Articolo 19 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 maggio 1963
Art. 19.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1955-56 (articolo 14).. L. 80.838.746.269

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 17) L. 54.323.219.676
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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 141.161.965.945
Entrata in vigore il 2 maggio 1963