CA
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/08/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2642/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC da (C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Livia Salvini, Parte_1 P.IVA_1
Davide De Girolamo e Massimiliano Manduchi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, Piazza Venezia n. 11 Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Sandro Grossi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in , piazza V CP_1
Giornate n. 1 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7369/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/7/2024
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, ritenuto infondata e illegittima ogni deduzione in fatto e in diritto dell'appellato , e disattendendo ogni sua istanza: CP_1
- preliminarmente, stralciare dal fascicolo di causa l'allegato n. 28, versato in atti dapprima in data 10 marzo 2025 e poi nuovamente, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025, lo stesso giorno d'udienza: tale documento non pare presente nel fascicolo di primo grado;
- nel merito, in via principale, accogliere i dedotti motivi di appello n. 1 e n. 2 e, in riforma della sentenza impugnata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, pagina 1 di 10 Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23 luglio 2024, notificata il 24 luglio 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa di restituzione dell'IVA versata dal all' in CP_1 Pt_1 misura asseritamente eccessiva;
- nel merito, e sempre in via principale, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per : Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che l'appello proposto da avverso la Sentenza Parte_1
n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024, è inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per le ragioni in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio; Per l'effetto:
- confermare l'appellata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 7369/2024 – Parte_1
R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024, per i motivi di fatti esposti in narrativa e per le ragioni di diritto sopra svolte, nonché per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; Per l'effetto:
- confermare l'appellata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il Condominio ” (di seguito, per brevità, ”) conveniva Controparte_1 CP_1 davanti al Tribunale di Milano (d'ora innanzi ) chiedendo di accertare Parte_1 Pt_1 che l'aliquota IVA correttamente applicabile al consumo di energia relativo alle parti e ai servizi comuni del Condominio era del 10% e, conseguentemente, di accertare l'illegittimità dell'applicazione dell'aliquota IVA al 22% ai rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta, con conseguente diritto alla restituzione della somma di € 13.353,60, oltre interessi e pagina 2 di 10 rivalutazione monetaria, versata indebitamente dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, data di cambio del fornitore di energia elettrica.
2. A fondamento delle proprie domande il deduceva: CP_1
- che dopo la sua costituzione, risalente all'anno 2015, aveva stipulato con un contratto di Pt_1 fornitura di energia elettrica per le parti e i servizi comuni trasmettendo al gestore, in data
24.3.2016 e in data 27.5.2016, la dichiarazione di esclusiva residenzialità del ai CP_1 fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%.;
- che, sino al novembre 2018, il gestore aveva fornito al energia elettrica, Pt_1 CP_1 applicando l'IVA al 10%, in conformità all'uso residenziale, mentre dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, aveva arbitrariamente applicato al Condominio l'aliquota IVA al 22%;
- di avere pertanto versato indebitamente ad a complessiva somma di € 13.353,60 a titolo Pt_1 di IVA non dovuta, come peraltro accertato, a seguito di interpello (n. 956-55/2021), dall'Agenzia delle Entrate-Divisione Contribuenti che, preso atto della conformazione strutturale e impiantistica del costituito da unità immobiliari con destinazione CP_1 residenziale e utilizzo di energia per soli usi domestici, aveva ritenuto del tutto corretta e legittima l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, anziché al 22% (doc. 18 fascicolo attoreo di primo grado).
Il precisava infatti di essere composto da 83 unità immobiliari ad uso abitativo, CP_1 divise in sei scale, da 130 box pertinenziali e da 3 negozi che, pur essendo ubicati all'interno delle mura del si trovavano al piano terreno, accedevano direttamente alla CP_1 pubblica via e, non essendo collegati ad alcun servizio comune o parte comune del , CP_1 godevano di un sistema di illuminazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria autonomi ed erano esclusi dai riparti delle relative spese condominiali;
insisteva, pertanto, per la restituzione della suddetta somma.
3. La convenuta si costituiva in giudizio sollevando eccezioni di incompetenza del giudice adito ex art. 29 co. 2 c.p.c., di improcedibilità sia del rito sommario di cognizione che della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava tutto quanto dedotto dall'attore, deducendo la correttezza del proprio operato in quanto la ragione della modifica del regime IVA era dovuta, fiscalmente, “al doveroso allineamento della società” a due risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente la n. 3 del dicembre 2018 (con disapplicazione massiva dell'aliquota agevolata) e la n. 142 del marzo
2021 (con possibilità di ripristinare l'aliquota ridotta, senza alcun effetto retroattivo, in presenza di condomini costituiti esclusivamente da unità immobiliari ad uso abitativo privato). Chiedeva
pagina 3 di 10 pertanto il rigetto delle domande avversarie e la condanna del al pagamento delle CP_1 spese di lite.
4. Il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza con cui accoglieva le domande del e condannava alla rifusione, in favore dell'attore, dell'importo CP_1 Pt_1 di € 13.353,60, oltre interessi legali da ogni singola dazione al saldo effettivo e rimborso delle spese di lite.
4.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale, richiamato il primo periodo del n. 103) della tabella
A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce l'aliquota agevolata al 10% per “l'energia elettrica per uso domestico”, riteneva fondata la domanda del Condominio in Cont quanto “tale uso domestico, come anche rilevato dall' nel parere allegato dal ricorrente sub doc. 18), si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano
l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture
a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione (Cfr. circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82,ris. 28/01/2008,
n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).”
Il primo giudice, quindi, accertava che, contrariamente all'assunto della convenuta, l'utilizzo da parte del dell'energia elettrica contrattualizzata con era per uso CP_1 Pt_1 esclusivamente residenziale, legittimando l'applicazione dell'IVA agevolata al 10%, così come in effetti era avvenuto sino al mese di novembre 2018 sulla base della dichiarazione resa dall'utente al momento della stipula contrattuale e che la rettifica operata da sarebbe Pt_1 stata effettuata arbitrariamente, sulla scorta di una risposta dell'Agenzia delle Entrate (la n. 3 del dicembre 2018) riferibile tuttavia alla diversa ipotesi di condominio con natura
“prevalentemente residenziale”, cioè caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari con destinazione diversa (uffici, studi professionali, negozi ecc.), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Affermava pertanto che la pretesa di i rettificare l'aliquota Iva dal 10% al 22%, Pt_1 effettuata dall'ente in assenza “di una pregressa richiesta da parte dell'Erario di pagamento di somme a tale titolo o di mutamento della normativa di riferimento (bensì sulla scorta di una risposta dell'agenzia delle entrate rispetto ad un caso (...) riferibile ad una situazione differente da quella del condominio ricorrente”, era “frutto di un unilaterale ed erroneo 'ripensamento' in ordine alla misura dell'IVA addebitata all'utente finale” e che, in ogni caso, la tipologia contrattuale applicata da al Condominio (che conterrebbe condizioni riservate ad attività Pt_1 imprenditoriali) non assolveva il fornitore dall'applicazione della corretta misura dell'imposta.
pagina 4 di 10 5. Avverso detta sentenza ha tempestivamente interposto appello, sostanzialmente Pt_1 ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado circa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% in luogo dell'aliquota agevolata al 10% in ossequio alla Risoluzione n. 3 del dicembre
2018 dell'Agenzia delle Entrate, stante l'asserita natura non “integralmente” residenziale del
Condominio, da valutarsi “non solo in base agli accordi di ripartizione delle spese condominiali, ma anche in relazione alla proprietà delle varie unità immobiliari e alla loro natura (privata e residenziale da una parte, e commerciale e non residenziale dall'altra). Di talché, risultando parte del anche tre negozi, nella specie esso deve dirsi CP_1
'prevalentemente', ma non anche 'integralmente', residenziale”.
6. Si è ritualmente costituito il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o CP_1 improponibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. - senza tuttavia fornire alcuna argomentazione che giustifichi l'esame della relativa eccezione - e, nel merito, in via principale, il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
6.1 Passando pertanto ad analizzare direttamente il merito, con il primo motivo, rubricato
“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e della disposizione recata dalla relativa Tabella A, Parte III, al n. 103”, l'appellante contesta l'interpretazione data dal primo giudice a tale disposizione e fornisce del concetto di
“uso domestico” un'interpretazione necessariamente restrittiva, stante l'indiscussa natura di agevolazione fiscale della norma che lo prevede. Ne consegue, secondo l'appellante, che per
“uso domestico” deve intendersi quello realizzato strettamente nel luogo di abitazione e non anche nelle parti comuni a servizio di esse, come peraltro affermato dalla Suprema Corte (Cass.
n. 14097/2024) con riferimento a un'ipotesi di fornitura di beni per “uso domestico” (quella di cui al n. 122 della citata Parte III della tabella A), del tutto similare a quella del n. 103 di odierno interesse. In ossequio ai principi già espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpretazione dell'espressione da effettuarsi “conformemente al suo senso abituale”, e dalla circolare del MEF n. 82 del 7 aprile 1999, quanto all'interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA, la condizione per l'applicabilità dell'aliquota agevolata, secondo la
Cassazione, è che l'energia sia impiegata nell'ambito di un'abitazione, anche se di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri ecc., dovendo il termine “uso domestico” limitare l'agevolazione al requisito della residenzialità della struttura.
Secondo l'appellante, pertanto, la Risoluzione n. 142 del marzo 2021, con cui l'Agenzia ha mutato il proprio orientamento affermando la possibilità di applicare l'aliquota ridotta ai condomini costituiti esclusivamente da unità immobiliari ad uso abitativo privato (laddove la precedente Risoluzione del 2018 aveva ritenuto che “per l'energia elettrica, che alimenta parti
pagina 5 di 10 comuni dei condomini, non sussistono i requisiti previsti dalla norma sopra richiamata in quanto destinata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione”), non sarebbe conforme all'insegnamento della Suprema Corte e, in ogni caso, non inficerebbe la validità del regime del 22% applicato da ino al 2021 “in base alla corretta interpretazione Pt_1 della legge vigente”.
6.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1118 del codice civile e ciò in quanto “il Condominio comprende anche tre negozi e, ai sensi dell'art.
1118 del c.c., questi non possono rinunziare al loro diritto sulle parti comuni, sicché anche
l'esclusione dal pagamento delle spese relative alla gestione delle parti comuni affermata da
Controparte, non fa acquisire il carattere di 'esclusiva residenzialità' al condominio”.
L'appellante sostiene pertanto che il carattere di residenzialità “deve rimanere ancorato al concetto di proprietà”, nel senso che i negozi facenti parte del Condominio appellato dovranno in ogni caso partecipare alle spese relative alla manutenzione dei cavi che trasportano l'energia elettrica, in virtù di quanto disposto dell'art. 1118 c.c., con la conseguenza che il Condominio non può essere inteso come integralmente residenziale e allo stesso non spetta l'aliquota agevolata al 10% “anche a voler seguire l'indirizzo estensivo (che qui comunque si contesta) recato dalla citata Risoluzione del marzo 2021”.
7. L'appello è infondato e va respinto.
Preliminarmente si osserva che è incontestato che tra il Condominio (all'epoca composto Pt_1 da un'unità immobiliare di proprietà di una società commerciale e da unità immobiliari disabitate di proprietà esclusiva della società costruttrice che poi le vendette a famiglie e a persone fisiche a scopo residenziale, il che giustificava la particolare tipologia di contratto
“Anno Sicuro” riservata alle aziende titolari di siti destinati a usi diversi da quelle domestici) sia intercorso un rapporto di somministrazione mediante la sottoscrizione di un'offerta di fornitura riferita ai seguenti POD:
-POD IT001E18284012 – Scala D: luci nelle parti comuni ed ascensore scala D;
-POD IT001E18284026 – Scala E: luci nelle parti comuni ed ascensore scala E;
-POD IT001E18284017 – Scala F: luci nelle parti comuni ed ascensore scala F;
-POD IT001E18284018 – Scala G: luci nelle parti comuni e ascensore scala G;
-POD IT001E18284034 – Scala L: luci nelle parti comuni e ascensore scala L;
-POD IT001E18284033 – Scala M: luci nelle parti comuni e ascensore scala M;
-POD IT001E18284029 – Sistema Antincendio;
-POD IT001E18284035 – Parti comuni antistanti i box (luci e cancelli carrai);
-POD IT001E18302236 – Centrale Termica e Tecnologica.
pagina 6 di 10 E' inoltre pacifico che, in assenza di una specifica indicazione contrattuale in punto di aliquota
IVA e dopo la dichiarazione di residenzialità resa dal Condominio in data 24 marzo 2016 e ancora in data 27 maggio 2016 (e quindi a utenze già attivate da qualche mese), ha Pt_1 applicato l'IVA agevolata al 10% sino al mese di novembre 2018, mentre per il periodo successivo, dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, ha applicato l'aliquota IVA al 22%. Pt_1
8. È altresì incontestato che il si compone di 3 negozi che, come puntualmente CP_1 precisato dalla difesa dell'appellato e riscontrato dal Regolamento condominiale contrattuale versato in atti (art. 11), “pur essendo ubicati all'interno delle mura del , si trovano CP_1 al piano terreno, accedono direttamente alla pubblica via e non sono collegati ad alcun servizio comune o parte comune del : né scale, né ascensori, né cancelli, né impianti, né CP_1 autorimessa. Tali negozi sono infatti strutturalmente e funzionalmente indipendenti dagli accessi comuni pedonali e carrabili (lato strada), dai servizi comuni e privati (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria) e dalle utenze comuni e private
(consumo di energia elettrica) rispetto alle 83 unità abitative ed ai relativi 130 box pertinenziali. I tre negozi godono di un sistema di illuminazione, di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria autonomi e rimangono esclusi dai riparti delle relative spese condominiali”.
Risulta dunque che tali negozi sono indipendenti dagli accessi e dai servizi comuni e dalle utenze comuni rispetto alle 83 unità abitative e ai relativi box.
9. La conformazione della struttura abitativa condominiale, come detto, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di e risulta ulteriormente comprovata dal documento 28 Pt_1 denominato “progetto impianti Condominio”, depositato dal nel fascicolo di primo CP_1 grado con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e composto dai documenti da 28A
a 28L che a loro volta costituiscono file zip riferiti ai documenti progettuali degli impianti elettrici, prodotti proprio a dimostrazione della natura esclusivamente residenziale dello stabile condominiale.
