CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16134 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 16134 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza di ricusazione avanzata nell'interesse di AN OL nei confronti del dott. Alessandro Chionna, Gup del Tribunale di Varese, nel procedimento penale n. 3888/2010, rispetto al quale lo stesso dott. Chionna aveva avanzato richieste di astensione il 30 agosto 2022 ed il 21 giugno 2023, entrambe rigettate dal Presidente del Tribunale di Varese, rispettivamente in data 6 settembre 2022 e 19 giugno 2023. 1.1. La Corte d'appello rigettava l'istanza di ricusazione avanzata dalla difesa del OL, innanzitutto ricordando le ragioni che avevano determinato il dott. Chionna a richiedere di astenersi, nella seconda occasione, e che erano le seguenti. Nel corso del 2015, il citato giudice aveva emesso, nel procedimento n. 3577/2013 nei confronti di tale OM Di EG, un provvedimento di archiviazione per il reato di cui all'art. 2634 cod. civ., su denuncia del OL, traendo argomenti dalla richiesta di rinvio a giudizio del presente procedimento (prodotta in atti dal pubblico ministero), il n. 3888/2010, in cui era emerso, appunto, che AN OL doveva rispondere, al capo C della rubrica, di un fatto di bancarotta relativo alla stessa spa FI, la società dalla cui curatela Di EG, quale legale rappresentante della società denominata anch'essa Hotel Capolago, aveva preso in locazione l'Hotel Capolago, salvo poi rescindere il contratto stipulandolo a noma di altra società, la DA Hotel. Il Presidente del Tribunale di Varese, su tale astensione, nel respingerla aveva osservato che l'indagato Di EG, nel proc D imento archiviato, che si ipotizzava pregiudicare il nuovo giudizio, era stat el reato di infedeltà patrimoniale (per avere, come si è ricordato, ottenuto dalla curatela di FI, in locazione un albergo, prima per una società poi per un'altra) e per essersi appropriato di qualche decina di televisori. Così che quel giudizio, osservava il Presidente, atteneva a condotte del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle oggetto del procedimento rispetto al quale il dott. Chionna aveva chiesto di astenersi, in cui si erano ascrit:ti al OL una serie di episodi di bancarotta, relativi ad una pluralità di società fallite, fra le quali pur si annoverava la spa FI, non giustificandosi così la richiesta di astensione del medesimo. 1.2. Tutto ciò premesso, la Corte d'appello, muovendo dai principi di diritto fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 (e nella sentenza n. 308 del 1997), osservava come il dott. Chionna, nel provvedimento di 1 archiviazione del 18 giugno 2015 (emesso nel procedimento n. 3577/2013), si fosse limitato a prendere atto della pendenza del procedimento n. 3888/2010 (rispetto al quale oggi è chiamato a celebrare l'udienza preliminare), senza che da ciò ne potesse derivare un qualche effetto pregiudizievole, posto che i fatti reato oggetto di quel provvedimento di archiviazione erano tutt'affatto diversi da quelli per cui si doveva celebrare l'udienza preliminare, Osservava inoltre che la nota del 24 aprile 2015, depositata dal pubblico ministero nel precedente processo, ipotizzato come pregiudicante il suo giudizio nel nuovo processo, riguardava soltanto delle affermazioni del Di EG e non le ipotesi di reato descritte nella richiesta di rinvio a giudizio del processo in corso. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Ivano Chiesa, deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000. Si ricordava come lo stesso giudice interessato avesse, per ben due volte, chiesto di astenersi dal giudicare il processo pendente nei confronti del OL. Evidentemente ritenendo di avere già espresso valutazioni inerenti alla responsabilità del medesimo in ordine ai fatti contestatigli. La richiesta di astensione era stata, invece, rigettata dal Presidente del Tribunale, negando quel che lo stesso giudice aveva invece affermato, di avere già espresso considerazioni che ne pregiudicavano il giudizio. Ed era a tale seconda opinione che occorreva dare prevalenza. Così che era errata la considerazione della Corte d'appello secondo cui, in precedenza, nel 2015, il dott. Chionna si fosse limitato a prendere atto della pendenza del processo n. 3888/2010, senza farne derivare alcun effetto pregiudicante, in un processo per fatti diversi, dovendosi, invece, prendere atto che comunque il dott. Chionna aveva espresso sull'attuale processo un giudizio di merito. Né poteva condividersi l'affermazione della Corte territoriale laddove aveva in sostanza osservato come il pregiudizio del giudice in un successivo processo possa configurarsi nel solo caso in cui abbia valutato nel merito sulle medesime condotte poi nuovamente sottoposte al suo vaglio. Tanto che la Corte costituzionale aveva affermato come i fatti pregiudicanti possono derivare anche da valutazioni operate in procedimenti di natura non di natura penale (come, ad esempio, in tema di misure di prevenzione). E, lo si ricordava, il dott. Chionna aveva già espresso chiari giudizi sulla spoliazione da parte del OL delle società fallite, ed in particolare della spa FI (come contestate al capo C dell'imputazione). 