Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2705 del 2025, proposto da:
RT NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
RA NI, non costituita in giudizio;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025;
E PER LA DECLARATORIA
del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un Collaboratore Scolastico inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA per la Provincia di Avellino, e, per il triennio 2014/2017, era incluso nelle Graduatorie ATA per la Provincia di Napoli.
In data 9.04.2025, ha formulato istanza di accesso presso le istituzioni scolastiche ove aveva presentato domanda di inserimento per il triennio 2014/2017 e, fra, queste, anche all’Istituto “G.Siani” di Ercolano esponendo che, per il triennio 2014/2017, l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda. Pertanto, ha chiesto l’ostensione dei contratti scolastici stipulati negli anni scolastici 2014/2015,2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico. Il ricorrente, pertanto, a fronte del mancato riscontro alla istanza ostensiva, ha proposto il presente ricorso deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione e chiedendo la condanna di questa alla ostensione di quanto richiesto.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il ricorrente aveva proposto una istanza dal carattere esplorativo, come tale inammissibile. Ha poi rilevato di aver ha puntualmente l’istanza di ostensione ex adverso formulata, con nota prot. n. 6834/2025 del 04.06.2025, rappresentando all’istante come, negli anni scolastici di riferimento, non avesse stipulato alcun contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico. L’istanza di accesso sarebbe, comunque, inammissibile se intesa come accesso civico generalizzato e comunque non era stata notificata a tutti i controinteressati. L’interesse prospettato era infine
meramente potenziale ed eventuale, finalizzato a “verificare se” esista un danno, non a
tutelare una posizione giuridica già definita e attuale.
Il Collegio, con ordinanza dell’8.10.2025, ha rilevato profili di sopravvenuta improcedibilità del ricorso atteso che l’Istituto scolastico ha riscontrato l’istanza di accesso con nota prot. n. 6834/2025 del 04.06.2025, rappresentando all’istante come, negli anni scolastici di riferimento, non avesse stipulato alcun contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico.
Con memoria depositata il 2.12.2025 il ricorrente ha rilevato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso ed ha chiesto che l’Amministrazione intimata venga comunque condannata alla refusione delle spese di lite per la cd. soccombenza virtuale.
Pervenuta alla camera di consiglio del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio prende atto di quanto rilevato dal ricorrente circa il suo venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito, e quindi dichiara il ricorso improcedibile.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, invece, la rilevata improcedibilità del ricorso non preclude comunque una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese. Il Collegio ritiene, quindi, che la domanda di condanna del Ministero intimato non meriti accoglimento in quanto, se è vero che l’Istituto “G.Siani” di Ercolano ha riscontrato l’istanza di accesso successivamente alla proposizione del presente gravame ( v. nota prot. n. 6834/2025, del 04.06.2025), è anche vero che tale riscontro è stato comunque tempestivo.
Quanto rappresentato in sede di riscontro, poi, e cioè che, negli anni scolastici di riferimento, il ricorrente non ha stipulato alcun contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico con l’Istituto scolastico, non è stato contestato dal ricorrente, il che connota in termini almeno in parte esplorativi l’istanza di accesso.
Tali circostanze, quindi, oltre alla natura meramente processuale della presente decisione, giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | OL RI |
IL SEGRETARIO