Articolo 16 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 marzo 1961
Art. 16.
Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e' composto:
a) dal direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;
b) dal direttore del servizio amministrativo;
c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;
d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettori generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;
e) dal direttore capo di ragioneria;
f) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;
j) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione:
k) dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti, membri del Consiglio di amministrazione;
i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere s) e t) del precedente articolo 10;
l) da un rappresentante del personale, membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.
Per la validita' delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette membri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli ispettori generali tecnici della A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio a titolo consultivo, senza diritto a voto.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961