, basato su omessi versamenti di imposta dichiarata. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'avviso bonario non è necessario quando non vi sono incertezze sui dati della dichiarazione, come nel caso di specie.
3. Sull'asserito pagamento delle imposte
La società non ha prodotto alcuna prova documentale dei pagamenti invocati. Il motivo è quindi privo di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale Palermo in € 500,00 Palermo, 29.10.25 IL RELATORE IL
PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1062/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240062956525000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240062956525000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2661/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl impugna la cartella di pagamento n. 296 2024 00629565 25/000, relativa all'IVA 2023.
Motivi di ricorso:
- Mancata notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 54-bis DPR 633/72.
- Sostenuta successiva regolarizzazione dei versamenti in dichiarazione annuale IVA.
- Invocata giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'assenza di comunicazione preventiva genera nullità della cartella.
La società chiede l'annullamento della cartella e la vittoria di spese.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio sostiene che la comunicazione 54-bis è stata regolarmente notificata via PEC il 15/04/2024, con ricevuta consegna. Produce documentazione. La cartella deriva da controllo automatico 36-bis / 54-bis, basato su omessi versamenti IVA dichiarati ma non pagati. La giurisprudenza della Cassazione (sentt.
13759/2016, 15740/2016, 22383/2017, 10858/2021) afferma che l'avviso bonario non è obbligatorio quando si tratta di omessi versamenti, perché non ci sono incertezze sui dati. La contribuente non ha provato i pagamenti asseriti.produce documentazione.Chiede il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla dedotta mancata notifica della comunicazione 54-bis
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (ricevuta di consegna PEC del 15/04/2024, prot. 0004872984), risulta che la comunicazione è stata ritualmente notificata all'indirizzo PEC ufficiale della società ricorrente.
2. Esito PEC della comunicazione 54-bis l'Ufficio ha prodotto documentazione completa che prova:
- Comunicazione 54-bis elaborata il 10/04/2024.
- Invio PEC all'indirizzo ufficiale della società: Email_3.
- Consegna avvenuta il 15/04/2024 alle 06:18.
Importi dovuti: 6.053,42 € per IVA III trimestre 2023, oltre sanzioni e interessi.
Questa prova smentisce totalmente il motivo principale del ricorso. Pertanto, la censura è infondata.
2. Sulla pretesa illegittimità della cartella
La cartella deriva da controllo automatico ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, basato su omessi versamenti di imposta dichiarata. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'avviso bonario non è necessario quando non vi sono incertezze sui dati della dichiarazione, come nel caso di specie.
3. Sull'asserito pagamento delle imposte
La società non ha prodotto alcuna prova documentale dei pagamenti invocati. Il motivo è quindi privo di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale Palermo in € 500,00 Palermo, 29.10.25 IL RELATORE IL
PRESIDENTE