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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 452/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Stasi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via
Lanzellotti, n. 3/h; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Taurino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Trepuzzi (Le) al Corso Umberto I, n. 171;
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Taurino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Trepuzzi (Le) al Corso Umberto I, n. 171; convenute
Conclusioni delle parti: attore: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Sig. Parte_1 dell'atto di conferimento di ramo d'azienda per rogito Notar di Lecce rep. n. Per_1
30.868 del 25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Brindisi ai n. 15646 r.g./n.
12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p.,
1 stipulato fra la conferente debitrice e la terza conferitaria Controparte_1
per i motivi suesposti ed ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) Controparte_2 ordinare al Conservatore dei RR.II. di Brindisi ed al Conservatore di RR.II. di Lecce di trascrivere la sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 3) con vittoria delle spese di lite, ivi compresi gli oneri di trascrizione della domanda giudiziale presso i RR.II. di
Brindisi e presso i RR.II. di Lecce”; convenuta, “Voglia l'On.le Tribunale di Brindisi, contrariis Controparte_1 reiectis, rigettare la domanda per i motivi dedotti in narrativa, il tutto con vittoria di spese
e compensi di lite da distrarre in favore dello scrivente Procuratore anticipatario”; convenuta, “si conclude per il rigetto della domanda, con Controparte_2 vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.1.2019, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del dell'atto di conferimento di ramo d'azienda, di cui all'atto pubblico per Notaio di Lecce, rep. n. 30.868 del Per_1
25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Brindisi ai n. 15646 r.g./n. 12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p., stipulato fra le società convenute.
L'attore deduceva: di aver acquistato dalla società Immobiliare Costruzioni s.rl.l., per atto notarile del 4.9.2013, un complesso immobiliare per l'importo di € 240.000,00; di aver riscontrato gravi vizi e difetti della costruzione;
di aver incaricato alcuni esperti per la quantificazione dei relativi danni;
di aver incardinato il procedimento per ATP, n.r.g.
3225/2015, dinanzi al Tribunale di Brindisi, al fine di far accertare la sussistenza dei vizi e l'ammontare del danno subito;
che il CTU nominato nell'ambito di tale procedimento, Ing.
, con relazione depositata il 28.4.2016, quantificava in € 38.456,46 i costi Per_2 necessari all'eliminazione dei vizi;
che in realtà i danni accertati dovevano ritenersi ben più consistenti, come accertato dai propri consulenti di parte;
che con atto di citazione del
4.9.2017, iscritto al n.r.g. 3968/2017, conveniva in giudizio la venditrice Parte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità ovvero di risoluzione del contratto di compravendita, con restituzione del prezzo e risarcimento dell'ulteriore danno patito, il
2 tutto per un importo complessivo pari a circa 400.000,00 euro;
che, successivamente, si accertava che, con atto notarile del 25.9.2018,la venditrice aveva costituito la società
[...]
conferendo contestualmente il ramo d'azienda avente ad Controparte_2 oggetto l'attività edilizia di costruzione di immobili residenziali, comprensivo di tutto il patrimonio immobiliare della conferente, per un valore complessivo di € 690.000,00; che la neo costituita società era partecipata al cento per cento dalla conferente e le due società erano amministrate dalla stessa persona.
Tanto premesso in punto di fatto, l'attore invocava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del negozio, sussistendone tutti i presupposti costitutivi.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, le quali contestavano la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Nel merito, deducevano l'inammissibilità della domanda giudiziale poiché avente ad oggetto un atto di conferimento in società; l'insussistenza di un evento dannoso, essendo la cessionaria subentrata nei contratti ex art. 2558 c.c. ed essendosi accollata i debiti riferibili al ramo d'azienda conferito. Le convenute invocavano, altresì, la sospensione del processo in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il diritto di credito (litigioso) asseritamente pregiudicato dall'atto di disposizione del patrimonio. Da ultimo, eccepivano la mancanza del requisito del consilium fraudis.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale, avendo il Tribunale ritenuto superflue, ai fini della decisione, le richieste probatorie formulate dalla parte convenuta.
All'udienza del 6.3.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
3 L'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676/2011).
La sentenza che accoglie l'azione revocatoria, inoltre, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo (Cass., Sez. Un., n. 30416/2018).
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901 c.c.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981). Ciò significa che anche il credito litigioso, legittima l'eventuale creditore all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, senza che il giudizio debba necessariamente sospendersi ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia sul credito da accertare (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 20/12/2024, n.33630).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia fraudis (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i
4 contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium fraudis (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni (quali l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti contraenti, la tempistica dell'atto dispositivo, il valore modico del corrispettivo in caso di trasferimento a titolo oneroso, etc..), purché plurime e concordanti (Cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Ciò premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in esame l'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente.
In primo luogo, va chiarito che la domanda in valutazione è ammissibile, sebbene abbia ad oggetto un atto di conferimento di un ramo d'azienda ad una società.
Sul punto, sarà sufficiente fare proprie, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di recente svolte dalla Corte di Cassazione, secondo cui “È ammissibile
l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n.
6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di
5 revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento” (cfr. Cassazione civile sez. III - 25/04/2025, n. 10929).
Nel merito, analizzando il caso in esame, va dato atto, in primo luogo che sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. dell'attore, il quale indiscutibilmente, prima della conclusione del contratto di conferimento del ramo d'azienda, vantava ragioni di credito nei confronti della convenuta, che traevano origine dal CP_1 Controparte_1 dedotto inadempimento del contratto di compravendita immobiliare (risalente al 2013) ed erano (e sono) oggetto di valutazione giudiziale nell'ambito di un giudizio civile pendente, preceduto dall'instaurazione di un procedimento per ATP, nel quale, sia pure in misura contenuta rispetto alle pretese del il CTU dava atto della fondatezza delle Pt_1 ragioni di credito.
Nel caso di specie, che attiene ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, poi, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
Ed invero, quanto all'eventus damni, non vi è dubbio che l'atto di conferimento del ramo d'azienda abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attore, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo qualitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione economica in discussione l'eventuale debitore abbia sostituito ai beni immobili (agevolmente sottoponibili ad esecuzione forzata) le partecipazioni societarie, soggette a mutamenti di valore e, pertanto, di più incerto e difficile realizzo (cfr. in senso conforme Corte appello Napoli sez. V,
06/10/2023, n.4248; Tribunale Tivoli sez. I, 04/05/2023, n.532).
Ad avviso delle convenute l'eventus damni sarebbe escluso in primo luogo dal contenuto della clausola n. 7 del contratto di conferimento del ramo d'azienda, ove è previsto che si accolli i debiti riferibili al ramo d'azienda, e, in secondo Controparte_2 luogo, dalla previsione di cui all'art. 2558 c.c., che stabilisce il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale.
Le eccezioni non meritano di essere accolte.
6 Quanto alla citata clausola n. 7 dell'atto di costituzione della Controparte_2
con contestuale conferimento del ramo d'azienda, lo stesso limita l'accollo alle
[...] passività aziendali sorte anteriormente al conferimento stesso, tra le quali non può rientrare il credito posto a fondamento della presente domanda giudiziale, il quale sorgerà, eventualmente, con la sentenza che verrà emessa all'esito del giudizio civile iscritto al n.r.g. 3968/2017.
Quanto al richiamo alla disciplina di cui all'art. 2558 c.c., questo giudice lo ritiene inesatto, considerato che il contratto di compravendita immobiliare non è in corso di esecuzione. Si verte, invece, in tema di debiti riferibili al ramo d'azienda ceduto, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2560 c.c., che al comma secondo prevede che
“nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Ora, la convenuta, sostiene di aver iscritto in bilancio un Controparte_1 debito di € 40.000,00, corrispondente (sebbene arrotondato) a quello accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATP, sopra specificato.
Ebbene, anche se così fosse, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di una lesione della garanzia patrimoniale, essendo il credito litigioso di importo ben più elevato rispetto a quello per il quale sarebbe responsabile in solido in Controparte_2 forza della previsione di cui all'art. 2560 c.c.
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente.
La società debitrice non poteva ignorare le ragioni di credito del e il carattere Pt_1 pregiudizievole dell'atto dispositivo, considerata la definizione di un procedimento per
ATP avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei danni derivanti dai vizi dell'immobile compravenduto nonchè la pendenza di un giudizio civile volto ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero di risoluzione di tale contratto, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Tali ragioni di credito non potevano essere ignorate neppure dal terzo acquirente, essendo una società di capitali costituita dalla stessa da questa CP_1 Controparte_1 partecipata al cento per cento, ed essendo entrambe le società convenute amministrate dalla
7 stessa persona (circostanze risultanti dallo stesso atto di costituzione di
[...]
e, tra l'altro, incontestate dalle convenute). Controparte_3
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
26.001,00 e € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e Pt_1 Controparte_1 [...] disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di conferimento di ramo d'azienda per rogito Parte_1
Notar di Lecce rep. n. 30.868 del 25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. Per_1 di Brindisi ai n. 15646 r.g./n. 12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p., stipulato fra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.287,00, di cui € 1.241,00,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 23.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 452/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Stasi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla Via
Lanzellotti, n. 3/h; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Taurino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Trepuzzi (Le) al Corso Umberto I, n. 171;
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Taurino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Trepuzzi (Le) al Corso Umberto I, n. 171; convenute
Conclusioni delle parti: attore: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Sig. Parte_1 dell'atto di conferimento di ramo d'azienda per rogito Notar di Lecce rep. n. Per_1
30.868 del 25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Brindisi ai n. 15646 r.g./n.