A tale proposito, si rappresenta che con note scritte in sostituzione dell'udienza Pt_1 dell'1/7/2025, ha chiesto lo stralcio del suddetto documento n. 28, depositato da controparte anche nel giudizio d'appello, adducendo che “tale documento non pare presente nel fascicolo di primo grado”. Ebbene si rileva che la stessa ebbe a contestare il documento proprio nel Pt_1 giudizio di primo grado laddove, a pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., affermava che “il documento 28 - Progetto impianti – nulla aggiunge al giudizio e alle CP_1 prospettazioni avversarie, in quanto inidoneo a superare le oggettive risultanze di cui tra
l'altro ai contratti firmati dal medesimo”. Nessuna specifica e oggettiva CP_1
pagina 7 di 10 circostanza risulta dunque essere stata sollevata da sì da confutare che i cavi elettrici del Pt_1
Condomino alimentano solo ed esclusivamente appartamenti e relative cantine ed autorimesse, in linea con l'uso domestico richiesto per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
10. Acclarata dunque la natura “esclusivamente residenziale” del Condominio, essendo lo stesso composto da abitazioni che utilizzano l'energia esclusivamente per uso domestico, si ritiene che il regime fiscale applicabile debba essere quello dell'IVA agevolata al 10%, destinato, per l'appunto, all'utilizzo di “energia elettrica per uso domestico”, in linea con quanto statuito dal primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta. Parte III.
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) e dal parere fornito, su interpello del dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui “Con riferimento al caso di specie (...) CP_1 trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a 'uso domestico' per il consumo finale - diversamente dalla fattispecie esaminata nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini (cd.
'prevalentemente residenziali') costituiti da anche unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi - si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10 per cento.”.
D'altro canto, come opportunamente osservato dal Condominio nella “soluzione interpretativa prospettata dal contribuente”, richiamata e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate nella citata risposta a quesito, “le parti comuni completano da un punto di vista funzionale e strutturale le singole proprietà individuali quali elementi essenziali alla loro destinazione e utilizzazione e vengono usufruite dai condomini per finalità strettamente domestiche”.
La stessa Agenzia, infatti, ha osservato che “la qualificazione come 'uso domestico' o
'promiscuo' delle parti condominiali è coerente con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell'edificio e le unità immobiliari, di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, che non consente di considerare le parti comuni come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”, non offrendo le stesse alcuna utilità autonoma e compiuta, ma essendo la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo “unicamente strumentali all'utilizzazione o al godimento delle parti individuali”.
Non scalfisce le suddette osservazioni neppure l'ordinanza della Suprema Corte n.14097/2024 citata dall'appellante in tema di aliquota agevolata al 10% prevista dal n. 122 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Tale pronuncia, infatti, si inserisce nel medesimo solco pagina 8 di 10 interpretativo qui condiviso, stabilendo che “Il termine 'uso domestico' costituisce una precisa limitazione dell'ambito applicativo dell'agevolazione, richiedendo necessariamente la presenza del requisito della residenzialità della struttura destinataria della prestazione”, anche se “di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri, ecc.” Ne consegue che, considerando l'uso concreto che i condòmini fanno delle parti e degli impianti comuni, appare evidente l'uso domestico dell'energia elettrica, necessario a garantire ai condòmini la fruibilità degli spazi comuni, a loro volta funzionali al godimento delle singole unità abitative.
11. Costituisce infine nuova argomentazione, e come tale motivo di censura inammissibile, la doglianza con cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1118 c.c. sulla base dell'assunto per cui i negozi facenti parte del Condominio, anche se esclusi in base al Regolamento condominiale dal pagamento delle spese di gestione sulle parti comuni, non potrebbero rinunciare al loro diritto sulle stesse. Ci si limita in questa sede ad osservare che, in ogni caso, tale deduzione risulta del tutto inconferente e assorbita dall'accertamento, idoneo a incidere sulla insussistenza di un (non rinunciabile) “diritto sulle parti comuni” in capo ai tre negozi, in ordine alla conformazione del Condominio (che, si ribadisce, non è mai stata contestata da
, i cui cavi elettrici alimentano solo ed esclusivamente gli appartamenti, le relative cantine Pt_1
e le autorimesse (doc. 28 fascicolo attoreo), con ciò confermando la natura esclusivamente residenziale del Condominio dal punto di vista energetico.
12. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al Pt_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese versata in atti dal tenuto conto dei parametri medi (per le fasi di studio, CP_1 introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7369/2024 pubblicata il Parte_1
23.7.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. condanna al rimborso in favore della controparte delle spese del Parte_1 grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC da (C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Livia Salvini, Parte_1 P.IVA_1
Davide De Girolamo e Massimiliano Manduchi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, Piazza Venezia n. 11 Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Sandro Grossi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in , piazza V CP_1
Giornate n. 1 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7369/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/7/2024
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, ritenuto infondata e illegittima ogni deduzione in fatto e in diritto dell'appellato , e disattendendo ogni sua istanza: CP_1
- preliminarmente, stralciare dal fascicolo di causa l'allegato n. 28, versato in atti dapprima in data 10 marzo 2025 e poi nuovamente, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025, lo stesso giorno d'udienza: tale documento non pare presente nel fascicolo di primo grado;
- nel merito, in via principale, accogliere i dedotti motivi di appello n. 1 e n. 2 e, in riforma della sentenza impugnata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, pagina 1 di 10 Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23 luglio 2024, notificata il 24 luglio 2024, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa di restituzione dell'IVA versata dal all' in CP_1 Pt_1 misura asseritamente eccessiva;
- nel merito, e sempre in via principale, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per : Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che l'appello proposto da avverso la Sentenza Parte_1
n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024, è inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per le ragioni in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio; Per l'effetto:
- confermare l'appellata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 7369/2024 – Parte_1
R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024, per i motivi di fatti esposti in narrativa e per le ragioni di diritto sopra svolte, nonché per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; Per l'effetto:
- confermare l'appellata Sentenza n. 7369/2024 – R.G. n. 10099/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, dott.ssa Caterina Bersani, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.07.2024, notificata il 24.07.2024. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il Condominio ” (di seguito, per brevità, ”) conveniva Controparte_1 CP_1 davanti al Tribunale di Milano (d'ora innanzi ) chiedendo di accertare Parte_1 Pt_1 che l'aliquota IVA correttamente applicabile al consumo di energia relativo alle parti e ai servizi comuni del Condominio era del 10% e, conseguentemente, di accertare l'illegittimità dell'applicazione dell'aliquota IVA al 22% ai rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta, con conseguente diritto alla restituzione della somma di € 13.353,60, oltre interessi e pagina 2 di 10 rivalutazione monetaria, versata indebitamente dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, data di cambio del fornitore di energia elettrica.
2. A fondamento delle proprie domande il deduceva: CP_1
- che dopo la sua costituzione, risalente all'anno 2015, aveva stipulato con un contratto di Pt_1 fornitura di energia elettrica per le parti e i servizi comuni trasmettendo al gestore, in data
24.3.2016 e in data 27.5.2016, la dichiarazione di esclusiva residenzialità del ai CP_1 fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10%.;
- che, sino al novembre 2018, il gestore aveva fornito al energia elettrica, Pt_1 CP_1 applicando l'IVA al 10%, in conformità all'uso residenziale, mentre dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, aveva arbitrariamente applicato al Condominio l'aliquota IVA al 22%;
- di avere pertanto versato indebitamente ad a complessiva somma di € 13.353,60 a titolo Pt_1 di IVA non dovuta, come peraltro accertato, a seguito di interpello (n. 956-55/2021), dall'Agenzia delle Entrate-Divisione Contribuenti che, preso atto della conformazione strutturale e impiantistica del costituito da unità immobiliari con destinazione CP_1 residenziale e utilizzo di energia per soli usi domestici, aveva ritenuto del tutto corretta e legittima l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, anziché al 22% (doc. 18 fascicolo attoreo di primo grado).
Il precisava infatti di essere composto da 83 unità immobiliari ad uso abitativo, CP_1 divise in sei scale, da 130 box pertinenziali e da 3 negozi che, pur essendo ubicati all'interno delle mura del si trovavano al piano terreno, accedevano direttamente alla CP_1 pubblica via e, non essendo collegati ad alcun servizio comune o parte comune del , CP_1 godevano di un sistema di illuminazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria autonomi ed erano esclusi dai riparti delle relative spese condominiali;
insisteva, pertanto, per la restituzione della suddetta somma.
3. La convenuta si costituiva in giudizio sollevando eccezioni di incompetenza del giudice adito ex art. 29 co. 2 c.p.c., di improcedibilità sia del rito sommario di cognizione che della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava tutto quanto dedotto dall'attore, deducendo la correttezza del proprio operato in quanto la ragione della modifica del regime IVA era dovuta, fiscalmente, “al doveroso allineamento della società” a due risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente la n. 3 del dicembre 2018 (con disapplicazione massiva dell'aliquota agevolata) e la n. 142 del marzo
2021 (con possibilità di ripristinare l'aliquota ridotta, senza alcun effetto retroattivo, in presenza di condomini costituiti esclusivamente da unità immobiliari ad uso abitativo privato). Chiedeva
pagina 3 di 10 pertanto il rigetto delle domande avversarie e la condanna del al pagamento delle CP_1 spese di lite.
4. Il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza con cui accoglieva le domande del e condannava alla rifusione, in favore dell'attore, dell'importo CP_1 Pt_1 di € 13.353,60, oltre interessi legali da ogni singola dazione al saldo effettivo e rimborso delle spese di lite.
4.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale, richiamato il primo periodo del n. 103) della tabella
A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce l'aliquota agevolata al 10% per “l'energia elettrica per uso domestico”, riteneva fondata la domanda del Condominio in Cont quanto “tale uso domestico, come anche rilevato dall' nel parere allegato dal ricorrente sub doc. 18), si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano
l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture
a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione (Cfr. circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82,ris. 28/01/2008,
n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).”
Il primo giudice, quindi, accertava che, contrariamente all'assunto della convenuta, l'utilizzo da parte del dell'energia elettrica contrattualizzata con era per uso CP_1 Pt_1 esclusivamente residenziale, legittimando l'applicazione dell'IVA agevolata al 10%, così come in effetti era avvenuto sino al mese di novembre 2018 sulla base della dichiarazione resa dall'utente al momento della stipula contrattuale e che la rettifica operata da sarebbe Pt_1 stata effettuata arbitrariamente, sulla scorta di una risposta dell'Agenzia delle Entrate (la n. 3 del dicembre 2018) riferibile tuttavia alla diversa ipotesi di condominio con natura
“prevalentemente residenziale”, cioè caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari con destinazione diversa (uffici, studi professionali, negozi ecc.), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Affermava pertanto che la pretesa di i rettificare l'aliquota Iva dal 10% al 22%, Pt_1 effettuata dall'ente in assenza “di una pregressa richiesta da parte dell'Erario di pagamento di somme a tale titolo o di mutamento della normativa di riferimento (bensì sulla scorta di una risposta dell'agenzia delle entrate rispetto ad un caso (...) riferibile ad una situazione differente da quella del condominio ricorrente”, era “frutto di un unilaterale ed erroneo 'ripensamento' in ordine alla misura dell'IVA addebitata all'utente finale” e che, in ogni caso, la tipologia contrattuale applicata da al Condominio (che conterrebbe condizioni riservate ad attività Pt_1 imprenditoriali) non assolveva il fornitore dall'applicazione della corretta misura dell'imposta.
pagina 4 di 10 5. Avverso detta sentenza ha tempestivamente interposto appello, sostanzialmente Pt_1 ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado circa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% in luogo dell'aliquota agevolata al 10% in ossequio alla Risoluzione n. 3 del dicembre
2018 dell'Agenzia delle Entrate, stante l'asserita natura non “integralmente” residenziale del
Condominio, da valutarsi “non solo in base agli accordi di ripartizione delle spese condominiali, ma anche in relazione alla proprietà delle varie unità immobiliari e alla loro natura (privata e residenziale da una parte, e commerciale e non residenziale dall'altra). Di talché, risultando parte del anche tre negozi, nella specie esso deve dirsi CP_1
'prevalentemente', ma non anche 'integralmente', residenziale”.
6. Si è ritualmente costituito il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o CP_1 improponibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. - senza tuttavia fornire alcuna argomentazione che giustifichi l'esame della relativa eccezione - e, nel merito, in via principale, il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
6.1 Passando pertanto ad analizzare direttamente il merito, con il primo motivo, rubricato
“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e della disposizione recata dalla relativa Tabella A, Parte III, al n. 103”, l'appellante contesta l'interpretazione data dal primo giudice a tale disposizione e fornisce del concetto di
“uso domestico” un'interpretazione necessariamente restrittiva, stante l'indiscussa natura di agevolazione fiscale della norma che lo prevede. Ne consegue, secondo l'appellante, che per
“uso domestico” deve intendersi quello realizzato strettamente nel luogo di abitazione e non anche nelle parti comuni a servizio di esse, come peraltro affermato dalla Suprema Corte (Cass.
n. 14097/2024) con riferimento a un'ipotesi di fornitura di beni per “uso domestico” (quella di cui al n. 122 della citata Parte III della tabella A), del tutto similare a quella del n. 103 di odierno interesse. In ossequio ai principi già espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpretazione dell'espressione da effettuarsi “conformemente al suo senso abituale”, e dalla circolare del MEF n. 82 del 7 aprile 1999, quanto all'interpretazione restrittiva delle agevolazioni IVA, la condizione per l'applicabilità dell'aliquota agevolata, secondo la
Cassazione, è che l'energia sia impiegata nell'ambito di un'abitazione, anche se di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri ecc., dovendo il termine “uso domestico” limitare l'agevolazione al requisito della residenzialità della struttura.
