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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2797/2022 promosso da:
cod. fisc. , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. rappresentata e difesa dall'avv. PETRINI VALERIO;
C.F._2
- parte attrice - contro cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'avv. FUSILLI SERENA;
cod. fisc. , Controparte_2 C.F._4
cod. fisc. e Controparte_3 C.F._5 Controparte_4 cod. fisc. rappresentati e difesi dall'avv. CARDUCCI CALO' C.F._6
JACOPO;
- parte convenuta –
Oggetto: actio negatoria servitutis.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Pistoia , dato atto di quanto esposto in premessa, contrariis reiectis, dichiarare, nei confronti del Sig.
, che NON esiste una servitù di passo carrabile a carico del fondo di CP_1 Parte_3
[...
e ed a favore dei fondi confinanti, attualmente di proprietà dei Sigg. Parte_2 [...] e;
Voglia altresì ordinare al Signor di cessare ogni Persona_1 CP_1 CP_1 turbativa o molestia del diritto di proprietà di e ovvero di ces- Parte_1 Parte_2 sare ogni azione incompatibile con la accertata e dichiarata libertà del fondo / Pt_1 [...]
da ogni servitù passiva di passaggio carrabile e per l'effetto ordinare al suddetto di Pt_4 NON entrare con veicoli nella proprietà / , come descritta ed individuata in Pt_1 Pt_2 premessa dell'atto di citazione;
Voglia infine condannare i Sig.ri , CP_1 Controparte_3 e al risarcimento di tutti i danni subiti da e , a Controparte_4 Parte_1 Parte_2 causa delle patite molestie e turbative come descritto in premessa dell'atto di citazione e per l'effetto a pagare , a titolo di risarcimento danni ed in favore degli attori, la somma di € 30.000,00 ( diconsi Euro Trentamila/00 ) ovvero la diversa minor somma che risulterà di
1 giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di compensi di giudizio”.
Conclusioni parte convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni CP_1 più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione di- sattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1. rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
2. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza per intervenuta usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia della servitù di passo pedonale e carrabile gravante sulla porzione di ter- reno posto in comune di Marliana (PT) Comune di Marliana Via di Fagno rappresentata al NCEU foglio 26 mappale 343, 342 e 425, ovvero la parte adiacente l'abitazione degli attori, ed in favore dei fondi di proprietà siti in Marliana (PT) via di Fagno e rappresen- CP_1 tanti dal foglio 26 mappale 542, 575, 407 e 408 e servitù il cui tragitto è meglio individuato nell'elaborato grafico allegato alla perizia del Geom. doc.4 bis e comunque nelle fo- Per_2 tografie anche satellitari allegate ai documenti n.3 e 5 – 5 bis, con ogni conseguenza di leg- ge anche relativamente alla trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Ter- ritorio competente, on relativo ordine al Conservatore;
3. sempre in via riconvenzionale, or- dinare l'immediata rimozione del dissuasore di traffico posto illegittimamente nella particel- la 343 di proprietà con ogni conseguenza di legge.
4. Altresì con ordine agli attori Pt_1 di cessare ogni comportamento illegittimo e lesivo dei diritti del sig. in particola- CP_1 re il parcheggio delle vetture sulla strada di accesso alla proprietà del convenuto.
5. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge e rimborso spese di mediazione.
Conclusioni parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia di- CP_3 chiarare, preliminarmente, improcedibili le domande svolte nei confronti dei sigg.
[...] e in quanto non precedute dal tentativo di mediazione previsto per CP_3 Controparte_4 legge e, in ogni caso, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto In subordine, nella de- negata ipotesi di accoglimento totale o anche parziale della domanda attorea, condannare il sig. in via riconvenzionale, alla restituzione, in favore dei comparenti, di tutte le CP_1 somme che questi dovessero essere condannati a pagare a parte attrice in virtù dell'ema- nanda sentenza, oltre interessi dal dì del pagamento. Con rimborso delle anticipazioni e del compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Gli attori, premesso di essere comproprietari di un fabbricato terratetto nel Comune di Marliana alla via di Fagno 240, (in Catasto Fabbricati del Comune di Marliana foglio 26 e mappale 342) e dei contigui appezzamenti di terreno agri- colo (in Catasto Terreni del Comune di Marliana in foglio 26 e mappali 227, 306,
307, 343, 399, 424, 425 e 550), hanno dedotto che sulla corte (in catasto foglio
26 mapp. 369) affaccia anche altri due fabbricati l'uno di proprietà del Sig.