12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p.,
1 stipulato fra la conferente debitrice e la terza conferitaria Controparte_1
per i motivi suesposti ed ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) Controparte_2 ordinare al Conservatore dei RR.II. di Brindisi ed al Conservatore di RR.II. di Lecce di trascrivere la sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 3) con vittoria delle spese di lite, ivi compresi gli oneri di trascrizione della domanda giudiziale presso i RR.II. di
Brindisi e presso i RR.II. di Lecce”; convenuta, “Voglia l'On.le Tribunale di Brindisi, contrariis Controparte_1 reiectis, rigettare la domanda per i motivi dedotti in narrativa, il tutto con vittoria di spese
e compensi di lite da distrarre in favore dello scrivente Procuratore anticipatario”; convenuta, “si conclude per il rigetto della domanda, con Controparte_2 vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.1.2019, conveniva in giudizio, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del dell'atto di conferimento di ramo d'azienda, di cui all'atto pubblico per Notaio di Lecce, rep. n. 30.868 del Per_1
25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Brindisi ai n. 15646 r.g./n. 12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p., stipulato fra le società convenute.
L'attore deduceva: di aver acquistato dalla società Immobiliare Costruzioni s.rl.l., per atto notarile del 4.9.2013, un complesso immobiliare per l'importo di € 240.000,00; di aver riscontrato gravi vizi e difetti della costruzione;
di aver incaricato alcuni esperti per la quantificazione dei relativi danni;
di aver incardinato il procedimento per ATP, n.r.g.
3225/2015, dinanzi al Tribunale di Brindisi, al fine di far accertare la sussistenza dei vizi e l'ammontare del danno subito;
che il CTU nominato nell'ambito di tale procedimento, Ing.
, con relazione depositata il 28.4.2016, quantificava in € 38.456,46 i costi Per_2 necessari all'eliminazione dei vizi;
che in realtà i danni accertati dovevano ritenersi ben più consistenti, come accertato dai propri consulenti di parte;
che con atto di citazione del
4.9.2017, iscritto al n.r.g. 3968/2017, conveniva in giudizio la venditrice Parte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità ovvero di risoluzione del contratto di compravendita, con restituzione del prezzo e risarcimento dell'ulteriore danno patito, il
2 tutto per un importo complessivo pari a circa 400.000,00 euro;
che, successivamente, si accertava che, con atto notarile del 25.9.2018,la venditrice aveva costituito la società
[...]
conferendo contestualmente il ramo d'azienda avente ad Controparte_2 oggetto l'attività edilizia di costruzione di immobili residenziali, comprensivo di tutto il patrimonio immobiliare della conferente, per un valore complessivo di € 690.000,00; che la neo costituita società era partecipata al cento per cento dalla conferente e le due società erano amministrate dalla stessa persona.
Tanto premesso in punto di fatto, l'attore invocava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del negozio, sussistendone tutti i presupposti costitutivi.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, le quali contestavano la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Nel merito, deducevano l'inammissibilità della domanda giudiziale poiché avente ad oggetto un atto di conferimento in società; l'insussistenza di un evento dannoso, essendo la cessionaria subentrata nei contratti ex art. 2558 c.c. ed essendosi accollata i debiti riferibili al ramo d'azienda conferito. Le convenute invocavano, altresì, la sospensione del processo in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il diritto di credito (litigioso) asseritamente pregiudicato dall'atto di disposizione del patrimonio. Da ultimo, eccepivano la mancanza del requisito del consilium fraudis.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale, avendo il Tribunale ritenuto superflue, ai fini della decisione, le richieste probatorie formulate dalla parte convenuta.
All'udienza del 6.3.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla parte attrice è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
3 L'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676/2011).
La sentenza che accoglie l'azione revocatoria, inoltre, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo (Cass., Sez. Un., n. 30416/2018).
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901 c.c.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981). Ciò significa che anche il credito litigioso, legittima l'eventuale creditore all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, senza che il giudizio debba necessariamente sospendersi ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia sul credito da accertare (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 20/12/2024, n.33630).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia fraudis (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i
4 contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium fraudis (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni (quali l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti contraenti, la tempistica dell'atto dispositivo, il valore modico del corrispettivo in caso di trasferimento a titolo oneroso, etc..), purché plurime e concordanti (Cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Ciò premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in esame l'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente.
In primo luogo, va chiarito che la domanda in valutazione è ammissibile, sebbene abbia ad oggetto un atto di conferimento di un ramo d'azienda ad una società.
Sul punto, sarà sufficiente fare proprie, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di recente svolte dalla Corte di Cassazione, secondo cui “È ammissibile
l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n.
6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di
5 revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento” (cfr. Cassazione civile sez. III - 25/04/2025, n. 10929).
Nel merito, analizzando il caso in esame, va dato atto, in primo luogo che sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. dell'attore, il quale indiscutibilmente, prima della conclusione del contratto di conferimento del ramo d'azienda, vantava ragioni di credito nei confronti della convenuta, che traevano origine dal CP_1 Controparte_1 dedotto inadempimento del contratto di compravendita immobiliare (risalente al 2013) ed erano (e sono) oggetto di valutazione giudiziale nell'ambito di un giudizio civile pendente, preceduto dall'instaurazione di un procedimento per ATP, nel quale, sia pure in misura contenuta rispetto alle pretese del il CTU dava atto della fondatezza delle Pt_1 ragioni di credito.
Nel caso di specie, che attiene ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, poi, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
Ed invero, quanto all'eventus damni, non vi è dubbio che l'atto di conferimento del ramo d'azienda abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attore, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo qualitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione economica in discussione l'eventuale debitore abbia sostituito ai beni immobili (agevolmente sottoponibili ad esecuzione forzata) le partecipazioni societarie, soggette a mutamenti di valore e, pertanto, di più incerto e difficile realizzo (cfr. in senso conforme Corte appello Napoli sez. V,
06/10/2023, n.4248; Tribunale Tivoli sez. I, 04/05/2023, n.532).
Ad avviso delle convenute l'eventus damni sarebbe escluso in primo luogo dal contenuto della clausola n. 7 del contratto di conferimento del ramo d'azienda, ove è previsto che si accolli i debiti riferibili al ramo d'azienda, e, in secondo Controparte_2 luogo, dalla previsione di cui all'art. 2558 c.c., che stabilisce il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale.
Le eccezioni non meritano di essere accolte.
6 Quanto alla citata clausola n. 7 dell'atto di costituzione della Controparte_2
con contestuale conferimento del ramo d'azienda, lo stesso limita l'accollo alle
[...] passività aziendali sorte anteriormente al conferimento stesso, tra le quali non può rientrare il credito posto a fondamento della presente domanda giudiziale, il quale sorgerà, eventualmente, con la sentenza che verrà emessa all'esito del giudizio civile iscritto al n.r.g. 3968/2017.
Quanto al richiamo alla disciplina di cui all'art. 2558 c.c., questo giudice lo ritiene inesatto, considerato che il contratto di compravendita immobiliare non è in corso di esecuzione. Si verte, invece, in tema di debiti riferibili al ramo d'azienda ceduto, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2560 c.c., che al comma secondo prevede che
“nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Ora, la convenuta, sostiene di aver iscritto in bilancio un Controparte_1 debito di € 40.000,00, corrispondente (sebbene arrotondato) a quello accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATP, sopra specificato.
Ebbene, anche se così fosse, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di una lesione della garanzia patrimoniale, essendo il credito litigioso di importo ben più elevato rispetto a quello per il quale sarebbe responsabile in solido in Controparte_2 forza della previsione di cui all'art. 2560 c.c.
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente.
La società debitrice non poteva ignorare le ragioni di credito del e il carattere Pt_1 pregiudizievole dell'atto dispositivo, considerata la definizione di un procedimento per
ATP avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione dei danni derivanti dai vizi dell'immobile compravenduto nonchè la pendenza di un giudizio civile volto ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero di risoluzione di tale contratto, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Tali ragioni di credito non potevano essere ignorate neppure dal terzo acquirente, essendo una società di capitali costituita dalla stessa da questa CP_1 Controparte_1 partecipata al cento per cento, ed essendo entrambe le società convenute amministrate dalla
7 stessa persona (circostanze risultanti dallo stesso atto di costituzione di
[...]
e, tra l'altro, incontestate dalle convenute). Controparte_3
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
26.001,00 e € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e Pt_1 Controparte_1 [...] disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di conferimento di ramo d'azienda per rogito Parte_1
Notar di Lecce rep. n. 30.868 del 25.9.2018, trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. Per_1 di Brindisi ai n. 15646 r.g./n. 12005 r.p. e trascritto in data 1.10.2018 nei RR.II. di Lecce ai n. 31517 n.g./n. 24423 r.p., stipulato fra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.287,00, di cui € 1.241,00,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 23.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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