Art. 9. Onere finanziario 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6356 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.