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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3054 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da: 1) , nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, res. in UA (VE), via Camillo Valle, 30 C.F._1
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2
, res. in UA (VE). Via Piero della Francesca, 3 C.F._2 entrambi con l'Avv. LIUT GIANLUCA e con l'Avv. GIRALDO ILARIA, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NC AR (VE), in data 24/5/2008 (registri atti di matrimonio, anno 2008 atto n. 4 reg. 2 parte 2 serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 13/6/2024 e provvedimento del pubblico ministero del 25/7/2024
con i seguenti figli: , n. a LA (UD) l'08/10/2010 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: previe le declaratorie di rito, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 24.05.2008 in Parte_1 Parte_2
NC AR (VE), atto trascritto nel registro egli Atti di. Matrimonio del Comune di UA nella Parte 2 sez. B n. 6, anno 2008, ordinando all 'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni 1) nulla disporsi in ordine all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti e indipendenti, null'altro avendo reciprocamente da pretendere, ad eccezione di quanto regolamentato in sede di separazione e quivi confermato quanto ai beni attualmente in comunione ordinaria conseguentemente allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, regolamentazione pattizia di cui il Tribunale prende atto;
2) disporsi che la casa familiare -ossia l'immobile ubicato in UA (VE) alla via Piero della Francesca n. 3 rimanga assegnata a la quale ivi manterrà la propria residenza Parte_2 anagrafica, unitamente al figlio minore provvedendo al Parte_3 Parte_2 pagamento integrale delle utenze nonché della propria quota parte (pari al 50%) della rata del mutuo, oltre alle spese condominiali e alle spese di ordinaria amministrazione in generale entrambe nella misura del 100%, nel mentre le spese straordinarie graveranno al 50 % sulle parti in ragione della rispettiva quota di proprietà, secondo legge;
qualora e quando venissero meno i titoli fondanti il diritto di assegnazione della casa familiare, giusta raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio -comunque in applicazione dei termini temporali indicati dalla giurisprudenza-, ovvero nelle altre ipotesi ex art. 337 sexies c.c., e intendesse rimanere ad abitare Parte_2 nell'immobile, corrisponderà a un'indennità mensile pari Parte_2 Parte_1 al 50% dell'importo che le parti concorderanno individuando sin d'ora quale criterio l'entità di un canone medio di locazione applicabile in ragione della tipologia di immobile;
analogo diritto competerà a a parti invertite;
in ipotesi di cessione dell'immobile, viene pattuito e Parte_2 stabilito tra le parti il reciproco diritto di prelazione in sede di alienazione della quota di proprietà;
3) in riferimento agli ulteriori immobili in comproprietà le parti confermano le condizioni pattuite in sede di separazione e specificamente che
- l'immobile acquistato in comunione tra i coniugi giusta atto pubblico di data 22.07.2014 n,. Rep. 63.828 e n. Racc. 30.370 rogante il Notaio di Armano Decimo (PN), sito in Persona_1
Comune di UA (VE) alla via M_ Serao e facente parte del c.d. "Condominio San Giacomo" (cf. ), nonché P.IVA_1
- l'immobile acquistato in comunione tra i coniugi giusta atto pubblico di data 09.05.2017 n, Rep. 67.112 e n. Racc. 33.234 rogante il Notaio di Azzano Decimo (PN), sito in Persona_1
Comune di UA (VE) in viale Trieste e facente parte del fabbricato Condominiale denominato "Residenza Le Torri" (cf. ) P.IVA_2 rimangano in comproprietà tra le parti secondo i rispettivi titoli e continuino ad essere locati sino all'estinzione dei rispettivi mutui;
in ogni caso le parti concorreranno pro quota al pagamento delle rate del mutuo per la parte residua rispetto ai canoni di locazione che saranno destinati a tal fine, nonché alle spese, anche condominiali, e in generale agli oneri tutti, nessuno escluso, derivanti dal titolo di proprietà; estinto il mutuo o anche antecedentemente se concordi le parti, i beni potranno essere ceduti e, in ipotesi di cessione di uno o di entrambi gli immobili, viene pattuito e stabilito tra le parti il reciproco diritto di prelazione in sede di alienazione della quota di proprietà; 4) quanto al figlio minore Persona_2
4.1) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per la LE (ad es. quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e a scelte in genere di carattere essenziale) dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4.2) la madre sia designata quale genitore prevalente, confermandosi a beneficio di quest'ultima l'assegnazione della casa familiare di UA (VE) sita in via Piero della Francesca n. 3, nella quale madre e figlio continueranno a risiedere;
4.3) il padre corrisponderà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00. (trecento/00), in forma tracciabile mediante bonifico su c/c intestato a alle note Parte_2 coordinate bancarie, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT con decorrenza annua a far data dal passaggio in giudicato della sentenza definitoria del presente procedimento;
4.4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in subiecta materia in uso presso Tribunale dì Pordenone;
per ogni ulteriore riferimento si richiama il Protocollo Distrettuale del Friuli Venezia Giura in tema di rito di famiglia;
4.5) l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% tra i genitori;
4.6) è concorde volontà dei genitori che il figlio abbia e conservi nel tempo Parte_3 un rapporto paritario con entrambi, che il regime di permanenza del minore presso padre e madre, considerati gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro, venga attuato in maniera "flessibile"; che, pertanto, la regolamentazione come di seguito illustrata costituisce una mera esemplificazione, modulabile sulla base delle esigenze e delle contingenze, previa comunicazione e previo accordo tra i genitori utile e/o migliorativo nell'interesse del minore:
- nella prima settimana, starà con la madre dal lunedì sino al venerdì, salvo il mercoledì Pt_3 pomeriggio, quando al termine dell'orario scolastico si recherà a casa del padre, ivi pernotterà e sarà accompagnato a scuola la mattina del giovedì; starà con il padre, presso la di lui Pt_3 abitazione, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera, con pernottamento il venerdì e il sabato;
tuttavia, ove la madre sia impegnata al lavoro e il padre sia disponibile, Pt_3 trascorrerà anche ulteriori pomeriggi con quest'ultimo;
- nella seconda settimana starà con la madre dalla domenica sera sino al mercoledì mattina, Pt_3 all'ingresso a scuola;
successivamente starà con il padre il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino all'ingresso a scuola il venerdì mattina, con pernottamento il mercoledì e il giovedì; dal venerdì, al termine dell'orario scolastico e nel fine settimana, il minore starà con la madre;
- in ogni caso, ove entrambi i genitori siano impegnati al lavoro, potrà contare sul supporto Pt_3 dei nonni materni;
- quanto alle Festività Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di ripartire equamente i periodi di vacanza scolastica del figlio, avendo cura di alternare annualmente tanto i giorni di Natale e di Santo Stefano così come i giorni di Pasqua e di Pasquetta, salvo eventuali turni di lavoro della madre;
- durante le vacanze estive trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno dei Pt_3 genitori, salvo diverso migliore accordo che i genitori avessero a concordare;
5) spese del giudizio compensati tra le parti_
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della LE e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla LE e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NC AR (VE), in data 24/5/2008 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla LE ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC AR (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: (anno 2008 atto n. 4 reg. 2 parte 2 serie A) nonché alla comunicazione anche al Comune di UA (VE) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da: 1) , nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, res. in UA (VE), via Camillo Valle, 30 C.F._1
2) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_2
, res. in UA (VE). Via Piero della Francesca, 3 C.F._2 entrambi con l'Avv. LIUT GIANLUCA e con l'Avv. GIRALDO ILARIA, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NC AR (VE), in data 24/5/2008 (registri atti di matrimonio, anno 2008 atto n. 4 reg. 2 parte 2 serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 13/6/2024 e provvedimento del pubblico ministero del 25/7/2024
con i seguenti figli: , n. a LA (UD) l'08/10/2010 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: previe le declaratorie di rito, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 24.05.2008 in Parte_1 Parte_2
NC AR (VE), atto trascritto nel registro egli Atti di. Matrimonio del Comune di UA nella Parte 2 sez. B n. 6, anno 2008, ordinando all 'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni 1) nulla disporsi in ordine all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti e indipendenti, null'altro avendo reciprocamente da pretendere, ad eccezione di quanto regolamentato in sede di separazione e quivi confermato quanto ai beni attualmente in comunione ordinaria conseguentemente allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, regolamentazione pattizia di cui il Tribunale prende atto;
2) disporsi che la casa familiare -ossia l'immobile ubicato in UA (VE) alla via Piero della Francesca n. 3 rimanga assegnata a la quale ivi manterrà la propria residenza Parte_2 anagrafica, unitamente al figlio minore provvedendo al Parte_3 Parte_2 pagamento integrale delle utenze nonché della propria quota parte (pari al 50%) della rata del mutuo, oltre alle spese condominiali e alle spese di ordinaria amministrazione in generale entrambe nella misura del 100%, nel mentre le spese straordinarie graveranno al 50 % sulle parti in ragione della rispettiva quota di proprietà, secondo legge;
qualora e quando venissero meno i titoli fondanti il diritto di assegnazione della casa familiare, giusta raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio -comunque in applicazione dei termini temporali indicati dalla giurisprudenza-, ovvero nelle altre ipotesi ex art. 337 sexies c.c., e intendesse rimanere ad abitare Parte_2 nell'immobile, corrisponderà a un'indennità mensile pari Parte_2 Parte_1 al 50% dell'importo che le parti concorderanno individuando sin d'ora quale criterio l'entità di un canone medio di locazione applicabile in ragione della tipologia di immobile;
analogo diritto competerà a a parti invertite;
in ipotesi di cessione dell'immobile, viene pattuito e Parte_2 stabilito tra le parti il reciproco diritto di prelazione in sede di alienazione della quota di proprietà;
3) in riferimento agli ulteriori immobili in comproprietà le parti confermano le condizioni pattuite in sede di separazione e specificamente che
- l'immobile acquistato in comunione tra i coniugi giusta atto pubblico di data 22.07.2014 n,. Rep. 63.828 e n. Racc. 30.370 rogante il Notaio di Armano Decimo (PN), sito in Persona_1
Comune di UA (VE) alla via M_ Serao e facente parte del c.d. "Condominio San Giacomo" (cf. ), nonché P.IVA_1
- l'immobile acquistato in comunione tra i coniugi giusta atto pubblico di data 09.05.2017 n, Rep. 67.112 e n. Racc. 33.234 rogante il Notaio di Azzano Decimo (PN), sito in Persona_1
Comune di UA (VE) in viale Trieste e facente parte del fabbricato Condominiale denominato "Residenza Le Torri" (cf. ) P.IVA_2 rimangano in comproprietà tra le parti secondo i rispettivi titoli e continuino ad essere locati sino all'estinzione dei rispettivi mutui;
in ogni caso le parti concorreranno pro quota al pagamento delle rate del mutuo per la parte residua rispetto ai canoni di locazione che saranno destinati a tal fine, nonché alle spese, anche condominiali, e in generale agli oneri tutti, nessuno escluso, derivanti dal titolo di proprietà; estinto il mutuo o anche antecedentemente se concordi le parti, i beni potranno essere ceduti e, in ipotesi di cessione di uno o di entrambi gli immobili, viene pattuito e stabilito tra le parti il reciproco diritto di prelazione in sede di alienazione della quota di proprietà; 4) quanto al figlio minore Persona_2
4.1) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per la LE (ad es. quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e a scelte in genere di carattere essenziale) dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4.2) la madre sia designata quale genitore prevalente, confermandosi a beneficio di quest'ultima l'assegnazione della casa familiare di UA (VE) sita in via Piero della Francesca n. 3, nella quale madre e figlio continueranno a risiedere;
4.3) il padre corrisponderà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00. (trecento/00), in forma tracciabile mediante bonifico su c/c intestato a alle note Parte_2 coordinate bancarie, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT con decorrenza annua a far data dal passaggio in giudicato della sentenza definitoria del presente procedimento;
4.4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in subiecta materia in uso presso Tribunale dì Pordenone;
per ogni ulteriore riferimento si richiama il Protocollo Distrettuale del Friuli Venezia Giura in tema di rito di famiglia;
4.5) l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% tra i genitori;
4.6) è concorde volontà dei genitori che il figlio abbia e conservi nel tempo Parte_3 un rapporto paritario con entrambi, che il regime di permanenza del minore presso padre e madre, considerati gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro, venga attuato in maniera "flessibile"; che, pertanto, la regolamentazione come di seguito illustrata costituisce una mera esemplificazione, modulabile sulla base delle esigenze e delle contingenze, previa comunicazione e previo accordo tra i genitori utile e/o migliorativo nell'interesse del minore:
- nella prima settimana, starà con la madre dal lunedì sino al venerdì, salvo il mercoledì Pt_3 pomeriggio, quando al termine dell'orario scolastico si recherà a casa del padre, ivi pernotterà e sarà accompagnato a scuola la mattina del giovedì; starà con il padre, presso la di lui Pt_3 abitazione, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera, con pernottamento il venerdì e il sabato;
tuttavia, ove la madre sia impegnata al lavoro e il padre sia disponibile, Pt_3 trascorrerà anche ulteriori pomeriggi con quest'ultimo;
- nella seconda settimana starà con la madre dalla domenica sera sino al mercoledì mattina, Pt_3 all'ingresso a scuola;
successivamente starà con il padre il mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino all'ingresso a scuola il venerdì mattina, con pernottamento il mercoledì e il giovedì; dal venerdì, al termine dell'orario scolastico e nel fine settimana, il minore starà con la madre;
- in ogni caso, ove entrambi i genitori siano impegnati al lavoro, potrà contare sul supporto Pt_3 dei nonni materni;
- quanto alle Festività Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di ripartire equamente i periodi di vacanza scolastica del figlio, avendo cura di alternare annualmente tanto i giorni di Natale e di Santo Stefano così come i giorni di Pasqua e di Pasquetta, salvo eventuali turni di lavoro della madre;
- durante le vacanze estive trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno dei Pt_3 genitori, salvo diverso migliore accordo che i genitori avessero a concordare;
5) spese del giudizio compensati tra le parti_
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della LE e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con i suoi interessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla LE e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NC AR (VE), in data 24/5/2008 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla LE ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NC AR (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: (anno 2008 atto n. 4 reg. 2 parte 2 serie A) nonché alla comunicazione anche al Comune di UA (VE) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini