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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701150 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701160 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701155 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5704/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati avvisi di accertamento IMU anno 2016, nn.201701150, 201701160 e 201701155, il Comune di Benevento - Ufficio di supporto OSL ha contestato ai sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ric_2, l'omesso versamento della imposta in riferimento ad aree fabbricabili ricadenti in zona B2 in riferimento alla quota di proprietà di ciascuno pari al 16,66%, i quali proponevano un unico ricorso contestandola pretesa impositiva, concludendo per gli annullamenti degli avvisi di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza 583/2/2024, depositata in data 06 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto, rideterminava i valori delle aree fabbricabili nei termini di cui in motivazione, con ricalcolo dell'IMU dovuta per l'anno 2016, stabilendo la sanzione nel 30% del dovuto e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Con appello del 03 dicembre 2024 i sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano la sentenza 583/2/2024, depositata in data 06 maggio 2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione monocratica, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 2909 c.c. per pretesa formazione del giudicato in relazione alla sentenza CGT Benevento n. 163/2023, resa fra le medesime parti e avente ad oggetto terreni identici (IMU anni 2014-2015).
Lamentano, altresì, l'errato apprezzamento dei fatti e violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992, per avere la sentenza di primo grado ritenuto edificabili i terreni nonostante la loro inedificabilità di fatto dovuta a vincoli idrici. Da ultimo gli Appellanti eccepiscono la violazione del D.M. 30 ottobre 2012 e dell'art. 12-ter D.L. 201/2011, assumendo la tardività della notifica degli avvisi di accertamento.
L'appellato Comune di Benevento si è costituito con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame, richiamando la correttezza giuridica e motivazionale della sentenza impugnata e la piena attendibilità della perizia comunale che ha determinato il valore venale delle aree.
Ha, inoltre, eccepito l'inapplicabilità del giudicato invocato, la correttezza del procedimento accertativo e la tempestività della notifica.
Gli Appellanti hanno replicato con memoria conclusionale insistendo nelle proprie deduzioni.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dagli Appellanti e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
Sulla dedotta violazione dell'art. 2909 c.c. – (pretesa formazione del giudicato esterno) la censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la precedente sentenza n. 163/2023 della CGT Benevento, resa in relazione alle annualità 2014 e 2015, non esplica effetto di giudicato in relazione all'annualità 2016, oggetto del presente giudizio. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in materia di imposte periodiche, il giudicato esterno può avere efficacia solo nei casi in cui la questione decisa concerna fatti permanenti o pluriennali (Cass. civ., Sez. V, n. 21824/2018; n. 33021/2022). Nella specie, l'accertamento verte su annualità diversa, con possibile variazione della base imponibile, dei vincoli urbanistici e delle condizioni oggettive del fondo. Inoltre, la precedente decisione del 2023 fu resa in un diverso contesto istruttorio, in assenza di contraddittorio tecnico e senza produzione di perizia comunale. Pertanto, correttamente il primo giudice ha escluso la vincolatività del precedente provvedimento, esercitando pienamente la propria potestà di accertamento in ordine ai fatti relativi all'anno 2016.
Anche la dedotta inedificabilità dell'area e violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992 risulta una circostanza non decisiva. Dalla perizia tecnica redatta dal geom. Nom_1 per conto del Comune, agli atti del primo grado, emerge che i terreni siti al foglio Indirizzo_1, risultano parzialmente interessati da vincoli di rispetto idrico, con esclusione dalla base imponibile della sola porzione in zona F5, non soggetta a imposta. Per le restanti aree, classificate B2, TUC2 e TUD2, la perizia ha applicato riduzioni proporzionali del valore venale in considerazione delle limitazioni derivanti dalla fascia di rispetto, determinando valori unitari inferiori a quelli originari (€/mq 31,79 – 28,83 – 28,25). Il Collegio ritiene che tale elaborato, non specificamente contestato con idonei elementi tecnico-probatori contrari, costituisca valido elemento di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992. L'assunto degli Appellanti, secondo cui la totale interdizione all'edificabilità comporterebbe l'inesistenza del presupposto impositivo, non può essere accolto. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini IMU il presupposto impositivo dell'area fabbricabile è costituito dalla mera potenzialità edificatoria derivante dallo strumento urbanistico vigente, indipendentemente dall'effettiva possibilità di edificare (Cass. civ., Sez. V, sentenza 28/09/2006 n° 25506, Ordinanza del 13/03/2024 n. 6690 - Corte di
Cassazione - Sezione/Collegio 5). I vincoli parziali di inedificabilità o le limitazioni all'utilizzo del suolo incidono sul valore venale dell'area, ma non ne elidono la natura di area edificabile. La Corte, pertanto, condivide integralmente la motivazione del giudice di prime cure, che ha correttamente rideterminato la base imponibile sulla scorta della perizia comunale.
Anche la censura relativa alla tempestività della notifica degli avvisi – (art. 12-ter D.L. 201/2011 e D.M.
30.10.2012) risulta infondata. Per le annualità in cui sussista omessa dichiarazione IMU, il termine di decadenza per l'accertamento è di sei anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Applicando la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020
(cd. “Decreto Cura Italia”), il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2016 risultava fissato al 26 marzo 2023. Essendo non contestato che la notifica è avvenuta in data 9 febbraio
2023, l'accertamento deve ritenersi tempestivo.
Conclusioni
La sentenza impugnata risulta pienamente conforme a diritto, avendo correttamente in quanto ha sia accertato la tempestività degli avvisi di accertamento, riconosciuto la natura edificabile dei terreni, con esclusione della porzione in zona F5, rideterminato la base imponibile e le sanzioni nella misura ridotta del
30%, nonché motivato congruamente in ordine alle risultanze peritali.
Non sussistono pertanto i presupposti per la riforma della decisione appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'qappello dei contribuenti. condanna gli appellanti al pgamento delle spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 650,00 oltre acecssori se dovuti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701150 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701160 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201701155 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5704/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati avvisi di accertamento IMU anno 2016, nn.201701150, 201701160 e 201701155, il Comune di Benevento - Ufficio di supporto OSL ha contestato ai sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ric_2, l'omesso versamento della imposta in riferimento ad aree fabbricabili ricadenti in zona B2 in riferimento alla quota di proprietà di ciascuno pari al 16,66%, i quali proponevano un unico ricorso contestandola pretesa impositiva, concludendo per gli annullamenti degli avvisi di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza 583/2/2024, depositata in data 06 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto, rideterminava i valori delle aree fabbricabili nei termini di cui in motivazione, con ricalcolo dell'IMU dovuta per l'anno 2016, stabilendo la sanzione nel 30% del dovuto e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Con appello del 03 dicembre 2024 i sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnano la sentenza 583/2/2024, depositata in data 06 maggio 2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, in composizione monocratica, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 2909 c.c. per pretesa formazione del giudicato in relazione alla sentenza CGT Benevento n. 163/2023, resa fra le medesime parti e avente ad oggetto terreni identici (IMU anni 2014-2015).
Lamentano, altresì, l'errato apprezzamento dei fatti e violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992, per avere la sentenza di primo grado ritenuto edificabili i terreni nonostante la loro inedificabilità di fatto dovuta a vincoli idrici. Da ultimo gli Appellanti eccepiscono la violazione del D.M. 30 ottobre 2012 e dell'art. 12-ter D.L. 201/2011, assumendo la tardività della notifica degli avvisi di accertamento.
L'appellato Comune di Benevento si è costituito con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame, richiamando la correttezza giuridica e motivazionale della sentenza impugnata e la piena attendibilità della perizia comunale che ha determinato il valore venale delle aree.
Ha, inoltre, eccepito l'inapplicabilità del giudicato invocato, la correttezza del procedimento accertativo e la tempestività della notifica.
Gli Appellanti hanno replicato con memoria conclusionale insistendo nelle proprie deduzioni.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dagli Appellanti e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
Sulla dedotta violazione dell'art. 2909 c.c. – (pretesa formazione del giudicato esterno) la censura è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la precedente sentenza n. 163/2023 della CGT Benevento, resa in relazione alle annualità 2014 e 2015, non esplica effetto di giudicato in relazione all'annualità 2016, oggetto del presente giudizio. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in materia di imposte periodiche, il giudicato esterno può avere efficacia solo nei casi in cui la questione decisa concerna fatti permanenti o pluriennali (Cass. civ., Sez. V, n. 21824/2018; n. 33021/2022). Nella specie, l'accertamento verte su annualità diversa, con possibile variazione della base imponibile, dei vincoli urbanistici e delle condizioni oggettive del fondo. Inoltre, la precedente decisione del 2023 fu resa in un diverso contesto istruttorio, in assenza di contraddittorio tecnico e senza produzione di perizia comunale. Pertanto, correttamente il primo giudice ha escluso la vincolatività del precedente provvedimento, esercitando pienamente la propria potestà di accertamento in ordine ai fatti relativi all'anno 2016.
Anche la dedotta inedificabilità dell'area e violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992 risulta una circostanza non decisiva. Dalla perizia tecnica redatta dal geom. Nom_1 per conto del Comune, agli atti del primo grado, emerge che i terreni siti al foglio Indirizzo_1, risultano parzialmente interessati da vincoli di rispetto idrico, con esclusione dalla base imponibile della sola porzione in zona F5, non soggetta a imposta. Per le restanti aree, classificate B2, TUC2 e TUD2, la perizia ha applicato riduzioni proporzionali del valore venale in considerazione delle limitazioni derivanti dalla fascia di rispetto, determinando valori unitari inferiori a quelli originari (€/mq 31,79 – 28,83 – 28,25). Il Collegio ritiene che tale elaborato, non specificamente contestato con idonei elementi tecnico-probatori contrari, costituisca valido elemento di prova ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992. L'assunto degli Appellanti, secondo cui la totale interdizione all'edificabilità comporterebbe l'inesistenza del presupposto impositivo, non può essere accolto. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini IMU il presupposto impositivo dell'area fabbricabile è costituito dalla mera potenzialità edificatoria derivante dallo strumento urbanistico vigente, indipendentemente dall'effettiva possibilità di edificare (Cass. civ., Sez. V, sentenza 28/09/2006 n° 25506, Ordinanza del 13/03/2024 n. 6690 - Corte di
Cassazione - Sezione/Collegio 5). I vincoli parziali di inedificabilità o le limitazioni all'utilizzo del suolo incidono sul valore venale dell'area, ma non ne elidono la natura di area edificabile. La Corte, pertanto, condivide integralmente la motivazione del giudice di prime cure, che ha correttamente rideterminato la base imponibile sulla scorta della perizia comunale.
Anche la censura relativa alla tempestività della notifica degli avvisi – (art. 12-ter D.L. 201/2011 e D.M.
30.10.2012) risulta infondata. Per le annualità in cui sussista omessa dichiarazione IMU, il termine di decadenza per l'accertamento è di sei anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Applicando la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020
(cd. “Decreto Cura Italia”), il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2016 risultava fissato al 26 marzo 2023. Essendo non contestato che la notifica è avvenuta in data 9 febbraio
2023, l'accertamento deve ritenersi tempestivo.
Conclusioni
La sentenza impugnata risulta pienamente conforme a diritto, avendo correttamente in quanto ha sia accertato la tempestività degli avvisi di accertamento, riconosciuto la natura edificabile dei terreni, con esclusione della porzione in zona F5, rideterminato la base imponibile e le sanzioni nella misura ridotta del
30%, nonché motivato congruamente in ordine alle risultanze peritali.
Non sussistono pertanto i presupposti per la riforma della decisione appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'qappello dei contribuenti. condanna gli appellanti al pgamento delle spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 650,00 oltre acecssori se dovuti