TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE EL IA Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Salvago Anna, giusta procura in atti,
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Vella Vincenzo, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 26 settembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 9 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 6933 del 2024, divenuto esecutivo il 24 luglio 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le con- dizioni previste non si ritengono in contrasto con l'interesse del minore.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle, il 9 ottobre 2010, da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti del matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 2010 alle condizioni di cui al ricorso congiunto de- positato il 17 luglio 2025; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. DI GU
SE EL IA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. SE EL IA Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1296 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Salvago Anna, giusta procura in atti,
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Vella Vincenzo, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 26 settembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 9 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 6933 del 2024, divenuto esecutivo il 24 luglio 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le con- dizioni previste non si ritengono in contrasto con l'interesse del minore.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle, il 9 ottobre 2010, da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti del matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 35, parte II, serie A, dell'anno 2010 alle condizioni di cui al ricorso congiunto de- positato il 17 luglio 2025; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. DI GU
SE EL IA
- 4 -