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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2693 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in C. COLOMBO 5 98061 C.F._1
BROLO ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 4 luglio 2018 ha adito il Tribunale di Parte_1
Patti, Sezione Lavoro, deducendo di avere prestato attività di bracciante agricola alle dipendenze del Controparte_2 nell'anno 2012 per 102 giornate, come da DMAG, buste paga e dichiarazioni prodotte, chiedendo l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi OTD per il 2012 e il conseguente riconoscimento delle correlate prestazioni.
Si è costituito l' eccependo: (i) carenza di legittimazione e pretermissione CP_1 del datore di lavoro quale litisconsorte necessario;
(ii) in via preliminare, decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970, conv. in l. 83/1970, per essere divenuto definitivo il terzo elenco di variazione 2014 (cancellazione riferita agli anni 2011-2013) pubblicato in via telematica dal 15.12.2014 al 10.01.2015; (iii) nel merito, disconoscimento del rapporto di lavoro ai fini previdenziali sulla base di verbale ispettivo del 19.6.2014 (interposizione illecita di manodopera;
incongruenze fra GLA e giornate denunciate), con onere della prova a carico della lavoratrice.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. la ricorrente ha disconosciuto il documento di “notifica/pubblichizzazione” prodotto da , deducendo l'assenza di CP_1 sottoscrizione e l'inidoneità della dicitura “pubblicato sul sito…”, nonché
l'incertezza sulla data di pubblicazione, sicché la decadenza non sarebbe maturata.
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità per pretermissione del datore di lavoro è infondata. Nelle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione/ reiscrizione negli elenchi nominativi degli OTD e i conseguenti effetti previdenziali, la legittimazione passiva spetta all' , mentre il datore non è litisconsorte CP_1 necessario: il thema decidendum verte sul titolo previdenziale (iscrizione/elenco), non già sull'accertamento del rapporto ai fini retributivi in capo al datore.
L'eventuale incidenza di accertamenti ispettivi sul presupposto assicurativo non muta la natura del rapporto processuale. L'eccezione va dunque rigettata.
È fondata l'eccezione di decadenza sostanziale sollevata da . CP_1
La disposizione dell'art. 22 d.l. 7/1970 (conv. l. 83/1970), da tempo ritenuta vigente e di ordine pubblico (con rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c.), stabilisce il termine perentorio di 120 giorni per l'azione giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Per le giornate successive al 31.12.2010, l'art. 38, commi 6-7, d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011, ha introdotto l'art. 12-bis R.D. 1949/1940, prevedendo la notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi sul sito istituzionale
, forma idonea a far decorrere il termine decadenziale. La giurisprudenza di CP_1 legittimità ha più volte affermato che la pubblicazione online degli elenchi nominativi e degli elenchi di variazione è idonea a garantire adeguata conoscibilità e a far decorrere il termine di 120 giorni;
la Corte costituzionale n. 45/2021 ha chiarito, peraltro, che la pubblicazione non può essere limitata nel tempo in modo da comprimere il pieno godimento del termine, ma non ha messo in discussione la legittimità della pubblicazione telematica come modalità di notificazione.
Nel caso concreto, dagli atti difensivi e dal verbale ispettivo CP_1 richiamato risulta che il 3° elenco di variazione 2014 (con cancellazioni relative agli anni 2011-2013 e, per la posizione della ricorrente, all'anno 2012) è stato pubblicato telematicamente a far data dal 15.12.2014. La ricorrente si limita a disconoscere la dicitura “pubblicato sul sito…”, senza tuttavia offrire prova contraria specifica idonea a superare la presunzione di conoscibilità legale connessa alla forma di pubblicazione stabilita ex lege;
né deduce di avere proposto gravame amministrativo nei 120 giorni o altra iniziativa interruttiva.
L'allegazione di una mera “presa di conoscenza” nel 2018 dall'estratto contributivo, non assistita da elementi oggettivi, non vale a impedire la definitività del provvedimento di cancellazione.
Ne discende che l'azione giudiziaria intrapresa oltre il termine di 120 giorni è preclusa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La ritenuta decadenza è assorbente rispetto al merito. Giova soltanto osservare, ad abundantiam, che – ove si fosse scrutinato il merito – sarebbe stato comunque gravante sulla lavoratrice l'onere della prova dell'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., una volta che l' abbia CP_1 formalmente disconosciuto le giornate sulla base di accertamento ispettivo. In proposito la Suprema Corte considera l'iscrizione negli elenchi un meccanismo di agevolazione probatoria che viene meno a fronte di contestazione motivata, richiedendo la valutazione complessiva degli elementi acquisiti (documenti, eventuali testimonianze, riscontri aziendali).
La questione trattata involge un quadro normativo e giurisprudenziale che, specie in punto di pubblicazione telematica e coordinamento con i termini di cui all'art. 22 d.l. 7/1970, ha conosciuto negli ultimi anni interventi interpretativi e costituzionali. In applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970, conv. l. 83/1970;
2. Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito e ogni istanza istruttoria;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti 25/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo