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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8236/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Finamore (C.F. ) ed C.F._2
SA CI (C.F. , domiciliato come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e Andrea Ornati C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._5
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto il 21.9.2023
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 481/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 3.2.2021, con il quale è stato condannato in solido con al pagamento di € 47.679,06, oltre interessi e spese, per l'inadempimento CP_2
del contratto di finanziamento sottoscritto il 16.5.2013 con DO e asseritamente ceduto all'odierna opposta.
In via preliminare l'opponente ha rilevato, oltre al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta soltanto il 13.7.2023 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.
Nel merito ha poi eccepito l'applicazione di tassi di interesse contrattuali superiori al tasso soglia usura e rilevato la mancata comunicazione nei suoi confronti della cessione del credito, oltre che la decadenza e la prescrizione del credito stesso.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 47.679,06.
Con ordinanza del 3.4.2024 è stata fissata una nuova udienza ai sensi dell'art. 164 co.3 c.p.c. e individuata l'applicazione al procedimento della normativa antecedente al d.lgs. 149/2022.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente rilevarsi come il tentativo obbligatorio di mediazione disposto con provvedimento del 4.7.2024 risulta correttamente instaurato dall'opposta, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione della parte opponente alla mediazione senza giustificato motivo comporta, in applicazione dell'art.8 co 4 bis d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Occorre successivamente esaminare l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente. Questi sostiene che il decreto, sebbene emesso il 3.2.2021, sia stato notificato soltanto il 13.7.2023, con violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto le circostanze temporali dedotte dall'opponente, e non espressamente smentite da parte opposta, appaiono confermate dalla documentazione in atti, sicché il decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., è divenuto
2 inefficace. E' però noto che anche nel caso in cui la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata tardiva (come nel caso di specie), la conseguente inefficacia del provvedimento monitorio non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. 21050/2006, Cass. 951/2013, Cass.
3908/2016).
Per tali motivi la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del medesimo, impone comunque al tribunale di esaminare e valutare la pretesa creditoria di parte opposta.
Nel merito la pretesa creditoria azionata appare fondata.
E' noto che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c."
(Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie parte opposta ha in primo luogo dimostrato la propria legittimazione, depositando in atti il contratto di cessione credito in blocco stipulato con l'originaria mutuante
DO (cfr. all.8 al fascicolo monitorio) comprensivo della lista dei crediti ceduti (all. 9 al fascicolo monitorio e all. 4 alla comparsa di risposta) in cui figura quello oggetto dell'odierna controversia, e della dichiarazione confermativa della cedente (all.7 pag. 5).
3 Quanto alla mancata notificazione della cessione e alla sua non dimostrata pubblicazione presso il registro delle imprese, va osservato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se siano mancate la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità previste dall'art. 58 TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. 15364/2011), circostanza comunque non avvenuta nel caso di specie.
Tale notificazione, tra l'altro, “costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass. 1170/2014). Per tali ragioni, anche l'eventuale mancata notificazione della cessione o la sua omessa pubblicazione presso il registro delle imprese non potrebbero che tradursi in un mero difetto nella comunicazione della cessione al debitore che, non esplicando alcun effetto in ordine alla legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito ceduto, può ritenersi in ogni caso sanata con l'instaurazione della presente controversia.
L'opposta ha poi dimostrato la propria pretesa creditoria depositando in atti il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto (all. 5 al fascicolo monitorio), il riepilogo contabile (all. 6 alla comparsa di risposta), mentre non risulta contestata in giudizio l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Non appare invece ammissibile il disconoscimento proposto dall'opponente, perché formulato in termini eventuali e generici, essendosi limitato ad affermare che “qualora dovesse emergere che il signor abbia sottoscritto contratti di finanziamento ovvero intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con la società DO…” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Sul punto deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, il disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operato in modo chiaro e circostanziato (Cass. 7775/2014, ma anche più di recente Cass.
27633/2018, Cass. 29993/2017). Nel caso di specie l'opponente si è limitato a chiedere, in termini dubitativi, di accertare se il contratto sia stato effettivamente da egli sottoscritto, senza formulare un preciso disconoscimento delle sottoscrizioni ad egli riconducibili e senza nemmeno individuarle precisamente.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione laconicamente formulata dall'opponente.
4 È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, o al più dal momento della decadenza dal beneficio del termine, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo (Cass. 18951/2013, Cass.
2086/2008).
Nel caso di specie il finanziamento prevedeva la corresponsione di 108 rate mensili, a partire dal giugno 2013, sicché la scadenza dell'ultima rata era prevista nel 2022, mentre la decadenza del beneficio del termine risulta formulata da DO il 01.4.2015 (all. 6 alla comparsa da di risposta). Il decorrere del periodo decennale di prescrizione a partire da tale ultima data è stato fruttuosamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo del 13.7.2023, sicché alcuna prescrizione può dirsi ad oggi maturata.
Quanto infine alla lamentata applicazione di interessi usurari, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
5 Tale onere non è stato adempiuto dall'opponente, che si è profuso in un'ampia ricostruzione giurisprudenziale in materia di usura (pur sostenendo l'ormai superata tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori al fine del calcolo del TEG, cfr. in senso contrario Cass.
27442/2018), senza però allegare gli elementi fattuali individuati dai precedenti di legittimità sopra citati, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere respinta.
