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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07756640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 30863 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione di euro 5.580,00
a titolo di addizionali per i seguenti motivi: errata applicazione del D.L.vo 48/2010 di recepimento della
Direttiva 2008/118/CE e degli articoli 1 – 2 e 3 della Direttiva 2003/96/CE; per essere le fatture pagate successivamente ad aprile 2010; per violazione dell'articolo 14 comma 4 del D.L.vo 504/1995 poiché
l'Agenzia delle Dogane non può disporre un minor rimborso rispetto a quanto deciso dal Giudice ordinario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e contributo per la Cassa di Previdenza."
Resistente: "Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e difesa, nel merito dichiarare legittimo il provvedimento di rimborso prot. numero 30863/RU emesso e notificato in data 6 dicembre 2023; ritenere e dichiarare infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 spa avverso il predetto atto e, per l'effetto, rigettarlo;
condannare la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l' 1 marzo 2024 proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese, la “Ricorrente_1 s.p.a.” impugnava il provvedimento (protocollo numero 30863 del 6 dicembre 2023) di parziale diniego di rimborso dell'addizionale applicata all'accisa sull'energia elettrica sulla base dell'articolo
6 del Decreto Legge numero 511 del 28 novembre 1988 convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio
1989 numero 20. Tale addizionale, poi abrogata nel 2012, nel periodo della sua vigenza veniva riscossa con lo stesso meccanismo dell'accisa “di base”; veniva cioè versata dai fornitori dell'energia elettrica e da questi traslata sui consumatori finali.
A seguito della detta abrogazione, una serie di consumatori finali aveva chiesto ai fornitori la restituzione dell'addizionale pagata ed in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, “Società_1 s.p.a.” chiedeva all'odierna ricorrente il rimborso dell'importo di 43.840,24 Euro. La “Ricorrente_1 s.p.a.”, sulla base di una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, versava la detta somma al consumatore finale.
L'istanza di rimborso dell'importo appena indicato veniva accolta solo parzialmente (in concreto per
38.260,24 Euro) dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e respinta per la somma di 5.580,00 Euro sul rilievo l'istanza potesse essere accolta esclusivamente con riguardo “…all'importo a titolo di accisa di competenza erariale versata nel periodo aprile 2010 dicembre 2011.”
Sulla base di queste premesse, la “Ricorrente_1 s.p.a.”, ritenendo ingiustificato il diniego parziale di rimborso chiedeva a questa Corte di “dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione di euro 5.580,00 a titolo di addizionali…”.
L' “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in via preliminare, che parte resistente, in data 24 novembre 2025 (e quindi successivamente alla notificazione alle parti dell'avviso di trattazione dell'udienza del 24 novembre 2025) ha depositato un provvedimento “integrativo di rimborso…” dell'importo per cui è causa, emesso in autotutela.
All'udienza di discussione del ricorso entrambe le parti hanno dato atto della sostanziale cessazione della materia del contendere, ma la società ricorrente ha espressamente chiesto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali. Ciò comporta che la Corte debba pronunciarsi sul merito della controversia. Le ragioni addotte da parte resistente in ordine al mancato rimborso dell'importo di 5.580,00 Euro si fondano sul rilievo che il Decreto Legislativo numero 48 del 29 marzo 2010 con il quale è stata recepita la Direttiva
Comunitaria numero 2008/118/CE (in base alla quale i presupposti per verificare la legittimità delle accise riguardano il rispetto delle regole comunitarie in materia e la sussistenza di una finalità specifica delle addizionali) ha efficacia con decorrenza dall'1 aprile 2010.
In realtà, come rilevato da parte ricorrente, analoga disciplina derivante dal contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria era applicabile alle addizionali sulle accise previste dal Decreto Legge numero
511 del 28 novembre 1988 e poi dal D.L.vo numero 26/2007.
Il ricorso va pertanto accolto.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e delle non sempre univoche pronunce sulla questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso numero 30863 emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Varese.