2 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto LA Filippi, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse di AN OL non merita accoglimento. 1. In tema di ricusazione del giudice, per avere in precedenza espresso giudizi pregiudicanti la sua imparzialità in riferimento al processo penale in corso, la Corte costituzionale - come ricordato sia dalla Corte d'appello sia dal ricorrente - la Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 2000, aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti (e che possa, pertanto, astenersi ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., come aveva chiesto al proprio Presidente il dott. Chionna nell'odierno caso concreto) il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". Nella medesima pronuncia la Corte aveva altresì osservato come lo specifico caso di astensione-ricusazione rilevato non fosse già disciplinato dal combinato disposto degli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen. e dovesse essere pertanto introdotto nell'ordinamento con una pronuncia additiva volta a garantire l'estensione dell'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice. Aggiungeva che "l'intervento è imposto dai parametri costituzionali a cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (v., ad esempio, sentenze nn. 113 del 2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del 1996, 432 del 1995); principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, Cost. (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), là dove viene enunciata la regola che ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale". Ed ancora la Corte precisava i criteri che avrebbero dovuto condurre il giudice (che si astiene o che decide sulla ricusazione) a riconoscere la nuova ipotesi di ricusazione-astensione. 3 Affermava che "non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (v. la costante giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e le decisioni in queste richiamate, nonché, da ultimo, le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997). Pur se sottolineava che "l'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi - oggetto del presente giudizio - del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante" e che "la funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa". Avvertiva infine: "si deve comunque precisare che, alla stregua dei rapporti sistematici tra incompatibilità e cause di astensione-ricusazione, queste ultime, ove si sostanzino nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento, sono caratterizzate dalla loro non idoneità ad essere tipicizzate preventivamente dal legislatore, in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità. Sarà dunque l'elaborazione giurisprudenziale, così come è avvenuto per le cause di astensione e di ricusazione già previste nel codice, a definire i vari casi di applicazione di questa causa di ricusazione". 2. E' lasciato, pertanto, secondo la stessa Corte costituzionale, al giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione l'accertamento dell'effetto pregiudicante del provvedimento preso nel precedente processo, non potendosi neppure stilare un prontuario di esempi a tale riguardo, proprio per l'estrema varietà dei provvedimenti che possono comportare tale effetto e per i giudizi in esso contenuti. La valutazione da effettuare si deve innanzitutto fondare sul contenuto oggettivo del provvedimento pregiudicante - così da non avere rilievo alcuno l'integrazione dello stesso da parte del giudice che intende astenersi circa le ragioni, non esplicitate nel medesimo, che ne avevano determinato la decisione 4 (non potendosi pertanto attribuire alcun valore all'affermazione della difesa dell'imputato circa il "peso" da attribuire a quanto affermato dal dott. Chionna, rispetto a quanto rilevato dal Presidente del Tribunale, che non risulti però dalla esplicita lettera del provvedimento di archiviazione, a suo tempo redatto) - e deve consistere, come precisato nella citata sentenza della Corte costituzionale, non in una mera presa d'atto dell'esistenza di un altro procedimento (quello ipoteticamente pregiudicato) ma in una reale valutazione dei fatti-reato in esso giudicati (si ripete, per comodità, l'affermazione della Corte: non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio"). A mero titolo di esempio, si ricordano le fattispecie concrete che avevano determinato la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 37 cod. proc. pen.: nel primo caso i giudici, invano ricusati, avevano espresso, nell'ambito di un precedente procedimento di prevenzione, valutazioni e giudizi di merito in relazione ai medesimi fatti attribuiti ai soggetti sottoposti al giudizio penale per le medesime condotte (l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e la partecipazione ad essa dei medesimi soggetti ora sottoposti a giudizio penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.); nel secondo caso, uno dei giudici, invano ricusato in un procedimento sempre per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., aveva già giudicato uno degli imputati, ritenendo sussistere a suo carico l'aggravante mafiosa in relazione ad un reato fine in diverso procedimento contestato (precisando tuttavia - la Corte - in quest'ultimo caso, che, non inevitabilmente sovrapponendosi i due accertamenti, andava verificato se "II giudizio sulla sussistenza dell'aggravante può in concreto presupporre una valutazione sul merito non solo dell'esistenza dell'associazione criminosa, ma anche della partecipazione dell'imputato a tale associazione"). 3. Riportati, allora, i criteri fissati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, se ne deduce che il provvedimento di archiviazione preso a suo tempo dal dott. Chionna, per pregiudicarne la veste di giudice di Gup nell'odierno processo, avrebbe dovuto riportare un giudizio sulla concreta ipotesi di bancarotta contestata al OL in relazione alla fallita società FI. Giudizio - su un fatto-reato che, peraltro, a questa Corte non è stato neppure sommariamente descritto (si è solo genericamente indicata un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale), tanto se ne è ritenuta l'estraneità all'odierna contesa - che non risulta affatto essere stato pronunciato, avendo il dott. Chionna, nel provvedimento ipotizzato come pregiudicante, solo tratto argomenti più 5 generali da quella richiesta di rinvio a giudizio, senza operare sulla stessa accertamento alcuno, per dedurne, poi, l'insostenibilità dell'accusa nei confronti di un altro soggetto, OM Di EG, per un fatto del tutl:o diverso (da quello imputato al OL nel nuovo processo) sia nel titolo del reato, sia nella condotta prospettata (una infedeltà patrimoniale la cui unica, labile, ed irrilevante a questi fini, connessione risiederebbe nella sola individuazione del denunciante nello stesso AN OL). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 16134 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza di ricusazione avanzata nell'interesse di AN OL nei confronti del dott. Alessandro Chionna, Gup del Tribunale di Varese, nel procedimento penale n. 3888/2010, rispetto al quale lo stesso dott. Chionna aveva avanzato richieste di astensione il 30 agosto 2022 ed il 21 giugno 2023, entrambe rigettate dal Presidente del Tribunale di Varese, rispettivamente in data 6 settembre 2022 e 19 giugno 2023. 1.1. La Corte d'appello rigettava l'istanza di ricusazione avanzata dalla difesa del OL, innanzitutto ricordando le ragioni che avevano determinato il dott. Chionna a richiedere di astenersi, nella seconda occasione, e che erano le seguenti. Nel corso del 2015, il citato giudice aveva emesso, nel procedimento n. 3577/2013 nei confronti di tale OM Di EG, un provvedimento di archiviazione per il reato di cui all'art. 2634 cod. civ., su denuncia del OL, traendo argomenti dalla richiesta di rinvio a giudizio del presente procedimento (prodotta in atti dal pubblico ministero), il n. 3888/2010, in cui era emerso, appunto, che AN OL doveva rispondere, al capo C della rubrica, di un fatto di bancarotta relativo alla stessa spa FI, la società dalla cui curatela Di EG, quale legale rappresentante della società denominata anch'essa Hotel Capolago, aveva preso in locazione l'Hotel Capolago, salvo poi rescindere il contratto stipulandolo a noma di altra società, la DA Hotel. Il Presidente del Tribunale di Varese, su tale astensione, nel respingerla aveva osservato che l'indagato Di EG, nel proc D imento archiviato, che si ipotizzava pregiudicare il nuovo giudizio, era stat el reato di infedeltà patrimoniale (per avere, come si è ricordato, ottenuto dalla curatela di FI, in locazione un albergo, prima per una società poi per un'altra) e per essersi appropriato di qualche decina di televisori. Così che quel giudizio, osservava il Presidente, atteneva a condotte del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle oggetto del procedimento rispetto al quale il dott. Chionna aveva chiesto di astenersi, in cui si erano ascrit:ti al OL una serie di episodi di bancarotta, relativi ad una pluralità di società fallite, fra le quali pur si annoverava la spa FI, non giustificandosi così la richiesta di astensione del medesimo. 1.2. Tutto ciò premesso, la Corte d'appello, muovendo dai principi di diritto fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 (e nella sentenza n. 308 del 1997), osservava come il dott. Chionna, nel provvedimento di 1 archiviazione del 18 giugno 2015 (emesso nel procedimento n. 3577/2013), si fosse limitato a prendere atto della pendenza del procedimento n. 3888/2010 (rispetto al quale oggi è chiamato a celebrare l'udienza preliminare), senza che da ciò ne potesse derivare un qualche effetto pregiudizievole, posto che i fatti reato oggetto di quel provvedimento di archiviazione erano tutt'affatto diversi da quelli per cui si doveva celebrare l'udienza preliminare, Osservava inoltre che la nota del 24 aprile 2015, depositata dal pubblico ministero nel precedente processo, ipotizzato come pregiudicante il suo giudizio nel nuovo processo, riguardava soltanto delle affermazioni del Di EG e non le ipotesi di reato descritte nella richiesta di rinvio a giudizio del processo in corso. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Ivano Chiesa, deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000. Si ricordava come lo stesso giudice interessato avesse, per ben due volte, chiesto di astenersi dal giudicare il processo pendente nei confronti del OL. Evidentemente ritenendo di avere già espresso valutazioni inerenti alla responsabilità del medesimo in ordine ai fatti contestatigli. La richiesta di astensione era stata, invece, rigettata dal Presidente del Tribunale, negando quel che lo stesso giudice aveva invece affermato, di avere già espresso considerazioni che ne pregiudicavano il giudizio. Ed era a tale seconda opinione che occorreva dare prevalenza. Così che era errata la considerazione della Corte d'appello secondo cui, in precedenza, nel 2015, il dott. Chionna si fosse limitato a prendere atto della pendenza del processo n. 3888/2010, senza farne derivare alcun effetto pregiudicante, in un processo per fatti diversi, dovendosi, invece, prendere atto che comunque il dott. Chionna aveva espresso sull'attuale processo un giudizio di merito. Né poteva condividersi l'affermazione della Corte territoriale laddove aveva in sostanza osservato come il pregiudizio del giudice in un successivo processo possa configurarsi nel solo caso in cui abbia valutato nel merito sulle medesime condotte poi nuovamente sottoposte al suo vaglio. Tanto che la Corte costituzionale aveva affermato come i fatti pregiudicanti possono derivare anche da valutazioni operate in procedimenti di natura non di natura penale (come, ad esempio, in tema di misure di prevenzione). E, lo si ricordava, il dott. Chionna aveva già espresso chiari giudizi sulla spoliazione da parte del OL delle società fallite, ed in particolare della spa FI (come contestate al capo C dell'imputazione). 2 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto LA Filippi, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse di AN OL non merita accoglimento. 1. In tema di ricusazione del giudice, per avere in precedenza espresso giudizi pregiudicanti la sua imparzialità in riferimento al processo penale in corso, la Corte costituzionale - come ricordato sia dalla Corte d'appello sia dal ricorrente - la Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 2000, aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti (e che possa, pertanto, astenersi ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., come aveva chiesto al proprio Presidente il dott. Chionna nell'odierno caso concreto) il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". Nella medesima pronuncia la Corte aveva altresì osservato come lo specifico caso di astensione-ricusazione rilevato non fosse già disciplinato dal combinato disposto degli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen. e dovesse essere pertanto introdotto nell'ordinamento con una pronuncia additiva volta a garantire l'estensione dell'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice. Aggiungeva che "l'intervento è imposto dai parametri costituzionali a cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (v., ad esempio, sentenze nn. 113 del 2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del 1996, 432 del 1995); principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, Cost. (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), là dove viene enunciata la regola che ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale". Ed ancora la Corte precisava i criteri che avrebbero dovuto condurre il giudice (che si astiene o che decide sulla ricusazione) a riconoscere la nuova ipotesi di ricusazione-astensione. 