Per tali motivi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 47.679,06 oltre interessi come richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 481/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 3.2.2021;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 47.679,06, oltre interessi come da domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- condanna al pagamento in favore dello Stato di € 259,00, importo Parte_1
pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 09/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8236/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Finamore (C.F. ) ed C.F._2
SA CI (C.F. , domiciliato come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e Andrea Ornati C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._5
-OPPOSTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto il 21.9.2023
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 481/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 3.2.2021, con il quale è stato condannato in solido con al pagamento di € 47.679,06, oltre interessi e spese, per l'inadempimento CP_2
del contratto di finanziamento sottoscritto il 16.5.2013 con DO e asseritamente ceduto all'odierna opposta.
In via preliminare l'opponente ha rilevato, oltre al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta soltanto il 13.7.2023 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.
Nel merito ha poi eccepito l'applicazione di tassi di interesse contrattuali superiori al tasso soglia usura e rilevato la mancata comunicazione nei suoi confronti della cessione del credito, oltre che la decadenza e la prescrizione del credito stesso.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 47.679,06.
Con ordinanza del 3.4.2024 è stata fissata una nuova udienza ai sensi dell'art. 164 co.3 c.p.c. e individuata l'applicazione al procedimento della normativa antecedente al d.lgs. 149/2022.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente rilevarsi come il tentativo obbligatorio di mediazione disposto con provvedimento del 4.7.2024 risulta correttamente instaurato dall'opposta, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione della parte opponente alla mediazione senza giustificato motivo comporta, in applicazione dell'art.8 co 4 bis d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Occorre successivamente esaminare l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente. Questi sostiene che il decreto, sebbene emesso il 3.2.2021, sia stato notificato soltanto il 13.7.2023, con violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto le circostanze temporali dedotte dall'opponente, e non espressamente smentite da parte opposta, appaiono confermate dalla documentazione in atti, sicché il decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., è divenuto
2 inefficace. E' però noto che anche nel caso in cui la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata tardiva (come nel caso di specie), la conseguente inefficacia del provvedimento monitorio non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. 21050/2006, Cass. 951/2013, Cass.
3908/2016).
Per tali motivi la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del medesimo, impone comunque al tribunale di esaminare e valutare la pretesa creditoria di parte opposta.
Nel merito la pretesa creditoria azionata appare fondata.
E' noto che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c."
(Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie parte opposta ha in primo luogo dimostrato la propria legittimazione, depositando in atti il contratto di cessione credito in blocco stipulato con l'originaria mutuante
DO (cfr. all.8 al fascicolo monitorio) comprensivo della lista dei crediti ceduti (all. 9 al fascicolo monitorio e all. 4 alla comparsa di risposta) in cui figura quello oggetto dell'odierna controversia, e della dichiarazione confermativa della cedente (all.7 pag. 5).
3 Quanto alla mancata notificazione della cessione e alla sua non dimostrata pubblicazione presso il registro delle imprese, va osservato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se siano mancate la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità previste dall'art. 58 TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. 15364/2011), circostanza comunque non avvenuta nel caso di specie.
Tale notificazione, tra l'altro, “costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass. 1170/2014). Per tali ragioni, anche l'eventuale mancata notificazione della cessione o la sua omessa pubblicazione presso il registro delle imprese non potrebbero che tradursi in un mero difetto nella comunicazione della cessione al debitore che, non esplicando alcun effetto in ordine alla legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito ceduto, può ritenersi in ogni caso sanata con l'instaurazione della presente controversia.
L'opposta ha poi dimostrato la propria pretesa creditoria depositando in atti il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto (all. 5 al fascicolo monitorio), il riepilogo contabile (all. 6 alla comparsa di risposta), mentre non risulta contestata in giudizio l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Non appare invece ammissibile il disconoscimento proposto dall'opponente, perché formulato in termini eventuali e generici, essendosi limitato ad affermare che “qualora dovesse emergere che il signor abbia sottoscritto contratti di finanziamento ovvero intrattenuto rapporti Parte_1 contrattuali con la società DO…” (cfr. atto di citazione, pag. 4). Sul punto deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, il disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operato in modo chiaro e circostanziato (Cass. 7775/2014, ma anche più di recente Cass.
27633/2018, Cass. 29993/2017). Nel caso di specie l'opponente si è limitato a chiedere, in termini dubitativi, di accertare se il contratto sia stato effettivamente da egli sottoscritto, senza formulare un preciso disconoscimento delle sottoscrizioni ad egli riconducibili e senza nemmeno individuarle precisamente.
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione laconicamente formulata dall'opponente.
4 È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, o al più dal momento della decadenza dal beneficio del termine, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo (Cass. 18951/2013, Cass.
2086/2008).
Nel caso di specie il finanziamento prevedeva la corresponsione di 108 rate mensili, a partire dal giugno 2013, sicché la scadenza dell'ultima rata era prevista nel 2022, mentre la decadenza del beneficio del termine risulta formulata da DO il 01.4.2015 (all. 6 alla comparsa da di risposta). Il decorrere del periodo decennale di prescrizione a partire da tale ultima data è stato fruttuosamente interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo del 13.7.2023, sicché alcuna prescrizione può dirsi ad oggi maturata.
Quanto infine alla lamentata applicazione di interessi usurari, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
5 Tale onere non è stato adempiuto dall'opponente, che si è profuso in un'ampia ricostruzione giurisprudenziale in materia di usura (pur sostenendo l'ormai superata tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori al fine del calcolo del TEG, cfr. in senso contrario Cass.
27442/2018), senza però allegare gli elementi fattuali individuati dai precedenti di legittimità sopra citati, con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere respinta.
Per tali motivi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 47.679,06 oltre interessi come richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 481/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 3.2.2021;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 47.679,06, oltre interessi come da domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- condanna al pagamento in favore dello Stato di € 259,00, importo Parte_1
pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 09/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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