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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dalle avvocatesse Maria Adelaide Parte_1
Scarfone e Clementina Colao
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, CP_2
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 7.3.2023, ha proposto opposizione Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo instaurato ex art. 445-bis c.p.c. (n. 426/2022
R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata pensione di inabilità (inabilità al 100%), di cui all'art. 12 l. n. 118/1971, o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (invalidità pari o superiore al 74%), di cui all'art. 13 l. n. 118/1971 ed, in ogni caso, delle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, l. n.
104/1992.
2. Si è costituito l' , argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. CP_1
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 22.2.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 3.2.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 7.3.2023.
4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto la domanda appare infondata anche alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si
è verificato che la ricorrente non possiede il requisito sanitario richiesto.
4.1. Il nuovo Consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il Tribunale condivide, adeguatamente rispondendo alle osservazioni presentate dalle parti, è giunto alla conclusione che il ricorrente, per le patologie constatate nel corso delle operazioni peritali (e analiticamente indicate a pag. 6 della consulenza), è invalido al 68% ed è soggetto portatore di handicap non in situazione di gravità.
Pag. 2 a 4 4.2. Alla luce di tali considerazioni, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione, in difetto del requisito sanitario richiesto.
4.3. A conclusioni diverse non si perviene neppure valorizzando le censure che la parte ricorrente ha mosso avverso l'elaborato peritale (cfr. note di trattazione scritta del 3/2/2025), che, invero, si traducono in un mero dissenso diagnostico che non si confronta efficacemente con l'accertamento medico-legale espletato e con le spiegazioni scientifiche fornite dal CTU proprio in risposta alle medesime osservazioni (cfr. allegato alla consulenza).
5. In mancanza della rituale dichiarazione reddituale all'uopo richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (non rinvenendosi in ricorso la sottoscrizione della parte, ma solo quella del difensore – cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2018,
n. 21962: “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l.
n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”), e non essendo sufficiente l'autocertificazione della situazione reddituale allegata al fascicolo di parte ricorrente nella fase di ATPO
(rilasciata al diverso fine dell'esenzione dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo – sulla diversità delle due dichiarazioni, cfr. Corte appello
Catanzaro, sez. lav., sent. n. 276/2019), occorre precedere alla regolamentazione delle spese di lite.
5.1. Orbene, se ne dispone la compensazione integrale, alla luce natura assistenziale delle questioni controverse affrontate, mentre quelle di consulenza
Pag. 3 a 4 tecnica, liquidate con separato e coevo decreto, vengono poste a carico solidale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dalle avvocatesse Maria Adelaide Parte_1
Scarfone e Clementina Colao
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, CP_2
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 7.3.2023, ha proposto opposizione Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo instaurato ex art. 445-bis c.p.c. (n. 426/2022
R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata pensione di inabilità (inabilità al 100%), di cui all'art. 12 l. n. 118/1971, o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (invalidità pari o superiore al 74%), di cui all'art. 13 l. n. 118/1971 ed, in ogni caso, delle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, l. n.
104/1992.
2. Si è costituito l' , argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. CP_1
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445-bis, co. 6, c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 22.2.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 3.2.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 7.3.2023.
4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto la domanda appare infondata anche alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si
è verificato che la ricorrente non possiede il requisito sanitario richiesto.
4.1. Il nuovo Consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il Tribunale condivide, adeguatamente rispondendo alle osservazioni presentate dalle parti, è giunto alla conclusione che il ricorrente, per le patologie constatate nel corso delle operazioni peritali (e analiticamente indicate a pag. 6 della consulenza), è invalido al 68% ed è soggetto portatore di handicap non in situazione di gravità.
Pag. 2 a 4 4.2. Alla luce di tali considerazioni, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione, in difetto del requisito sanitario richiesto.
4.3. A conclusioni diverse non si perviene neppure valorizzando le censure che la parte ricorrente ha mosso avverso l'elaborato peritale (cfr. note di trattazione scritta del 3/2/2025), che, invero, si traducono in un mero dissenso diagnostico che non si confronta efficacemente con l'accertamento medico-legale espletato e con le spiegazioni scientifiche fornite dal CTU proprio in risposta alle medesime osservazioni (cfr. allegato alla consulenza).
5. In mancanza della rituale dichiarazione reddituale all'uopo richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (non rinvenendosi in ricorso la sottoscrizione della parte, ma solo quella del difensore – cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2018,
n. 21962: “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l.
n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”), e non essendo sufficiente l'autocertificazione della situazione reddituale allegata al fascicolo di parte ricorrente nella fase di ATPO
(rilasciata al diverso fine dell'esenzione dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo – sulla diversità delle due dichiarazioni, cfr. Corte appello
Catanzaro, sez. lav., sent. n. 276/2019), occorre precedere alla regolamentazione delle spese di lite.
5.1. Orbene, se ne dispone la compensazione integrale, alla luce natura assistenziale delle questioni controverse affrontate, mentre quelle di consulenza
Pag. 3 a 4 tecnica, liquidate con separato e coevo decreto, vengono poste a carico solidale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4