3 Affermava che "non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (v. la costante giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e le decisioni in queste richiamate, nonché, da ultimo, le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del 1997). Pur se sottolineava che "l'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi - oggetto del presente giudizio - del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante" e che "la funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa". Avvertiva infine: "si deve comunque precisare che, alla stregua dei rapporti sistematici tra incompatibilità e cause di astensione-ricusazione, queste ultime, ove si sostanzino nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento, sono caratterizzate dalla loro non idoneità ad essere tipicizzate preventivamente dal legislatore, in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l'effetto pregiudicante per l'imparzialità. Sarà dunque l'elaborazione giurisprudenziale, così come è avvenuto per le cause di astensione e di ricusazione già previste nel codice, a definire i vari casi di applicazione di questa causa di ricusazione". 2. E' lasciato, pertanto, secondo la stessa Corte costituzionale, al giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione l'accertamento dell'effetto pregiudicante del provvedimento preso nel precedente processo, non potendosi neppure stilare un prontuario di esempi a tale riguardo, proprio per l'estrema varietà dei provvedimenti che possono comportare tale effetto e per i giudizi in esso contenuti. La valutazione da effettuare si deve innanzitutto fondare sul contenuto oggettivo del provvedimento pregiudicante - così da non avere rilievo alcuno l'integrazione dello stesso da parte del giudice che intende astenersi circa le ragioni, non esplicitate nel medesimo, che ne avevano determinato la decisione 4 (non potendosi pertanto attribuire alcun valore all'affermazione della difesa dell'imputato circa il "peso" da attribuire a quanto affermato dal dott. Chionna, rispetto a quanto rilevato dal Presidente del Tribunale, che non risulti però dalla esplicita lettera del provvedimento di archiviazione, a suo tempo redatto) - e deve consistere, come precisato nella citata sentenza della Corte costituzionale, non in una mera presa d'atto dell'esistenza di un altro procedimento (quello ipoteticamente pregiudicato) ma in una reale valutazione dei fatti-reato in esso giudicati (si ripete, per comodità, l'affermazione della Corte: non è sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio"). A mero titolo di esempio, si ricordano le fattispecie concrete che avevano determinato la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 37 cod. proc. pen.: nel primo caso i giudici, invano ricusati, avevano espresso, nell'ambito di un precedente procedimento di prevenzione, valutazioni e giudizi di merito in relazione ai medesimi fatti attribuiti ai soggetti sottoposti al giudizio penale per le medesime condotte (l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e la partecipazione ad essa dei medesimi soggetti ora sottoposti a giudizio penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.); nel secondo caso, uno dei giudici, invano ricusato in un procedimento sempre per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., aveva già giudicato uno degli imputati, ritenendo sussistere a suo carico l'aggravante mafiosa in relazione ad un reato fine in diverso procedimento contestato (precisando tuttavia - la Corte - in quest'ultimo caso, che, non inevitabilmente sovrapponendosi i due accertamenti, andava verificato se "II giudizio sulla sussistenza dell'aggravante può in concreto presupporre una valutazione sul merito non solo dell'esistenza dell'associazione criminosa, ma anche della partecipazione dell'imputato a tale associazione"). 3. Riportati, allora, i criteri fissati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, se ne deduce che il provvedimento di archiviazione preso a suo tempo dal dott. Chionna, per pregiudicarne la veste di giudice di Gup nell'odierno processo, avrebbe dovuto riportare un giudizio sulla concreta ipotesi di bancarotta contestata al OL in relazione alla fallita società FI. Giudizio - su un fatto-reato che, peraltro, a questa Corte non è stato neppure sommariamente descritto (si è solo genericamente indicata un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale), tanto se ne è ritenuta l'estraneità all'odierna contesa - che non risulta affatto essere stato pronunciato, avendo il dott. Chionna, nel provvedimento ipotizzato come pregiudicante, solo tratto argomenti più 5 generali da quella richiesta di rinvio a giudizio, senza operare sulla stessa accertamento alcuno, per dedurne, poi, l'insostenibilità dell'accusa nei confronti di un altro soggetto, OM Di EG, per un fatto del tutl:o diverso (da quello imputato al OL nel nuovo processo) sia nel titolo del reato, sia nella condotta prospettata (una infedeltà patrimoniale la cui unica, labile, ed irrilevante a questi fini, connessione risiederebbe nella sola individuazione del denunciante nello stesso AN OL). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.