Compensa integralmente tar le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07756640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 30863 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione di euro 5.580,00
a titolo di addizionali per i seguenti motivi: errata applicazione del D.L.vo 48/2010 di recepimento della
Direttiva 2008/118/CE e degli articoli 1 – 2 e 3 della Direttiva 2003/96/CE; per essere le fatture pagate successivamente ad aprile 2010; per violazione dell'articolo 14 comma 4 del D.L.vo 504/1995 poiché
l'Agenzia delle Dogane non può disporre un minor rimborso rispetto a quanto deciso dal Giudice ordinario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e contributo per la Cassa di Previdenza."
Resistente: "Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese voglia, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e difesa, nel merito dichiarare legittimo il provvedimento di rimborso prot. numero 30863/RU emesso e notificato in data 6 dicembre 2023; ritenere e dichiarare infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 spa avverso il predetto atto e, per l'effetto, rigettarlo;
condannare la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l' 1 marzo 2024 proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese, la “Ricorrente_1 s.p.a.” impugnava il provvedimento (protocollo numero 30863 del 6 dicembre 2023) di parziale diniego di rimborso dell'addizionale applicata all'accisa sull'energia elettrica sulla base dell'articolo
6 del Decreto Legge numero 511 del 28 novembre 1988 convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio
1989 numero 20. Tale addizionale, poi abrogata nel 2012, nel periodo della sua vigenza veniva riscossa con lo stesso meccanismo dell'accisa “di base”; veniva cioè versata dai fornitori dell'energia elettrica e da questi traslata sui consumatori finali.
A seguito della detta abrogazione, una serie di consumatori finali aveva chiesto ai fornitori la restituzione dell'addizionale pagata ed in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, “Società_1 s.p.a.” chiedeva all'odierna ricorrente il rimborso dell'importo di 43.840,24 Euro. La “Ricorrente_1 s.p.a.”, sulla base di una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, versava la detta somma al consumatore finale.
L'istanza di rimborso dell'importo appena indicato veniva accolta solo parzialmente (in concreto per
38.260,24 Euro) dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e respinta per la somma di 5.580,00 Euro sul rilievo l'istanza potesse essere accolta esclusivamente con riguardo “…all'importo a titolo di accisa di competenza erariale versata nel periodo aprile 2010 dicembre 2011.”
Sulla base di queste premesse, la “Ricorrente_1 s.p.a.”, ritenendo ingiustificato il diniego parziale di rimborso chiedeva a questa Corte di “dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione di euro 5.580,00 a titolo di addizionali…”.
L' “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in via preliminare, che parte resistente, in data 24 novembre 2025 (e quindi successivamente alla notificazione alle parti dell'avviso di trattazione dell'udienza del 24 novembre 2025) ha depositato un provvedimento “integrativo di rimborso…” dell'importo per cui è causa, emesso in autotutela.
All'udienza di discussione del ricorso entrambe le parti hanno dato atto della sostanziale cessazione della materia del contendere, ma la società ricorrente ha espressamente chiesto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali. Ciò comporta che la Corte debba pronunciarsi sul merito della controversia. Le ragioni addotte da parte resistente in ordine al mancato rimborso dell'importo di 5.580,00 Euro si fondano sul rilievo che il Decreto Legislativo numero 48 del 29 marzo 2010 con il quale è stata recepita la Direttiva
Comunitaria numero 2008/118/CE (in base alla quale i presupposti per verificare la legittimità delle accise riguardano il rispetto delle regole comunitarie in materia e la sussistenza di una finalità specifica delle addizionali) ha efficacia con decorrenza dall'1 aprile 2010.
In realtà, come rilevato da parte ricorrente, analoga disciplina derivante dal contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria era applicabile alle addizionali sulle accise previste dal Decreto Legge numero
511 del 28 novembre 1988 e poi dal D.L.vo numero 26/2007.
Il ricorso va pertanto accolto.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e delle non sempre univoche pronunce sulla questione dedotta, può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso numero 30863 emesso dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Varese.
Compensa integralmente tar le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta