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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova -Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. BUGADA ADA presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA VITTORIA, 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con la curatrice speciale del minore avv. Paola Goldoni
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il giorno 20/8/2005 a FI OR (Romania) tra la sig.ra
[...]
ed il sig. , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Castel Goffredo (MN) con ordine all'Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
1 2
2) statuire che il figlio minore sia affidato congiuntamente alla Per_1
sig.ra
[...]
ed al sig. , con collocamento paritario Parte_1 Controparte_1
alternato;
3) statuire pertanto che nessuno dei genitori sia tenuto a conferire all'altro un contributo nel mantenimento del figlio minore;
4) statuire che, quanto alle spese straordinarie, i coniugi le sosterranno nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Mantova che qui integralmente si richiama;
5) statuire che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , in considerazione della situazione economica più Parte_1
precaria della medesima rispetto aquella del sig. ; Parte_1
6) statuire che i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto proprio e del figlio minore . ”. Per_1
Curatrice: “1) Disporre l'affido condiviso del minore ad Persona_2
entrambi i genitori;
2) Confermare il collocamento del minore Persona_2
presso il padre;
le frequentazioni del minore con la madre avverranno a seguito di accordo e interlocuzione personale tra gli stessi, secondo tempi e modalità dagli stessi stabilite;
3) Quanto alle questioni sullo status ed economiche, questo difensore si rimette alla decisone del Tribunale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, in data 20/8/2005 a FI OR (Romania) con il resistente,
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Castel Goffredo) e che dall'unione, in data 12/06/2010 è nato ad [...]
(MN) il figlio , ha dedotto che: Persona_2
1. in data 27/06/2007 i coniugi acquistavano l'immobile residenza familiare sito in Castel Goffredo (MN), via Monviso n. 29 int. 9 e contestualmente i medesimi sottoscrivevano contratto di finanziamento per il capitale di euro
105.000,00, con un tasso di interesse annuo del 6%,della durata di 30 anni per un importo complessivo di euro 157.500,00;
2 3
2. a decorrere dall'anno 2019/2020 la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. , il quale ha posto in Parte_1
essere anche fatti penalmente rilevanti nei confronti della moglie, per cui la stessa è andata via di casa con il figlio, ma questi nel 2023 si è trasferito dal padre;
3. è attualmente occupata, essendo assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato presso Adecco e percependo uno stipendio di circa 1.100,00 euro mensili e sostiene i seguenti costi: euro 450,00 per il contratto di locazione (doc. n.
8), circa euro 300,00 mensili per il pagamento del finanziamento al fine dell'acquisto dell'auto (doc. n. 9), circa euro 100,00 mensili per l'acquisto della bicicletta professionale per (doc. n. 10), circa euro 100,00 mensili per un Per_1
elettrodomestico (doc. n. 11), circa euro 100,00 per le utenze;
4. i coniugi sono cittadini rumeni e risiedono in Italia da circa dici anni. La legge rumena (Codice della famiglia Rumeno - Codul Familiei Romeno) prevede che i coniugi possano divorziare senza necessità di prima separarsi, anche in presenza di figli minori.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti di cui alle sopra riportate conclusioni.
Il resistente, pur ritualmente citato , non si è costituito, salvo presenziare personalmente alle udienze.
Il giudice delegato, sentite le parti , fallito il tentativo di conciliazione e vista la persistente conflittualità tra le stesse, ha nominato l'avv. Paola Goldoni quale curatrice speciale del minore e ha disposto l'affido di questo ai servizi Per_1
sociali competenti, confermando il collocamento di fatto del minore presso il padre.
Acquisita la documentazione reddituale delle parti e le relazioni dei servizi scoiali , i quali hanno anche provveduto all'ascolto del minore, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 17.11.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto l'applicazione della Legge rumena e quindi la pronuncia di divorzio in assenza di separazione. Ha prodotto quindi la legge rumena debitamente tradotta (cfr. doc.13). Il resistente non costituito, comparso personalmente alle prime due udienze , non si è opposto a tale richiesta. Il
3 4
regolamento n. 1259/2010 (“Roma III”) stabilisce norme di conflitto uniformi volte a designare il diritto applicabile ai procedimenti di separazione personale e divorzio.
Il regolamento potenzia l'autonomia delle parti, riconoscendo una limitata possibilità di scelta della legge applicabile. L'articolo 5 , in particolare, prevede che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una legge con la quale hanno un collegamento, e tra le ipotesi elencate , alla lett. c , è prevista “ la legge dello Stato di cui una delle due parti abbia la cittadinanza al momento dell'accordo”. Nel caso di specie entrambe le parti hanno la cittadinanza rumena .
Sull'affido del minore.
Entrambe le parti, ricorrente e curatrice speciale del minore, hanno chiesto affidarsi il minore in via condivisa ad entrambi i genitori. Nonostante la conflittualità emersa all'inizio del giudizio, anche i servizi sociali , a seguito dei percorsi attivati, hanno suggerito di disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, evidenziando le buone capacità genitoriali di entrambi. Il minore, il quale inizialmente rifiutava di incontrare la madre, lasciato libero di scegliere come relazionarsi con lei, ha ripreso i contatti con la stessa e i servizi hanno ritenuto idoneo l'attuale collocamento del minore presso il padre. , Per_1 non è stato sentito dal giudice delegato proprio per l'eccessivo coinvolgimento dello stesso nel conflitto genitoriale , e quindi per il pregiudizio che avrebbe rappresentato per lo stesso essere condotto in Tribunale. Il minore è stato comunque sentito dagli assistenti sociali ai quali ha riferito proprio la necessità di essere lasciato libero di scegliere come e quando frequentare la madre. Appare pertanto opportuno confermare l'attuale collocamento del minore presso il padre.
Gli incontri madre-figlio avverranno di comune accordo tra di loro.
Sul mantenimento del figlio.
Quanto al contributo economico al mantenimento del figlio, come precisato dalla Corte di Cassazione, nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del genitore non collocatario - in sede di separazione ma anche in sede di divorzio- oltre alla capacità reddituale dei genitori
4 5
e al tenore di vita goduto, devono essere attentamente valutate quelle che sono le effettive ed attuali esigenze dei figli (Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
In primo luogo, quindi, deve tenersi conto dell'età degli stessi e dei conseguenti impegni di studio, di vita e di relazione ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007).
Orbene, deve ritenersi che il minore è appena entrato nell'età adolescenziale e che non sono stabiliti tempi di permanenza presso la madre.
Quanto alle capacità reddituali delle parti, dal riscontro fornito dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, è risultato che nel 2022 e 2023, il resistente ha percepito, rispettivamente, oltre 33.000,00 e oltre 34.000,00 mila euro all'anno,
mentre la ricorrente, che alla prima udienza ha dichiarato di guadagnare circa 1.300
euro al mese, nelle more del giudizio è divenuta disoccupata.
In considerazione degli elementi sopra valutati e tenuto conto che anche il genitore disoccupato ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (Cass.n.
n. 34952/18) appare equo prevedere a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di € 150,00, da rivalutare Per_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, l'importo relativo alle spese straordinarie secondo lo schema di cui al protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza parziale, ritiene il
Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
5 6
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Goffredo (MN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso il padre. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con lo stesso;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno pari ad € 150,00, con decorrenza da gennaio 2026, da rivalutare annualmente ed automaticamente, , secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50% alle spese straordinarie del figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova -Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. BUGADA ADA presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA VITTORIA, 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con la curatrice speciale del minore avv. Paola Goldoni
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il giorno 20/8/2005 a FI OR (Romania) tra la sig.ra
[...]
ed il sig. , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Castel Goffredo (MN) con ordine all'Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
1 2
2) statuire che il figlio minore sia affidato congiuntamente alla Per_1
sig.ra
[...]
ed al sig. , con collocamento paritario Parte_1 Controparte_1
alternato;
3) statuire pertanto che nessuno dei genitori sia tenuto a conferire all'altro un contributo nel mantenimento del figlio minore;
4) statuire che, quanto alle spese straordinarie, i coniugi le sosterranno nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Mantova che qui integralmente si richiama;
5) statuire che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , in considerazione della situazione economica più Parte_1
precaria della medesima rispetto aquella del sig. ; Parte_1
6) statuire che i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto proprio e del figlio minore . ”. Per_1
Curatrice: “1) Disporre l'affido condiviso del minore ad Persona_2
entrambi i genitori;
2) Confermare il collocamento del minore Persona_2
presso il padre;
le frequentazioni del minore con la madre avverranno a seguito di accordo e interlocuzione personale tra gli stessi, secondo tempi e modalità dagli stessi stabilite;
3) Quanto alle questioni sullo status ed economiche, questo difensore si rimette alla decisone del Tribunale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio, in data 20/8/2005 a FI OR (Romania) con il resistente,
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Castel Goffredo) e che dall'unione, in data 12/06/2010 è nato ad [...]
(MN) il figlio , ha dedotto che: Persona_2
1. in data 27/06/2007 i coniugi acquistavano l'immobile residenza familiare sito in Castel Goffredo (MN), via Monviso n. 29 int. 9 e contestualmente i medesimi sottoscrivevano contratto di finanziamento per il capitale di euro
105.000,00, con un tasso di interesse annuo del 6%,della durata di 30 anni per un importo complessivo di euro 157.500,00;
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2. a decorrere dall'anno 2019/2020 la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. , il quale ha posto in Parte_1
essere anche fatti penalmente rilevanti nei confronti della moglie, per cui la stessa è andata via di casa con il figlio, ma questi nel 2023 si è trasferito dal padre;
3. è attualmente occupata, essendo assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato presso Adecco e percependo uno stipendio di circa 1.100,00 euro mensili e sostiene i seguenti costi: euro 450,00 per il contratto di locazione (doc. n.
8), circa euro 300,00 mensili per il pagamento del finanziamento al fine dell'acquisto dell'auto (doc. n. 9), circa euro 100,00 mensili per l'acquisto della bicicletta professionale per (doc. n. 10), circa euro 100,00 mensili per un Per_1
elettrodomestico (doc. n. 11), circa euro 100,00 per le utenze;
4. i coniugi sono cittadini rumeni e risiedono in Italia da circa dici anni. La legge rumena (Codice della famiglia Rumeno - Codul Familiei Romeno) prevede che i coniugi possano divorziare senza necessità di prima separarsi, anche in presenza di figli minori.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti di cui alle sopra riportate conclusioni.
Il resistente, pur ritualmente citato , non si è costituito, salvo presenziare personalmente alle udienze.
Il giudice delegato, sentite le parti , fallito il tentativo di conciliazione e vista la persistente conflittualità tra le stesse, ha nominato l'avv. Paola Goldoni quale curatrice speciale del minore e ha disposto l'affido di questo ai servizi Per_1
sociali competenti, confermando il collocamento di fatto del minore presso il padre.
Acquisita la documentazione reddituale delle parti e le relazioni dei servizi scoiali , i quali hanno anche provveduto all'ascolto del minore, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 17.11.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto l'applicazione della Legge rumena e quindi la pronuncia di divorzio in assenza di separazione. Ha prodotto quindi la legge rumena debitamente tradotta (cfr. doc.13). Il resistente non costituito, comparso personalmente alle prime due udienze , non si è opposto a tale richiesta. Il
3 4
regolamento n. 1259/2010 (“Roma III”) stabilisce norme di conflitto uniformi volte a designare il diritto applicabile ai procedimenti di separazione personale e divorzio.
Il regolamento potenzia l'autonomia delle parti, riconoscendo una limitata possibilità di scelta della legge applicabile. L'articolo 5 , in particolare, prevede che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una legge con la quale hanno un collegamento, e tra le ipotesi elencate , alla lett. c , è prevista “ la legge dello Stato di cui una delle due parti abbia la cittadinanza al momento dell'accordo”. Nel caso di specie entrambe le parti hanno la cittadinanza rumena .
Sull'affido del minore.
Entrambe le parti, ricorrente e curatrice speciale del minore, hanno chiesto affidarsi il minore in via condivisa ad entrambi i genitori. Nonostante la conflittualità emersa all'inizio del giudizio, anche i servizi sociali , a seguito dei percorsi attivati, hanno suggerito di disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, evidenziando le buone capacità genitoriali di entrambi. Il minore, il quale inizialmente rifiutava di incontrare la madre, lasciato libero di scegliere come relazionarsi con lei, ha ripreso i contatti con la stessa e i servizi hanno ritenuto idoneo l'attuale collocamento del minore presso il padre. , Per_1 non è stato sentito dal giudice delegato proprio per l'eccessivo coinvolgimento dello stesso nel conflitto genitoriale , e quindi per il pregiudizio che avrebbe rappresentato per lo stesso essere condotto in Tribunale. Il minore è stato comunque sentito dagli assistenti sociali ai quali ha riferito proprio la necessità di essere lasciato libero di scegliere come e quando frequentare la madre. Appare pertanto opportuno confermare l'attuale collocamento del minore presso il padre.
Gli incontri madre-figlio avverranno di comune accordo tra di loro.
Sul mantenimento del figlio.
Quanto al contributo economico al mantenimento del figlio, come precisato dalla Corte di Cassazione, nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del genitore non collocatario - in sede di separazione ma anche in sede di divorzio- oltre alla capacità reddituale dei genitori
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e al tenore di vita goduto, devono essere attentamente valutate quelle che sono le effettive ed attuali esigenze dei figli (Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
In primo luogo, quindi, deve tenersi conto dell'età degli stessi e dei conseguenti impegni di studio, di vita e di relazione ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007).
Orbene, deve ritenersi che il minore è appena entrato nell'età adolescenziale e che non sono stabiliti tempi di permanenza presso la madre.
Quanto alle capacità reddituali delle parti, dal riscontro fornito dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, è risultato che nel 2022 e 2023, il resistente ha percepito, rispettivamente, oltre 33.000,00 e oltre 34.000,00 mila euro all'anno,
mentre la ricorrente, che alla prima udienza ha dichiarato di guadagnare circa 1.300
euro al mese, nelle more del giudizio è divenuta disoccupata.
In considerazione degli elementi sopra valutati e tenuto conto che anche il genitore disoccupato ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (Cass.n.
n. 34952/18) appare equo prevedere a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di € 150,00, da rivalutare Per_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
Va, altresì, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, l'importo relativo alle spese straordinarie secondo lo schema di cui al protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza parziale, ritiene il
Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Goffredo (MN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso il padre. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con lo stesso;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno pari ad € 150,00, con decorrenza da gennaio 2026, da rivalutare annualmente ed automaticamente, , secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50% alle spese straordinarie del figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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