[...]
e l'altro di proprietà del Sig. . A detta corte si accede sia Persona_1 CP_1 dal resede esclusivo degli attori (porzione scoperta della particella 342) che dalle particelle di proprietà del Sig. (porzione scoperta della particella 575 e CP_1 particelle 407, 408 del foglio di mappa 26). Ciò premesso hanno lamentato che dopo avere tollerato che i confinanti transitassero con i loro veicoli nella proprietà
(particella 343 e particella 342) fino all'area a comune della particella 369 per
2 raggiungere le porte di ingresso delle due unità immobiliari, da quando si sono ivi trasferiti e nell'unità immobiliare di proprietà Controparte_3 Controparte_4 CP_1
i transiti sono stati più frequenti tanto da indurre i proprietari a chiedere che fossero cessati in quanto su di essi non era stata costituita alcuna servitù di pas- saggio e chiedendo perciò il ristoro dei danni subiti.
Parte convenuta ha invece opposto che: CP_1
a) alla propria abitazione si accede “solo dalla particella 369 che si raggiun- ge solo all'unico accesso esistente, ovvero quello che attraversa la proprietà degli attori”;
b) sui terreni degli attori sarebbe presente un “diritto di passo consolidato, costituito e acquisito da oltre 150 anni” e “non vi è mai stata tolleranza, vi è stato solo e sempre esercizio di un diritto, di una servitù di passo”;
c) non vi sarebbe stato alcun aggravio della servitù in quanto “il comparen- te per primo, hanno sempre usato la massima prudenza e cautela nel passaggio ed in tutte quelle manovre necessarie per uscire”.
Anche e , premesso di avere occupato Controparte_3 Controparte_4
l'abitazione a loro concessa in locazione da hanno abiettato che: CP_1
a) “non vi è, infatti, altra possibilità di accesso alla unità immobiliare condot- ta in locazione diversa da questa”;
b) non avevano arrecato alcun danno, lamentando invece “che proprio gli attori hanno impedito l'accesso carrabile alla unità abitativa installando un dis- suasore automatico a scomparsa all'inizio della proprietà, con evidente danno per i comparenti costretti a percorrere il passaggio “a piedi” e a dover posteggiare la propria auto sulla strada”;
c) di dover essere garantiti in ogni caso dal locatore spiegando domanda riconvenzionale nei suoi confronti.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituito all'accertamento della servitù di passaggio sui terreni degli attori a favore dei convenuti.
Lo stato dei luoghi è risultato così rappresentato dal CTU:
3 Il CTU ha così descritto lo stato dei luoghi: “i suddetti immobili costituisco- no un piccolissimo borgo che si raggiunge lasciando verso sinistra la via di Fagno e percorrendo uno stradello che in alcuni tratti risulta piuttosto ripido” e che “di lar- ghezza ridotta ma comunque sufficiente per il transito di un autoveicolo anche di discrete dimensioni, presenta nella prima parte un fondo inghiaiato discretamente costipato;
raggiunta una curva “a gomito”, verso sinistra, il fondo dello stradello ri- sulta sostanzialmente bitumato e prosegue con questo fondo fino ad arrivare al li- mite della Particella 343 del Foglio di Mappa 26 di proprietà ”. La Parte_5 descrizione del CTU così continua: “provenendo dallo stradello bitumato si entra obbligatoriamente, come accennato in precedenza, nella Particella 343 del Foglio
26 di proprietà ” e da qui “per raggiungere le proprietà dei sig.ri Parte_5
e è necessario passare nel resede esclusivo, identificato dalla Particel- CP_1 CP_2 la 342 sempre del Foglio 26, dell'immobile di proprietà sempre ” Parte_5 per poi raggiungere “la corte individuata dalla Particella 369 – come detto a comu- ne tra vari identificativi catastali – da cui è possibile accedere direttamente alla
Particella 542 di proprietà ed alla Particella 345 di proprietà ”. CP_1 CP_2
Esiste anche altro tracciato che, tuttavia, risulta pacificamente non per- corribile con le comuni autovetture in quanto privo di adeguata carreggiata sia in termini di larghezza che di consistenza del fondo.
4 Al di là delle osservazioni del CTU, anche l'istruttoria orale ha confermato le circostanze dedotte dal convenuto . In particolare, che CP_1 Tes_1 ha abitato in loco fino al 1975, ha confermato che “il percorso è quello che parten- do dalla Via di Fagno (Marliana- PT) attraversa la proprietà dei sig.ri e Pt_1
, rappresentata al NCEU del Comune di Marliana (PT) foglio 26 mappale Pt_2
343, 342 e 425, ovvero la parte adiacente l'abitazione degli attori, e giunge alla corte comune particella 369, nonché all'abitazione di proprietà , precisando CP_1 anche che “ho visto sì che passare per quella strada che CP_1 Parte_6 riconosco come fotografie”. , che ha ivi abitato del 1982 al 1988, Parte_7 ha dichiarato di avere sempre utilizzato lo stradello sul quale aveva viso Parte_6 procedere ad opere di manutenzione al pari di che ha ag-
[...] Persona_3 giunto che l'aia era utilizzata da tutti i frontisti.
Dunque: il passaggio dallo stradello rappresenta l'unica via percorribile per accedere al borgo e, quindi, attraversando la proprietà degli attori, alle altre abitazioni. Il fatto poi che il tracciato sia ben tenuto indica che è stato nel tempo percorso anche dai proprietari delle abitazioni più lontane rispetto a quelle degli attori i quali anche nella propria citazione hanno confermato la circostanza ovve- ro che “fin dai primi tempi di abitazione in loco gli esponenti stabilivano buoni rap- porti di vicinato con i comproprietari confinanti, Signori e ed in tale CP_2 CP_1 spirito tolleravano che i confinanti transitassero con i loro veicoli nella proprietà … per raggiungere le porte di ingresso delle due unità immobiliari indicate sub 5 )”. Le considerazioni che precedono sono confermate anche dal fatto che gli attori non hanno provato l'esistenza di percorsi alternativi utilizzati dai danti causa degli odierni convenuti per accedere alle proprie abitazioni: insomma, se l'unico per- corso è quello che insiste sulle particelle degli attori, si può dedurre che chi dove- va accedere a tali abitazioni sveva sempre utilizzato le particelle degli attori.
Questione diversa è la regolamentazione dell'uso della corte comune che, se opportunatamente disciplinata in base al diritto di ciascuno, potrebbe portare benefici anche ai proprietari dei fondi serventi.
Da ciò consegue che deve ritenersi l'esistenza di servitù di passaggio sulle particelle 342 e 343 del foglio 26 a favore degli immobili di cui alle particelle n.
369 n. 542 di proprietà e n 345 di proprietà con ordine di rimozione CP_1 CP_2 del dissuasore posto sulla proprietà in quanto ostacolo alla fruizione della servi-
5 tù. L'utilizzo di tale servitù ovviamente non può costituire causa di danni da par- te degli attori specie a maggior ragione se di essi non è stata data da essi alcuna prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre quelle di CTU a carico solidale di tutte le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale articolata da accerta CP_1
l'esistenza di servitù di passo pedonale e carrabile gravante sulla porzione di ter- reno posto in comune di Marliana (PT) Comune di Marliana Via di Fagno al
NCEU foglio 26 mappale 343, 342 e 425 ed in favore dei fondi di proprietà CP_1 siti in Marliana (PT) via di Fagno e rappresentanti dal foglio 26 mappale
[...]
542, 575, 407 e 408;
- ordina l'immediata rimozione del dissuasore di traffico posto nella parti- cella 343 di proprietà Pt_1
- ordina alla Conservatoria la trascrizione della presente sentenza;
- condanna e in solido tra loro a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese legali sostenute da che si liquidano in € 6.500,00 oltre accessori CP_1 come per legge e € 4.000,00 oltre accessori a favore di e Controparte_3 CP_4
;
[...]
- pone le spese di CTU a carico solidale di tutte le parti.
Pistoia, 03/07/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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