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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/10/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NU
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 758 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. VIVIANA SANNIA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Siniscola in Via Sassari n. 64;
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dall'Avv. VIVIANA SANNIA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Siniscola in Via Sassari n. 64;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso l ricorso congiunto depositato il g.
5.09.2024 e integrate all'udienza del g. 21.11.2024: «1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Orosei.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Siniscola alla Via
Angioi nr. 41, a favore di - nell'interesse del figlio minore ivi Controparte_1 Per_1 stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica che provvederà al provvederà al pagamento delle relative utenze.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
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N. R.G. V.G. 758/2024 prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà' al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora familiare ove continuerà a viverci Per_1 con il padre;
la madre potrà esercitare il diritto di visita con cadenza quotidiana, previo accordo con
l'altro coniuge e compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro dei coniugi e degli impegni scolastici
e/o extrascolastici del figlio e della volontà di quest'ultimo; durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà' con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, di ogni anno e anche non consecutive, da concordarsi almeno 15 giorni prima.
In considerazione del pagamento della rata di mutuo integralmente a carico della Sig.ra e Pt_1 delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a richiedere all'altro coniuge un contributo di mantenimento mentre, per quanto riguarda il minore figlio, ciascun genitore provvederà, in ragione della proprie possibilità e capacità, alle esigenze ed al mantenimento del figlio;
dichiarano, comunque, di andate esenti dall'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno mensile a titolo di mantenimento per il minore figlio;
quanto, invece, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore Per_1 nella misura del 50% e, salvo per le spese che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore - tra cui le spese: per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche - per le altre spese straordinarie (es. l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze) è invece necessario il preventivo consenso dell'altro genitore».
All'udienza del g. 21.11.2024 le parti hanno così modificato le proprie conclusioni: «L'assegno unico per il figlio, percepito integralmente dalla madre, verrà versato su una carta/conto intestato al figlio con delega ad entrambi i genitori. Il sig. si impegna a volturare le utenze CP_1 della casa familiare a proprio nome quanto prima e la sig.ra presta il proprio consenso». Pt_1
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 12.08.2024”. MOTIVI DELLA DECISIONE
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N. R.G. V.G. 758/2024
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il g. 5.09.2024,
e hanno esposto di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Orosei (NU) il g. 25.10.2008; che dall'unione è nato un figlio: il Per_1
g. 2.11.2010; che la dimora coniugale è stata fissata a Siniscola alla Via Angioi n. 41 e che l'immobile in questione è di proprietà della la quale, per l'acquisto di tale immobile, sta ancora Pt_1 pagando un mutuo a tasso variabile che la vedrà impegnata sino al g. 18.05.2037, con una rata mensile che allo stato è di € 418,70; che la svolge l'attività professionale di governante presso il Pt_1 residence “Marina Beach” a Orosei, con contratto a tempo indeterminato e full time, percependo un reddito imponibile annuo pari ad € 23.527,88 lordi;
che è, da diversi anni, disoccupato e non CP_1
è titolare di altri redditi;
che il Tribunale di Nuoro, con sentenza di omologa n. 57/2025 del 9.01.2025, ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
2. Con ordinanza del 9.01.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del g.
23.09.2025, le parti presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
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3. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice delegato e dalla conseguente sentenza di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale e i coniugi non intendono riconciliarsi.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
4. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio -considerata l'età dello stesso- si ritiene che le condizioni indicate corrispondano all'interesse del minore e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua.
5. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
6. Nulla sulle spese di lite in quanto non v'è alterità di parti processuali. 3
N. R.G. V.G. 758/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orosei il 25.10.2008, tra ata a NU (NU) il 16.08.1979 e , nato Parte_1 Controparte_1
a NU (NU) il 25.11.1966, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orosei, atto n.
24, parte II, serie A – anno 2008, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riportate in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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