Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego di rimborso

    La Corte ha ritenuto che la normativa comunitaria, recepita con il D.L.vo 48/2010, avesse efficacia dall'aprile 2010, ma che una disciplina analoga, derivante dal contrasto tra normativa nazionale e comunitaria, fosse applicabile anche alle addizionali previste da precedenti decreti legislativi. Pertanto, il diniego di rimborso è stato dichiarato illegittimo.

  • Altro
    Compensazione delle spese processuali

    Considerata la particolarità della fattispecie e le non sempre univoche pronunce sulla questione dedotta, la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 39
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo