Art. 25. Prima formazione dell'albo.
Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.
La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.
A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma e' riconosciuta la stessa anzianita' di iscrizione.
Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.
La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.
A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma e' riconosciuta la stessa anzianita' di iscrizione.