Secondo l'appellante, pertanto, la Risoluzione n. 142 del marzo 2021, con cui l'Agenzia ha mutato il proprio orientamento affermando la possibilità di applicare l'aliquota ridotta ai condomini costituiti esclusivamente da unità immobiliari ad uso abitativo privato (laddove la precedente Risoluzione del 2018 aveva ritenuto che “per l'energia elettrica, che alimenta parti
pagina 5 di 10 comuni dei condomini, non sussistono i requisiti previsti dalla norma sopra richiamata in quanto destinata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione”), non sarebbe conforme all'insegnamento della Suprema Corte e, in ogni caso, non inficerebbe la validità del regime del 22% applicato da ino al 2021 “in base alla corretta interpretazione Pt_1 della legge vigente”.
6.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1118 del codice civile e ciò in quanto “il Condominio comprende anche tre negozi e, ai sensi dell'art.
1118 del c.c., questi non possono rinunziare al loro diritto sulle parti comuni, sicché anche
l'esclusione dal pagamento delle spese relative alla gestione delle parti comuni affermata da
Controparte, non fa acquisire il carattere di 'esclusiva residenzialità' al condominio”.
L'appellante sostiene pertanto che il carattere di residenzialità “deve rimanere ancorato al concetto di proprietà”, nel senso che i negozi facenti parte del Condominio appellato dovranno in ogni caso partecipare alle spese relative alla manutenzione dei cavi che trasportano l'energia elettrica, in virtù di quanto disposto dell'art. 1118 c.c., con la conseguenza che il Condominio non può essere inteso come integralmente residenziale e allo stesso non spetta l'aliquota agevolata al 10% “anche a voler seguire l'indirizzo estensivo (che qui comunque si contesta) recato dalla citata Risoluzione del marzo 2021”.
7. L'appello è infondato e va respinto.
Preliminarmente si osserva che è incontestato che tra il Condominio (all'epoca composto Pt_1 da un'unità immobiliare di proprietà di una società commerciale e da unità immobiliari disabitate di proprietà esclusiva della società costruttrice che poi le vendette a famiglie e a persone fisiche a scopo residenziale, il che giustificava la particolare tipologia di contratto
“Anno Sicuro” riservata alle aziende titolari di siti destinati a usi diversi da quelle domestici) sia intercorso un rapporto di somministrazione mediante la sottoscrizione di un'offerta di fornitura riferita ai seguenti POD:
-POD IT001E18284012 – Scala D: luci nelle parti comuni ed ascensore scala D;
-POD IT001E18284026 – Scala E: luci nelle parti comuni ed ascensore scala E;
-POD IT001E18284017 – Scala F: luci nelle parti comuni ed ascensore scala F;
-POD IT001E18284018 – Scala G: luci nelle parti comuni e ascensore scala G;
-POD IT001E18284034 – Scala L: luci nelle parti comuni e ascensore scala L;
-POD IT001E18284033 – Scala M: luci nelle parti comuni e ascensore scala M;
-POD IT001E18284029 – Sistema Antincendio;
-POD IT001E18284035 – Parti comuni antistanti i box (luci e cancelli carrai);
-POD IT001E18302236 – Centrale Termica e Tecnologica.
pagina 6 di 10 E' inoltre pacifico che, in assenza di una specifica indicazione contrattuale in punto di aliquota
IVA e dopo la dichiarazione di residenzialità resa dal Condominio in data 24 marzo 2016 e ancora in data 27 maggio 2016 (e quindi a utenze già attivate da qualche mese), ha Pt_1 applicato l'IVA agevolata al 10% sino al mese di novembre 2018, mentre per il periodo successivo, dal dicembre 2018 sino al febbraio 2020, ha applicato l'aliquota IVA al 22%. Pt_1
8. È altresì incontestato che il si compone di 3 negozi che, come puntualmente CP_1 precisato dalla difesa dell'appellato e riscontrato dal Regolamento condominiale contrattuale versato in atti (art. 11), “pur essendo ubicati all'interno delle mura del , si trovano CP_1 al piano terreno, accedono direttamente alla pubblica via e non sono collegati ad alcun servizio comune o parte comune del : né scale, né ascensori, né cancelli, né impianti, né CP_1 autorimessa. Tali negozi sono infatti strutturalmente e funzionalmente indipendenti dagli accessi comuni pedonali e carrabili (lato strada), dai servizi comuni e privati (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria) e dalle utenze comuni e private
(consumo di energia elettrica) rispetto alle 83 unità abitative ed ai relativi 130 box pertinenziali. I tre negozi godono di un sistema di illuminazione, di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria autonomi e rimangono esclusi dai riparti delle relative spese condominiali”.
Risulta dunque che tali negozi sono indipendenti dagli accessi e dai servizi comuni e dalle utenze comuni rispetto alle 83 unità abitative e ai relativi box.
9. La conformazione della struttura abitativa condominiale, come detto, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di e risulta ulteriormente comprovata dal documento 28 Pt_1 denominato “progetto impianti Condominio”, depositato dal nel fascicolo di primo CP_1 grado con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e composto dai documenti da 28A
a 28L che a loro volta costituiscono file zip riferiti ai documenti progettuali degli impianti elettrici, prodotti proprio a dimostrazione della natura esclusivamente residenziale dello stabile condominiale.
A tale proposito, si rappresenta che con note scritte in sostituzione dell'udienza Pt_1 dell'1/7/2025, ha chiesto lo stralcio del suddetto documento n. 28, depositato da controparte anche nel giudizio d'appello, adducendo che “tale documento non pare presente nel fascicolo di primo grado”. Ebbene si rileva che la stessa ebbe a contestare il documento proprio nel Pt_1 giudizio di primo grado laddove, a pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., affermava che “il documento 28 - Progetto impianti – nulla aggiunge al giudizio e alle CP_1 prospettazioni avversarie, in quanto inidoneo a superare le oggettive risultanze di cui tra
l'altro ai contratti firmati dal medesimo”. Nessuna specifica e oggettiva CP_1
pagina 7 di 10 circostanza risulta dunque essere stata sollevata da sì da confutare che i cavi elettrici del Pt_1
Condomino alimentano solo ed esclusivamente appartamenti e relative cantine ed autorimesse, in linea con l'uso domestico richiesto per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
10. Acclarata dunque la natura “esclusivamente residenziale” del Condominio, essendo lo stesso composto da abitazioni che utilizzano l'energia esclusivamente per uso domestico, si ritiene che il regime fiscale applicabile debba essere quello dell'IVA agevolata al 10%, destinato, per l'appunto, all'utilizzo di “energia elettrica per uso domestico”, in linea con quanto statuito dal primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta. Parte III.
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) e dal parere fornito, su interpello del dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui “Con riferimento al caso di specie (...) CP_1 trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a 'uso domestico' per il consumo finale - diversamente dalla fattispecie esaminata nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini (cd.
'prevalentemente residenziali') costituiti da anche unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi - si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10 per cento.”.
D'altro canto, come opportunamente osservato dal Condominio nella “soluzione interpretativa prospettata dal contribuente”, richiamata e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate nella citata risposta a quesito, “le parti comuni completano da un punto di vista funzionale e strutturale le singole proprietà individuali quali elementi essenziali alla loro destinazione e utilizzazione e vengono usufruite dai condomini per finalità strettamente domestiche”.
La stessa Agenzia, infatti, ha osservato che “la qualificazione come 'uso domestico' o
'promiscuo' delle parti condominiali è coerente con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell'edificio e le unità immobiliari, di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, che non consente di considerare le parti comuni come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini”, non offrendo le stesse alcuna utilità autonoma e compiuta, ma essendo la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo “unicamente strumentali all'utilizzazione o al godimento delle parti individuali”.
Non scalfisce le suddette osservazioni neppure l'ordinanza della Suprema Corte n.14097/2024 citata dall'appellante in tema di aliquota agevolata al 10% prevista dal n. 122 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Tale pronuncia, infatti, si inserisce nel medesimo solco pagina 8 di 10 interpretativo qui condiviso, stabilendo che “Il termine 'uso domestico' costituisce una precisa limitazione dell'ambito applicativo dell'agevolazione, richiedendo necessariamente la presenza del requisito della residenzialità della struttura destinataria della prestazione”, anche se “di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri, ecc.” Ne consegue che, considerando l'uso concreto che i condòmini fanno delle parti e degli impianti comuni, appare evidente l'uso domestico dell'energia elettrica, necessario a garantire ai condòmini la fruibilità degli spazi comuni, a loro volta funzionali al godimento delle singole unità abitative.
11. Costituisce infine nuova argomentazione, e come tale motivo di censura inammissibile, la doglianza con cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1118 c.c. sulla base dell'assunto per cui i negozi facenti parte del Condominio, anche se esclusi in base al Regolamento condominiale dal pagamento delle spese di gestione sulle parti comuni, non potrebbero rinunciare al loro diritto sulle stesse. Ci si limita in questa sede ad osservare che, in ogni caso, tale deduzione risulta del tutto inconferente e assorbita dall'accertamento, idoneo a incidere sulla insussistenza di un (non rinunciabile) “diritto sulle parti comuni” in capo ai tre negozi, in ordine alla conformazione del Condominio (che, si ribadisce, non è mai stata contestata da
, i cui cavi elettrici alimentano solo ed esclusivamente gli appartamenti, le relative cantine Pt_1
e le autorimesse (doc. 28 fascicolo attoreo), con ciò confermando la natura esclusivamente residenziale del Condominio dal punto di vista energetico.
12. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di al Pt_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese versata in atti dal tenuto conto dei parametri medi (per le fasi di studio, CP_1 introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7369/2024 pubblicata il Parte_1
23.7.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. condanna al rimborso in favore della controparte delle spese del Parte_1 grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10